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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/11/2025, n. 6114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6114 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente relatore dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere
Avvocato Daniela Gesmundo Giudice ausiliare ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1189/2022 di R.G., riservata in decisione all'udienza del 25 giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127-ter
c.p.c., con ordinanza comunicata in data 26 giugno 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avvocato Antonio Troisi, c.f.
[...]
, con studio in Pietradefusi (AV) alla via Primo Podestà n. 71, e dall'Avvocato C.F._2
RA CO, c.f. , giusta procura in calce all'atto di appello, con CodiceFiscale_3 domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Apice (BN) al viale della Libertà n. 14, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali: e Email_1
Email_2
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , nella Controparte_1 CodiceFiscale_4 qualità di unico erede legittimo di c.f. , nata a Persona_1 CodiceFiscale_5
Benevento il 7 novembre 1923 ed ivi deceduta il 17 aprile 2015, rappresentato e difeso dall'Avvocato Riccardo BR DE BA, c.f. , giusta procura in calce CodiceFiscale_6 alla comparsa di costituzione e risposta del grado di appello, con domicilio eletto presso il suo studio in Cervinara (AV) alla via Carlo DE BA n. 103, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale: Email_3
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 2394/2021, resa nel giudizio di primo grado avente n.r.g. 3117/2018, pubblicata il 22 novembre 2021 e non notificata, in materia di azione di restituzione di somme di denaro.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza, che si abbiano integralmente per trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, notificato in data 18 marzo 2022, iscritto a ruolo in data
20 marzo 2022, ha impugnato la sentenza n. 2394/2021, pubblicata il 22 Parte_1
novembre 2021 e non notificata, con la quale il Tribunale di Benevento, previa declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale di accertamento tardivamente proposta dalla convenuta alla prima udienza (anziché nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata), l'ha condannata alla restituzione in favore dell'attore della complessiva somma di € 297.825,20, oltre interessi e spese, Controparte_1 indebitamente appresa da un libretto postale cointestato con la defunta zia e Persona_1
dante causa dell'odierno appellato in virtù della successione ab intestato apertasi in data 17 aprile 2015.
1.1. L'appellante ha denunciato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; l'errata interpretazione e valutazione delle risultanze probatorie;
il travisamento delle risultanze istruttorie;
l'errata dichiarazione di inammissibilità di una propria domanda riconvenzionale e la violazione del principio di cui all'art. 2697 c.c..
1.2. Ha chiesto alla Corte, in riforma della sentenza gravata, di rigettare la domanda attorea, nonché di condannare l'appellato alla restituzione di tutte le somme costretta a versare per la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
2. In data 25 giugno 2022, si è costituito eccependo la violazione del Controparte_1
divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata;
in via gradata, ha riproposto tutte le domande ed eccezioni già formulate in prime cure, e segnatamente: l'accertamento e la declaratoria di decadenza dell'appellante dal potere di proporre le domande e le eccezioni spiegate nella comparsa di costituzione e risposta, tardivamente depositata nel primo grado del giudizio;
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'accertamento e la declaratoria di insussistenza della donazione ex adverso dedotta, ovvero la nullità della stessa per difetto di forma ex art. 782 c.c. o ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 643 c.p., ovvero l'annullamento, per incapacità naturale della donante ex art. 775 c.c. o per vizio del consenso, ossia violenza morale, ex art. 1434 c.c., della donazione stessa.
Ha allegato, a tal fine, l'illecito prelievo delle somme confluite sul libretto postale nominativo n. 000035747358, formalmente cointestato alla defunta zia e all'odierna appellante, con successivo trasferimento – senza causa – delle stesse su un libretto postale intestato esclusivamente alla convenuta.
In subordine, in caso di accertamento dell'esistenza di un contratto di mandato intercorso tra la de cuius e l'appellante, o altro istituto implicante la gestione del suddetto libretto, ha chiesto l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto, in qualità di erede legittimo di al rendimento del conto previsto dall'art. 1713 c.c. ed il correlato obbligo Persona_1
facente capo all'appellante, dalla data di apertura, avvenuta il 10 gennaio 2011, a quella di estinzione del rapporto, avvenuta il 14 giugno 2014, con riserva di ogni contestazione sulle singole partite all'esito del deposito del conto stesso.
Ha chiesto, nel caso di omessa presentazione del conto ovvero in mancanza di adeguata rendicontazione, l'accertamento e la declaratoria di responsabilità dell'appellante, ex artt.
1218, 1710 ed 1176 c.c., ed, in ogni caso, la condanna della stessa al pagamento in suo favore, nella predetta qualità, di tutte le somme illegittimamente sottratte dal suddetto libretto postale, ai sensi dell'art. 1713 c.c., ovvero, in via progressivamente subordinata, ex artt. 1223,
2043, 2033 e 2041 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze del grado.
3. Con ordinanza depositata il 27 luglio 2022, la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, attesa l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, stigmatizzando il trasferimento dalla , Pt_1
nell'immediata vigilia del contenzioso, dei suoi diritti immobiliari ai figli e l'estinzione dei conti correnti e depositi postali, elementi da cui ha inferito il timore, espresso dall'appellato in comparsa, di non vedere soddisfatto il suo credito.
3.1. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria;
è stata verificata la visibilità del fascicolo telematico di primo grado e l'avvenuta allegazione del fascicolo cartaceo.
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
3.2. Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 25 giugno 2025, la causa
è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
4.1 unico erede legittimo della zia deceduta il 17 aprile Controparte_1 Persona_1
2015, accettato tacitamente il compendio ereditario della dante causa, con la vendita di un bene immobile rientrante nell'asse, ha premesso d'avere scoperto che ella aveva aperto, in data 10 gennaio 2011, presso l'ufficio postale di via del Pomerio in Benevento, un libretto nominativo ordinario, cointestato all'odierna appellante, la cui provvista iniziale, costituita dall'importo di € 240.000,00, era stata interamente coperta da somme nella disponibilità della sola provenienti da un assegno postale intestato a quest'ultima e tratto sul c/c CP_1
postale n. 99319774, di cui ella era unica intestataria. Parte di tale importo (€ 200.000,00) era stata poi impiegata per l'acquisto, in pari data, di un buono fruttifero postale dematerializzato recante la medesima intestazione del libretto di risparmio utilizzato per la sua sottoscrizione.
Sul libretto in parola la avrebbe, successivamente, versato ulteriori € 17.000,00 e, nel CP_1
corso del rapporto, ivi sarebbero confluiti i ratei di pensione e di indennità di accompagnamento per cecità assoluta, di cui ella era beneficiaria. La cointestazione del libretto postale con la avrebbe avuto finalità meramente operative, consentendo Pt_1
all'odierna appellante di operare sul conto onde coadiuvare la nella gestione delle CP_1 sue esigenze di vita quotidiana, attese le precarie condizioni di salute di costei.
Tuttavia, nel periodo compreso tra il marzo 2012 ed il marzo 2014 sarebbero stati effettuati una serie di prelievi e pagamenti per importi esorbitanti, ammontanti a complessivi €
297.882,00, evidentemente incompatibili con le prospettate finalità, fino alla definitiva estinzione del rapporto, avvenuta in data 16 aprile 2014. Tra le operazioni sospette, l'attore aveva posto all'attenzione del giudicante, in particolare, quella con cui, in data 24 dicembre
2012, la , allorquando la de cuius si trovava in condizioni psicofisiche gravemente Pt_1
scadute, aveva incassato anticipatamente il buono, la cui liquidità era stata versata dall'ufficio – come per regola – sul libretto cointestato di origine, per poi trasferirne l'intero
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda controvalore (pari ad € 201.911,93) su altro libretto postale suo personale, aperto pochi minuti prima.
L'attore, rivendicando, in qualità di unico erede legittimo, la titolarità delle somme del predetto rapporto postale, ha quindi chiesto la condanna di controparte alla restituzione della suddetta somma di € 297.825,20, illecitamente sottratta dalla massa ereditaria prima della morte della dante causa, o di quella minore da accertare.
Nel caso in cui il Tribunale avesse invece ravvisato nel rapporto tra Persona_1 Parte_1
un rapporto di mandato, l'attore ha chiesto che quest'ultima rendesse conto del
[...] mandato, con condanna della stessa al pagamento della somma residuata, previa eventuale consulenza tecnica contabile.
4.2 La convenuta ha resistito alla domanda, rilevando la qualità di erede legittimo e non legittimario dell'attore; ha dedotto che quanto ex adverso rivendicato era già uscito dal patrimonio della de cuius, prima della morte di costei, per donazione indiretta posta in essere per spirito di liberalità o comunque per gratitudine, in favore della deducente, amica e collega della sicché alla sua morte le somme rivendicate non erano più parte CP_1
dell'asse ereditario.
Ha, dunque, chiesto l'accertamento della propria titolarità di tale somma a titolo di donazione indiretta.
La convenuta ha rilevato che l'avversa pretesa di rendicontazione era infondata;
che gli ulteriori prelievi, eccedenti l'importo del suddetto buono, furono effettuati dalla er CP_1
il pagamento della badante, delle visite mediche, dei farmaci, dei contributi I.N.P.S., di alcuni lavori condominiali, delle imposte arretrate;
che altri prelievi erano destinati, stando a quanto riferitole dalla stessa al nipote, odierno appellato;
che la dante causa, CP_1
persona generosa, era solita fare donazioni e beneficenza a persone bisognose e alle chiese che frequentava;
che avrebbe, infatti, donato ingenti somme di denaro anche Persona_1
alla propria badante, a mezzo assegno bancario dell'importo di € 100.000,00, Persona_2
conferendole anche una procura speciale, in data 17 giugno 2013, che le consentiva di prelevare liberamente somme, anche ingenti, di denaro.
4.3 A fronte della posizione difensiva della convenuta, l'attore ha eccepito la tardiva costituzione della stessa e, quindi, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di accertamento;
nel merito, poi, l'attore ha spiegato, ex art. 183, 5° co., c.p.c., una ulteriore
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda domanda tesa all'accertamento della nullità della donazione ex adverso prospettata, per il difetto di forma o, in subordine, per il vizio di volontà, atteso che dal 2012, Persona_1
sarebbe stata allettata e affetta da declino cognitivo, ovvero ancora per contrasto con norma imperativa ai sensi dell'art. 1418 c.c., in quanto frutto del reato di circonvenzione di incapace, posto in essere dalla ai danni della Pt_1 CP_1
Ha evidenziato, inoltre, che la natura di erede legittimo non legittimario non gli precludeva il recupero delle somme indebitamente ed ingiustamente uscite dal patrimonio della dante causa.
Ha dedotto che, in relazione ai fatti oggetto di causa, era stato anche incardinato un procedimento penale per appropriazione indebita nei confronti della badante Persona_2
nel quale la , sentita dalla P.G., aveva riferito, contrariamente a quanto dedotto nel Pt_1 giudizio, che i prelievi erano stati tutti effettuati da lei per conto e su disposizione di
[...]
che, infatti, i prelevamenti erano sottoscritti dalla e tutte le operazioni Per_1 Pt_1
erano avvenute tramite l'operatore postale , marito della presso l'ufficio Tes_1 Pt_1 postale in questione, e che la somma sottratta dalla era tenuta fuori dal computo Per_2
contestato alla convenuta.
5. Con la sentenza, oggi impugnata, il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di accogliendola. Controparte_1
Il giudice di primo grado ha accertato l'apprensione senza causa, da parte della , Pt_1 della somma di cui al buono fruttifero, pari ad € 201.900,93, ed il prelievo indebito di ulteriori somme da parte della , per l'importo complessivo come richiesto in Pt_1
citazione.
Ha dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale tardivamente proposta dalla convenuta.
In ogni caso, in merito alla dedotta donazione indiretta, il Tribunale ha evidenziato che l'animus donandi, prospettato dalla , appariva contraddetto proprio dalle Pt_1
Per_ dichiarazioni da quest'ultima rese nell'ambito del citato procedimento penale: “la sig.ra non avendo alcuna persona di fiducia e non avendo altresì alcun rapporto con il nipote, nel 2010 circa mi ha pregato di essere la cointestataria di un libretto che la medesima ha aperto al fine di versare i ratei mensili della pensione. La mia veste era quella di provvedere, su sua richiesta, al prelievo del rateo mensile e a consegnarglielo. Successivamente detto libretto è stato utilizzato anche per la
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
dematerializzazione di buoni fruttiferi. Preciso che tutti i prelievi di denaro sono stati fatti esclusivamente da me e i relativi importi sono stati decisi e consegnati alla sig.ra . CP_1
Il primo giudice ha ritenuto inverosimile che la , laddove effettivamente donataria, Pt_1
non abbia ritenuto di farne parola in sede di audizione da parte della P.G. ed ha contestualmente evidenziato che la circostanza dell'intento donativo è stata riferita dalla sola dichiarazione della teste , indifferente, impiegata nello stesso ufficio Testimone_2
postale dove lavorava il marito della e dove erano state effettuate le operazioni Pt_1
oggetto di disamina. La teste, in particolare, avrebbe incontrato la de cuius nell'ufficio postale in diverse occasioni, nel corso delle quali la stessa le avrebbe riferito della vicinanza dell'odierna appellante e della propria volontà di escludere il nipote dalla Controparte_1
disponibilità del denaro, ma tale dichiarazione non avrebbe confortato il Tribunale circa la sussistenza dell'animus donandi con riferimento all'atto negoziale posto in essere.
Precisato che il quadro probatorio appariva incoerente ed inidoneo a fornire una rappresentazione della volontà manifestata dalla coerente con quella donativa, il CP_1 giudice di primo grado ha - in definitiva - condannato la alla restituzione, in favore Pt_1 dell'avente causa della della somma indebitamente incassata tramite la riscossione CP_1
del buono e gli ulteriori prelievi contestati, complessivamente pari ad € 297.825,20, non avendo la convenuta offerto alcun riscontro del reimpiego di tali somme secondo la volontà della CP_1
6. Il gravame è tempestivo ed ammissibile, in quanto proposto rispettando l'art. 327 c.p.c. nei tempi – essendo stato notificato il 18 marzo 2022, nel termine di decadenza di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 22 novembre 2021 –
e l'art. 342 c.p.c. nella forma e tecnica redazionale.
Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 20 marzo 2022.
È dunque possibile accedere all'esame del merito.
7. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per l'errata interpretazione e valutazione delle prove e per il travisamento delle risultanze istruttorie.
In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto conto di quanto emerso dall' istruttoria espletata e dalla documentazione esibita in giudizio, ovvero del fatto che le somme poi confluite sul libretto personale dell'attrice avrebbero costituito oggetto di una donazione indiretta posta in essere in suo favore da La sussistenza dell'intento donativo Persona_1
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda della disponente sarebbe stata rilevabile – a detta della – già dalla cointestazione Pt_1
del buono fruttifero e del libretto postale, operazione dalla quale si evincerebbe il dedotto animus donandi. Infatti, le somme utilizzate per l'accensione del buono de quo erano di esclusiva pertinenza di di talché la cointestazione dello stesso titolo avrebbe Persona_1
rappresentato lo strumento negoziale – diverso dalla donazione tipica e dunque svincolato dalle relative formalità – impiegato dalla pienamente capace di intendere e di CP_1
volere, per perseguire una finalità liberale, motivata dalla vicinanza e dall'affetto mostratele in vita dalla . Pt_1
Tale assunto troverebbe conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del primo grado da e ma ciononostante il Tribunale avrebbe Testimone_2 Controparte_2
erroneamente fondato la propria decisione su una presunta contraddizione tra le deduzioni attoree e le dichiarazioni, rese dalla stessa attrice, alla P.G., in sede di sommarie informazioni rilasciate nel procedimento penale per appropriazione indebita avviato a carico della ex badante della In quella sede, tuttavia, ella non avrebbe CP_1 Persona_2 mai menzionato l'intento donativo dal quale sarebbero stati mossi gli atti di disposizione per cui è causa, semplicemente in ragione del carattere puntuale e circostanziato delle domande postele dall'autorità procedente, le cui indagini avevano un oggetto diverso rispetto a quello del presente procedimento.
Per contro, la de cuius avrebbe sempre deciso ed avallato, anche nel quantum, le operazioni compiute sul libretto postale, nonché presenziato alle stesse, nel pieno delle sue facoltà mentali, tanto che la domanda di apertura di un'amministrazione di sostegno nell'interesse di era stata rigettata dal Tribunale di Benevento nell'ambito del procedimento Persona_1 di Volontaria Giurisdizione n. 1568/2014.
Ha, dunque, invocato la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la sussistenza dell'animus donandi della de cuius rispetto alle operazioni negoziali per cui è causa.
8. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente dichiarato inammissibile la spiegata domanda riconvenzionale di accertamento del negozio donativo. Ha precisato, sul punto, che le argomentazioni difensive qualificate in prime cure nei termini anzidetti andrebbero, invece, ricondotte a mere difese, mirate unicamente a paralizzare l'avversa pretesa ed alle quali la
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Sassano, in qualità di convenuta, sarebbe stata pienamente legittimata a dispetto della tardiva costituzione, essendosi limitata a contestare la domanda attorea, senza spiegare alcuna domanda riconvenzionale.
Pertanto, avendo le proprie deduzioni trovato ampia conferma nelle risultanze probatorie acquisite, ha chiesto alla Corte di riformare la decisione gravata e, per l'effetto, di rigettare la domanda attorea, in quanto infondata.
9. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per la violazione del criterio di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., avendo il giudice di primo grado addossato alla parte convenuta l'onere di provare l'esistenza di un titolo giustificativo dell'apprensione di denaro, mentre, al contrario, sarebbe spettata all'attore in ripetizione la dimostrazione della relativa carenza, in quanto fatto costitutivo del diritto fatto valere.
Ha, quindi, protestato che nulla avrebbe provato l'attore a tal riguardo, nonostante ne fosse onerato, mentre ella non sarebbe stata tenuta a fornire alcuna prova, per la dedotta ed accertata inesistenza di un rapporto di mandato con la defunta Inoltre, tramite il CP_1 materiale probatorio acquisito, la avrebbe dimostrato la legittimità e le Pt_1
giustificazioni dei prelievi ex adverso contestati, eseguiti alla presenza della e solo CP_1 formalmente compiuti dall'odierna appellante.
Ha, dunque, invocato, in riforma della gravata sentenza, la declaratoria di infondatezza della domanda attorea, anche relativamente agli ulteriori prelievi contestati dalla controparte.
10. L'appello – i cui motivi sono da trattare congiuntamente, in ragione della comunanza di questioni ad esso sottese – è in parte inammissibile e in parte infondato.
10.1. Preliminarmente, va accolta l'eccezione di inammissibilità per novità, in violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c., del primo motivo di appello (e, con esso, di tutte le ulteriori allegazioni di parte appellante sul punto), nella parte in cui l'appellante ha tentato di introdurre nel presente grado un tema d'indagine mai prospettato in prime cure: la natura liberale dell'operazione di cointestazione del libretto postale, sul quale sarebbero confluite somme di denaro di esclusiva titolarità della defunta e del buono fruttifero che ad CP_1
esso accedeva, acceso – ancora una volta – mediante l'utilizzo di denaro di proprietà esclusiva della medesima.
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Si legge, infatti, nelle conclusioni formulate in sede di comparsa di costituzione e risposta della convenuta in primo grado (precisamente al n. 4), la precisa richiesta di “accertare e dichiarare che il conferimento, ossia il trasferimento, della somma di denaro di € 201.900,00, di cui al buono fruttifero postale cointestato n. 19508790, confluita sul libretto postale personale di essa convenuta, è avvenuto per espressa volontà ed ordine della sig.ra per spirito di Persona_1 liberalità, ossia per donazione indiretta ex art. 890 c.c., e quindi ritenere legittimo il conferimento, ossia il lascito, della predetta somma”.
Nemmeno dall'esame del corpo dell'atto in parola, emerge l'avvenuta allegazione dell'analoga natura liberale delle precedenti operazioni. Anzi, ad escluderla, sia pure implicitamente, sono le stesse difese della convenuta.
Segnatamente, si legge al § IV della comparsa di costituzione (rubricato “sul libretto postale di risparmio cointestato”): “…per quanto concerne i rapporti interni tra i cointestatari, nel caso di specie, si fa rilevare che tutta la somma confluita sul libretto è stata in via esclusiva incassata e riscossa dalla de cuius ante mortem e le varie operazioni di movimentazione annotate Persona_1 sul libretto sono alla stessa imputabili in via esclusiva, ed effettuate su suo espresso ordine e disposizione.
Alcun prelievo e/o operazione illegittima è stato effettuato dalla convenuta sul Parte_1 libretto postale di risparmio cointestato.
Si osserva che il libretto di deposito postale, benché cointestato, è stato sempre posseduto e detenuto dalla cointestataria e gestito dalla stessa, la quale personalmente dava ordini e Persona_1 disposizioni, circa le varie operazioni annotate sul predetto libretto postale, seppur accompagnata dalla sig.ra (oggi convenuta) …”. Parte_1
Al successivo § V, si legge poi che il denaro prelevato su disposizione della CP_1
“…veniva incassato dalla medesima ed utilizzato per fronteggiare le spese domestiche quotidiane, spese alimentari, pagamento bollette utenze, spese condominiali, pagamento dello stipendio alla badante, per visite mediche, l'acquisto di farmaci, contributi INPS, pagamenti di alcuni lavori condominiali effettuati in quel periodo, pagamento di rate di imposte arretrate e quant'altro necessario al suo bisogno.
Mentre i prelievi di somme relativi agli importi più consistenti, che risultano annotati sul libretto postale, erano destinati, come riferiva la stessa sig.ra al nipote Persona_1 Controparte_1
(attore), che continuamente faceva richieste di denaro alla zia…”.
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Dunque, a detta dell'odierna appellante, tutte le operazioni di prelevamento risultanti dall'estratto conto del libretto sarebbero state eseguite non già a titolo di donazione, ma nell'interesse e per conto della id est in rappresentanza della stessa. Tale versione CP_1 dei fatti, poi, corrisponde pienamente a quella sostenuta in sede di sommarie informazioni alla P.G., rese dalla stessa nell'ambito del procedimento penale a carico della Pt_1
badante Persona_3
I prelievi de quibus, dunque, sarebbero stati destinati a perpetrare non un arricchimento del patrimonio della , con corrispondente depauperamento di quello della anziana Pt_1 signora, ma – in parte – ad attendere agli ordinari bisogni di vita quotidiana di quest'ultima e – in altra parte – a donare consistenti somme in favore del nipote, odierno appellato.
In disparte il profilo dell'assoluta carenza di riscontri probatori circa l'effettiva destinazione delle somme in questione (meglio esaminato infra: cfr. § 10.4), giova qui evidenziare che l'intento liberale, affermato nell'atto di appello, non era stato neppure mai allegato in prime cure relativamente alla cointestazione del buono fruttifero e del libretto postale, giustificata dalla stessa convenuta nei termini appena illustrati. Le operazioni, stando a quanto dedotto dalla convenuta in primo grado, sarebbero quindi state sorrette da una sorta di delega puramente operativa, certamente incompatibile con lo scopo liberale addotto (solo) in questa sede.
Per quanto riguarda la sottoscrizione e cointestazione del buono fruttifero, per un importo pari ad € 200.000,00, si rileva che, qualora l'allora convenuta avesse inteso invocarne la causa liberale, avrebbe dovuto far rettamente riferimento – al più – alla metà del valore del titolo,
e non all'intera somma dallo stesso portata. Invece, a ben vedere, la ha individuato Pt_1 espressamente l'oggetto della presunta donazione indiretta nell'intera somma riscossa a seguito dell'incasso del titolo, nonché il negozio asseritamente utilizzato per perseguire indirettamente lo scopo donativo nel trasferimento del controvalore del buono dal libretto postale cointestato a quello personale della . Pt_1
Non coglie nel segno, per contro, la contestazione mossa all'eccepita violazione del divieto di nova in appello in sede di comparsa conclusionale, secondo cui il principio iura novit curia consentirebbe al giudice, nel vagliare le difese delle parti, di prescindere dalla qualificazione giuridica dalle stesse sostenuta nei propri atti. Non si pone, qui, un problema di erronea qualificazione giuridica, ma di totale carenza allegatoria (ed anzi di radicale incompatibilità
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda della parte assertiva delle difese della convenuta) in ordine ai profili fattuali che avrebbero potuto consentire, se del caso, di operare una diversa qualificazione giuridica degli atti negoziali oggetto di causa.
La stessa giurisprudenza di legittimità invocata in senso contrario dall'appellante, a ben vedere, non fa altro che confermare la necessità di un supporto assertivo e probatorio della difesa in esame. Si legge, infatti, nella massima dell'ordinanza n. 4682/2018 (alla quale si fa espressamente riferimento nell'atto di appello): “L'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità”. Proprio tale ultimo accertamento è mancato in primo grado, come conseguenza diretta della mancata allegazione di uno scopo donativo relativamente alla cointestazione del buono e del libretto.
Va, perciò, dichiarata l'inammissibilità in parte qua del primo motivo di appello.
10.2. Sempre in via preliminare, va confermata la declaratoria di inammissibilità delle domande ed eccezioni proposte dalla convenuta tardivamente, ovvero oltre il termine di decadenza di 20 giorni prima della data della prima udienza fissata in citazione.
In premessa, è opportuno chiarire che dalla semplice lettura delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione emerge la natura di vera e propria domanda riconvenzionale dell'istanza, rivolta al Tribunale al n. 4 delle ridette conclusioni, di accertare e dichiarare la natura di donazione indiretta del trasferimento monetario effettuato in favore della Pt_1
contestualmente alla riscossione del buono fruttifero, domanda correttamente dichiarata inammissibile al primo capo della sentenza gravata.
Va qui solo precisato che, anche accedendo ad una diversa lettura della richiesta suddetta, nel senso auspicato dall'appellante, e dunque considerando la dedotta natura liberale in termini di eccezione piuttosto che di domanda, non muterebbero i termini della questione.
L'art. 167, comma 2, c.p.c. prevede, infatti, che il convenuto debba, a pena di decadenza, proporre nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata tutte le eventuali domande riconvenzionali, nonché le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Si distingue, a tal riguardo, tra le eccezioni in senso proprio, mediante le quali le parti introducono nel processo fatti – modificativi, impeditivi o estintivi – diversi ed ulteriori rispetto a quelli – costitutivi – posti a fondamento della domanda, e le mere difese (o eccezioni in senso improprio), non suscettibili di incorrere in preclusioni, al di fuori di quelle istruttorie, con cui il convenuto si limita a resistere alle avverse argomentazioni di fatto e di diritto, negando i fatti costituitivi affermati dall'attore, senza tuttavia ampliare il thema decidendum, per come delineato nel libello introduttivo. In entrambi i casi, l'attività difensiva del convenuto è tesa unicamente al rigetto della domanda attorea, e non ad ottenere un'ulteriore pronuncia di merito, ma solo le eccezioni in senso proprio – e non anche le mere difese – sono assoggettate al regime preclusivo derivante dal combinato disposto degli artt.
166 e 167 c.p.c..
Orbene, nell'affermare lo spirito di liberalità sotteso al trasferimento di somme dal libretto cointestato con la dante causa dell'attore a quello personale della convenuta, quest'ultima ha introdotto nel giudizio un tema d'indagine nuovo ed ulteriore rispetto ai fatti allegati ex adverso, integrante un fatto impeditivo della pretesa restitutoria avanzata dalla controparte.
La non si è, con ciò, limitata a negare la veridicità dei fatti costitutivi, nella specie Pt_1 consistenti nella esclusiva titolarità delle somme chieste in restituzione alla de cuius e nella relativa apprensione in proprio favore, anzi ha esplicitamente ammesso tali fatti, adducendo tuttavia un titolo legittimo alla base della riconosciuta appropriazione, rappresentato – appunto – dalla natura donativa dell'operazione, che ha assunto essere stata consapevolmente e volontariamente posta in essere da Persona_1
Tali difese integrano, dunque, un'eccezione in senso proprio non tempestivamente sollevata, che – in quanto tale – non può trovare ingresso nel presente procedimento.
10.3. Ad abundantiam, anche a volersi diversamente opinare, non ci si può esimere dall'evidenziare che l'eccezione sarebbe comunque palesemente infondata nel merito.
In primo luogo, come correttamente rilevato dall'appellato, il trasferimento dell'importo corrispondente al controvalore del buono da un libretto postale all'altro non integra una donazione indiretta, ma una donazione tipica, in quanto tale soggetta alla forma solenne prescritta dall'art. 782 c.c. a pena di nullità.
Costante è, in materia, la giurisprudenza della Suprema Corte, a far data dalla fondamentale decisione delle Sezioni Unite n. 18725 del 27 luglio 2017, così massimata: “In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari 13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti,
l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante”.
In definitiva, in siffatte operazioni, l'istituto di credito rappresenta un mero intermediario, il cui apporto è destinato a rimanere del tutto estraneo al rapporto negoziale tra l'ordinante ed il beneficiario del trasferimento di denaro.
Ne deriva che, a tutto voler concedere, ove anche si ritenesse il trasferimento monetario in parola frutto dello scopo liberale perseguito da in favore dell'odierna Persona_1
appellante, esso verrebbe ad integrare non una donazione indiretta, ma una donazione tipica, nulla per difetto di forma. In questo senso, l'atto traslativo risulterebbe privo di causa, come pure affermato (per altre ragioni) in prime cure, in quanto compiuto sulla base di un titolo negoziale poi caducato, dando pertanto legittimamente origine al diritto del solvens di agire in ripetizione nei confronti dell'accipiens.
10.4. Considerazioni in parte diverse vanno operate, invece, per ciò che concerne le giustificazioni fornite rispetto ai prelievi effettuati sul libretto.
Sotto questo profilo, la convenuta ha, sia in primo grado, che in sede di sommarie informazioni alla P.G., fermamente negato di essersi appropriata di tali somme (salvo addurne una contraddittoria finalità liberale in grado di appello, e ferma restando l'inammissibilità di tali nuove deduzioni: v. § 10.1). Così facendo, ella si è limitata a contestare l'esistenza di uno dei fatti costitutivi della domanda, spiegando quelle che possono qualificarsi come mere difese, certamente ammissibili.
Dette difese si appalesano, cionondimeno, infondate.
Né dalla documentazione agli atti, né tantomeno dalle testimonianze espletate nel corso dell'istruttoria procedimentale, è possibile evincere quanto affermato dalla convenuta,
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda ovvero l'utilizzo delle somme prelevate per esigenze direttamente riferibili alla defunta, tra cui l'adempimento di debiti variamente identificati (oneri condominiali, contributi previdenziali, retribuzioni da lavoro dipendente, spese relative ad utenze domestiche etc.) ed il versamento di denaro in favore del nipote, oggi appellato.
Nessuno dei testi escussi ha, infatti, dichiarato di aver assistito all'incasso da parte della delle somme materialmente prelevate dalla , incasso che – a detta CP_1 Pt_1
dell'odierna appellante – sarebbe sempre avvenuto contestualmente alle operazioni di prelievo.
Per contro, , portiere dello stabile nel quale viveva in Testimone_3 Persona_1
servizio presso di esso sin dal 2010, sentito come testimone all'udienza del 27 febbraio 2019 nell'ambito del processo penale a carico di (cfr. verbale allegato alle terze Persona_2 memorie istruttorie di parte attrice, pag. 17 di 24), ha dichiarato senza incertezze che a pagare mensilmente le spese condominiali (comprensive di oneri ordinari e di spese straordinarie) per conto della versandone il relativo importo in contanti nelle mani CP_1 del stesso, era stata sempre la badante dell'anziana signora. Sia in quella sede, Tes_3
poi, che nel corso del primo grado, in quest'ultima occasione sentito in contraddittorio tra le odierne parti in causa, ha negato di aver mai visto la in compagnia della Pt_1 CP_1
aggiungendo di non conoscerla nemmeno.
Quest'ultima circostanza trova, poi, conferma nelle ulteriori dichiarazioni testimoniali rese dal all'udienza del 7 aprile 2021, nel corso del procedimento civile n. Tes_3
5758/2018 R.G., svoltosi tra le medesime parti dinanzi al Tribunale di Benevento (cfr. verbale allegato alle terze memorie istruttorie di parte convenuta), allorquando – a domanda dell'Avvocato Esposito – lo stesso ha precisato di non aver mai visto la Pt_1
(interrogata immediatamente prima).
Ne deriva che, ove anche volessero ritenersi veritiere le allegazioni (comunque rimaste indimostrate) dell'allora convenuta, relative al fatto che le operazioni effettuate sul libretto di risparmio erano sempre precedute da una precisa disposizione della in quanto CP_1 meramente esecutive della di lei volontà, resterebbe comunque il dato dirimente che da nessuno degli elementi istruttori emersi in primo grado si evince che il denaro materialmente prelevato per suo conto veniva poi effettivamente consegnato alla medesima,
15 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda né tantomeno che quel denaro era stato utilizzato dalla per far fronte alle spese Pt_1
(condominiali o di altra natura) gravanti sull'anziana signora.
10.5. La fondatezza della domanda, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione di tutti gli importi richiesti dall'attore, deve, poi, affermarsi anche relativamente alla presunta donazione, tanto laddove si ritenga che l'accredito del 24 dicembre 2012 abbia rappresentato una forma di unilaterale apprensione delle relative somme da parte della
, quanto accedendo alla tesi – propugnata dall'appellante, ma fermamente ricusata Pt_1
dalla sua controparte – dell'atto di natura donativa.
10.5.1. Nel primo caso, infatti, l'azione, fondandosi espressamente sull'allegato diritto di proprietà del bene chiesto in restituzione all'illegittimo possessore (diritto che nella specie farebbe capo all'attore non iure proprio, ma iure hereditario), va qualificata come azione di rivendicazione.
La tesi è stata sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla parallela ipotesi della domanda di restituzione di un bene oggetto di furto, posseduto dal convenuto sine titulo (similmente a quanto accaduto nel caso di specie, pur dovendosi operare i necessari distinguo): “La domanda di restituzione di un bene già oggetto di furto, svolta nei confronti del soggetto che si trova nel possesso del bene, introduce un'azione di rivendica, non di restituzione.
In tal senso, questa Corte si è espressa nei precedenti specifici in tema di restituzione di opere d'arte
(Cass. 14/09/1999, n. 9782; Cass. 19/02/2014, n. 4000; Cass. 20/01/2017, n. 1593), e l'affermazione
è coerente con il principio ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7305 del 2014, che ha chiarito definitivamente la differenza tra rivendica e azione di restituzione.
Si legge nella pronuncia delle Sezioni Unite che l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda
è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che
16 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
venga data la piena dimostrazione»” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 2612 del 4 febbraio 2021, al punto 2.1.1 della motivazione).
Ciò posto, spetta all'attore in rivendica dare la piena prova del diritto di proprietà già facente capo alla de cuius, se del caso invocando – trattandosi di beni mobili – l'avvenuto acquisto della titolarità, ex art. 1153 c.c., in virtù del possesso di buona fede acquisito sulla base di un titolo astrattamente idoneo al relativo trasferimento.
Il principio appena enunciato, tuttavia, viene interpretato dal diritto vivente nel senso che il gravoso onere probatorio incombente sul rivendicante può risultare attenuato alla luce delle difese concretamente svolte dal convenuto, il quale ammetta – esplicitamente o implicitamente – la titolarità del bene in capo alla controparte, nel momento in cui è iniziato il suo possesso (v., ex plurimis, Cass. civ., sez. II, ord. n. 18395 del 28 giugno 2023, pag. 9 della motivazione: “il rigore probatorio nell'azione di rivendica rimane attenuato quando il convenuto abbia riconosciuto o, comunque, non abbia specificamente contestato l'appartenenza del bene a uno dei danti causa del rivendicante”). Peraltro, in subiecta materia la Suprema Corte ha altresì precisato che “tale verifica non dipende da eccezione, ma costituisce applicazione della corretta regula iuris, che compete al giudicante” (così Cass. civ., sez. II, sent. n. 7539 del 21 marzo 2024).
Occorre, dunque, chiedersi se – nel caso in esame – tale prova possa dirsi effettivamente acquisita.
Orbene, la ha ripetutamente ed espressamente affermato nei propri atti la sicura Pt_1
appartenenza a del denaro oggetto di apprensione da parte sua, confermata Persona_1
dalle avverse deduzioni, secondo cui la provvista iniziale del libretto di risparmio cointestato, costituita dall'importo di € 240.000,00, era stata interamente coperta da somme nella disponibilità della sola provenienti da un assegno postale intestato a CP_1 quest'ultima e tratto sul c/c postale n. 99319774, di cui la era intestataria unica. CP_1
Analogamente, le rendite che avevano alimentato detto libretto nel corso del tempo, consistenti in somme versate a titolo di pensione o di indennità di accompagnamento, erano di esclusiva pertinenza della come pure provato per tabulas dall'appellato. CP_1
L'esplicito riconoscimento di tali circostanze, convintamente ribadito a più riprese nel corso del giudizio poiché funzionale allo scopo di eccepire la natura liberale del relativo trasferimento, in uno alla loro compiuta documentazione, ne determina la natura pacifica e, con essa, la piena prova del titolo di proprietà invocato dall'attore.
17 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ne discende la fondatezza della domanda, per come originariamente proposta in primo grado dal CP_1
10.5.2. Peraltro, anche a voler accedere alla qualificazione della domanda nei termini indicati dall'appellante, ovvero come azione di ripetizione dell'indebito, si addiviene ad analoga conclusione
In tema di ripetizione dell'indebito pagamento, infatti, l'onere della prova non si atteggia affatto nel senso che spetti all'attore fornire la prova – oltre che dell'avvenuto pagamento – del fatto negativo rappresentato dalla carenza di qualsivoglia titolo giustificativo del trasferimento patrimoniale posto in essere.
Invero, alla luce dei principi fondamentali in materia di riparto dell'onere probatorio, che presuppongono la corretta qualificazione dei fatti dedotti dalle parti quali fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che alla luce del generale criterio di vicinitas della prova, deve ritenersi che sull'attore in ripetizione gravi esclusivamente l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento (fatto costitutivo) e di allegarne il carattere oggettivamente o soggettivamente indebito, spettando poi al convenuto, al fine di contrastare efficacemente le avverse ragioni, di fornire la prova della causa giustificativa dell'operazione negoziale (fatto impeditivo), coerentemente con il brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit.
Ciò vale a condizione che il convenuto ometta di allegare e provare una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens
(v. sez. III, ordinanza n. 9748/2025; sez. III, ordinanza n. 33325/2024; sez. I, ordinanza n.
19792/2024; sez. II, ordinanza n. 11190/2024; sez. VI - 3, ordinanza n. 14428/2021). Laddove, invece, una giusta causa venga dedotta, grava sull'attore la prova della relativa inesistenza o invalidità, con l'ulteriore precisazione che la parte convenuta nemmeno può, in tal caso, limitarsi a mere allegazioni sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, pena il sovvertimento del criterio di riparto dell'onere probatorio posto dal codice civile (sul punto,
v. Cass. 21340/2025, punto 5.2 della motivazione). Il convenuto deve, dunque, debitamente allegare e provare la sussistenza di specifici rapporti negoziali tra solvens e accipiens, e solo una volta assolto tale onere, spetta all'attore provare il contrario.
18 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Le superiori argomentazioni trovano conforto nei principi enunciati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, peraltro relativamente ad una fattispecie concreta caratterizzata da evidenti profili di sovrapponibilità con quella in esame. Nel caso sottoposto alla Corte di Cassazione, l'attrice, agendo nella qualità di unica erede della defunta madre, aveva proposto una domanda di restituzione di somme, in tesi indebitamente percepite dai convenuti, mediante la riscossione di alcuni assegni ovvero ricevendo bonifici tratti dal conto corrente intestato alla de cuius, nonché in seguito a prelievi in contanti dal detto conto. Il principio di diritto ricavabile dalla massima della sentenza in parola è il seguente: “Chi agisce per la ripetizione dell'indebito ha il solo onere di allegare
l'inesistenza di un giusto titolo di pagamento, mentre è sul convenuto che, in ossequio al principio di vicinanza della prova, grava l'onere di dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa”
(Cass. civ., sez. III, sentenza n. 21340 del 25 luglio 2025).
Nel caso di specie, la convenuta ha, in prime cure, dedotto l'esistenza di una causa giustificativa solo rispetto all'atto asseritamente donativo posto in essere il 24 dicembre 2012 nell'Ufficio postale di Benevento, ma lo ha fatto tardivamente e comunque infondatamente
(cfr. § 10.2 sull'inammissibilità della relativa eccezione e il § 10.3 sulla nullità della dedotta donazione).
Con riguardo ai prelievi effettuati sul libretto postale, per contro, ella ha negato fermamente l'esistenza di un rapporto di mandato con la defunta pure paventato dalla CP_1
controparte. I prelievi in questione sono stati giustificati alla luce di mere esigenze di carattere pratico, che avevano suggerito la cointestazione del rapporto con facoltà di firma disgiunta, al fine di consentire alla di prelevare le somme necessarie per le esigenze Pt_1
di vita quotidiana della senza gravare quest'ultima degli incombenti a tal fine CP_1 necessari, ma – cionondimeno – sempre alla presenza della medesima e sulla base di suoi puntuali ordini e disposizioni, nonché con immediata riconsegna in suo favore del denaro di volta in volta prelevato. Dunque, difetterebbe, relativamente a detti importi, un presupposto essenziale di accoglimento della domanda, costituito dell'apprensione acausale compiuta dalla convenuta, elemento ritenuto invece sussistente dal Tribunale.
Ebbene – come già ampiamente osservato supra (§ 10.5) – ai fini di causa il dato dirimente è costituito dalla mancata prova dell'effettivo incasso da parte della ovvero CP_1
dell'effettivo utilizzo nell'interesse della medesima, delle somme di volta in volta prelevate dal libretto ad opera dell'odierna appellante, cosicché, ove anche si volessero ritenere 19 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda giustificati i numerosi prelievi, alla luce della legittimazione della ad operare sul Pt_1
libretto, del tutto acausale resterebbe la definitiva appropriazione dell'altrui denaro da parte della cointestataria.
In definitiva, anche sotto tale profilo le difese svolte dall'appellante vanno integralmente disattese.
10.6. Alla luce di tutte le osservazioni che precedono, si deve concludere nel senso della totale infondatezza dell'appello, alla quale consegue la conferma della sentenza impugnata.
11. Vanno, ora, regolate le spese del grado.
Esse sono liquidate come da dispositivo secondo il criterio della soccombenza, che appartiene all'appellante, in applicazione dei valori medi del D.M. 55/2014 (aggiornato al
D.M. 147/2022), secondo lo scaglione di valore di riferimento, che si individua nel sesto, e tenuto conto dell'attività effettivamente espletata, con distrazione in favore del difensore di parte appellata per fattane anticipazione.
12. Infine, si evidenzia che, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti richiamati dalla norma citata a carico di , attesa la totale Parte_1
infondatezza dell'appello, e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e tra le parti indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2394/2021, pubblicata il 22 novembre 2021 e non notificata, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
⎯ rigetta l'appello;
⎯ condanna l'appellante alla rifusione direttamente in favore dell'Avvocato Riccardo
BR DE BA (dichiaratosi antistatario) delle spese del grado di appello, che liquida
20 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda in € 14.239,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13. comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 relativamente all'appellante
. Parte_1
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Teresa Onorato
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Martina De Pietro, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente relatore dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere
Avvocato Daniela Gesmundo Giudice ausiliare ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1189/2022 di R.G., riservata in decisione all'udienza del 25 giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127-ter
c.p.c., con ordinanza comunicata in data 26 giugno 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avvocato Antonio Troisi, c.f.
[...]
, con studio in Pietradefusi (AV) alla via Primo Podestà n. 71, e dall'Avvocato C.F._2
RA CO, c.f. , giusta procura in calce all'atto di appello, con CodiceFiscale_3 domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Apice (BN) al viale della Libertà n. 14, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali: e Email_1
Email_2
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , nella Controparte_1 CodiceFiscale_4 qualità di unico erede legittimo di c.f. , nata a Persona_1 CodiceFiscale_5
Benevento il 7 novembre 1923 ed ivi deceduta il 17 aprile 2015, rappresentato e difeso dall'Avvocato Riccardo BR DE BA, c.f. , giusta procura in calce CodiceFiscale_6 alla comparsa di costituzione e risposta del grado di appello, con domicilio eletto presso il suo studio in Cervinara (AV) alla via Carlo DE BA n. 103, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale: Email_3
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 2394/2021, resa nel giudizio di primo grado avente n.r.g. 3117/2018, pubblicata il 22 novembre 2021 e non notificata, in materia di azione di restituzione di somme di denaro.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza, che si abbiano integralmente per trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, notificato in data 18 marzo 2022, iscritto a ruolo in data
20 marzo 2022, ha impugnato la sentenza n. 2394/2021, pubblicata il 22 Parte_1
novembre 2021 e non notificata, con la quale il Tribunale di Benevento, previa declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale di accertamento tardivamente proposta dalla convenuta alla prima udienza (anziché nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata), l'ha condannata alla restituzione in favore dell'attore della complessiva somma di € 297.825,20, oltre interessi e spese, Controparte_1 indebitamente appresa da un libretto postale cointestato con la defunta zia e Persona_1
dante causa dell'odierno appellato in virtù della successione ab intestato apertasi in data 17 aprile 2015.
1.1. L'appellante ha denunciato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; l'errata interpretazione e valutazione delle risultanze probatorie;
il travisamento delle risultanze istruttorie;
l'errata dichiarazione di inammissibilità di una propria domanda riconvenzionale e la violazione del principio di cui all'art. 2697 c.c..
1.2. Ha chiesto alla Corte, in riforma della sentenza gravata, di rigettare la domanda attorea, nonché di condannare l'appellato alla restituzione di tutte le somme costretta a versare per la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
2. In data 25 giugno 2022, si è costituito eccependo la violazione del Controparte_1
divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata;
in via gradata, ha riproposto tutte le domande ed eccezioni già formulate in prime cure, e segnatamente: l'accertamento e la declaratoria di decadenza dell'appellante dal potere di proporre le domande e le eccezioni spiegate nella comparsa di costituzione e risposta, tardivamente depositata nel primo grado del giudizio;
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'accertamento e la declaratoria di insussistenza della donazione ex adverso dedotta, ovvero la nullità della stessa per difetto di forma ex art. 782 c.c. o ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 643 c.p., ovvero l'annullamento, per incapacità naturale della donante ex art. 775 c.c. o per vizio del consenso, ossia violenza morale, ex art. 1434 c.c., della donazione stessa.
Ha allegato, a tal fine, l'illecito prelievo delle somme confluite sul libretto postale nominativo n. 000035747358, formalmente cointestato alla defunta zia e all'odierna appellante, con successivo trasferimento – senza causa – delle stesse su un libretto postale intestato esclusivamente alla convenuta.
In subordine, in caso di accertamento dell'esistenza di un contratto di mandato intercorso tra la de cuius e l'appellante, o altro istituto implicante la gestione del suddetto libretto, ha chiesto l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto, in qualità di erede legittimo di al rendimento del conto previsto dall'art. 1713 c.c. ed il correlato obbligo Persona_1
facente capo all'appellante, dalla data di apertura, avvenuta il 10 gennaio 2011, a quella di estinzione del rapporto, avvenuta il 14 giugno 2014, con riserva di ogni contestazione sulle singole partite all'esito del deposito del conto stesso.
Ha chiesto, nel caso di omessa presentazione del conto ovvero in mancanza di adeguata rendicontazione, l'accertamento e la declaratoria di responsabilità dell'appellante, ex artt.
1218, 1710 ed 1176 c.c., ed, in ogni caso, la condanna della stessa al pagamento in suo favore, nella predetta qualità, di tutte le somme illegittimamente sottratte dal suddetto libretto postale, ai sensi dell'art. 1713 c.c., ovvero, in via progressivamente subordinata, ex artt. 1223,
2043, 2033 e 2041 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze del grado.
3. Con ordinanza depositata il 27 luglio 2022, la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, attesa l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, stigmatizzando il trasferimento dalla , Pt_1
nell'immediata vigilia del contenzioso, dei suoi diritti immobiliari ai figli e l'estinzione dei conti correnti e depositi postali, elementi da cui ha inferito il timore, espresso dall'appellato in comparsa, di non vedere soddisfatto il suo credito.
3.1. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria;
è stata verificata la visibilità del fascicolo telematico di primo grado e l'avvenuta allegazione del fascicolo cartaceo.
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
3.2. Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 25 giugno 2025, la causa
è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
4.1 unico erede legittimo della zia deceduta il 17 aprile Controparte_1 Persona_1
2015, accettato tacitamente il compendio ereditario della dante causa, con la vendita di un bene immobile rientrante nell'asse, ha premesso d'avere scoperto che ella aveva aperto, in data 10 gennaio 2011, presso l'ufficio postale di via del Pomerio in Benevento, un libretto nominativo ordinario, cointestato all'odierna appellante, la cui provvista iniziale, costituita dall'importo di € 240.000,00, era stata interamente coperta da somme nella disponibilità della sola provenienti da un assegno postale intestato a quest'ultima e tratto sul c/c CP_1
postale n. 99319774, di cui ella era unica intestataria. Parte di tale importo (€ 200.000,00) era stata poi impiegata per l'acquisto, in pari data, di un buono fruttifero postale dematerializzato recante la medesima intestazione del libretto di risparmio utilizzato per la sua sottoscrizione.
Sul libretto in parola la avrebbe, successivamente, versato ulteriori € 17.000,00 e, nel CP_1
corso del rapporto, ivi sarebbero confluiti i ratei di pensione e di indennità di accompagnamento per cecità assoluta, di cui ella era beneficiaria. La cointestazione del libretto postale con la avrebbe avuto finalità meramente operative, consentendo Pt_1
all'odierna appellante di operare sul conto onde coadiuvare la nella gestione delle CP_1 sue esigenze di vita quotidiana, attese le precarie condizioni di salute di costei.
Tuttavia, nel periodo compreso tra il marzo 2012 ed il marzo 2014 sarebbero stati effettuati una serie di prelievi e pagamenti per importi esorbitanti, ammontanti a complessivi €
297.882,00, evidentemente incompatibili con le prospettate finalità, fino alla definitiva estinzione del rapporto, avvenuta in data 16 aprile 2014. Tra le operazioni sospette, l'attore aveva posto all'attenzione del giudicante, in particolare, quella con cui, in data 24 dicembre
2012, la , allorquando la de cuius si trovava in condizioni psicofisiche gravemente Pt_1
scadute, aveva incassato anticipatamente il buono, la cui liquidità era stata versata dall'ufficio – come per regola – sul libretto cointestato di origine, per poi trasferirne l'intero
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda controvalore (pari ad € 201.911,93) su altro libretto postale suo personale, aperto pochi minuti prima.
L'attore, rivendicando, in qualità di unico erede legittimo, la titolarità delle somme del predetto rapporto postale, ha quindi chiesto la condanna di controparte alla restituzione della suddetta somma di € 297.825,20, illecitamente sottratta dalla massa ereditaria prima della morte della dante causa, o di quella minore da accertare.
Nel caso in cui il Tribunale avesse invece ravvisato nel rapporto tra Persona_1 Parte_1
un rapporto di mandato, l'attore ha chiesto che quest'ultima rendesse conto del
[...] mandato, con condanna della stessa al pagamento della somma residuata, previa eventuale consulenza tecnica contabile.
4.2 La convenuta ha resistito alla domanda, rilevando la qualità di erede legittimo e non legittimario dell'attore; ha dedotto che quanto ex adverso rivendicato era già uscito dal patrimonio della de cuius, prima della morte di costei, per donazione indiretta posta in essere per spirito di liberalità o comunque per gratitudine, in favore della deducente, amica e collega della sicché alla sua morte le somme rivendicate non erano più parte CP_1
dell'asse ereditario.
Ha, dunque, chiesto l'accertamento della propria titolarità di tale somma a titolo di donazione indiretta.
La convenuta ha rilevato che l'avversa pretesa di rendicontazione era infondata;
che gli ulteriori prelievi, eccedenti l'importo del suddetto buono, furono effettuati dalla er CP_1
il pagamento della badante, delle visite mediche, dei farmaci, dei contributi I.N.P.S., di alcuni lavori condominiali, delle imposte arretrate;
che altri prelievi erano destinati, stando a quanto riferitole dalla stessa al nipote, odierno appellato;
che la dante causa, CP_1
persona generosa, era solita fare donazioni e beneficenza a persone bisognose e alle chiese che frequentava;
che avrebbe, infatti, donato ingenti somme di denaro anche Persona_1
alla propria badante, a mezzo assegno bancario dell'importo di € 100.000,00, Persona_2
conferendole anche una procura speciale, in data 17 giugno 2013, che le consentiva di prelevare liberamente somme, anche ingenti, di denaro.
4.3 A fronte della posizione difensiva della convenuta, l'attore ha eccepito la tardiva costituzione della stessa e, quindi, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di accertamento;
nel merito, poi, l'attore ha spiegato, ex art. 183, 5° co., c.p.c., una ulteriore
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda domanda tesa all'accertamento della nullità della donazione ex adverso prospettata, per il difetto di forma o, in subordine, per il vizio di volontà, atteso che dal 2012, Persona_1
sarebbe stata allettata e affetta da declino cognitivo, ovvero ancora per contrasto con norma imperativa ai sensi dell'art. 1418 c.c., in quanto frutto del reato di circonvenzione di incapace, posto in essere dalla ai danni della Pt_1 CP_1
Ha evidenziato, inoltre, che la natura di erede legittimo non legittimario non gli precludeva il recupero delle somme indebitamente ed ingiustamente uscite dal patrimonio della dante causa.
Ha dedotto che, in relazione ai fatti oggetto di causa, era stato anche incardinato un procedimento penale per appropriazione indebita nei confronti della badante Persona_2
nel quale la , sentita dalla P.G., aveva riferito, contrariamente a quanto dedotto nel Pt_1 giudizio, che i prelievi erano stati tutti effettuati da lei per conto e su disposizione di
[...]
che, infatti, i prelevamenti erano sottoscritti dalla e tutte le operazioni Per_1 Pt_1
erano avvenute tramite l'operatore postale , marito della presso l'ufficio Tes_1 Pt_1 postale in questione, e che la somma sottratta dalla era tenuta fuori dal computo Per_2
contestato alla convenuta.
5. Con la sentenza, oggi impugnata, il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di accogliendola. Controparte_1
Il giudice di primo grado ha accertato l'apprensione senza causa, da parte della , Pt_1 della somma di cui al buono fruttifero, pari ad € 201.900,93, ed il prelievo indebito di ulteriori somme da parte della , per l'importo complessivo come richiesto in Pt_1
citazione.
Ha dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale tardivamente proposta dalla convenuta.
In ogni caso, in merito alla dedotta donazione indiretta, il Tribunale ha evidenziato che l'animus donandi, prospettato dalla , appariva contraddetto proprio dalle Pt_1
Per_ dichiarazioni da quest'ultima rese nell'ambito del citato procedimento penale: “la sig.ra non avendo alcuna persona di fiducia e non avendo altresì alcun rapporto con il nipote, nel 2010 circa mi ha pregato di essere la cointestataria di un libretto che la medesima ha aperto al fine di versare i ratei mensili della pensione. La mia veste era quella di provvedere, su sua richiesta, al prelievo del rateo mensile e a consegnarglielo. Successivamente detto libretto è stato utilizzato anche per la
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
dematerializzazione di buoni fruttiferi. Preciso che tutti i prelievi di denaro sono stati fatti esclusivamente da me e i relativi importi sono stati decisi e consegnati alla sig.ra . CP_1
Il primo giudice ha ritenuto inverosimile che la , laddove effettivamente donataria, Pt_1
non abbia ritenuto di farne parola in sede di audizione da parte della P.G. ed ha contestualmente evidenziato che la circostanza dell'intento donativo è stata riferita dalla sola dichiarazione della teste , indifferente, impiegata nello stesso ufficio Testimone_2
postale dove lavorava il marito della e dove erano state effettuate le operazioni Pt_1
oggetto di disamina. La teste, in particolare, avrebbe incontrato la de cuius nell'ufficio postale in diverse occasioni, nel corso delle quali la stessa le avrebbe riferito della vicinanza dell'odierna appellante e della propria volontà di escludere il nipote dalla Controparte_1
disponibilità del denaro, ma tale dichiarazione non avrebbe confortato il Tribunale circa la sussistenza dell'animus donandi con riferimento all'atto negoziale posto in essere.
Precisato che il quadro probatorio appariva incoerente ed inidoneo a fornire una rappresentazione della volontà manifestata dalla coerente con quella donativa, il CP_1 giudice di primo grado ha - in definitiva - condannato la alla restituzione, in favore Pt_1 dell'avente causa della della somma indebitamente incassata tramite la riscossione CP_1
del buono e gli ulteriori prelievi contestati, complessivamente pari ad € 297.825,20, non avendo la convenuta offerto alcun riscontro del reimpiego di tali somme secondo la volontà della CP_1
6. Il gravame è tempestivo ed ammissibile, in quanto proposto rispettando l'art. 327 c.p.c. nei tempi – essendo stato notificato il 18 marzo 2022, nel termine di decadenza di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 22 novembre 2021 –
e l'art. 342 c.p.c. nella forma e tecnica redazionale.
Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 20 marzo 2022.
È dunque possibile accedere all'esame del merito.
7. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per l'errata interpretazione e valutazione delle prove e per il travisamento delle risultanze istruttorie.
In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto conto di quanto emerso dall' istruttoria espletata e dalla documentazione esibita in giudizio, ovvero del fatto che le somme poi confluite sul libretto personale dell'attrice avrebbero costituito oggetto di una donazione indiretta posta in essere in suo favore da La sussistenza dell'intento donativo Persona_1
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda della disponente sarebbe stata rilevabile – a detta della – già dalla cointestazione Pt_1
del buono fruttifero e del libretto postale, operazione dalla quale si evincerebbe il dedotto animus donandi. Infatti, le somme utilizzate per l'accensione del buono de quo erano di esclusiva pertinenza di di talché la cointestazione dello stesso titolo avrebbe Persona_1
rappresentato lo strumento negoziale – diverso dalla donazione tipica e dunque svincolato dalle relative formalità – impiegato dalla pienamente capace di intendere e di CP_1
volere, per perseguire una finalità liberale, motivata dalla vicinanza e dall'affetto mostratele in vita dalla . Pt_1
Tale assunto troverebbe conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del primo grado da e ma ciononostante il Tribunale avrebbe Testimone_2 Controparte_2
erroneamente fondato la propria decisione su una presunta contraddizione tra le deduzioni attoree e le dichiarazioni, rese dalla stessa attrice, alla P.G., in sede di sommarie informazioni rilasciate nel procedimento penale per appropriazione indebita avviato a carico della ex badante della In quella sede, tuttavia, ella non avrebbe CP_1 Persona_2 mai menzionato l'intento donativo dal quale sarebbero stati mossi gli atti di disposizione per cui è causa, semplicemente in ragione del carattere puntuale e circostanziato delle domande postele dall'autorità procedente, le cui indagini avevano un oggetto diverso rispetto a quello del presente procedimento.
Per contro, la de cuius avrebbe sempre deciso ed avallato, anche nel quantum, le operazioni compiute sul libretto postale, nonché presenziato alle stesse, nel pieno delle sue facoltà mentali, tanto che la domanda di apertura di un'amministrazione di sostegno nell'interesse di era stata rigettata dal Tribunale di Benevento nell'ambito del procedimento Persona_1 di Volontaria Giurisdizione n. 1568/2014.
Ha, dunque, invocato la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la sussistenza dell'animus donandi della de cuius rispetto alle operazioni negoziali per cui è causa.
8. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente dichiarato inammissibile la spiegata domanda riconvenzionale di accertamento del negozio donativo. Ha precisato, sul punto, che le argomentazioni difensive qualificate in prime cure nei termini anzidetti andrebbero, invece, ricondotte a mere difese, mirate unicamente a paralizzare l'avversa pretesa ed alle quali la
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Sassano, in qualità di convenuta, sarebbe stata pienamente legittimata a dispetto della tardiva costituzione, essendosi limitata a contestare la domanda attorea, senza spiegare alcuna domanda riconvenzionale.
Pertanto, avendo le proprie deduzioni trovato ampia conferma nelle risultanze probatorie acquisite, ha chiesto alla Corte di riformare la decisione gravata e, per l'effetto, di rigettare la domanda attorea, in quanto infondata.
9. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per la violazione del criterio di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., avendo il giudice di primo grado addossato alla parte convenuta l'onere di provare l'esistenza di un titolo giustificativo dell'apprensione di denaro, mentre, al contrario, sarebbe spettata all'attore in ripetizione la dimostrazione della relativa carenza, in quanto fatto costitutivo del diritto fatto valere.
Ha, quindi, protestato che nulla avrebbe provato l'attore a tal riguardo, nonostante ne fosse onerato, mentre ella non sarebbe stata tenuta a fornire alcuna prova, per la dedotta ed accertata inesistenza di un rapporto di mandato con la defunta Inoltre, tramite il CP_1 materiale probatorio acquisito, la avrebbe dimostrato la legittimità e le Pt_1
giustificazioni dei prelievi ex adverso contestati, eseguiti alla presenza della e solo CP_1 formalmente compiuti dall'odierna appellante.
Ha, dunque, invocato, in riforma della gravata sentenza, la declaratoria di infondatezza della domanda attorea, anche relativamente agli ulteriori prelievi contestati dalla controparte.
10. L'appello – i cui motivi sono da trattare congiuntamente, in ragione della comunanza di questioni ad esso sottese – è in parte inammissibile e in parte infondato.
10.1. Preliminarmente, va accolta l'eccezione di inammissibilità per novità, in violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c., del primo motivo di appello (e, con esso, di tutte le ulteriori allegazioni di parte appellante sul punto), nella parte in cui l'appellante ha tentato di introdurre nel presente grado un tema d'indagine mai prospettato in prime cure: la natura liberale dell'operazione di cointestazione del libretto postale, sul quale sarebbero confluite somme di denaro di esclusiva titolarità della defunta e del buono fruttifero che ad CP_1
esso accedeva, acceso – ancora una volta – mediante l'utilizzo di denaro di proprietà esclusiva della medesima.
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Si legge, infatti, nelle conclusioni formulate in sede di comparsa di costituzione e risposta della convenuta in primo grado (precisamente al n. 4), la precisa richiesta di “accertare e dichiarare che il conferimento, ossia il trasferimento, della somma di denaro di € 201.900,00, di cui al buono fruttifero postale cointestato n. 19508790, confluita sul libretto postale personale di essa convenuta, è avvenuto per espressa volontà ed ordine della sig.ra per spirito di Persona_1 liberalità, ossia per donazione indiretta ex art. 890 c.c., e quindi ritenere legittimo il conferimento, ossia il lascito, della predetta somma”.
Nemmeno dall'esame del corpo dell'atto in parola, emerge l'avvenuta allegazione dell'analoga natura liberale delle precedenti operazioni. Anzi, ad escluderla, sia pure implicitamente, sono le stesse difese della convenuta.
Segnatamente, si legge al § IV della comparsa di costituzione (rubricato “sul libretto postale di risparmio cointestato”): “…per quanto concerne i rapporti interni tra i cointestatari, nel caso di specie, si fa rilevare che tutta la somma confluita sul libretto è stata in via esclusiva incassata e riscossa dalla de cuius ante mortem e le varie operazioni di movimentazione annotate Persona_1 sul libretto sono alla stessa imputabili in via esclusiva, ed effettuate su suo espresso ordine e disposizione.
Alcun prelievo e/o operazione illegittima è stato effettuato dalla convenuta sul Parte_1 libretto postale di risparmio cointestato.
Si osserva che il libretto di deposito postale, benché cointestato, è stato sempre posseduto e detenuto dalla cointestataria e gestito dalla stessa, la quale personalmente dava ordini e Persona_1 disposizioni, circa le varie operazioni annotate sul predetto libretto postale, seppur accompagnata dalla sig.ra (oggi convenuta) …”. Parte_1
Al successivo § V, si legge poi che il denaro prelevato su disposizione della CP_1
“…veniva incassato dalla medesima ed utilizzato per fronteggiare le spese domestiche quotidiane, spese alimentari, pagamento bollette utenze, spese condominiali, pagamento dello stipendio alla badante, per visite mediche, l'acquisto di farmaci, contributi INPS, pagamenti di alcuni lavori condominiali effettuati in quel periodo, pagamento di rate di imposte arretrate e quant'altro necessario al suo bisogno.
Mentre i prelievi di somme relativi agli importi più consistenti, che risultano annotati sul libretto postale, erano destinati, come riferiva la stessa sig.ra al nipote Persona_1 Controparte_1
(attore), che continuamente faceva richieste di denaro alla zia…”.
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Dunque, a detta dell'odierna appellante, tutte le operazioni di prelevamento risultanti dall'estratto conto del libretto sarebbero state eseguite non già a titolo di donazione, ma nell'interesse e per conto della id est in rappresentanza della stessa. Tale versione CP_1 dei fatti, poi, corrisponde pienamente a quella sostenuta in sede di sommarie informazioni alla P.G., rese dalla stessa nell'ambito del procedimento penale a carico della Pt_1
badante Persona_3
I prelievi de quibus, dunque, sarebbero stati destinati a perpetrare non un arricchimento del patrimonio della , con corrispondente depauperamento di quello della anziana Pt_1 signora, ma – in parte – ad attendere agli ordinari bisogni di vita quotidiana di quest'ultima e – in altra parte – a donare consistenti somme in favore del nipote, odierno appellato.
In disparte il profilo dell'assoluta carenza di riscontri probatori circa l'effettiva destinazione delle somme in questione (meglio esaminato infra: cfr. § 10.4), giova qui evidenziare che l'intento liberale, affermato nell'atto di appello, non era stato neppure mai allegato in prime cure relativamente alla cointestazione del buono fruttifero e del libretto postale, giustificata dalla stessa convenuta nei termini appena illustrati. Le operazioni, stando a quanto dedotto dalla convenuta in primo grado, sarebbero quindi state sorrette da una sorta di delega puramente operativa, certamente incompatibile con lo scopo liberale addotto (solo) in questa sede.
Per quanto riguarda la sottoscrizione e cointestazione del buono fruttifero, per un importo pari ad € 200.000,00, si rileva che, qualora l'allora convenuta avesse inteso invocarne la causa liberale, avrebbe dovuto far rettamente riferimento – al più – alla metà del valore del titolo,
e non all'intera somma dallo stesso portata. Invece, a ben vedere, la ha individuato Pt_1 espressamente l'oggetto della presunta donazione indiretta nell'intera somma riscossa a seguito dell'incasso del titolo, nonché il negozio asseritamente utilizzato per perseguire indirettamente lo scopo donativo nel trasferimento del controvalore del buono dal libretto postale cointestato a quello personale della . Pt_1
Non coglie nel segno, per contro, la contestazione mossa all'eccepita violazione del divieto di nova in appello in sede di comparsa conclusionale, secondo cui il principio iura novit curia consentirebbe al giudice, nel vagliare le difese delle parti, di prescindere dalla qualificazione giuridica dalle stesse sostenuta nei propri atti. Non si pone, qui, un problema di erronea qualificazione giuridica, ma di totale carenza allegatoria (ed anzi di radicale incompatibilità
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda della parte assertiva delle difese della convenuta) in ordine ai profili fattuali che avrebbero potuto consentire, se del caso, di operare una diversa qualificazione giuridica degli atti negoziali oggetto di causa.
La stessa giurisprudenza di legittimità invocata in senso contrario dall'appellante, a ben vedere, non fa altro che confermare la necessità di un supporto assertivo e probatorio della difesa in esame. Si legge, infatti, nella massima dell'ordinanza n. 4682/2018 (alla quale si fa espressamente riferimento nell'atto di appello): “L'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità”. Proprio tale ultimo accertamento è mancato in primo grado, come conseguenza diretta della mancata allegazione di uno scopo donativo relativamente alla cointestazione del buono e del libretto.
Va, perciò, dichiarata l'inammissibilità in parte qua del primo motivo di appello.
10.2. Sempre in via preliminare, va confermata la declaratoria di inammissibilità delle domande ed eccezioni proposte dalla convenuta tardivamente, ovvero oltre il termine di decadenza di 20 giorni prima della data della prima udienza fissata in citazione.
In premessa, è opportuno chiarire che dalla semplice lettura delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione emerge la natura di vera e propria domanda riconvenzionale dell'istanza, rivolta al Tribunale al n. 4 delle ridette conclusioni, di accertare e dichiarare la natura di donazione indiretta del trasferimento monetario effettuato in favore della Pt_1
contestualmente alla riscossione del buono fruttifero, domanda correttamente dichiarata inammissibile al primo capo della sentenza gravata.
Va qui solo precisato che, anche accedendo ad una diversa lettura della richiesta suddetta, nel senso auspicato dall'appellante, e dunque considerando la dedotta natura liberale in termini di eccezione piuttosto che di domanda, non muterebbero i termini della questione.
L'art. 167, comma 2, c.p.c. prevede, infatti, che il convenuto debba, a pena di decadenza, proporre nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata tutte le eventuali domande riconvenzionali, nonché le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Si distingue, a tal riguardo, tra le eccezioni in senso proprio, mediante le quali le parti introducono nel processo fatti – modificativi, impeditivi o estintivi – diversi ed ulteriori rispetto a quelli – costitutivi – posti a fondamento della domanda, e le mere difese (o eccezioni in senso improprio), non suscettibili di incorrere in preclusioni, al di fuori di quelle istruttorie, con cui il convenuto si limita a resistere alle avverse argomentazioni di fatto e di diritto, negando i fatti costituitivi affermati dall'attore, senza tuttavia ampliare il thema decidendum, per come delineato nel libello introduttivo. In entrambi i casi, l'attività difensiva del convenuto è tesa unicamente al rigetto della domanda attorea, e non ad ottenere un'ulteriore pronuncia di merito, ma solo le eccezioni in senso proprio – e non anche le mere difese – sono assoggettate al regime preclusivo derivante dal combinato disposto degli artt.
166 e 167 c.p.c..
Orbene, nell'affermare lo spirito di liberalità sotteso al trasferimento di somme dal libretto cointestato con la dante causa dell'attore a quello personale della convenuta, quest'ultima ha introdotto nel giudizio un tema d'indagine nuovo ed ulteriore rispetto ai fatti allegati ex adverso, integrante un fatto impeditivo della pretesa restitutoria avanzata dalla controparte.
La non si è, con ciò, limitata a negare la veridicità dei fatti costitutivi, nella specie Pt_1 consistenti nella esclusiva titolarità delle somme chieste in restituzione alla de cuius e nella relativa apprensione in proprio favore, anzi ha esplicitamente ammesso tali fatti, adducendo tuttavia un titolo legittimo alla base della riconosciuta appropriazione, rappresentato – appunto – dalla natura donativa dell'operazione, che ha assunto essere stata consapevolmente e volontariamente posta in essere da Persona_1
Tali difese integrano, dunque, un'eccezione in senso proprio non tempestivamente sollevata, che – in quanto tale – non può trovare ingresso nel presente procedimento.
10.3. Ad abundantiam, anche a volersi diversamente opinare, non ci si può esimere dall'evidenziare che l'eccezione sarebbe comunque palesemente infondata nel merito.
In primo luogo, come correttamente rilevato dall'appellato, il trasferimento dell'importo corrispondente al controvalore del buono da un libretto postale all'altro non integra una donazione indiretta, ma una donazione tipica, in quanto tale soggetta alla forma solenne prescritta dall'art. 782 c.c. a pena di nullità.
Costante è, in materia, la giurisprudenza della Suprema Corte, a far data dalla fondamentale decisione delle Sezioni Unite n. 18725 del 27 luglio 2017, così massimata: “In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari 13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti,
l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante”.
In definitiva, in siffatte operazioni, l'istituto di credito rappresenta un mero intermediario, il cui apporto è destinato a rimanere del tutto estraneo al rapporto negoziale tra l'ordinante ed il beneficiario del trasferimento di denaro.
Ne deriva che, a tutto voler concedere, ove anche si ritenesse il trasferimento monetario in parola frutto dello scopo liberale perseguito da in favore dell'odierna Persona_1
appellante, esso verrebbe ad integrare non una donazione indiretta, ma una donazione tipica, nulla per difetto di forma. In questo senso, l'atto traslativo risulterebbe privo di causa, come pure affermato (per altre ragioni) in prime cure, in quanto compiuto sulla base di un titolo negoziale poi caducato, dando pertanto legittimamente origine al diritto del solvens di agire in ripetizione nei confronti dell'accipiens.
10.4. Considerazioni in parte diverse vanno operate, invece, per ciò che concerne le giustificazioni fornite rispetto ai prelievi effettuati sul libretto.
Sotto questo profilo, la convenuta ha, sia in primo grado, che in sede di sommarie informazioni alla P.G., fermamente negato di essersi appropriata di tali somme (salvo addurne una contraddittoria finalità liberale in grado di appello, e ferma restando l'inammissibilità di tali nuove deduzioni: v. § 10.1). Così facendo, ella si è limitata a contestare l'esistenza di uno dei fatti costitutivi della domanda, spiegando quelle che possono qualificarsi come mere difese, certamente ammissibili.
Dette difese si appalesano, cionondimeno, infondate.
Né dalla documentazione agli atti, né tantomeno dalle testimonianze espletate nel corso dell'istruttoria procedimentale, è possibile evincere quanto affermato dalla convenuta,
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda ovvero l'utilizzo delle somme prelevate per esigenze direttamente riferibili alla defunta, tra cui l'adempimento di debiti variamente identificati (oneri condominiali, contributi previdenziali, retribuzioni da lavoro dipendente, spese relative ad utenze domestiche etc.) ed il versamento di denaro in favore del nipote, oggi appellato.
Nessuno dei testi escussi ha, infatti, dichiarato di aver assistito all'incasso da parte della delle somme materialmente prelevate dalla , incasso che – a detta CP_1 Pt_1
dell'odierna appellante – sarebbe sempre avvenuto contestualmente alle operazioni di prelievo.
Per contro, , portiere dello stabile nel quale viveva in Testimone_3 Persona_1
servizio presso di esso sin dal 2010, sentito come testimone all'udienza del 27 febbraio 2019 nell'ambito del processo penale a carico di (cfr. verbale allegato alle terze Persona_2 memorie istruttorie di parte attrice, pag. 17 di 24), ha dichiarato senza incertezze che a pagare mensilmente le spese condominiali (comprensive di oneri ordinari e di spese straordinarie) per conto della versandone il relativo importo in contanti nelle mani CP_1 del stesso, era stata sempre la badante dell'anziana signora. Sia in quella sede, Tes_3
poi, che nel corso del primo grado, in quest'ultima occasione sentito in contraddittorio tra le odierne parti in causa, ha negato di aver mai visto la in compagnia della Pt_1 CP_1
aggiungendo di non conoscerla nemmeno.
Quest'ultima circostanza trova, poi, conferma nelle ulteriori dichiarazioni testimoniali rese dal all'udienza del 7 aprile 2021, nel corso del procedimento civile n. Tes_3
5758/2018 R.G., svoltosi tra le medesime parti dinanzi al Tribunale di Benevento (cfr. verbale allegato alle terze memorie istruttorie di parte convenuta), allorquando – a domanda dell'Avvocato Esposito – lo stesso ha precisato di non aver mai visto la Pt_1
(interrogata immediatamente prima).
Ne deriva che, ove anche volessero ritenersi veritiere le allegazioni (comunque rimaste indimostrate) dell'allora convenuta, relative al fatto che le operazioni effettuate sul libretto di risparmio erano sempre precedute da una precisa disposizione della in quanto CP_1 meramente esecutive della di lei volontà, resterebbe comunque il dato dirimente che da nessuno degli elementi istruttori emersi in primo grado si evince che il denaro materialmente prelevato per suo conto veniva poi effettivamente consegnato alla medesima,
15 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda né tantomeno che quel denaro era stato utilizzato dalla per far fronte alle spese Pt_1
(condominiali o di altra natura) gravanti sull'anziana signora.
10.5. La fondatezza della domanda, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione di tutti gli importi richiesti dall'attore, deve, poi, affermarsi anche relativamente alla presunta donazione, tanto laddove si ritenga che l'accredito del 24 dicembre 2012 abbia rappresentato una forma di unilaterale apprensione delle relative somme da parte della
, quanto accedendo alla tesi – propugnata dall'appellante, ma fermamente ricusata Pt_1
dalla sua controparte – dell'atto di natura donativa.
10.5.1. Nel primo caso, infatti, l'azione, fondandosi espressamente sull'allegato diritto di proprietà del bene chiesto in restituzione all'illegittimo possessore (diritto che nella specie farebbe capo all'attore non iure proprio, ma iure hereditario), va qualificata come azione di rivendicazione.
La tesi è stata sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla parallela ipotesi della domanda di restituzione di un bene oggetto di furto, posseduto dal convenuto sine titulo (similmente a quanto accaduto nel caso di specie, pur dovendosi operare i necessari distinguo): “La domanda di restituzione di un bene già oggetto di furto, svolta nei confronti del soggetto che si trova nel possesso del bene, introduce un'azione di rivendica, non di restituzione.
In tal senso, questa Corte si è espressa nei precedenti specifici in tema di restituzione di opere d'arte
(Cass. 14/09/1999, n. 9782; Cass. 19/02/2014, n. 4000; Cass. 20/01/2017, n. 1593), e l'affermazione
è coerente con il principio ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7305 del 2014, che ha chiarito definitivamente la differenza tra rivendica e azione di restituzione.
Si legge nella pronuncia delle Sezioni Unite che l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda
è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che
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venga data la piena dimostrazione»” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 2612 del 4 febbraio 2021, al punto 2.1.1 della motivazione).
Ciò posto, spetta all'attore in rivendica dare la piena prova del diritto di proprietà già facente capo alla de cuius, se del caso invocando – trattandosi di beni mobili – l'avvenuto acquisto della titolarità, ex art. 1153 c.c., in virtù del possesso di buona fede acquisito sulla base di un titolo astrattamente idoneo al relativo trasferimento.
Il principio appena enunciato, tuttavia, viene interpretato dal diritto vivente nel senso che il gravoso onere probatorio incombente sul rivendicante può risultare attenuato alla luce delle difese concretamente svolte dal convenuto, il quale ammetta – esplicitamente o implicitamente – la titolarità del bene in capo alla controparte, nel momento in cui è iniziato il suo possesso (v., ex plurimis, Cass. civ., sez. II, ord. n. 18395 del 28 giugno 2023, pag. 9 della motivazione: “il rigore probatorio nell'azione di rivendica rimane attenuato quando il convenuto abbia riconosciuto o, comunque, non abbia specificamente contestato l'appartenenza del bene a uno dei danti causa del rivendicante”). Peraltro, in subiecta materia la Suprema Corte ha altresì precisato che “tale verifica non dipende da eccezione, ma costituisce applicazione della corretta regula iuris, che compete al giudicante” (così Cass. civ., sez. II, sent. n. 7539 del 21 marzo 2024).
Occorre, dunque, chiedersi se – nel caso in esame – tale prova possa dirsi effettivamente acquisita.
Orbene, la ha ripetutamente ed espressamente affermato nei propri atti la sicura Pt_1
appartenenza a del denaro oggetto di apprensione da parte sua, confermata Persona_1
dalle avverse deduzioni, secondo cui la provvista iniziale del libretto di risparmio cointestato, costituita dall'importo di € 240.000,00, era stata interamente coperta da somme nella disponibilità della sola provenienti da un assegno postale intestato a CP_1 quest'ultima e tratto sul c/c postale n. 99319774, di cui la era intestataria unica. CP_1
Analogamente, le rendite che avevano alimentato detto libretto nel corso del tempo, consistenti in somme versate a titolo di pensione o di indennità di accompagnamento, erano di esclusiva pertinenza della come pure provato per tabulas dall'appellato. CP_1
L'esplicito riconoscimento di tali circostanze, convintamente ribadito a più riprese nel corso del giudizio poiché funzionale allo scopo di eccepire la natura liberale del relativo trasferimento, in uno alla loro compiuta documentazione, ne determina la natura pacifica e, con essa, la piena prova del titolo di proprietà invocato dall'attore.
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Ne discende la fondatezza della domanda, per come originariamente proposta in primo grado dal CP_1
10.5.2. Peraltro, anche a voler accedere alla qualificazione della domanda nei termini indicati dall'appellante, ovvero come azione di ripetizione dell'indebito, si addiviene ad analoga conclusione
In tema di ripetizione dell'indebito pagamento, infatti, l'onere della prova non si atteggia affatto nel senso che spetti all'attore fornire la prova – oltre che dell'avvenuto pagamento – del fatto negativo rappresentato dalla carenza di qualsivoglia titolo giustificativo del trasferimento patrimoniale posto in essere.
Invero, alla luce dei principi fondamentali in materia di riparto dell'onere probatorio, che presuppongono la corretta qualificazione dei fatti dedotti dalle parti quali fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che alla luce del generale criterio di vicinitas della prova, deve ritenersi che sull'attore in ripetizione gravi esclusivamente l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento (fatto costitutivo) e di allegarne il carattere oggettivamente o soggettivamente indebito, spettando poi al convenuto, al fine di contrastare efficacemente le avverse ragioni, di fornire la prova della causa giustificativa dell'operazione negoziale (fatto impeditivo), coerentemente con il brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit.
Ciò vale a condizione che il convenuto ometta di allegare e provare una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens
(v. sez. III, ordinanza n. 9748/2025; sez. III, ordinanza n. 33325/2024; sez. I, ordinanza n.
19792/2024; sez. II, ordinanza n. 11190/2024; sez. VI - 3, ordinanza n. 14428/2021). Laddove, invece, una giusta causa venga dedotta, grava sull'attore la prova della relativa inesistenza o invalidità, con l'ulteriore precisazione che la parte convenuta nemmeno può, in tal caso, limitarsi a mere allegazioni sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, pena il sovvertimento del criterio di riparto dell'onere probatorio posto dal codice civile (sul punto,
v. Cass. 21340/2025, punto 5.2 della motivazione). Il convenuto deve, dunque, debitamente allegare e provare la sussistenza di specifici rapporti negoziali tra solvens e accipiens, e solo una volta assolto tale onere, spetta all'attore provare il contrario.
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Le superiori argomentazioni trovano conforto nei principi enunciati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, peraltro relativamente ad una fattispecie concreta caratterizzata da evidenti profili di sovrapponibilità con quella in esame. Nel caso sottoposto alla Corte di Cassazione, l'attrice, agendo nella qualità di unica erede della defunta madre, aveva proposto una domanda di restituzione di somme, in tesi indebitamente percepite dai convenuti, mediante la riscossione di alcuni assegni ovvero ricevendo bonifici tratti dal conto corrente intestato alla de cuius, nonché in seguito a prelievi in contanti dal detto conto. Il principio di diritto ricavabile dalla massima della sentenza in parola è il seguente: “Chi agisce per la ripetizione dell'indebito ha il solo onere di allegare
l'inesistenza di un giusto titolo di pagamento, mentre è sul convenuto che, in ossequio al principio di vicinanza della prova, grava l'onere di dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa”
(Cass. civ., sez. III, sentenza n. 21340 del 25 luglio 2025).
Nel caso di specie, la convenuta ha, in prime cure, dedotto l'esistenza di una causa giustificativa solo rispetto all'atto asseritamente donativo posto in essere il 24 dicembre 2012 nell'Ufficio postale di Benevento, ma lo ha fatto tardivamente e comunque infondatamente
(cfr. § 10.2 sull'inammissibilità della relativa eccezione e il § 10.3 sulla nullità della dedotta donazione).
Con riguardo ai prelievi effettuati sul libretto postale, per contro, ella ha negato fermamente l'esistenza di un rapporto di mandato con la defunta pure paventato dalla CP_1
controparte. I prelievi in questione sono stati giustificati alla luce di mere esigenze di carattere pratico, che avevano suggerito la cointestazione del rapporto con facoltà di firma disgiunta, al fine di consentire alla di prelevare le somme necessarie per le esigenze Pt_1
di vita quotidiana della senza gravare quest'ultima degli incombenti a tal fine CP_1 necessari, ma – cionondimeno – sempre alla presenza della medesima e sulla base di suoi puntuali ordini e disposizioni, nonché con immediata riconsegna in suo favore del denaro di volta in volta prelevato. Dunque, difetterebbe, relativamente a detti importi, un presupposto essenziale di accoglimento della domanda, costituito dell'apprensione acausale compiuta dalla convenuta, elemento ritenuto invece sussistente dal Tribunale.
Ebbene – come già ampiamente osservato supra (§ 10.5) – ai fini di causa il dato dirimente è costituito dalla mancata prova dell'effettivo incasso da parte della ovvero CP_1
dell'effettivo utilizzo nell'interesse della medesima, delle somme di volta in volta prelevate dal libretto ad opera dell'odierna appellante, cosicché, ove anche si volessero ritenere 19 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda giustificati i numerosi prelievi, alla luce della legittimazione della ad operare sul Pt_1
libretto, del tutto acausale resterebbe la definitiva appropriazione dell'altrui denaro da parte della cointestataria.
In definitiva, anche sotto tale profilo le difese svolte dall'appellante vanno integralmente disattese.
10.6. Alla luce di tutte le osservazioni che precedono, si deve concludere nel senso della totale infondatezza dell'appello, alla quale consegue la conferma della sentenza impugnata.
11. Vanno, ora, regolate le spese del grado.
Esse sono liquidate come da dispositivo secondo il criterio della soccombenza, che appartiene all'appellante, in applicazione dei valori medi del D.M. 55/2014 (aggiornato al
D.M. 147/2022), secondo lo scaglione di valore di riferimento, che si individua nel sesto, e tenuto conto dell'attività effettivamente espletata, con distrazione in favore del difensore di parte appellata per fattane anticipazione.
12. Infine, si evidenzia che, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti richiamati dalla norma citata a carico di , attesa la totale Parte_1
infondatezza dell'appello, e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e tra le parti indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2394/2021, pubblicata il 22 novembre 2021 e non notificata, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
⎯ rigetta l'appello;
⎯ condanna l'appellante alla rifusione direttamente in favore dell'Avvocato Riccardo
BR DE BA (dichiaratosi antistatario) delle spese del grado di appello, che liquida
20 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda in € 14.239,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13. comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 relativamente all'appellante
. Parte_1
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Teresa Onorato
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Martina De Pietro, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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