Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Presidente della Prima
Sezione Civile dott.ssa Francesca Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4067/2024 R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto di liquidazione compensi professionali gratuito patrocinio ex art. 281 decies c.p.c. promossa da nato in [...], il [...] e residente in [...]
Tedeschi n. 16 (CF: rappresentato e difeso, giusta procura C.F._1 allegata al presente atto (All. n. 1), dall'avv. Gemma Alfieri del foro di RO (CF:
) iscritta nell'elenco dei difensori abilitato al patrocinio a Spese C.F._2
dello Stato, con Studio ivi sito in Vio III Raffaelli n. 10 ed ivi elettivamente domiciliato, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notifiche all'indirizzo Pec:
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RICORRENTE - OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
RESISTENTE - OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, proponeva ricorso in opposizione al provvedimento di Parte_1
“ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di RO de 08.08.2024, dep. il
nel procedimento di liberazione anticipata - N. Sius. 2024/6318 (che, per errore materiale, è indicato nel provvedimento impugnato con RN. SIUS n. 2024/6319)”.
Esponeva in fatto che il provvedimento con il quale il magistrato aveva respinto l'istanza di ammissione al beneficio sul presupposto che l'istanza per la liberazione poteva essere presentata personalmente era illegittima, e contraria anche alla giurisprudenza della Suprema Corte.
Pertanto, concludeva chiedendo:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni e più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, così accertare e dichiarare:
- Riformare l'ordinanza impugnata dell'08.08.2024, dep. il 09.08.2024, emessa dal
Magistrato di Sorveglianza di RO, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- Conseguentemente, ammettere il al beneficio del Patrocinio a spese dello Parte_1
Stato richiesto nell'ambito del procedimento SIUS n. 2024/6318 sussistendone tutti i requisiti di legge e, per l'effetto, ordinare e/o disporre la conseguente liquidazione dei compensi professionali maturati per l'attività prestata in favore del sottoscritto procuratore;
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio da porre a carico dell'Erario, avendo l'opponente già depositato istanza di ammissione al patrocinio a
Spese dello Stato e con espressa riserva di depositare relativa delibera di ammissione.”
Fissata udienza di comparizione, il non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 24.3.2024, la difesa precisava che – anche se il ricorso era formalmente diretto al – era stato notificato al Controparte_2 [...]
. Controparte_1
Il peraltro – pur non costituito – aveva inviato note Controparte_1
rimettendosi alla decisione del Presidente.
La controversia era quindi trattenuta in decisione.
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Pag. 2 di 3 Tanto premesso in fatto, rileva il Presidente in diritto:
Va dichiarata l'incompetenza del Presidente della Prima Sezione delegato tabellarmente dal Presidente del Tribunale.
Con la recente ordinanza n. 17010 del 14.6.2023 la Suprema Corte Sezione seconda – richiamando specifici precedenti Sez. 2, n. 23020, 11/11/2015, Rv. 637160; cfr., pure,
Cass. n. 12668/2014 - ha precisato che: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, sull'opposizione al decreto di liquidazione dell'onorario (ed evidentemente anche la mancata ammissione al beneficio) emesso dal magistrato di sorveglianza è competente a decidere il presidente del tribunale di sorveglianza cui quel magistrato appartiene, in quanto l'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 15 del d.lgs. n.
150 del 2011, valorizza la prossimità organizzativa tra primo decidente e giudice dell'opposizione.”
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale di RO, Prima Sezione Civile, delegato dal Presidente del Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la propria incompetenza per essere competente il Presidente del Tribunale di
Sorveglianza.
Nulla Sulle spese.
Si comunichi.
RO, 25.3.2025 IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Garofalo
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