Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/1987, n. 2536
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Sentenza 11 marzo 1987

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La configurabilità di un'impresa artigiana ai sensi ed agli effetti della legge 25 luglio 1956 n. 860 (le cui norme in proposito sono integrative, e non abrogative, dell'art. 2083 cod. civ.) postula, fra l'altro, che nell'impresa medesima il lavoro professionale, anche manuale, del titolare, ancorché con l'ausilio di familiari e dipendenti, presenti caratteri di stabilità, continuità e prevalenza, in relazione alla struttura, organizzativa ed alle esigenze economiche e produttive dell'impresa stessa, e, pertanto, va esclusa ove quel lavoro risulti occasionale, ovvero quantitativamente e qualitativamente limitato. In tale indagine, riservata al giudice del merito, l'iscrizione dell'azienda nell'albo delle imprese artigiane ha mero valore indiziario e non già vincolante. ( Conf 3569/84, mass n 435568).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/1987, n. 2536
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2536
    Data del deposito : 11 marzo 1987

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