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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 3847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3847 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
RG 12185/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 12185 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appalto - inadempimento promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CP_1 in Frattamaggiore (NA) al Corso F. Durante n. 133 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Cabato, che la rappresenta e difende con l'Avv. AR LE in virtù di procura in atti;
attore contro
, e , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 elettivamente domiciliati in S. Antimo (NA) alla Via Cardinale Verde n. 23, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Chiariello, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuti
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto in CP_1 giudizio , e per sentire accogliere le Controparte_2 Controparte_3 CP_4 seguenti conclusioni: ““1) Accertare il conferimento dell'incarico da parte dei Sigg.
[...]
(C.F.: ), , (C.F.: CP_2 CodiceFiscale_1 Controparte_3 C.F._2
) e , (C.F.: ) alla (C.F.:
[...] CP_4 CodiceFiscale_3 CP_1
– P. IVA: per i lavori indicati nel presente atto di citazione e la P.IVA_1 P.IVA_2 loro esecuzione;
2) Accertare, in caso di contestazioni, i lavori effettuati dalla CP_1 oggetto del presente giudizio e le somme occorrenti per la loro esecuzione, senza il limite del
Pag. 1 di 6 quantum richiesto per essi, bonariamente, in citazione;
3) Condannare i convenuti in solido e/o ciascuno per quanto di ragione al pagamento delle somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori indicati nel presente atto di citazione, come quantificate dalla società istante o, in via gradata, secondo quanto sarà accertato nel prosieguo del giudizio, anche in un importo maggiore, mediante CTU, comprensive di interessi dalla lettera di messa in mora del
10/06/2019, richiesta riscontrata dalla lettera dei convenuti del 03/07/2019; 4) Condannare i convenuti in solido e/o ciascuno per quanto di ragione al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari.”
A sostegno della propria domanda, l'attore ha in particolare allegato: che con scrittura privata denominata “Do ut facias con riserva di superficie”, autenticata dal Notaio il Persona_1
03/04/17 (rep. n. 40901), ed il 05/04/17 (rep. n. 40907 – Raccolta n. 15260), i convenuti
, e (madre e due figli), con altri due Controparte_2 Controparte_3 CP_4 soggetti la cui posizione non rileva nel presente giudizio, hanno ceduto la piena proprietà di un appezzamento di terreno in Frattaminore (NA), sito in località Spagnuolo, in catasto terreni al foglio n.1, mappale 1308, a la quale, alla pag. 4 del predetto atto, si è obbligata CP_1
a costruire un edificio composto da varie unità immobiliari delle quali alcune, già individuate, sarebbero state attribuite, dopo la loro costruzione, in piena proprietà ai convenuti;
che, con altra scrittura privata denominata “Atto di identificazione catastale”, autenticata dal Notaio in data 22/01/2018 (Repertorio n. 41510 – Raccolta n. 15598), Persona_1 CP_1
e i suindicati Sigg. , e hanno riconosciuto Controparte_2 Controparte_3 CP_4 che questi ultimi sono proprietari esclusivi, e precisamente, per la quota di 16/36,
[...]
per la quota di 10/36 la Sig.ra , e per la quota di 10/36 il Sig. CP_2 Controparte_3
, degli immobili facenti parte dell'opificio “in corso di costruzione, in CP_4
Frattaminore, via Spagnuolo snc” e indicati nella scrittura stessa;
che nel mese di gennaio del
2018, immediatamente dopo la stipula del predetto atto del 22/01/2018,
[...]
e hanno dato incarico a di CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_1 effettuare i lavori di completamento negli immobili di loro proprietà e che le opere sono state regolarmente realizzate e consegnate ai committenti senza che sia stata sollevata alcuna contestazione alla ai progettisti e direttori dei lavori Arch. CP_1 Controparte_5
Arch. , e Geom. ; che le opere in questione commissionate Controparte_6 Controparte_7 dopo l'atto del 22/01/2018 non facevano parte di quelle di cui al capitolato d'appalto allegato all'atto del 03/04/2017; che il valore delle opere realizzate è di € 53.526,18, oltre IVA;
che i convenuti non hanno adempiuto all'obbligazione di versare il corrispettivo delle opere realizzate.
Pag. 2 di 6 Si sono costituiti in giudizio i convenuti, contestando gli assunti di controparte, eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza del suo oggetto e negando, in particolare, l'esistenza di un contratto ulteriore tra le parti, avente ad oggetto le opere indicate in citazione dall'attore, da ritenersi già ricomprese nell'accordo denominato “Do ut facias con riserva di superficie”.
Quindi i convenuti hanno così concluso: “
1. accertare e dichiarare l'improponibilità, improcedibilità e/o nullità della domanda giudiziale attorea proposta per assoluta genericità della causa petendi ed indeterminatezza sia dell'an che del quantum debeatur;
2. Nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni esposte nella parte motiva della presente comparsa;
3. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.”
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione dei testimoni ammessi.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, sulle conclusioni delle parti, con provvedimento del 06/07/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 40 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
2. L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, sollevata da parte convenuta per asserita indeterminatezza dell'oggetto della domanda, deve essere disattesa.
L'atto di citazione risulta adeguatamente motivato in ordine ai fatti costitutivi della pretesa. Tali elementi hanno permesso ai convenuti di approntare compiutamente le proprie difese, come emerge dalle articolate comparse di costituzione depositate in atti.
Invero, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
3. Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Pag. 3 di 6 L'attore ha agito sulla base di un rapporto contrattuale e allegando l'inadempimento della controparte. Secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento» (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 13533 del 2001; Cass. Civ., n. 18202 del 2020; Cass. Civ., n. 18200 del 2020).
Nel caso di specie, deve ritenersi che, all'esito dell'istruttoria svolta, parte attrice abbia provato l'esistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto la realizzazione delle opere analiticamente indicate in citazione, nonché l'effettiva esecuzione della prestazione e il relativo valore, mentre parte convenuta non ha fornito prova del pagamento.
In particolare, risulta pacifico tra le parti che sia intercorso tra le stesse l'accordo di cui alla scrittura privata denominata “Do ut facias con riserva di superficie”, autenticata dal Notaio il 03/04/17 (rep. n. 40901), ed il 05/04/17 (rep. n. 40907 – Raccolta n. 15260), Persona_1 in forza della quale i convenuti , e (madre Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e due figli), con altri due soggetti la cui posizione non rileva nel presente giudizio, hanno ceduto la piena proprietà di un appezzamento di terreno in Frattaminore (NA), sito in località
Spagnuolo, in catasto terreni al foglio n.1, mappale 1308, a la quale si è CP_1 obbligata a costruire un edificio composto da varie unità immobiliari delle quali alcune, già individuate, sarebbero state attribuite, dopo la loro costruzione, in piena proprietà ai convenuti.
Risulta altrettanto pacifico tra le parti che, con altra scrittura privata denominata “Atto di identificazione catastale”, autenticata dal Notaio in data 22/01/2018 (Repertorio Persona_1
Pag. 4 di 6 n. 41510 – Raccolta n. 15598), e i suindicati Sigg. , CP_1 Controparte_2
e hanno riconosciuto che questi ultimi sono proprietari esclusivi, Controparte_3 CP_4
e precisamente, per la quota di 16/36, , per la quota di 10/36 la Sig.ra Controparte_2
, e per la quota di 10/36 il Sig. , degli immobili facenti parte Controparte_3 CP_4 dell'opificio “in corso di costruzione, in Frattaminore, via Spagnuolo snc” e indicati nella scrittura stessa.
Le deposizioni testimoniali raccolte, in particolare le dichiarazioni rese dai testimoni CP_7
(escusso all'udienza del 9.4.2024) e (escusso all'udienza del
[...] Controparte_6
20.9.2024), sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, trattandosi di tecnici coinvolti nei lavori oggetto di causa, direttamente a conoscenza dei fatti, ma privi di interesse personale al giudizio, in mancanza di elementi di segno contrario, hanno dato ragione dell'esistenza di un ulteriore accordo intercorso tra le parti, intervenuto in fase di completamento delle lavorazioni e avente ad oggetto le opere riportate nel computo metrico allegato alla memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice e dettagliatamente indicate in citazione.
I testimoni citati hanno riferito che le opere in questione sono state espressamente commissionate dai convenuti all'attore, sulla base del computo metrico già richiamato e che è stato riconosciuto in udienza, oltre che effettivamente realizzate e contabilizzate per un valore di € 53.526,18, oltre IVA. Pertanto, i testimoni hanno offerto conferma a) dell'esistenza dell'accordo; b) del suo contenuto in ordine alle opere da realizzare;
c) del corrispettivo pattuito;
d) della realizzazione delle opere.
La mancata comparizione dei convenuti e all'udienza del giorno CP_4 Controparte_8
11.7.2023, fissata per il relativo interrogatorio formale sui medesimi capitoli di prova sottoposti ai testimoni indicati da parte attrice, costituisce ulteriore elemento di prova a riscontro delle allegazioni dell'attrice.
Diversamente, i testimoni indicati da parte convenuta, (escusso all'udienza Testimone_1 del 9.4.2024), (escusso all'udienza del 20.9.2024) e Testimone_2 Testimone_3
(escusso all'udienza del 17.1.2025), non hanno offerto elementi utili ai fini della decisione. In particolare, ai testimoni è stato chiesto di riferire se , e Controparte_2 Controparte_3
hanno corrisposto in favore della società la somma di € 25.000 per la CP_4 CP_1 realizzazione del terzo piano fuori terra, in sopraelevazione rispetto al lastrico solare al secondo piano, per lavori consistiti nella realizzazione dell'involucro edilizio esterno, del solaio con relativo supporto termico, delle tompagnature esterne e dell'intonaco esterno con i relativi infissi, della pavimentazione dei balconi e delle relative ringhiere (cfr. capitolo di prova n. 5 della memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta). Tuttavia, i lavori oggetto
Pag. 5 di 6 della prova sono diversi da quelli per i quali l'attrice chiede il pagamento (cfr. l'atto di citazione e il computo metrico di cui si è detto, dai quali si ricava che per il secondo piano - terzo piano fuori terra - vi sia una richiesta di pagamento di lavori attinenti alla parte interna dell'immobile), sicché l'eventuale versamento della somma indicata appare del tutto irrilevante ai fini del decidere e non può costituire fatto estintivo o impeditivo della pretesa attorea.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda attorea, i convenuti vanno condannati a pagare in solido, in favore dell'attrice, la somma di € 53.526,18, oltre IVA.
Sulla somma indicata vanno riconosciuti gli interessi legali richiesti, ma con decorrenza dalla domanda, atteso che dalla lettura del documento allegato al n. 3 dell'atto di citazione (lettera di risposta datata 3.7.2019 a firma dell'avv. Tammaro D'Errico, nell'interesse delle sole
[...]
e ) non è dato evincere il contenuto della costituzione in mora alla CP_2 Controparte_3 quale il documento si riferisce e dunque il rapporto negoziale invocato, né la costituzione in mora risulta presente in atti per il relativo accertamento.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014 applicabili tenuto conto del valore della causa, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, valutata la concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna , Controparte_2 [...]
e al pagamento, in solido tra loro, in favore di della CP_3 CP_4 CP_1 somma di € 53.526,18, oltre IVA, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
b) condanna , e , in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_3 CP_4 pagamento in favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 7.051,50 per CP_1 compensi professionali, € 545,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA
e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Pasquale Cabato e
AR LE dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa, il 5.11.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 12185 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appalto - inadempimento promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CP_1 in Frattamaggiore (NA) al Corso F. Durante n. 133 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Cabato, che la rappresenta e difende con l'Avv. AR LE in virtù di procura in atti;
attore contro
, e , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 elettivamente domiciliati in S. Antimo (NA) alla Via Cardinale Verde n. 23, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Chiariello, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuti
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto in CP_1 giudizio , e per sentire accogliere le Controparte_2 Controparte_3 CP_4 seguenti conclusioni: ““1) Accertare il conferimento dell'incarico da parte dei Sigg.
[...]
(C.F.: ), , (C.F.: CP_2 CodiceFiscale_1 Controparte_3 C.F._2
) e , (C.F.: ) alla (C.F.:
[...] CP_4 CodiceFiscale_3 CP_1
– P. IVA: per i lavori indicati nel presente atto di citazione e la P.IVA_1 P.IVA_2 loro esecuzione;
2) Accertare, in caso di contestazioni, i lavori effettuati dalla CP_1 oggetto del presente giudizio e le somme occorrenti per la loro esecuzione, senza il limite del
Pag. 1 di 6 quantum richiesto per essi, bonariamente, in citazione;
3) Condannare i convenuti in solido e/o ciascuno per quanto di ragione al pagamento delle somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori indicati nel presente atto di citazione, come quantificate dalla società istante o, in via gradata, secondo quanto sarà accertato nel prosieguo del giudizio, anche in un importo maggiore, mediante CTU, comprensive di interessi dalla lettera di messa in mora del
10/06/2019, richiesta riscontrata dalla lettera dei convenuti del 03/07/2019; 4) Condannare i convenuti in solido e/o ciascuno per quanto di ragione al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari.”
A sostegno della propria domanda, l'attore ha in particolare allegato: che con scrittura privata denominata “Do ut facias con riserva di superficie”, autenticata dal Notaio il Persona_1
03/04/17 (rep. n. 40901), ed il 05/04/17 (rep. n. 40907 – Raccolta n. 15260), i convenuti
, e (madre e due figli), con altri due Controparte_2 Controparte_3 CP_4 soggetti la cui posizione non rileva nel presente giudizio, hanno ceduto la piena proprietà di un appezzamento di terreno in Frattaminore (NA), sito in località Spagnuolo, in catasto terreni al foglio n.1, mappale 1308, a la quale, alla pag. 4 del predetto atto, si è obbligata CP_1
a costruire un edificio composto da varie unità immobiliari delle quali alcune, già individuate, sarebbero state attribuite, dopo la loro costruzione, in piena proprietà ai convenuti;
che, con altra scrittura privata denominata “Atto di identificazione catastale”, autenticata dal Notaio in data 22/01/2018 (Repertorio n. 41510 – Raccolta n. 15598), Persona_1 CP_1
e i suindicati Sigg. , e hanno riconosciuto Controparte_2 Controparte_3 CP_4 che questi ultimi sono proprietari esclusivi, e precisamente, per la quota di 16/36,
[...]
per la quota di 10/36 la Sig.ra , e per la quota di 10/36 il Sig. CP_2 Controparte_3
, degli immobili facenti parte dell'opificio “in corso di costruzione, in CP_4
Frattaminore, via Spagnuolo snc” e indicati nella scrittura stessa;
che nel mese di gennaio del
2018, immediatamente dopo la stipula del predetto atto del 22/01/2018,
[...]
e hanno dato incarico a di CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_1 effettuare i lavori di completamento negli immobili di loro proprietà e che le opere sono state regolarmente realizzate e consegnate ai committenti senza che sia stata sollevata alcuna contestazione alla ai progettisti e direttori dei lavori Arch. CP_1 Controparte_5
Arch. , e Geom. ; che le opere in questione commissionate Controparte_6 Controparte_7 dopo l'atto del 22/01/2018 non facevano parte di quelle di cui al capitolato d'appalto allegato all'atto del 03/04/2017; che il valore delle opere realizzate è di € 53.526,18, oltre IVA;
che i convenuti non hanno adempiuto all'obbligazione di versare il corrispettivo delle opere realizzate.
Pag. 2 di 6 Si sono costituiti in giudizio i convenuti, contestando gli assunti di controparte, eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza del suo oggetto e negando, in particolare, l'esistenza di un contratto ulteriore tra le parti, avente ad oggetto le opere indicate in citazione dall'attore, da ritenersi già ricomprese nell'accordo denominato “Do ut facias con riserva di superficie”.
Quindi i convenuti hanno così concluso: “
1. accertare e dichiarare l'improponibilità, improcedibilità e/o nullità della domanda giudiziale attorea proposta per assoluta genericità della causa petendi ed indeterminatezza sia dell'an che del quantum debeatur;
2. Nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni esposte nella parte motiva della presente comparsa;
3. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.”
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione dei testimoni ammessi.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, sulle conclusioni delle parti, con provvedimento del 06/07/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 40 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
2. L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, sollevata da parte convenuta per asserita indeterminatezza dell'oggetto della domanda, deve essere disattesa.
L'atto di citazione risulta adeguatamente motivato in ordine ai fatti costitutivi della pretesa. Tali elementi hanno permesso ai convenuti di approntare compiutamente le proprie difese, come emerge dalle articolate comparse di costituzione depositate in atti.
Invero, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
3. Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Pag. 3 di 6 L'attore ha agito sulla base di un rapporto contrattuale e allegando l'inadempimento della controparte. Secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento» (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 13533 del 2001; Cass. Civ., n. 18202 del 2020; Cass. Civ., n. 18200 del 2020).
Nel caso di specie, deve ritenersi che, all'esito dell'istruttoria svolta, parte attrice abbia provato l'esistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto la realizzazione delle opere analiticamente indicate in citazione, nonché l'effettiva esecuzione della prestazione e il relativo valore, mentre parte convenuta non ha fornito prova del pagamento.
In particolare, risulta pacifico tra le parti che sia intercorso tra le stesse l'accordo di cui alla scrittura privata denominata “Do ut facias con riserva di superficie”, autenticata dal Notaio il 03/04/17 (rep. n. 40901), ed il 05/04/17 (rep. n. 40907 – Raccolta n. 15260), Persona_1 in forza della quale i convenuti , e (madre Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e due figli), con altri due soggetti la cui posizione non rileva nel presente giudizio, hanno ceduto la piena proprietà di un appezzamento di terreno in Frattaminore (NA), sito in località
Spagnuolo, in catasto terreni al foglio n.1, mappale 1308, a la quale si è CP_1 obbligata a costruire un edificio composto da varie unità immobiliari delle quali alcune, già individuate, sarebbero state attribuite, dopo la loro costruzione, in piena proprietà ai convenuti.
Risulta altrettanto pacifico tra le parti che, con altra scrittura privata denominata “Atto di identificazione catastale”, autenticata dal Notaio in data 22/01/2018 (Repertorio Persona_1
Pag. 4 di 6 n. 41510 – Raccolta n. 15598), e i suindicati Sigg. , CP_1 Controparte_2
e hanno riconosciuto che questi ultimi sono proprietari esclusivi, Controparte_3 CP_4
e precisamente, per la quota di 16/36, , per la quota di 10/36 la Sig.ra Controparte_2
, e per la quota di 10/36 il Sig. , degli immobili facenti parte Controparte_3 CP_4 dell'opificio “in corso di costruzione, in Frattaminore, via Spagnuolo snc” e indicati nella scrittura stessa.
Le deposizioni testimoniali raccolte, in particolare le dichiarazioni rese dai testimoni CP_7
(escusso all'udienza del 9.4.2024) e (escusso all'udienza del
[...] Controparte_6
20.9.2024), sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, trattandosi di tecnici coinvolti nei lavori oggetto di causa, direttamente a conoscenza dei fatti, ma privi di interesse personale al giudizio, in mancanza di elementi di segno contrario, hanno dato ragione dell'esistenza di un ulteriore accordo intercorso tra le parti, intervenuto in fase di completamento delle lavorazioni e avente ad oggetto le opere riportate nel computo metrico allegato alla memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice e dettagliatamente indicate in citazione.
I testimoni citati hanno riferito che le opere in questione sono state espressamente commissionate dai convenuti all'attore, sulla base del computo metrico già richiamato e che è stato riconosciuto in udienza, oltre che effettivamente realizzate e contabilizzate per un valore di € 53.526,18, oltre IVA. Pertanto, i testimoni hanno offerto conferma a) dell'esistenza dell'accordo; b) del suo contenuto in ordine alle opere da realizzare;
c) del corrispettivo pattuito;
d) della realizzazione delle opere.
La mancata comparizione dei convenuti e all'udienza del giorno CP_4 Controparte_8
11.7.2023, fissata per il relativo interrogatorio formale sui medesimi capitoli di prova sottoposti ai testimoni indicati da parte attrice, costituisce ulteriore elemento di prova a riscontro delle allegazioni dell'attrice.
Diversamente, i testimoni indicati da parte convenuta, (escusso all'udienza Testimone_1 del 9.4.2024), (escusso all'udienza del 20.9.2024) e Testimone_2 Testimone_3
(escusso all'udienza del 17.1.2025), non hanno offerto elementi utili ai fini della decisione. In particolare, ai testimoni è stato chiesto di riferire se , e Controparte_2 Controparte_3
hanno corrisposto in favore della società la somma di € 25.000 per la CP_4 CP_1 realizzazione del terzo piano fuori terra, in sopraelevazione rispetto al lastrico solare al secondo piano, per lavori consistiti nella realizzazione dell'involucro edilizio esterno, del solaio con relativo supporto termico, delle tompagnature esterne e dell'intonaco esterno con i relativi infissi, della pavimentazione dei balconi e delle relative ringhiere (cfr. capitolo di prova n. 5 della memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta). Tuttavia, i lavori oggetto
Pag. 5 di 6 della prova sono diversi da quelli per i quali l'attrice chiede il pagamento (cfr. l'atto di citazione e il computo metrico di cui si è detto, dai quali si ricava che per il secondo piano - terzo piano fuori terra - vi sia una richiesta di pagamento di lavori attinenti alla parte interna dell'immobile), sicché l'eventuale versamento della somma indicata appare del tutto irrilevante ai fini del decidere e non può costituire fatto estintivo o impeditivo della pretesa attorea.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda attorea, i convenuti vanno condannati a pagare in solido, in favore dell'attrice, la somma di € 53.526,18, oltre IVA.
Sulla somma indicata vanno riconosciuti gli interessi legali richiesti, ma con decorrenza dalla domanda, atteso che dalla lettura del documento allegato al n. 3 dell'atto di citazione (lettera di risposta datata 3.7.2019 a firma dell'avv. Tammaro D'Errico, nell'interesse delle sole
[...]
e ) non è dato evincere il contenuto della costituzione in mora alla CP_2 Controparte_3 quale il documento si riferisce e dunque il rapporto negoziale invocato, né la costituzione in mora risulta presente in atti per il relativo accertamento.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014 applicabili tenuto conto del valore della causa, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, valutata la concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna , Controparte_2 [...]
e al pagamento, in solido tra loro, in favore di della CP_3 CP_4 CP_1 somma di € 53.526,18, oltre IVA, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
b) condanna , e , in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_3 CP_4 pagamento in favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 7.051,50 per CP_1 compensi professionali, € 545,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA
e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Pasquale Cabato e
AR LE dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa, il 5.11.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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