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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13207 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
Codic Contro R E A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
nella causa iscritta al n. 25612 R.G. dell'anno 2024 e nella causa ad essa riunita RG n. 43557 dell'anno 2024 in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC Parte_1 presso l'Avv. Aniello Maria D'Ambrosio del Foro di Nocera Inferiore Email_1 che la rappresenta e difende giusta procura in calce ai ricorsi RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, contumace CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 3.7.2024 ed iscritto a ruolo il 4.7.2024 la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che la ricorrente nel corso degli ultimi anni ha prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato, in particolare con contratto dal 11/09/2023 al 30/06/2024, presso l'Istituto Comprensivo “Alcide De Gasperi” di RO ( ); che ha C.F._2 prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato nei seguenti anni scolastici: nell'a.s. 2020/21, presso l'IC RT OR – RO (RMIC8EN004), plesso Casal de' ZZ (RMEE8EN016), con contratti dal 27 al 27 novembre 2020, dal 28 novembre al 4 dicembre 2020, dal 9 al 22 dicembre 2020 e infine dal 7 gennaio 2021 al 8 giugno 2021, per un totale di 175 giorni di servizio, nell'a.s. 2021/22, presso l'IC RT OR – RO (RMIC8EN004), plesso Casal de' ZZ (RMEE8EN016), con contratti dal 7 all'8 ottobre 2021, dal 11 all'11 ottobre 2021, dal 12 al 12 ottobre 2021, dal 15 al 15 ottobre 2021, dal 20 ottobre al 30 dicembre 2021, dal 31 dicembre al 31 marzo 2022, dal 1° aprile al 30 aprile 2022, dal 1° maggio al 28 maggio 2022 e infine dal 29 maggio 2022 al 8 giugno 2022, per un totale di 237 giorni di servizio, nell'a.s. 2022/23, presso l'IC RT OR – RO (RMIC8EN004), plesso Casal de' ZZ (RMEE8EN016), con contratti dal 28 al 30 settembre 2022, dal 5 al 5 ottobre 2021, dal 17 al 19 ottobre 2022, dal 20 al 20 ottobre 2022, dal 10 al 14 novembre 2022, dal 15 al 17 novembre 2022, dal 18 al 18 novembre 2022, dal 22 al 23 novembre 2022, presso l'IC Via Val Maggia – RO (RMIC8EE004), plesso SA PI (RMMM8EE015), dal 24 al 25 novembre 2022, poi di nuovo presso l'IC RT OR – RO (RMIC8EN004), plesso Casal de' ZZ ( , dal 28 al 29 novembre 2022, dal 30 C.F._3 novembre al 2 dicembre 2022, poi presso l' (RMIC8B400C), plesso WA Controparte_3
SN (RMEE8B402G), dal 7 al 7 dicembre 2022, poi di nuovo presso l'IC RT OR – RO (RMIC8EN004), plesso Casal de' ZZ (RMEE8EN016), dal 13 al 16 dicembre 2022, dal 17 al 22 dicembre 2022, poi ancora presso l' (RMIC8B400C), plesso WA SN Controparte_3
(RMEE8B402G), dal 13 al 13 gennaio 2023, di nuovo presso l'IC RT OR – RO ( , plesso Casal de' ZZ (RMEE8EN016), dal 16 al 16 gennaio 2023, dal 18 al 20 C.F._4 gennaio 2023, poi ancora presso l' ( ), plesso WA SN Controparte_3 C.F._5
( ), dal 25 al 25 gennaio 2023, di nuovo presso l'IC RT OR – RO C.F._6
(RMIC8EN004), plesso Casal de' ZZ (RMEE8EN016), dal 30 al 30 gennaio 2023, poi ancora presso l' (RMIC8B400C), plesso WA SN (RMEE8B402G), dal 31 Controparte_3 gennaio al 1° febbraio 2023, dal 2 al 2 febbraio 2023, dal 6 al 8 febbraio 2023, di nuovo presso l'IC RT OR – RO (RMIC8EN004), plesso Casal de' ZZ (RMEE8EN016), dal 9 al 10 febbraio 2023, dal 15 febbraio all'8 marzo 2023, dal 9 marzo al 7 aprile 2023, dall'8 aprile al 7 maggio 2023, dall'8 maggio all'8 giugno 2023, e dal 19 giugno al 6 luglio 2023 per gli esami di stato, per un totale di 183 giorni di servizio;
che la ricorrente nei periodi sopra indicati, non ha mai ricevuto la “carta docenti”, prevista dall'art.1, comma 121, della L.107/2015 e finalizzata a sostenere la formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali, essendo negli anni di riferimento il sistema informatico predisposto dal Controparte_2
, e raggiungibile dal sito www.cartadeldocente.istruzione.it, impostato in modo da consentire
[...] la richiesta e l'ottenimento ai soli docenti di ruolo;
che con mail PEC del 6.6.2024 la ricorrente, tramite il proprio difensore, richiedeva al , il riconoscimento Controparte_2
e la contestuale attivazione della Carta Docenti per gli 2020/21, 2021/22 e 2022/23, rimasta Parte_2 priva di riscontro. Esposto il quadro normativo di riferimento, la giurisprudenza in materia ed alcune considerazioni in diritto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere:” accertarsi e dichiararsi il diritto di parte ricorrente, dott.ssa , ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 Parte_1 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e conseguentemente condannarsi il al riconoscimento ed alla Controparte_2 assegnazione del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici, per un importo nominale complessivo pari ad €.1.500,00 (euromillecinquecento|00). Il tutto con vittoria integrale di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”. Il convenuto, nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di CP_2 fissazione di udienza, rimaneva contumace. Con separato ricorso RG n. 43557/2024 depositato telematicamente il 27.11.2024 ed iscritto a ruolo il 28.11.2024 la parte ricorrente deduceva: che la ricorrente ha prestato servizio in qualità di docente supplente annuale a tempo determinato, con contratto dal 11/09/2023 al 30/06/2024, presso l'Istituto Comprensivo “Alcide De Gasperi” di RO ( ), senza ricevere la “carta C.F._2 docenti”, prevista dall'art.1, comma 121, della L.107/2015; che con mail PEC del 7.11.2024 la ricorrente, tramite il proprio difensore, richiedeva al , il Controparte_2 riconoscimento e la contestuale attivazione della Carta Docenti per l'a.s . 2023/2024, rimasta priva di riscontro. Esposto il quadro normativo di riferimento, la giurisprudenza in materia ed alcune considerazioni in diritto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere:” accertarsi e dichiararsi il diritto di parte ricorrente, dott.ssa , ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 Parte_1 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2023/24, e conseguentemente condannarsi il al riconoscimento ed alla assegnazione del Controparte_4 beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato, per un importo nominale complessivo pari ad €.500,00 (eurocinquecento|00). Il tutto con vittoria integrale di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”. Anche in questo secondo procedimento il convenuto, nonostante la regolare notifica del CP_2 ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, rimaneva contumace. Riuniti i due procedimenti per ragioni di connessione, le cause venivano rinviate per la decisione, concesso termine per note e produzione documentale. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le cause venivano decise con adozione della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si osserva che la parte ricorrente lamenta la mancata assegnazione della carta elettronica del docente, in ragione della sua assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato. Si osserva che la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente è stata introdotta dall'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 che prevede quanto segue:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_5 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_6 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_6 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Il d. P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica, nei
“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. Il successivo d. P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 CP_7 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)». Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Il sistema così delineato deve necessariamente essere valutato alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo. Ciò posto, deve evidenziarsi che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del
[...]
dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta elettronica del docente, ha Controparte_2 ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto CP_2 determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico. Peraltro, tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarità rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015. Secondo quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato nella suindicata sentenza
“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, è peraltro intervenuta la Corte di Giustizia, su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Premesso che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, la Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_2 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_2 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE sez. VI, Ordinanza del 18/05/2022, causa C-450/21). In materia la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 ha così stabilito:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Per quanto concerne, invece, il conferimento di supplenze temporanee rispetto alle quali la Suprema Corte non si è espressamente pronunciata, si ritiene di dover riconoscere la spettanza del suddetto beneficio anche al docente che abbia prestato servizio, nel corso dell'anno scolastico, per almeno 180 giorni, atteso che se da un lato la superiore giurisprudenza ha riconosciuto la carta docente all'insegnante supplente al quale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 124/1999, sia stata conferita una supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ovvero una supplenza funzionale alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si sono resi di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, dall'altro risulterebbe irragionevole escludere dal godimento del beneficio coloro che, di fatto, attraverso la sommatoria di plurime supplenze temporanee, si vengano a trovare nella medesima condizione di chi presti servizio per un periodo almeno pari a quello minimo previsto per la figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche (180 giorni). A ciò deve aggiungersi che a seguito di nuova ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia per l'apprezzamento dell'eventuale conformità, rispetto all'art. 4 dell'accordo quadro, dell'esclusione dei supplenti con contratti a tempo determinato ex art. 4, comma 3 della l. n. 124 del 1994 dal beneficio specie in considerazione del riconoscimento in favore dei supplenti con contratto a tempo determinato ex art. 3 commi 1 e 2 dell'art. 4 della l. n. 124 del 1999, la Corte di Giustizia, con sentenza del 3 luglio del 2025, argomentando, tra l'altro, dalla constatazione della mancanza di una previsione di un riconoscimento del beneficio in modalità di pro rata, ha ritenuto che non fosse ragionevole escludere tale categoria dalla spettanza del beneficio, specie in considerazione del pacifico riconoscimento del beneficio ai supplenti con contratto fino al termine delle attività didattiche, contratto, questo, che, potendo essere stipulato sino al mese di dicembre, può avere durata sino a 180 giorni in un anno scolastico. La Corte ha, dunque, concluso il ragionamento evidenziando “che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”. Alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione e dei nuovi chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia con la recente sentenza del 3 luglio del 2025, deve ritenersi che anche ai destinatari di supplenze di cui all'art. 4, comma 3 della l. n. 124 del 1999 debba essere riconosciuto il beneficio almeno nel caso in cui svolgano complessivamente nell'anno scolastico un numero di giorni significativo e, comunque, certamente laddove prestino servizio per il numero di giorni minimo previsto per le supplenze di cui al comma 2 del medesimo art. 4, ossia 180 gg. (cfr. Trib. Perugia sent. n. 606 del 28.11.2025). Premesso che la rilevanza della durata complessiva delle supplenze brevi pari o superiori a 180 giorni deve essere limitata alle ipotesi in cui esse si protraggano per il medesimo insegnamento nello stesso istituto, si osserva che le supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche o quelle brevi nei limiti e alla condizioni sopra individuati, ove siano attribuite per cattedre non complete, devono avere durata quanto meno pari alla durata minima di un docente di ruolo part- time, come individuata dagli art. 39, comma 4, CCNL 29.11.2007 e art.
4.1 dell'O.M. 55/1998 che definiscono la durata minima della prestazione di un docente di ruolo part- time in misura pari al 50% del tempo pieno, tenendo conto del fatto che l'orario settimanale completo delle cattedre è il seguente: 25 ore settimanali per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, 22 ore per la scuola primaria più due ore di programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali (art. 28, comma 5, del CCNL scuola 2006- 2009). Nello stesso senso si è pronunciato il Tribunale di Verbania sez. lav. nella sentenza n. 128/2024 del 20.5.2024:”…possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto”. Anche il Tribunale di Venezia sez. lav. nella sentenza n. 301/2024 del 9.5.2024 ha parimenti stabilito che “ per i docenti a tempo indeterminato il part time non è ostativo alla spettanza della carta. Dunque possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto….” (conforme da ultimo Trib. Nola sez. lav. sent. n. 978/2025 dell'8.5.2025). Pertanto in via generale possono considerarsi senz'altro “equiparabili” gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto. Ad avviso del giudicante, pertanto, non possono ritenersi “equiparabili” ai docenti a tempo indeterminato le condizioni dei docenti non di ruolo che abbiano avuto un contratto a tempo determinato per un orario (“spezzone orario”) inferiore al 50% dell'orario di cattedra. Nel caso di specie emerge dalla documentazione in atti che la parte ricorrente ha prestato servizio, quale docente a tempo determinato, per almeno 180 giorni, con orario almeno pari o superiore al 50% dell'orario di cattedra, presso lo stesso istituto scolastico, nei seguenti anni scolastici:
-Anno Scolastico 2021/2022: presso l'IC RT OR – RO (RMIC8EN004), plesso Casal de' ZZ (RMEE8EN016), con contratti dal 7 all'8 ottobre 2021, dal 11 all'11 ottobre 2021, dal 12 al 12 ottobre 2021, dal 15 al 15 ottobre 2021, dal 20 ottobre al 30 dicembre 2021, dal 31 dicembre al 31 marzo 2022, dal 1° aprile al 30 aprile 2022, dal 1° maggio al 28 maggio 2022, dal 29 maggio 2022 al 8 giugno 2022, per un totale di 237 giorni di servizio, per 24 ore settimanali di lezione (doc. 3);
- Anno Scolastico 2023/2024: con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente annuale di scuola secondaria di primo grado dal 11.9.2023 al 30.6.2024 per n. 18 ore settimanali di lezione presso VIA PINTOR ( . C.F._7
Per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso), si osserva che la parte ricorrente ha prodotto in corso di causa contratto di assunzione a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo con decorrenza giuridica dal 1.9.2024, per 18 ore settimanali di lezione, il che consente di ritenere che la ricorrente, al momento della pronuncia, è interna al sistema scolastico. Ne consegue che, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella sentenza richiamata n. 29961/2023, va disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria e per l'effetto va dichiarato il diritto di parte ricorrente – tuttora in servizio all'interno del sistema scolastico– alla fruizione del beneficio economico di 500,00 euro annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, sulla scorta di contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024 nella misura di € 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data della presente sentenza. Per l'effetto il convenuto deve essere condannato, in relazione agli anni scolastici CP_2
2021/2022 e 2023/2024, ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio suindicato, tramite la Carta elettronica del docente, nella misura complessiva di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Quanto all'Anno Scolastico 2020/2021 emerge documentalmente che la ricorrente ha lavorato in qualità di docente presso l'IC RT OR – RO (RMIC8EN004), plesso Casal de' ZZ (RMEE8EN016), con contratti dal 27 al 27 novembre 2020, dal 28 novembre al 4 dicembre 2020, dal 9 al 22 dicembre 2020 e infine dal 7 gennaio 2021 al 8 giugno 2021, per un totale di 175 giorni di servizio (doc.2), e quindi per un numero complessivo di giorni inferiore a 180 giorni, con conseguente rigetto della domanda per tale anno scolastico. Quanto all'Anno Scolastico 2022/2023 emerge documentalmente che la ricorrente ha lavorato con plurimi contratti a tempo determinato presso Istituti scolastici diversi (IC RT OR RO ( plesso Casal de' ZZ ( , IC Via Val Maggia RO C.F._4 C.F._3
( , plesso SA PI ( , ( ), C.F._8 C.F._9 Controparte_3 C.F._5 plesso WA SN ( ), in ciascuno dei quali per un numero complessivo di giorni C.F._6 inferiore a 180 giorni, con conseguente rigetto della domanda anche per tale anno scolastico. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce nella misura minima attesa la serialità del contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente con riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015;
2) condanna il convenuto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione CP_2 agli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024 ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio suindicato, tramite la Carta elettronica del docente, nella misura di complessiva € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) respinge nel resto il ricorso RG 25612/2024;
4) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_2
369,15, di cui € 321,00 per compensi ed € 48,15 per spese generali 15%, oltre IVA e CPA, da distrarsi. RO, 18.12.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi