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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15825/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa CO ET Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15825/2025
R.G. instaurato da
, nato a [...] il [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PACCANI CHIARA
e nato a [...] il [...] (CF: Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. PACCANI CHIARA C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti, con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 10.11.2025, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Comune di Piario (Bg) il giorno
30.06.2012, matrimonio iscritto nei registri di stato civile del predetto Comune al n. 1, P.1 2012.
Le parti dichiarano di aver già regolamentato ogni ulteriore rapporto di natura economica e/o patrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo e per nessuna ragione;
Le parti dichiarano altresì espressamente di rinunciare all'impugnazione dell'emananda Sentenza;
1 Spese di giudizio compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 30/06/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PIARIO (BG) (atto n. 1 parte I anno 2012) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore
CO ET
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa CO ET Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15825/2025
R.G. instaurato da
, nato a [...] il [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PACCANI CHIARA
e nato a [...] il [...] (CF: Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. PACCANI CHIARA C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti, con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 10.11.2025, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Comune di Piario (Bg) il giorno
30.06.2012, matrimonio iscritto nei registri di stato civile del predetto Comune al n. 1, P.1 2012.
Le parti dichiarano di aver già regolamentato ogni ulteriore rapporto di natura economica e/o patrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo e per nessuna ragione;
Le parti dichiarano altresì espressamente di rinunciare all'impugnazione dell'emananda Sentenza;
1 Spese di giudizio compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 30/06/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PIARIO (BG) (atto n. 1 parte I anno 2012) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore
CO ET
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