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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 6375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6375 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ (già 3^ BIS)
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott.ssa Aurelia D'BR Presidente
dott. Michele Magliulo Consigliere
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2084 dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maurizio Deda (C.F. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio sito in Napoli (NA) alla Via Cuma n.28, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello;
-appellante-
E
(CF ), in persona del legale rapp.te p.t., con CP_1 P.IVA_1
sede in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1 e per essa
[...]
(CF ); CP_2 P.IVA_2
-appellata contumace-
NONCHE' CF ) e per essa Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
(CF , in persona del legale rapp.te p.t. dott.
[...] P.IVA_2 CP_5
rappresentata e difesa dall'avv. Giovan Battista Santangelo (C.F.
) e dall'avv. Donato Palmieri (CF C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3
dell'avv. Donato Palmieri sito in Napoli (NA) alla Via Chiatamone n. 53/C, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-interventrice-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo grado di giudizio
Con atto di citazione in opposizione a decreto n. 5384/2017 dell'11/06/2017 recante l'ingiunzione di pagamento dell'importo di € 17.648,42, oltre interessi e spese della procedura, chiedeva di revocare e dichiarare Parte_1
nullo il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo alquanto genericamente
“illegittima la contabilità allegata ex adverso e contestando espressamente il quantum dovuto ed adducendo un adempimento parziale di cui controparte sembra non aver tenuto conto”. L'opponente deduceva di aver corrisposto €
21.939,62 e che “a fronte del pagamento della quasi totalità della sorta capitale dovuta, appare evidente, anche ad una prima superficiale visione della contabilità, che la stessa debba considerarsi errata e quindi illegittima, ovvero che il calcolo degli interessi maturati sia stato effettuato in dispregio delle norme vigenti in materia”.
Pertanto, l'opponente così testualmente concludeva: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e difesa, accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo
e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 5384/17 emesso dal Tribunale di
Napoli e dichiarare infondata la pretesa creditoria con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre iva e cpa. Ci si riserva di produrre documentazione nei termini di cui all'art. 183, Vi comma, cpc.”. In corso di giudizio e proprio con memoria ex art 183 sesto comma n 1 cpc lamentava come il contratto di finanziamento posto a base della pretesa creditoria prevedesse tassi di finanziamento usurari come da consulenza di parte allegata alla predetta memoria alle cui risultanze faceva mero rinvio.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva rigettarsi la Controparte_1
proposta opposizione perché infondata in fatto e diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c e alla refusione delle spese di lite.
In definitiva, l'opposta chiedeva:“ nel merito, di rigettare le domande rassegnate dall'opponente nelle proprie conclusioni in quanto infondate, pretestuose e dilatorie in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra spiegate, con la conferma del decreto ingiuntivo n. 5384/2017 emesso da codesto Ill.mo
Giudice; per l'effetto, condannare il signor al pagamento Parte_1
della complessiva somma di € 17.648,42, a titolo di sorte capitale e penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, spese, oltre gli interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuiti, come meglio specificato nella situazione contabile, nel piano partitario e nella scheda di conto allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento, oltre le spese del procedimento monitorio;
con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Precisate dalle parti le definitive conclusioni, la causa veniva rinviata all'udienza del 13/12/2019 e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La sentenza di primo grado
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 11147/2019, pubblicata in data
13.12.2019, così provvedeva: “rigetta l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo n. 5384/2017 dell'11/06/2017; condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.400,00, oltre iva e cpa come per legge”. Secondo grado di giudizio
Con atto di citazione notificato in data 16.06.2020 proponeva Parte_1
appello avverso la predetta sentenza sulla base di vari motivi di gravame.
L'appellante deduceva che il Primo Giudice aveva erroneamente applicato l'art. 2697 c.c., non considerando che l'opponente aveva fornito, a dimostrazione dell'usurarietà, una consulenza tecnica completa e ampiamente motivata, che esplicitava il superamento del tasso soglia per effetto del calcolo del taeg comprensivo di interessi di mora, spese e costi. Aveva anche violato l'art. 115 c.p.c. (principio di non contestazione) poiché la non Controparte_1
aveva contestato la fondatezza della relazione di parte in modo specifico e puntuale, rendendo, quindi, i fatti tecnici in essa contenuti pacifici e superflua l'ulteriore prova. Aveva, in ultimo, violato l'art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia) e l'art. 116 c.p.c. (libero convincimento), omettendo di pronunciare sull'eccezione di illiceità dei tassi e di motivare il rifiuto di disporre una ctu, nonostante la controversia vertesse su calcoli complessi
(usura sul teg/taeg, inclusione del tasso di mora) che richiedevano specifiche conoscenze tecniche.
Su tali argomentazioni ha chiesto accogliersi le seguenti Parte_1
conclusioni: “voglia l'ecc.ma Corte di appello adita accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare nullo
e privo di effetti e comunque revocare il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Napoli n. 5384 dell'11/06/2017; condannare, inoltre, la
[...]
in persona del legale rapp. te p.t., al pagamento delle spese e CP_1
competenze del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per averne fatta anticipazione”.
La seppur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva Controparte_1
e rimaneva contumace. Interveniva in giudizio la e, per essa, Controparte_3 Controparte_2
quale cessionaria del credito, premettendo che, in data 22.11.2019, CP_1
aveva ceduto alla un pacchetto di crediti pro-soluto individuabili in CP_3
blocco ai sensi e per gli effetti della Legge n. 130.99 e dell'art. 58 decreto legislativo n. 385 del 01.09.1993.
La spiegava le seguenti conclusioni: “rigettare i motivi di Controparte_3
gravame e le istanze istruttorie formulati dall'appellante in quanto infondati, pretestuosi e dilatori, in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni supra spiegate;
con la conferma del decreto ingiuntivo n. 5384/22017; per l'effetto, confermare la sentenza n. 11147/2019 del Tribunale di Napoli, con vittoria di spese e compensi anche di questo grado di giudizio”.
Precisate dalle parti le definitive conclusioni e depositate note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.07.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
Il motivo di appello con il quale l mira ad ottenere la riforma della Pt_1
sentenza gravata si presenta non del tutto apprezzabile per specificità sul piano delle allegazioni fornite con l'atto introduttivo. Invero, l'appellante contesta la validità delle condizioni contrattuali pattuite (precisamente, tassi di finanziamento contra legem) senza tuttavia riportare in atto di appello dette condizioni e senza individuare gli elementi valevoli a determinare il superamento del tasso soglia antiusura con specifico riguardo al rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
La censura dell'appellante per essere pienamente intellegibile deve essere necessariamente raccordata con le risultanze di cui “agli art 7 e 8 della perizia econometrica” cui, anche in sede di impugnazione, l'appellante ha fatto richiamo integrale per relationem.
In altri termini, l'appellante non ha estratto dalla allegata relazione di parte né ha esposto in modo autonomo nel corpo dell'atto di appello quali specifiche condizioni contrattuali verrebbero in rilievo o quali cifre/calcoli dovrebbero essere considerati e quale relativo risultato dovrebbe essere ritenuto illegittimo sulla base di ragioni di diritto o di fatto (anche diverse da quelle generiche enunciate nella CTP) esplicitate con l'atto di impugnazione.
L'appellante ha sviluppato il motivo di gravame mediante un rinvio al contenuto di un documento (perizia di parte) e ha insistito per la declaratoria di nullità del contratto per usura, sul presupposto di quanto esposto nella propria
CTP.
Tuttavia, emerge chiaramente l'erroneità dell'approccio metodologico del tecnico di parte che risiede nell'aver determinato il tasso effettivo globale
(T.A.E.G.) sommando indifferentemente e in modo cumulativo elementi che, ai fini del confronto con l'indicato tasso soglia usura, devono essere considerati separatamente.
Più precisamente, non è consentito includere nel calcolo del T.A.E.G. gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora, cumulando erroneamente gli stessi e solo in tal modo giungendo ad affermare il superamento del T.S.U.
Ne deriva che la determinazione del TAEG proposta dall'appellante è scorretta, atteso che, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, devono ritenersi esclusi dal TAEG gli interessi di mora, in quanto non compresi, per quanto detto, neppure nel TEGM, perché la stessa L. n. 108/1996 non ammette la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia, calcolandosi, altresì, in relazione a somme differenti, poiché i corrispettivi si calcolano sul capitale, mentre i moratori sull'importo rimasto insoluto).
La citata sentenza della Cassazione n. 350/2013 non afferma nettamente che si debbano sommare interessi corrispettivi e moratori ai fini della valutazione dell'usurarietà del loro tasso, sostenendo soltanto che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori", il che sta a significare che il vaglio di usurarietà va compiuto anche con riguardo a tale tipologia di interessi. Sul punto ancora, la giurisprudenza di legittimità (con la successiva significativa sentenza a S.U. n.
19597/2020) ha chiarito che, ai fini della verifica ex art. 644 c.p.c., non è ammissibile sommare algebricamente gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, stante la loro diversa natura. In ragione di tali errori metodologici, non può ritenersi il superamento del tasso soglia usura secondo la prospettiva dell'appellante.
Né può richiamarsi l'appellante al principio di non contestazione, poiché
l'applicazione di interessi usurari è sempre stata contestata dall'Istituto di credito nel precedente grado di giudizio.
Tutto ciò premesso, avuto riguardo al thema decidendum come circoscritto dall'appellante deve concludersi per l'infondatezza del gravame con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Spese di lite
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c. e si liquidano in favore della controparte costituita come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa sino a 26.000,00 ed applicando i valori tra i minimi e i massimi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio. Nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_3
per essa delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_2
liquida in complessivi € 3.933,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) Nulla sulle spese nei confronti della contumace CP_1
d) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 27.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il
Presidente Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia
D'BR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ (già 3^ BIS)
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott.ssa Aurelia D'BR Presidente
dott. Michele Magliulo Consigliere
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2084 dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maurizio Deda (C.F. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio sito in Napoli (NA) alla Via Cuma n.28, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello;
-appellante-
E
(CF ), in persona del legale rapp.te p.t., con CP_1 P.IVA_1
sede in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1 e per essa
[...]
(CF ); CP_2 P.IVA_2
-appellata contumace-
NONCHE' CF ) e per essa Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
(CF , in persona del legale rapp.te p.t. dott.
[...] P.IVA_2 CP_5
rappresentata e difesa dall'avv. Giovan Battista Santangelo (C.F.
) e dall'avv. Donato Palmieri (CF C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3
dell'avv. Donato Palmieri sito in Napoli (NA) alla Via Chiatamone n. 53/C, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-interventrice-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo grado di giudizio
Con atto di citazione in opposizione a decreto n. 5384/2017 dell'11/06/2017 recante l'ingiunzione di pagamento dell'importo di € 17.648,42, oltre interessi e spese della procedura, chiedeva di revocare e dichiarare Parte_1
nullo il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo alquanto genericamente
“illegittima la contabilità allegata ex adverso e contestando espressamente il quantum dovuto ed adducendo un adempimento parziale di cui controparte sembra non aver tenuto conto”. L'opponente deduceva di aver corrisposto €
21.939,62 e che “a fronte del pagamento della quasi totalità della sorta capitale dovuta, appare evidente, anche ad una prima superficiale visione della contabilità, che la stessa debba considerarsi errata e quindi illegittima, ovvero che il calcolo degli interessi maturati sia stato effettuato in dispregio delle norme vigenti in materia”.
Pertanto, l'opponente così testualmente concludeva: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e difesa, accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo
e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 5384/17 emesso dal Tribunale di
Napoli e dichiarare infondata la pretesa creditoria con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre iva e cpa. Ci si riserva di produrre documentazione nei termini di cui all'art. 183, Vi comma, cpc.”. In corso di giudizio e proprio con memoria ex art 183 sesto comma n 1 cpc lamentava come il contratto di finanziamento posto a base della pretesa creditoria prevedesse tassi di finanziamento usurari come da consulenza di parte allegata alla predetta memoria alle cui risultanze faceva mero rinvio.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva rigettarsi la Controparte_1
proposta opposizione perché infondata in fatto e diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c e alla refusione delle spese di lite.
In definitiva, l'opposta chiedeva:“ nel merito, di rigettare le domande rassegnate dall'opponente nelle proprie conclusioni in quanto infondate, pretestuose e dilatorie in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra spiegate, con la conferma del decreto ingiuntivo n. 5384/2017 emesso da codesto Ill.mo
Giudice; per l'effetto, condannare il signor al pagamento Parte_1
della complessiva somma di € 17.648,42, a titolo di sorte capitale e penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, spese, oltre gli interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuiti, come meglio specificato nella situazione contabile, nel piano partitario e nella scheda di conto allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento, oltre le spese del procedimento monitorio;
con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Precisate dalle parti le definitive conclusioni, la causa veniva rinviata all'udienza del 13/12/2019 e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La sentenza di primo grado
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 11147/2019, pubblicata in data
13.12.2019, così provvedeva: “rigetta l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo n. 5384/2017 dell'11/06/2017; condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.400,00, oltre iva e cpa come per legge”. Secondo grado di giudizio
Con atto di citazione notificato in data 16.06.2020 proponeva Parte_1
appello avverso la predetta sentenza sulla base di vari motivi di gravame.
L'appellante deduceva che il Primo Giudice aveva erroneamente applicato l'art. 2697 c.c., non considerando che l'opponente aveva fornito, a dimostrazione dell'usurarietà, una consulenza tecnica completa e ampiamente motivata, che esplicitava il superamento del tasso soglia per effetto del calcolo del taeg comprensivo di interessi di mora, spese e costi. Aveva anche violato l'art. 115 c.p.c. (principio di non contestazione) poiché la non Controparte_1
aveva contestato la fondatezza della relazione di parte in modo specifico e puntuale, rendendo, quindi, i fatti tecnici in essa contenuti pacifici e superflua l'ulteriore prova. Aveva, in ultimo, violato l'art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia) e l'art. 116 c.p.c. (libero convincimento), omettendo di pronunciare sull'eccezione di illiceità dei tassi e di motivare il rifiuto di disporre una ctu, nonostante la controversia vertesse su calcoli complessi
(usura sul teg/taeg, inclusione del tasso di mora) che richiedevano specifiche conoscenze tecniche.
Su tali argomentazioni ha chiesto accogliersi le seguenti Parte_1
conclusioni: “voglia l'ecc.ma Corte di appello adita accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare nullo
e privo di effetti e comunque revocare il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Napoli n. 5384 dell'11/06/2017; condannare, inoltre, la
[...]
in persona del legale rapp. te p.t., al pagamento delle spese e CP_1
competenze del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per averne fatta anticipazione”.
La seppur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva Controparte_1
e rimaneva contumace. Interveniva in giudizio la e, per essa, Controparte_3 Controparte_2
quale cessionaria del credito, premettendo che, in data 22.11.2019, CP_1
aveva ceduto alla un pacchetto di crediti pro-soluto individuabili in CP_3
blocco ai sensi e per gli effetti della Legge n. 130.99 e dell'art. 58 decreto legislativo n. 385 del 01.09.1993.
La spiegava le seguenti conclusioni: “rigettare i motivi di Controparte_3
gravame e le istanze istruttorie formulati dall'appellante in quanto infondati, pretestuosi e dilatori, in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni supra spiegate;
con la conferma del decreto ingiuntivo n. 5384/22017; per l'effetto, confermare la sentenza n. 11147/2019 del Tribunale di Napoli, con vittoria di spese e compensi anche di questo grado di giudizio”.
Precisate dalle parti le definitive conclusioni e depositate note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.07.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
Il motivo di appello con il quale l mira ad ottenere la riforma della Pt_1
sentenza gravata si presenta non del tutto apprezzabile per specificità sul piano delle allegazioni fornite con l'atto introduttivo. Invero, l'appellante contesta la validità delle condizioni contrattuali pattuite (precisamente, tassi di finanziamento contra legem) senza tuttavia riportare in atto di appello dette condizioni e senza individuare gli elementi valevoli a determinare il superamento del tasso soglia antiusura con specifico riguardo al rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
La censura dell'appellante per essere pienamente intellegibile deve essere necessariamente raccordata con le risultanze di cui “agli art 7 e 8 della perizia econometrica” cui, anche in sede di impugnazione, l'appellante ha fatto richiamo integrale per relationem.
In altri termini, l'appellante non ha estratto dalla allegata relazione di parte né ha esposto in modo autonomo nel corpo dell'atto di appello quali specifiche condizioni contrattuali verrebbero in rilievo o quali cifre/calcoli dovrebbero essere considerati e quale relativo risultato dovrebbe essere ritenuto illegittimo sulla base di ragioni di diritto o di fatto (anche diverse da quelle generiche enunciate nella CTP) esplicitate con l'atto di impugnazione.
L'appellante ha sviluppato il motivo di gravame mediante un rinvio al contenuto di un documento (perizia di parte) e ha insistito per la declaratoria di nullità del contratto per usura, sul presupposto di quanto esposto nella propria
CTP.
Tuttavia, emerge chiaramente l'erroneità dell'approccio metodologico del tecnico di parte che risiede nell'aver determinato il tasso effettivo globale
(T.A.E.G.) sommando indifferentemente e in modo cumulativo elementi che, ai fini del confronto con l'indicato tasso soglia usura, devono essere considerati separatamente.
Più precisamente, non è consentito includere nel calcolo del T.A.E.G. gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora, cumulando erroneamente gli stessi e solo in tal modo giungendo ad affermare il superamento del T.S.U.
Ne deriva che la determinazione del TAEG proposta dall'appellante è scorretta, atteso che, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, devono ritenersi esclusi dal TAEG gli interessi di mora, in quanto non compresi, per quanto detto, neppure nel TEGM, perché la stessa L. n. 108/1996 non ammette la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia, calcolandosi, altresì, in relazione a somme differenti, poiché i corrispettivi si calcolano sul capitale, mentre i moratori sull'importo rimasto insoluto).
La citata sentenza della Cassazione n. 350/2013 non afferma nettamente che si debbano sommare interessi corrispettivi e moratori ai fini della valutazione dell'usurarietà del loro tasso, sostenendo soltanto che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori", il che sta a significare che il vaglio di usurarietà va compiuto anche con riguardo a tale tipologia di interessi. Sul punto ancora, la giurisprudenza di legittimità (con la successiva significativa sentenza a S.U. n.
19597/2020) ha chiarito che, ai fini della verifica ex art. 644 c.p.c., non è ammissibile sommare algebricamente gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, stante la loro diversa natura. In ragione di tali errori metodologici, non può ritenersi il superamento del tasso soglia usura secondo la prospettiva dell'appellante.
Né può richiamarsi l'appellante al principio di non contestazione, poiché
l'applicazione di interessi usurari è sempre stata contestata dall'Istituto di credito nel precedente grado di giudizio.
Tutto ciò premesso, avuto riguardo al thema decidendum come circoscritto dall'appellante deve concludersi per l'infondatezza del gravame con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Spese di lite
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c. e si liquidano in favore della controparte costituita come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa sino a 26.000,00 ed applicando i valori tra i minimi e i massimi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio. Nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_3
per essa delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_2
liquida in complessivi € 3.933,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) Nulla sulle spese nei confronti della contumace CP_1
d) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 27.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il
Presidente Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia
D'BR