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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 18/02/2026, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2765/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ER ES, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15430/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di PO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - PO - Via Bracco 20 80132 PO NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018689441000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2153/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente, Ricorrente_1 , ha impugnato il Sollecito di Pagamento Doc. 07120259018689441000, relativo ad omissione di versamenti IRPEF a titolo di sanzioni non riscosse risalenti all'anno 2007.
Eccepisce la mancata notifica atti presupposti (avviso di accertamento n. TETM01471 di cui al dettaglio del debito riportato al sollecito notificato il 2.10.2012) e la prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita ADR che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Si è costituita AD PO I che ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto.
All'udienza del 5.2.2026, la Corte, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dagli uffici non risulta il deposito dell'avviso di di accertamento n. TETM01471 come riportato nel sollecito notificato il 2.10.2012, né la notifica di altri atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla data del 20.5.2025, di notifica del sollecito impugnato.
Ne consegue che rispetto alla pretesa creditoria relativa ad IRPEF anno di imposta 2007, risulta ampiamente maturata la prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'ufficio alle spese di giudizio che si liquidano in euro 600.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ER ES, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15430/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di PO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - PO - Via Bracco 20 80132 PO NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018689441000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2153/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente, Ricorrente_1 , ha impugnato il Sollecito di Pagamento Doc. 07120259018689441000, relativo ad omissione di versamenti IRPEF a titolo di sanzioni non riscosse risalenti all'anno 2007.
Eccepisce la mancata notifica atti presupposti (avviso di accertamento n. TETM01471 di cui al dettaglio del debito riportato al sollecito notificato il 2.10.2012) e la prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita ADR che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Si è costituita AD PO I che ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto.
All'udienza del 5.2.2026, la Corte, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dagli uffici non risulta il deposito dell'avviso di di accertamento n. TETM01471 come riportato nel sollecito notificato il 2.10.2012, né la notifica di altri atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla data del 20.5.2025, di notifica del sollecito impugnato.
Ne consegue che rispetto alla pretesa creditoria relativa ad IRPEF anno di imposta 2007, risulta ampiamente maturata la prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'ufficio alle spese di giudizio che si liquidano in euro 600.