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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/12/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1066/2022 RGC promossa
DA
, residente in [...]
Carletti n. 17/b;
CF: ; C.F._1
, residente in [...]; Parte_2
rappresentati e difesi, sia unitamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Franco
AS e AL IA del Foro di Pesaro ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Pesaro al viale XI Febbraio n. 29; NEI CONFRONTI DI
in persona del Sindaco p.t, con Controparte_1
sede in via Roma Capoluogo n. 2;
CF: ; P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona alla piazza della
Repubblica n. 1/A;
(appellato)
AVVERSO la sentenza n. 285/2022 del 04.10.2022 del Tribunale di Urbino,
resa in procedimento n. 25/2021 RGC.
OGGETTO: fidejussione.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 20.02.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da proprie note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I signori e impugnano la decisione in epigrafe con la quale Parte_1 Parte_2
è stata respinta la domanda dagli stessi proposta nei confronti del
[...]
di accertamento della nullità dell'escussione delle Controparte_1
pag. 2/9 fidejussioni dai medesimi prestate in favore di quest'ultimo, e di conseguente condanna dello stesso alla restituzione di quanto incassato.
Si è costituito in appello il il quale ha Controparte_1
insistito per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione gravata,
di cui ha valorizzato le argomentazioni.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 20.02.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Gli appellanti muovono nei confronti della decisione gravata le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Avrebbe innanzitutto errato la sentenza nel non considerare che l'intervenuta declaratoria – da parte del – di decadenza Controparte_1
dalla convenzione del 08.10.2004 tra la ocietà di Trasformazione Urbana) CP_2
AS SpA e il avrebbe comportato Controparte_1
anche la decadenza e l'inefficacia delle garanzie – tra cui la fidejussione che
Cont occupa – prestate dalla (e per essa dagli odierni attori appellanti) in favore pag. 3/9 del La pronunciata decadenza dalla convenzione, in altri termini, CP_1
avrebbe travolto anche gli obblighi di garanzia in essa previsti, e ciò a maggior ragione per il fatto che gli stessi non rivestivano il carattere di penale contrattuale di inadempimento. Gli appellanti, per conseguenza, reiterano la domanda – proposta in via principale – di dichiarazione di nullità degli atti con cui la fidejussione è stata escussa, e di conseguente restituzione ad essi fidejussori degli importi incassati. Con altro motivo di censura, invece, sul presupposto che lo stesso partecipava alla Controparte_1
menzionata in ragione di una quota del 10%, gli Parte_3
appellanti osservano che il medesimo non può sottrarsi alle proprie CP_1
responsabilità gestionali nell'ambito della predetta società, vieppiù in considerazione del fatto che lo stesso statuto sociale riservava ai rappresentanti del la presenza nel consiglio di amministrazione e negli organi di CP_1
controllo. In conseguenza di ciò, concludono gli appellanti, il in CP_1
considerazione della propria responsabilità gestionale nella società, dovrebbe almeno – ed in via subordinata – essere condannato a restituire l'importo delle fidejussioni nella misura del 10%, pari alla corrispondente quota di
Cont partecipazione del medesimo nella .
Costituendosi in appello, il ha ampiamente Controparte_1
argomentato le ragioni di infondatezza dell'impugnazione e di converso di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito, non senza riproporre pag. 4/9 preliminarmente l'eccezione di giudicato con riferimento a precedenti giudizi intercorsi tra le medesime parti.
Ritiene la Corte che la proposta eccezione di giudicato, avanzata dal
[...]
sin dalla prima risposta in primo grado, sia in grado di Controparte_1
dirimere la controversia.
Preliminarmente, va osservato che l'eccezione di giudicato non può riguardare il giudizio cautelare intercorso tra le parti e concluso con l'ordinanza del
Tribunale di Urbino del 28.08.2018 (RGC 398/2018) successivamente confermata in sede di reclamo dall'ordinanza collegiale del 15.11.2018. Pur
rilevandosi difatti identità sostanziale di oggetto tra il predetto giudizio cautelare e quello che occupa, il punto è che il provvedimento cautelare reso –
nella misura in cui non confermato all'esito del successivo giudizio di merito
(che è mancato, ovvero comunque della cui introduzione e del cui esito non è
fornita non solo prova ma neppure deduzione di sorta) – è ovviamente inidoneo alla formazione di un giudicato (cfr. Cass., 4904/2015; Cass.,
15825/2014). Diversa attenzione deve invece essere riservata al successivo giudizio introdotto dai medesimi odierni attori appellanti dinanzi al Giudice
Amministrativo. E difatti, la sentenza n. 629/2019 resa dal TAR MARCHE sul ricorso n. 63/2018, pur avendo declinato la giurisdizione amministrativa su parte della domanda presentata dagli odierni appellanti, ha però
indiscutibilmente stabilito, nel merito, circa la distinzione della causa giuridica pag. 5/9 relativa alla garanzia fidejussoria rispetto a quella della prestazione garantita, e circa la conseguente indifferenza della prima rispetto alla sorte della seconda.
Tale statuizione di merito – che deve ritenersi passata in giudicato, non avendo gli interessati (odierni appellanti) negato, nelle successive proprie difese, la corrispondente affermazione resa dalla difesa del – non può non CP_1
pregiudicare almeno il primo motivo di appello proposto, negando ormai definitivamente tra le parti il presupposto logico–giuridico stesso sotteso dal predetto motivo, ovvero che la dichiarazione di intervenuta decadenza della convenzione urbanistica abbia travolto anche il rapporto fidejussorio nella stessa disciplinato. Non può dunque in questa sede che ritenersi ormai definitivamente esaurita, in senso negativo, la questione, riproposta dagli appellanti, circa la possibilità che l'intervenuta decadenza della convenzione abbia estinto anche le fidejussioni prestate. Ciò chiarito, per mera completezza di analisi si osserva che, comunque, la tesi degli appellanti appare indubbiamente infondata nel merito. Posto difatti che la decadenza della convenzione è stata pronunciata dal sul Controparte_1
presupposto della grave inadempienza della Società di Trasformazione Urbana
contraente – circostanza che, oltrechè documentale, deve ritenersi pacifica tra le parti perché non contestata dagli attori appellanti – e preso atto che la garanzia fidejussoria di cui si tratta era volta proprio a garantire il stipulante CP_1
Cont dell'adempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla , è
pag. 6/9 assolutamente evidente che il di fronte all'inadempimento di detti CP_1
obblighi, debba poter escutere la garanzia se non altro a titolo di risarcimento del danno ai sensi di quanto previsto dall'art. 1218 cc, e ciò a prescindere dall'intervenuta declaratoria di decadenza dalla convenzione, volta invece evidentemente a mettere nel nulla il vincolo che avvinceva le parti per la realizzazione del programma edificatorio.
Per tutti i motivi che precedono, dunque, la sentenza gravata deve essere sul punto confermata, sebbene anche sulla base della diversa motivazione sopra precisata.
Quanto al secondo motivo di appello, anch'esso si presenta palesemente infondato.
Cont Il fatto per cui il partecipasse con una quota del 10% alla non può CP_1
tradursi – come sostanzialmente pretendono gli appellanti – in una corrispondente partecipazione del 10% alla responsabilità della società
medesima (e dunque al corrispondente risarcimento del danno dalla medesima dovuto al . Una equazione del genere, difatti, impinge CP_1
irrimediabilmente nella diversa soggettività giuridica della società rispetto ai propri soci, come già correttamente osservato dalla sentenza gravata. Peraltro –
sebbene ciò si aggiunga sempre solo per completezza di valutazione – le deduzioni degli appellanti riguardo una possibile pretesa responsabilità del
Cont nella gestione della (comunque eventualmente sempre da far CP_1
pag. 7/9 valere in ambito societario e non in questa sede) appaiono anche di assoluta genericità e indeterminatezza, e come tali neppure valutabili.
Complessivamente, pertanto, l'appello è senz'altro da respingere;
le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello;
ON e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
a rifondere al le spese di lite del grado Controparte_1
che liquida in complessivi € 9.500,00= di cui € 2.750,00= per fase di studio, € 1.750,00= per fase introduttiva, € 5.000,00= per fase decisoria, il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte degli appellanti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 14/10/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 8/9 pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1066/2022 RGC promossa
DA
, residente in [...]
Carletti n. 17/b;
CF: ; C.F._1
, residente in [...]; Parte_2
rappresentati e difesi, sia unitamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Franco
AS e AL IA del Foro di Pesaro ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Pesaro al viale XI Febbraio n. 29; NEI CONFRONTI DI
in persona del Sindaco p.t, con Controparte_1
sede in via Roma Capoluogo n. 2;
CF: ; P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona alla piazza della
Repubblica n. 1/A;
(appellato)
AVVERSO la sentenza n. 285/2022 del 04.10.2022 del Tribunale di Urbino,
resa in procedimento n. 25/2021 RGC.
OGGETTO: fidejussione.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 20.02.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da proprie note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I signori e impugnano la decisione in epigrafe con la quale Parte_1 Parte_2
è stata respinta la domanda dagli stessi proposta nei confronti del
[...]
di accertamento della nullità dell'escussione delle Controparte_1
pag. 2/9 fidejussioni dai medesimi prestate in favore di quest'ultimo, e di conseguente condanna dello stesso alla restituzione di quanto incassato.
Si è costituito in appello il il quale ha Controparte_1
insistito per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione gravata,
di cui ha valorizzato le argomentazioni.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 20.02.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Gli appellanti muovono nei confronti della decisione gravata le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Avrebbe innanzitutto errato la sentenza nel non considerare che l'intervenuta declaratoria – da parte del – di decadenza Controparte_1
dalla convenzione del 08.10.2004 tra la ocietà di Trasformazione Urbana) CP_2
AS SpA e il avrebbe comportato Controparte_1
anche la decadenza e l'inefficacia delle garanzie – tra cui la fidejussione che
Cont occupa – prestate dalla (e per essa dagli odierni attori appellanti) in favore pag. 3/9 del La pronunciata decadenza dalla convenzione, in altri termini, CP_1
avrebbe travolto anche gli obblighi di garanzia in essa previsti, e ciò a maggior ragione per il fatto che gli stessi non rivestivano il carattere di penale contrattuale di inadempimento. Gli appellanti, per conseguenza, reiterano la domanda – proposta in via principale – di dichiarazione di nullità degli atti con cui la fidejussione è stata escussa, e di conseguente restituzione ad essi fidejussori degli importi incassati. Con altro motivo di censura, invece, sul presupposto che lo stesso partecipava alla Controparte_1
menzionata in ragione di una quota del 10%, gli Parte_3
appellanti osservano che il medesimo non può sottrarsi alle proprie CP_1
responsabilità gestionali nell'ambito della predetta società, vieppiù in considerazione del fatto che lo stesso statuto sociale riservava ai rappresentanti del la presenza nel consiglio di amministrazione e negli organi di CP_1
controllo. In conseguenza di ciò, concludono gli appellanti, il in CP_1
considerazione della propria responsabilità gestionale nella società, dovrebbe almeno – ed in via subordinata – essere condannato a restituire l'importo delle fidejussioni nella misura del 10%, pari alla corrispondente quota di
Cont partecipazione del medesimo nella .
Costituendosi in appello, il ha ampiamente Controparte_1
argomentato le ragioni di infondatezza dell'impugnazione e di converso di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito, non senza riproporre pag. 4/9 preliminarmente l'eccezione di giudicato con riferimento a precedenti giudizi intercorsi tra le medesime parti.
Ritiene la Corte che la proposta eccezione di giudicato, avanzata dal
[...]
sin dalla prima risposta in primo grado, sia in grado di Controparte_1
dirimere la controversia.
Preliminarmente, va osservato che l'eccezione di giudicato non può riguardare il giudizio cautelare intercorso tra le parti e concluso con l'ordinanza del
Tribunale di Urbino del 28.08.2018 (RGC 398/2018) successivamente confermata in sede di reclamo dall'ordinanza collegiale del 15.11.2018. Pur
rilevandosi difatti identità sostanziale di oggetto tra il predetto giudizio cautelare e quello che occupa, il punto è che il provvedimento cautelare reso –
nella misura in cui non confermato all'esito del successivo giudizio di merito
(che è mancato, ovvero comunque della cui introduzione e del cui esito non è
fornita non solo prova ma neppure deduzione di sorta) – è ovviamente inidoneo alla formazione di un giudicato (cfr. Cass., 4904/2015; Cass.,
15825/2014). Diversa attenzione deve invece essere riservata al successivo giudizio introdotto dai medesimi odierni attori appellanti dinanzi al Giudice
Amministrativo. E difatti, la sentenza n. 629/2019 resa dal TAR MARCHE sul ricorso n. 63/2018, pur avendo declinato la giurisdizione amministrativa su parte della domanda presentata dagli odierni appellanti, ha però
indiscutibilmente stabilito, nel merito, circa la distinzione della causa giuridica pag. 5/9 relativa alla garanzia fidejussoria rispetto a quella della prestazione garantita, e circa la conseguente indifferenza della prima rispetto alla sorte della seconda.
Tale statuizione di merito – che deve ritenersi passata in giudicato, non avendo gli interessati (odierni appellanti) negato, nelle successive proprie difese, la corrispondente affermazione resa dalla difesa del – non può non CP_1
pregiudicare almeno il primo motivo di appello proposto, negando ormai definitivamente tra le parti il presupposto logico–giuridico stesso sotteso dal predetto motivo, ovvero che la dichiarazione di intervenuta decadenza della convenzione urbanistica abbia travolto anche il rapporto fidejussorio nella stessa disciplinato. Non può dunque in questa sede che ritenersi ormai definitivamente esaurita, in senso negativo, la questione, riproposta dagli appellanti, circa la possibilità che l'intervenuta decadenza della convenzione abbia estinto anche le fidejussioni prestate. Ciò chiarito, per mera completezza di analisi si osserva che, comunque, la tesi degli appellanti appare indubbiamente infondata nel merito. Posto difatti che la decadenza della convenzione è stata pronunciata dal sul Controparte_1
presupposto della grave inadempienza della Società di Trasformazione Urbana
contraente – circostanza che, oltrechè documentale, deve ritenersi pacifica tra le parti perché non contestata dagli attori appellanti – e preso atto che la garanzia fidejussoria di cui si tratta era volta proprio a garantire il stipulante CP_1
Cont dell'adempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla , è
pag. 6/9 assolutamente evidente che il di fronte all'inadempimento di detti CP_1
obblighi, debba poter escutere la garanzia se non altro a titolo di risarcimento del danno ai sensi di quanto previsto dall'art. 1218 cc, e ciò a prescindere dall'intervenuta declaratoria di decadenza dalla convenzione, volta invece evidentemente a mettere nel nulla il vincolo che avvinceva le parti per la realizzazione del programma edificatorio.
Per tutti i motivi che precedono, dunque, la sentenza gravata deve essere sul punto confermata, sebbene anche sulla base della diversa motivazione sopra precisata.
Quanto al secondo motivo di appello, anch'esso si presenta palesemente infondato.
Cont Il fatto per cui il partecipasse con una quota del 10% alla non può CP_1
tradursi – come sostanzialmente pretendono gli appellanti – in una corrispondente partecipazione del 10% alla responsabilità della società
medesima (e dunque al corrispondente risarcimento del danno dalla medesima dovuto al . Una equazione del genere, difatti, impinge CP_1
irrimediabilmente nella diversa soggettività giuridica della società rispetto ai propri soci, come già correttamente osservato dalla sentenza gravata. Peraltro –
sebbene ciò si aggiunga sempre solo per completezza di valutazione – le deduzioni degli appellanti riguardo una possibile pretesa responsabilità del
Cont nella gestione della (comunque eventualmente sempre da far CP_1
pag. 7/9 valere in ambito societario e non in questa sede) appaiono anche di assoluta genericità e indeterminatezza, e come tali neppure valutabili.
Complessivamente, pertanto, l'appello è senz'altro da respingere;
le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello;
ON e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
a rifondere al le spese di lite del grado Controparte_1
che liquida in complessivi € 9.500,00= di cui € 2.750,00= per fase di studio, € 1.750,00= per fase introduttiva, € 5.000,00= per fase decisoria, il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte degli appellanti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 14/10/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 8/9 pag. 9/9