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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/11/2024, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente
2) Dott. Maurizio Spezzaferri Giudice
3) Dott.ssa Antonella Paone Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1818 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
residente in [...], rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Alberto Messina, con studio in Casaluce (CE), alla via Circumvallazione n. 123, presso il quale è elettivamente domiciliata
E
nato a [...], il 16/06/1986 c.f. , residente in [...]CP_1 C.F._2
Volturno (CE), al Viale Lenin n. 373 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Della Corte, con studio in Parete, alla via XXV Aprile n. 5, presso il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.5.2024 i ricorrenti, come in atti generalizzati, premesso di aver intrattenuto dal 2014 al 2024 una relazione amorosa, poi interrottasi, dalla quale sono nati tre figli, chiedevano la regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla base dei seguenti accordi:
1) i minori resteranno affidati congiuntamente ad entrambe i genitori con residenza prevalente presso la madre;
2) Il padre potrà tenere con sé i piccoli due pomeriggi a settimana e precisamente il martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 20.00 oltre che due weekend alternati ossia, dal venerdì alle ore
16.00 alla domenica alle ore 20.00, con esclusione del pernotto per il piccolo almeno fino Per_1
al compimento del 5 anno di età.
Vista la minore dei bambini i genitori, concordemente stabiliscono che i piccoli trascorreranno ad anni alterni, con un genitore, i giorni del 24 dicembre, 1 e 6 gennaio, la Pasqua ed il loro compleanno;
mentre trascorreranno con l'altro genitore i giorni del 25, 26, e 31 dicembre, del lunedì in albis ed il loro onomastico. Il padre, infine, avrà facoltà di tenere con sé i minori per un periodo della durata di 15 giorni durante i mesi di giugno, luglio o agosto, a secondo delle ferie lavorative e comunque da comunicare alla madre entro il giorno 15 maggio, salvo l'esclusione del pernottamento per il piccolo Per_1
3) Il padre, verserà entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento dei minori € 1000,00 mensili. Tale somma sarà versata su un conto corrente/ carta prepagata indicata dalla Sig.ra
[...]
A parte saranno corrisposte le spese mediche e scolastiche, a carico di Parte_1
ciascun genitore nella misura del 50%, se concordate e giustificate.
4) Al padre, in caso di malattia dei minori, sarà consentito contattare un medico di fiducia, a proprie spese, per un eventuale ulteriore consulto e anche per verifica dello stato di malattia;
5) I genitori riconoscono che, nell'interesse esclusivo dei minori, le facoltà di cui sopra si traducono anche in un preciso dovere verso i figli, affinché gli stessi siano sempre consapevoli della centralità dei ruoli genitoriali;
6) I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione, lo studio e la salute dei figli. In particolare il padre dovrà avere conoscenza delle eventuali visite a cui saranno sottoposti i minori, in modo che potrà presenziare alle stesse.
7) I ricorrenti si autorizzano scambievolmente all'espatrio per motivi turistici o di studio;
8) Responsabilmente i ricorrenti si impegnano a non mettere in atto alcun comportamento o di compiere atti lesivi della dignità dell'altra persona.
Le parti con note depositate in data 16.10.2024 e 22.10.2024 comparivano figurativamente dinanzi al Giudice delegato dal Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., ribadendo la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione
Il Pm apponeva il visto, esprimendo parere favorevole.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterli recepire. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, deve disporsi la compensazione delle spese tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) recepisce integralmente gli accordi, riportati in parte motiva, intervenuti tra
[...]
nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...], il [...] sulla regolamentazione dell'esercizio della
[...]
responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori a nata a Persona_2
Napoli il 05/04/2016, nata a [...] il [...] e Persona_3 Per_4
nato a [...] il [...];
[...]
b) spese compensate.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 5.11.2024
Il giudice estensore
Dott. ssa Antonella Paone
Il Presidente dott.ssa Nadia Zampogna