Art. 11.
L'articolo 51 del predetto testo unico e' cosi' modificato:
"Entro un mese dalla approvazione del bilancio di ogni esercizio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, previo parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, a determinare, sulle attivita' residue di cui al penultimo comma dell'articolo-precedente, la quota parte delle disponibilita', per gli scopi previsti dall'articolo 53".
L'articolo 51 del predetto testo unico e' cosi' modificato:
"Entro un mese dalla approvazione del bilancio di ogni esercizio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, previo parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, a determinare, sulle attivita' residue di cui al penultimo comma dell'articolo-precedente, la quota parte delle disponibilita', per gli scopi previsti dall'articolo 53".