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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 164/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
TT ROMEO, Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 698/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 273/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2
e pubblicata il 09/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239002310589000 REGISTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239002310589000 IRAP 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3718/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.11.2022 Resistente_1 ha impugnato un avviso intimazione di pagamento notificato il 19.7.2022 con cui è stata richiesta la complessiva somma di € 214.911,05 in forza di numerose cartelle di pagamento inerenti a carichi tributari e non tributari. Concludeva per l'annullamento dell'intimazione impugnata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deducendo il parziale difetto di giurisdizione e l'infondatezza del ricorso.
La CGT di primo grado di Roma – dopo avere osservato: a) che, sussisteva il parziale difetto di giurisdizione per tutte le cartelle concernenti contributi previdenziali per le quali era competente il giudice ordinario;
b) che, per un gruppo di cartelle l'eccezione di prescrizione era infondata per non essere decorso il decennio o quinquennio dalla notifica dell'atto interruttivo;
c) che, quanto ad un altro gruppo di cartelle la eccezione di prescrizione doveva ritenersi fondata – dichiarava il difetto di giurisdizione per una parte delle cartelle non prescritte e per un altro gruppo prescritte. Le spese venivano compensate stante la soccombenza reciproca.
Avverso detta decisione ha proposto appello l'Agenzia Entrate-Riscossione chiedendone la riforma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello va accolto nei limiti che seguono.
Invero, il Collegio rileva che per le tre cartelle indicate nell'atto di appello (n. 12520020012276847000; n.
12520080000333921000; n. 12520090000997133001) effettivamente non può ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione come ritenuto in primo grado.
Infatti, le pretese creditorie oggetto delle cartelle annullate non possono minimamente ritenersi colpite da prescrizione perché sono tutte attinenti ad atti impositivi precedenti che non sono stati oggetto di impugnazione, come peraltro ha sancito già la sentenza n. 130/2025 di questa Corte.
Ne consegue che in questa sede non può che rilevarsi in limine la stessa inammissibilità dell'eccezione di prescrizione rispetto alle tre cartelle sopra indicate.
Pertanto, essendo state in primo grado ritenute oggetto di prescrizione altre cartelle oltre quelle sopra indicate, e ritenuto che per dette cartelle deve ritenersi operante la prescrizione già sancita in primo grado, consegue che l'appello dell'Agenzia delle Entrate può ritenersi solo parzialmente accolto con riferimento alle cartelle sopra richiamate.
Nulla per le spese stante la contumacia di parte appellata.
P.Q.M.
accoglie l'appello come in motivazione. Nulla per le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
TT ROMEO, Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 698/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 273/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2
e pubblicata il 09/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239002310589000 REGISTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239002310589000 IRAP 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3718/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.11.2022 Resistente_1 ha impugnato un avviso intimazione di pagamento notificato il 19.7.2022 con cui è stata richiesta la complessiva somma di € 214.911,05 in forza di numerose cartelle di pagamento inerenti a carichi tributari e non tributari. Concludeva per l'annullamento dell'intimazione impugnata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deducendo il parziale difetto di giurisdizione e l'infondatezza del ricorso.
La CGT di primo grado di Roma – dopo avere osservato: a) che, sussisteva il parziale difetto di giurisdizione per tutte le cartelle concernenti contributi previdenziali per le quali era competente il giudice ordinario;
b) che, per un gruppo di cartelle l'eccezione di prescrizione era infondata per non essere decorso il decennio o quinquennio dalla notifica dell'atto interruttivo;
c) che, quanto ad un altro gruppo di cartelle la eccezione di prescrizione doveva ritenersi fondata – dichiarava il difetto di giurisdizione per una parte delle cartelle non prescritte e per un altro gruppo prescritte. Le spese venivano compensate stante la soccombenza reciproca.
Avverso detta decisione ha proposto appello l'Agenzia Entrate-Riscossione chiedendone la riforma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello va accolto nei limiti che seguono.
Invero, il Collegio rileva che per le tre cartelle indicate nell'atto di appello (n. 12520020012276847000; n.
12520080000333921000; n. 12520090000997133001) effettivamente non può ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione come ritenuto in primo grado.
Infatti, le pretese creditorie oggetto delle cartelle annullate non possono minimamente ritenersi colpite da prescrizione perché sono tutte attinenti ad atti impositivi precedenti che non sono stati oggetto di impugnazione, come peraltro ha sancito già la sentenza n. 130/2025 di questa Corte.
Ne consegue che in questa sede non può che rilevarsi in limine la stessa inammissibilità dell'eccezione di prescrizione rispetto alle tre cartelle sopra indicate.
Pertanto, essendo state in primo grado ritenute oggetto di prescrizione altre cartelle oltre quelle sopra indicate, e ritenuto che per dette cartelle deve ritenersi operante la prescrizione già sancita in primo grado, consegue che l'appello dell'Agenzia delle Entrate può ritenersi solo parzialmente accolto con riferimento alle cartelle sopra richiamate.
Nulla per le spese stante la contumacia di parte appellata.
P.Q.M.
accoglie l'appello come in motivazione. Nulla per le spese.