CASS
Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2024, n. 13397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13397 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'RI RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/09/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 13397 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 20/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Bologna con provvedimento del 12 settembre 2023 ha revocato, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che era stato adottato il 10 gennaio 2020 in favore, appunto, di RE D'IA. 2. La motivazione del provvedimento di revoca è - testualmente ed integralmente - la seguente: «[...] vista la nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Bologna con la quale è stato accertato che le situazioni reddituali relative a D'LA RE e al suo nucleo familiare, dichiarate con riferimento agli anni di imposte 2018 - 2019 - 2020, superano i limiti di legge per l'ammissione al gratuito patrocinio;
rilevato che non risulta che l'imputato abbia comunicato le variazioni di reddito;
ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 112 comma 1 lett. d) DPR n. 115/2002, debba provvedersi ala revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio essendo stata verificate la mancanza sopravvenuta delle condizioni di reddito per poter godere del beneficio;
P.Q.M.
revoca Li». 3. Ciò posto, ricorre per la cassazione del provvedimento di revoca RE D'RI, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale, riassunti gli antefatti, denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. L'effettivo contenuto della nota dell'amministrazione finanziaria su cui il Giudice fonda la revoca è - si assume - diverso da come si legge nel provvedimento, avendo l'Agenzia delle entrate fatto riferimento al superamento dei limiti di reddito unicamente per l'anno 2020, non per gli anni 2018 e 2019. Inoltre, nel 2020, ma già dal 2019, il ricorrente non conviveva più con la madre, sig.ra TA, avendo cessato tale coabitazione ed essendo andato a vivere presso la compagna e poi altrove, in una località differente ove svolgeva attività lavorativa retribuita, come da documentazione che si allega al ricorso. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 21 novembre 2023 ha chiesto qualificarsi il ricorso come reclamo ex art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 e trasmettersi lo stesso al Presidente del Tribunale di Bologna. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 1.1. Va preliminarmente disattesa la richiesta del P.G. di qualificazione del ricorso come reclamo e trasmissione dello stesso al Presidente del Tribunale: infatti, avendo l'Agenzia delle entrate chiesto la revoca del provvedimento di ammissione, dove trovare applicazione nel caso di specie l'art. 113 del d.P.R. n. 115 del 2002 (secondo cui «Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione [...]»), non già l'art. 99 dello stesso. 1.2 Ciò posto, il ricorrente ha rappresentato, mediante allegazione di documentazione che appare congruente, una situazione di fatto differente da quella ritenuta dal Tribunale. In particolare: nel documento n. 3 (nota dell'Agenzia delle entrate di Bologna del 16 gennaio 2020) si parla esclusivamente di superamento del limite di reddito nell'anno 2020 e non nelle annualità precedenti, difformemente da quanto si legge nel provvedimento impugnato;
dalla lettura dei documenti sub nn. 4-5-6-7 (rispettivamente: provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Lecce del 22-24 settembre 2020; e tre istanze dell'interessato al Tribunale di sorveglianza avanzate il 6 novembre 2019, il 10 giugno 2020 ed il 30 luglio 2020) si ricava che RE D'RI negli anni 2019 e 2020 viveva in località diversa da quella ove abita la madre, sig.ra AN PE. Si impone, quindi, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, affinchè il Giudice di merito, eventualmente facendo ricorso ai propri poteri istruttori, accerti quale fosse la situazione reddituale effettiva dell'interessato negli anni in questione. 2. Discende quindi la pronunzia in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna. Così deciso il 20/12/2023.
sulle conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 13397 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 20/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Bologna con provvedimento del 12 settembre 2023 ha revocato, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che era stato adottato il 10 gennaio 2020 in favore, appunto, di RE D'IA. 2. La motivazione del provvedimento di revoca è - testualmente ed integralmente - la seguente: «[...] vista la nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Bologna con la quale è stato accertato che le situazioni reddituali relative a D'LA RE e al suo nucleo familiare, dichiarate con riferimento agli anni di imposte 2018 - 2019 - 2020, superano i limiti di legge per l'ammissione al gratuito patrocinio;
rilevato che non risulta che l'imputato abbia comunicato le variazioni di reddito;
ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 112 comma 1 lett. d) DPR n. 115/2002, debba provvedersi ala revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio essendo stata verificate la mancanza sopravvenuta delle condizioni di reddito per poter godere del beneficio;
P.Q.M.
revoca Li». 3. Ciò posto, ricorre per la cassazione del provvedimento di revoca RE D'RI, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale, riassunti gli antefatti, denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. L'effettivo contenuto della nota dell'amministrazione finanziaria su cui il Giudice fonda la revoca è - si assume - diverso da come si legge nel provvedimento, avendo l'Agenzia delle entrate fatto riferimento al superamento dei limiti di reddito unicamente per l'anno 2020, non per gli anni 2018 e 2019. Inoltre, nel 2020, ma già dal 2019, il ricorrente non conviveva più con la madre, sig.ra TA, avendo cessato tale coabitazione ed essendo andato a vivere presso la compagna e poi altrove, in una località differente ove svolgeva attività lavorativa retribuita, come da documentazione che si allega al ricorso. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 21 novembre 2023 ha chiesto qualificarsi il ricorso come reclamo ex art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 e trasmettersi lo stesso al Presidente del Tribunale di Bologna. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 1.1. Va preliminarmente disattesa la richiesta del P.G. di qualificazione del ricorso come reclamo e trasmissione dello stesso al Presidente del Tribunale: infatti, avendo l'Agenzia delle entrate chiesto la revoca del provvedimento di ammissione, dove trovare applicazione nel caso di specie l'art. 113 del d.P.R. n. 115 del 2002 (secondo cui «Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione [...]»), non già l'art. 99 dello stesso. 1.2 Ciò posto, il ricorrente ha rappresentato, mediante allegazione di documentazione che appare congruente, una situazione di fatto differente da quella ritenuta dal Tribunale. In particolare: nel documento n. 3 (nota dell'Agenzia delle entrate di Bologna del 16 gennaio 2020) si parla esclusivamente di superamento del limite di reddito nell'anno 2020 e non nelle annualità precedenti, difformemente da quanto si legge nel provvedimento impugnato;
dalla lettura dei documenti sub nn. 4-5-6-7 (rispettivamente: provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Lecce del 22-24 settembre 2020; e tre istanze dell'interessato al Tribunale di sorveglianza avanzate il 6 novembre 2019, il 10 giugno 2020 ed il 30 luglio 2020) si ricava che RE D'RI negli anni 2019 e 2020 viveva in località diversa da quella ove abita la madre, sig.ra AN PE. Si impone, quindi, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, affinchè il Giudice di merito, eventualmente facendo ricorso ai propri poteri istruttori, accerti quale fosse la situazione reddituale effettiva dell'interessato negli anni in questione. 2. Discende quindi la pronunzia in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna. Così deciso il 20/12/2023.