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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/02/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel ricorso avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
nato a [...] il [...] con avv. REGIS Parte_1
MAURO come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
CONTRO
pagina 1 di 4 nata a [...] il [...] con Controparte_1
avv. ROSSI ELENA come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
All'udienza del 16.01.2025 i difensori rassegnavano congiuntamente le seguenti conclusioni:
dichiararsi il ricorrente tenuto a corrispondere alla resistente Parte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di assegno divorzile, Controparte_1
la somma di euro 480,00 rivalutabile annualmente a partire dal gennaio 2026, con decorrenza dalla pronuncia della sentenza.
Spese di causa interamente compensate.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
pagina 2 di 4 Con sentenza 2240/2023 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, non definitivamente decidendo nella causa tra le parti in epigrafe, così provvedeva:
- pronunciava la cessazione degli effetti civili tra i coniugi
- rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la trattazione e l'istruzione sulle ulteriori domande;
All'udienza del 09.01.2025 il Giudice relatore formulava alle parti una proposta conciliativa, accettata dalle parti alla successiva udienza del 16.01.2025, con conseguente formulazione da parte loro delle conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale.
La comune volontà delle parti, può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni non sono contrarie a norme imperative.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto pagina 3 di 4 oggetto di implicita rinuncia.
L'esito della controversia e la concorde volontà delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato il divorzio tra le parti:
1) dispone conformemente alle condizioni di divorzio di cui alle conclusioni concordi integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite;
2) spese integralmente compensate,
Così deciso in Verona, il 04/02/2025
Il Pres. rel.
Dott. Massimo Vaccari
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel ricorso avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
nato a [...] il [...] con avv. REGIS Parte_1
MAURO come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
CONTRO
pagina 1 di 4 nata a [...] il [...] con Controparte_1
avv. ROSSI ELENA come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
All'udienza del 16.01.2025 i difensori rassegnavano congiuntamente le seguenti conclusioni:
dichiararsi il ricorrente tenuto a corrispondere alla resistente Parte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di assegno divorzile, Controparte_1
la somma di euro 480,00 rivalutabile annualmente a partire dal gennaio 2026, con decorrenza dalla pronuncia della sentenza.
Spese di causa interamente compensate.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
pagina 2 di 4 Con sentenza 2240/2023 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, non definitivamente decidendo nella causa tra le parti in epigrafe, così provvedeva:
- pronunciava la cessazione degli effetti civili tra i coniugi
- rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la trattazione e l'istruzione sulle ulteriori domande;
All'udienza del 09.01.2025 il Giudice relatore formulava alle parti una proposta conciliativa, accettata dalle parti alla successiva udienza del 16.01.2025, con conseguente formulazione da parte loro delle conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale.
La comune volontà delle parti, può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni non sono contrarie a norme imperative.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto pagina 3 di 4 oggetto di implicita rinuncia.
L'esito della controversia e la concorde volontà delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato il divorzio tra le parti:
1) dispone conformemente alle condizioni di divorzio di cui alle conclusioni concordi integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite;
2) spese integralmente compensate,
Così deciso in Verona, il 04/02/2025
Il Pres. rel.
Dott. Massimo Vaccari
pagina 4 di 4