Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 160/2023 R.G., vertente TRA (CF/P.IVA ), sede in Reggio Parte_1 P.IVA_1 Calabria, Via SS. Jonica 106, Km 11, Frazione Pellaro, in persona del legale rappresentante p.t., sig. (CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Simone Forte (CF ) del Foro di Napoli con studio in Galleria San Babila C.F._2 n. 2/A, fax 0287152806, pec Email_1 appellante CONTRO
, (P.I. e ) con sede in Controparte_1 PartitaIVA_2 Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, in persona del Responsabile Contenzioso Calabria, n qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio CALABRIA, a ciò CP_2 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Persona_1 repertorio nr 179856 raccolta nr 12275 del 20/04/2023, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Milelli, n. 66, presso lo studio dell'Avv. Francesca Mosciaro, CF
, che la rappresenta e difende, pec C.F._3 fax 0984-31355 Email_2 appellata E
, C.F. – Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA , con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante P.IVA_4 pro-tempore, in proprio e quale mandatario della
[...] con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della Legge Controparte_4 n.448/1998 nonché della procura a rogito della Dott.ssa Notaio in Tivoli, in Persona_2 P.IVA_ data 3 luglio 2014, Rep. –,rappresentato e difeso, dagli Avvocati Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela Fazio, Valeria Grandizio ( e Ettore Triolo, in C.F._4 virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 23.01.2023 in Roma Persona_3 (repertorio 37590 – raccolta 7131), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Viale Calabria n.82, presso i procuratori che lo difendono congiuntamente o separatamente, pec t Email_3 appellato E
Controparte_5 (Cod. Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre
[...] P.IVA_6
n. 144 e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del CP_6
per la Calabria dott. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria,
[...] CP_7
Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera (CF C.F._5
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar
[...] [...]
da Catanzaro dell'8 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 Per_4 della raccolta, fax 0965/363206, pec Email_4 appellato CONCLUSIONI Come da scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, la società Pt_1 chiedeva dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato
[...] dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n. 09420189004145882000, con specifico riferimento: a) alle cartelle di pagamento nn.09420120024985682000 di € 3.706,06 (premi e somme aggiuntive anno 2011/2012); 09420160019305940000 di € CP_5 1.404,04 (premi anno 2014/2016); 09420170010255407000 di € Controparte_8 1.376,58 (premi anno 2015/2017); b) agli avvisi di addebito Controparte_8 n.39420120002194714000 di € 3.305,59 (contribuzione anno 2012); CP_3
39420120002419732000 di € 6.501,26 (contribuzione anno 2012);
CP_3 39420120003046872000 di € 3.162,45 (contribuzione anno 2012);
CP_3 39420120003657440000 di € 9.577,87 (contribuzione anno 2012);
CP_3 39420150000482647000 di € 7.728,02 (contribuzione anno 2014/2015);
CP_3 39420160000002464000 di € 30.816,53 (contribuzione anno 2013/2015);
CP_3
39420160000044520000 di € 459,48 (contribuzione anno 2013);
CP_3 39420160002179371000 di € 14.112,88 (contribuzione anno 2015/2016);
CP_3 39420160002220720000 di € 1.156,85 (contribuzione anno 2016);
CP_3 39420160007420400000 di € 4.263,24 (contribuzione anno 2016);
CP_3 39420170000446019000 di € 2.958,31 (contribuzione anno 2016).
CP_3
Costituitisi l e l contestavano l'avversa pretesa, chiedendo la CP_3 CP_5 reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito. L' , costituitasi, rassegnava analoghe conclusioni. Controparte_1
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1674/2022 pubblicata il 05/10/2022 il Tribunale di Reggio Calabria, così provvedeva: “accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società
[...]
non tenuta al pagamento del carico contributivo portato Parte_1 dall'intimazione di pagamento n. 09420189004145882000 con riferimento alla cartella di pagamento n. 09420120024985682000 ed agli avvisi di addebito nn. 39420120002194714000, 39420120002419732000, 39420120003046872000, 39420120003657440000, annullando la predetta intimazione in parte qua;
- rigetta nel residuo merito;
previa compensazione per 2/3 attese le ragioni esposte in parte motiva, pone a carico delle parti resistenti, in solido tra loro e ciascuno secondo il proprio titolo, l'onere di rifusione della residua quota di 1/3 delle spese di lite di parte ricorrente, liquidando detta quota ex D.M. 55/2014 in complessivi € 1.350,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Antonino Quattrone, dichiaratosi antistatario”. Il Tribunale affermava sussistente la legittimazione passiva dell' Controparte_1
, pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass.,
[...]
Sez. Un., 7514/2022), quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. 3
Il ricorrente aveva chiesto anche l'annullamento di atti di competenza dell'
[...]
(e segnatamente dell'intimazione di pagamento n. Controparte_1 09420189004145882000), in tal modo rendendo l' legittimata passiva sul punto. CP_9
Nel merito della domanda, affermava che il carico contributivo oggetto di causa era parzialmente non più dovuto dal ricorrente, stante il maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995, nei termini di seguito indicati. Infatti, la cartella di pagamento n. 09420120024985682000 e gli avvisi di addebito nn. 39420120002194714000, 39420120002419732000, 39420120003046872000, 39420120003657440000 risultavano regolarmente notificati alla Parte_1 rispettivamente in data 03.01.2013, 26.09.2012, 08.11.2012, 29.11.2012 e 11.01.2013. Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420189004145882000 (09.07.2018) oggetto di causa, quindi, la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione era già venuta a maturarsi, non sussistendo prova di pregressi validi atti interruttivi. Il ricorso andava pertanto parzialmente accolto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza della società ricorrente al pagamento delle somme portate dall'intimazione di pagamento n. 09420189004145882000 oggetto di causa con riferimento alla cartella di pagamento n. 09420120024985682000 ed agli avvisi di addebito nn. 39420120002194714000, 39420120002419732000, 39420120003046872000, 39420120003657440000,: il tutto, con conseguente annullamento di quest'ultima in parte qua. Il ricorso andava invece dichiarato infondato nel residuo merito, riferibile agli avvisi di addebito nn. 39420150000482647000; 39420160000002464000; 39420160000044520000; 39420160002179371000; 39420160002220720000; 39420160007420400000; 39420170000446019000. Andava, infatti, considerata la loro valida notifica alla e la mancata Parte_1 opposizione nei termini perentori di cui all'art. 24 co.5 D. Lgs. 46/1999, con conseguente cd. irretrattabilità del relativo carico contributivo e, quindi, con l'impossibilità di far valere nella presente sede ragioni di opposizione diverse da quelle eventualmente sopravvenute, come la prescrizione contributiva ex L.335/1995 di cui si era detto. Quest'ultima non era configurabile, atteso che tutti gli avvisi di addebito in questione erano stati notificati alla società ricorrente in un lasso temporale infraquinquennale rispetto al primo valido atto interruttivo del 09.07.2018, che era la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420189004145882000 oggetto di causa. Il ricorso andava quindi dichiarato infondato sul punto.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata dalla , che ne invocava la riforma. Pt_1
Con il primo motivo eccepiva l'inutilizzabilità ed invalidità delle difese di
[...]
per non essersi costituita, in primo grado, a mezzo di personale Controparte_10 interno, con difetto di valida procura, stante l'intervenuta violazione del paragrafo 3.4, del protocollo d'intesa tra e Avvocatura Generale del 22.6.2017, che per la difesa nelle liti CP_9 concernenti l'attività di riscossione imponeva ad di avvalersi Controparte_1 dell'avvocatura dello stato. Pertanto, on avrebbe potuto costituirsi nel giudizio di primo CP_9 grado conferendo la procura ad un avvocato del libero foro e non avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato. Lamentava il difetto di motivazione - insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza a norme di legge, poiché l'intimazione di pagamento impugnata e gli atti in essa contenuti dovevano dichiararsi affetti da nullità insanabile (più propriamente di inesistenza giuridica), essendo nulla la notifica dell'intimazione, in quanto effettuata da indirizzo pec non rientrante in quelli indicati nei registri previsti per legge. Eccepiva l'inesistenza giuridica della 4
notifica dell'atto impugnato, in quanto l e/o Ente Impositore, in qualità Controparte_11 di soggetto notificante, non aveva utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificato attribuito all' e , presente negli elenchi ufficiali, ovvero “IPA” Controparte_10 CP_3
(Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e “PP.AA.” (Registro delle Pubbliche Amministrazioni), quale t Email_5 pct@pec.agenziariscossione.gov. e t, bensì un irrituale ed ignoto Email_7 indirizzo non risultante in alcun elenco. Nel caso di specie, il messaggio di posta elettronica proveniva dagli indirizzi e t, ovvero Email_8 Email_9 indirizzi ignoti, non contenuti nei registri pubblici normativamente previsti (IPA e PP.AA.). Lamentava, altresì, la nullità della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi in quanto mai pervenuti alla ricorrente. L'Agente della Riscossione doveva provare di aver notificato le cartelle impugnate nella loro integrità: in mancanza di tale prova, la notifica doveva considerarsi nulla e/o inesistente. Nel caso in cui l'agente della riscossione non avesse adempiuto tale obbligo non sarebbe stato possibile riscontrare se le cartelle asseritamente notificate presentassero tutti i requisiti prescritti per legge. La mera relata, infatti, disgiunta dall'atto, non conteneva alcuno dei suddetti elementi: indicazione del responsabile del procedimento, data d'iscrizione a ruolo, trasmissione ed esecutività dello stesso, l'esposizione degli elementi essenziali del ruolo, delle somme ivi iscritte e le relative informazioni per il calcolo delle somme richieste in pagamento, elementi previsti quale contenuto indispensabile della cartella dal Decreto del Ministero Delle Finanze - 31/12/1996 , n. 78500 - Gazzetta Uff. 22/01/1997, n.17. La prova della notifica delle cartelle non poteva essere rappresentata da copie di relate, disgiunte dall'atto notificato, prive finanche del nome del destinatario della cartella (violazione art. 26 dpr 602\73 e artt. 137 e 148 c.p.c). Nel caso di specie, parte resistente aveva prodotto a corredo della propria difesa, al fine di dimostrare l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito un file in formato .xml, mentre avrebbe dovuto provvedere al deposito in giudizio della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna in formato .eml o in formato .msg, in modo da consentire la verifica dell'effettivo contenuto del messaggio pec inviato. Invero, i predetti formati mantenevano la formattazione dell'e-mail originale per le intestazioni e il corpo del messaggio principale, nonché i collegamenti ipertestuali e gli allegati: in questo modo, riaprendo il messaggio di posta elettronica, solo quest'ultimo sarà esattamente corrispondente all'originale. Alla luce di quanto sopra esposto, la produzione in giudizio da parte di era priva CP_3 di valenza probatoria e, non essendoci prova dell'avvenuta rituale notifica degli avvisi di addebito n. 39420150000482647, n. 39420160000002464, n. 39420160000044520, n. 39420160002179371, n.39420160002220720, gli stessi dovranno essere annullati. Nel merito della richiesta di pagamento, affermava l'inattitudine probatoria della documentazione disconosciuta per tutti i motivi sopra riportati e dell'unilateralità della stessa, in quanto rappresentata da atti formati, redatti e prodotti dalle stesse parti che intendevano avvalersene. Erano gli istituti previdenziale e assistenziale a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito. Concludeva chiedendo, accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.09420189004145882, e l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica delle cartelle di pagamento n.09420160019305940 e n.09420170010255407, e degli avvisi di addebito n.39420150000482647, n.39420160000002464, n.39420160000044520, n.39420160002179371, n.39420160002220720, 5
n.39420160007420400 e n.39420170000446019, e conseguentemente annullare tutto il debito sottostante, nonché tutti gli atti (dedotti da controparte prodromici o successivi) impugnati, conseguentemente annullando detti atti poiché nulli e/o inesistenti. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi, l , ribadiva che per le cartelle nn. Controparte_1 09420160019305940000 e 09420170010255407000, nessuna prescrizione si era verificata, atteso che l'atto opposto era stato notificato il 09.07.2018 e le cartelle erano state notificate, via pec, rispettivamente, la prima il 26.08.2016 e la seconda il 24.08.2017, come da documenti 04 e 05 contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, che venivano prodotti unitamente alla comparsa di costituzione in appello. CP_ Lo stesso per gli avvisi di addebito di cui l aveva dato prova di notifica e che non erano stati dichiarati prescritti. Privo di pregio era il motivo avente ad oggetto l'inutilizzabilità delle difese dell'agente della riscossione spiegate con avvocato del libero foro e non con personale interno. Con riferimento alla dedotta inesistenza della notifica a mezzo pec da indirizzo non presente nei pubblici registri, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, la notifica dell'atto opposto era valida in quanto vi era piena riferibilità al creditore notificante ed, in ogni caso, le disposizioni applicabili alla notifica via pec da parte della agente di riscossione ( ), non prevedevano alcuna riferibilità alla Controparte_12 presenza dell'indirizzo pec del notificante. Chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore del procuratore costituito
Costituitosi, l affermava che le notifiche dell'intimazione di pagamento e degli CP_3 avvisi di addebito erano state effettuate correttamente. La notifica a mezzo pec era espressamente prevista dall'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L'attestazione di avvenuta consegna nella casella di destinazione da parte del gestore della casella di posta elettronica del destinatario, di cui all'articolo 6 DPR n. 68/2005 consentiva una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta. L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevedeva che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario doveva risultare dal registro INI-PEC oppure che fosse indicato dal destinatario stesso, ma nulla disponeva riguardo all'indirizzo PEC del mittente. Eccepiva la tardività del disconoscimento e dunque l'inammissibilità, ribadendo la volontà di avvalersi della documentazione prodotta. L'appellante si era limitata a contestare genericamente la produzione documentale dell' , senza offrire alcun elemento atto a provare che le ricevute si riferissero ad atti CP_3
o avvisi differenti. Con riguardo specifico agli atti emessi dall' , in primo grado erano stati depositati CP_3 gli avvisi di addebito con le corrispondenti ricevute.
- 39420150000482647000 – periodi 11-12/2014, 1-2/2015 (dm insoluti) – iscrizione a ruolo 13.08.2015 – avviso notificato il 27.08.2015 identificativo file 15C0F8P008219
- 39420160000002464000 – periodi 6-8-9-10-11-12/2013, 1-2-3-4-5-6/2014, 3-4-5-6- 7/2015 (dm insoluti) – iscrizione a ruolo 21.01.2016 – avviso notificato il 05.03.2016 identificativo file 16C0G33004420
- 39420160000044520000 – periodo 5/2013 (dm insoluto) – iscrizione a ruolo 07.03.2016 avviso notificato il 11.04.2016 identificativo file 16C0G47011508 6
- 39420160002179371000 – periodi 8-9-10-11-12/2015, 1-2-3-4-5/2016 (dm insoluti) – iscrizione a ruolo 07.09.2016 – avviso notificato il 13.09.2016, identificativo file16C0G9C025677
- 39420160002220720000 – periodo 6/2016 (dm insoluto) – iscrizione a ruolo 19.09.2016 – avviso notificato il 11.10.2016 identificativo file 16C0GA7021907
- 39420160004720400000 – periodi 7-8/2016 (dm insoluti) – iscrizione a ruolo 08.12.2016 – avviso notificato il 19.12.2016
- 39420170000446019000 – periodo 12/2016 (dm insoluto) – iscrizione a ruolo 15.05.2017 – avviso notificato il 26.05.2017. L'appellante aveva indicato tra gli avvisi di addebito il n.39420160007420400000. Trattavasi evidentemente di errore materiale con inversione di due numeri, in quanto l'avviso di addebito oggetto del giudizio e sotteso alla intimazione di pagamento opposta era il n. 39420160004720400000 (cfr. prospetto avvisi add. allegato) . Nel merito della richiesta di pagamento dovevano essere respinte le eccezioni di controparte in ordine alla asserita insufficienza probatoria. Esse erano tardive e inammissibili, considerato che nel giudizio di primo grado controparte si era limitata a sollevare eccezioni di carattere formale, nonché la prescrizione, non eccependo in alcun modo la fondatezza della pretesa contributiva sottesa agli atti contestati, sicché ogni contestazione era preclusa e la mancata tempestiva opposizione alla cartella di pagamento e/ o avviso di addebito determinava l'incontestabilità della pretesa contributiva. Chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Costituitosi, l' chiedeva il rigetto dell'appello. CP_5 L'assunto sulla nullità della notifica della cartella perché proveniente da indirizzo telematico non registrato. in pubblici elenchi era infondata. Per la validità legale della spedizione era necessario che fosse iscritto in un pubblico registro l'indirizzo del destinatario ma non quello del mittente e non si applicava l'art. art. 3 bis L. 53/94, che regolava tassativamente ed esclusivamente le notifiche effettuate dagli avvocati nei procedimenti civili e amministrativi, né l'art. 149 bis c.p.c. che regolava le notifiche effettuate dagli ufficiali giudiziari sempre in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. Sull'obbligo di pagare il premio e gli accessori intimati con le cartelle 094 2016 0019305940 e 094 2017 0010255407, osservava che, comunque, la mancata prova della notifica della cartella non esonerava l'appellante dall'obbligo di pagare il premio. La società non aveva contestato l'obbligo di pagare il premio e pur essendo ormai preclusa ogni contestazione sul punto, per puro scrupolo difensivo, senza che ciò comportasse inversione dell'onere della prova, ribadiva che il premio era dovuto. L' aveva iscritto a ruolo i propri crediti sulla base delle retribuzioni indicate nelle CP_3 denunce salari e controparte non aveva contestato di aver svolto attività negli anni per i quali era stato richiesto il premio né aveva provato di averlo corrisposto. Fra la maturazione dei premi intimati con le cartelle 094 2016 0019305940 e 094 2017 0010255407, la notifica dell'intimazione e la presente comparsa di costituzione in giudizio non era decorso un quinquennio. Chiedeva il rigetto dell'appello.
Si costituiva l , in proprio e quale mandatario di chiedeva la reiezione CP_3 CP_4 dell'appello, aderendo alle deduzioni, eccezioni, richieste e conclusioni già formulate CP_ dall' nella memoria di costituzione. 7
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il primo motivo di appello, avente ad oggetto, cfr. pag. 4, nell'intestazione;
“INUTILIZZABILITÀ ED INVALIDITÀ DELLE DIFESE DI Controparte_10
PER NON ESSERSI COSTITUITA A MEZZO DEL PERSONALE INTERNO
[...] IN PRIMO GRADO”, mentre nella parte espositiva, il “difetto di valida procura stante l'intervenuta violazione del paragrafo 3.4, del protocollo d'intesa tra e l'AVVOCATURA CP_9 GENERALE del 22.6.2017, che per la difesa nelle liti concernenti l'attività di riscossione impone ad di avvalersi dell'avvocatura dello stato” è infondato Controparte_1 per entrambi i profili dedotti. Invero, il Protocollo 22.06.2017 invocato dall'appellante al par. 3.4 Contenzioso afferente l'attività di Riscossione, dispone: 3.4.1 L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi: azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione;
altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria. 3.4.2 L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; liti innanzi alle Commissioni Tributarie. Il presente giudizio, da ricondurre a liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello, non ha ad oggetto alcuna delle evenienze contemplate sub 3.4.1. e nelle controversie pendenti innanzi alle Sezioni lavoro di Tribunale e Corte di Appello l'Ente è ben legittimato ad agire e resistere in giudizio avvalendosi di avvocati del libero foro. In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l e l Controparte_1 [...]
si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle Controparte_1 convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti fi giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso”. (Cass. civ. sez. trib., 31/10/2024, n. 28199).
5. È infondato il motivo di appello con cui è stata dedotta la nullità insanabile o più propriamente l'inesistenza giuridica dell'intimazione di pagamento impugnata e degli atti in essa contenuti, essendo nulla la notifica dell'intimazione, in quanto effettuata da indirizzo pec non rientrante in quelli indicati nei registri previsti per legge Invero, in punto di indirizzo pec del notificante, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non 8
inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”. (Cass. civ. sez. trib., 03/07/2023, n. 18684; Cass. civ. sez. trib., 17/07/2024, n.19677). Tale principio è uniformemente affermato dal giudice di legittimità: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. (Cass. SS.UU. 15979/2022). La Suprema Corte ha altresì affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo pec non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verificava alcuna nullità della notifica, venendo in rilievo il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informavano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficiava ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risultava provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorreva che il contribuente evidenziasse quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa fossero derivati dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però era comunque evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023). Nel caso in esame il contribuente non ha allegato alcun pregiudizio eventualmente derivato dalla ricezione della notifica della cartella proveniente da un indirizzo del mittente differente da quello presente nel registro INI-Pec. Il motivo di appello, non corredato dai necessari elementi illustrativi della lesione che sarebbe derivata e/o di un eventuale errore di individuazione del mittente in cui sarebbe incorso il contribuente, va pertanto rigettato.
6. Ulteriormente l'appellante ha dedotto che parte resistente aveva prodotto, al fine di dimostrare l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito, un file in formato .xml, mentre l'Agente della Riscossione e/o l'Ente impositore avrebbe dovuto provvedere al deposito in giudizio della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna in formato .eml o in formato .msg, in modo da consentire la verifica dell'effettivo contenuto del messaggio pec inviato. Ha, quindi, affermato che la produzione in giudizio da parte di doveva ritenersi CP_3 priva di valenza probatoria e, non essendoci prova dell'avvenuta rituale notifica degli avvisi di addebito n. 39420150000482647, n. 39420160000002464, n. 39420160000044520, n. 39420160002179371, n. 39420160002220720, gli stessi dovevano essere annullati. Il motivo di appello non appare assistito da pregio. Al di là della disquisizione fra file formato .xml e file formato .eml o.msg, non è dato cogliere l'immediata evidenza della doglianza, né sotto il profilo di eventuali precetti e/o 9
prescrizioni violate attraverso l'impiego dell'uno o dell'altro formato, né il concreto pregiudizio arrecato ai fini della compiuta conoscenza dell'atto da parte del destinatario. In allegato alla costituzione nel giudizio di primo grado l ha dedotto l'avvenuta CP_3 interruzione della prescrizione, allegando, fra gli altri, operando la disamina limitatamente a quelli sopra riportati in quanto oggetto del motivo di appello, gli AVA in formato PDF e le corrispondenti ricevute di avvenuta notifica:
- 39420150000482647000 – periodi 11-12/2014, 1-2/2015 (dm insoluti) – iscrizione a ruolo 13.08.2015 – avviso notificato il 27.08.2015 identificativo file 15C0F8P008219;
- 39420160000002464000 – periodi 6-8-9-10-11-12/2013, 1-2-3-4-5-6/2014, 3-4-5-6- 7/2015 (dm insoluti) – iscrizione a ruolo 21.01.2016 – avviso notificato il 05.03.2016 identificativo file 16C0G33004420;
- 39420160000044520000 – periodo 5/2013 (dm insoluto) – iscrizione a ruolo 07.03.2016 avviso notificato il 11.04.2016 identificativo file 16C0G47011508;
- 39420160002179371000 – periodi 8-9-10-11-12/2015, 1-2-3-4-5/2016 (dm insoluti) – iscrizione a ruolo 07.09.2016 – avviso notificato il 13.09.2016, identificativo file16C0G9C025677;
- 39420160002220720000 – periodo 6/2016 (dm insoluto) – iscrizione a ruolo 19.09.2016 – avviso notificato il 11.10.2016 identificativo file 16C0GA7021907. I messaggi in formato .xml attestano: il mittente - ; il destinatario "certificato"> Email_10 Email_11 l'oggetto: Avvisi Di Addebito - Aziende Con Lavoratori Dipendenti;
giorno e ora di avvenuta consegna;
.messaggioPEC- Controparte_13
. Email_12
A fronte di tali dati, da valutarsi congiuntamente, non è dato poter apprezzare la carenza probatoria dedotta dall'appellante, semmai, a fronte dell'eccezione, documentata, di avvenuta interruzione della prescrizione e della correlazione operata dall' sin dalla CP_3 costituzione nel giudizio di primo grado, sarebbe stato onere del ricorrente/appellante recidere il nesso di collegamento fra documento in PDF e notifiche operato dall'Ente, contestando e documentando che l'AVA notificato, indicato dall' e corredato da ricevuta CP_3 di avvenuta consegna, non corrispondesse a quello accluso alla pec. Tale allegazione e prova è mancata, sì che il motivo di appello è infondato e va rigettato. Da ultimo, l'appellante, sul merito della richiesta di pagamento, affermava di disconosceretutta la documentazione allegata dalle controparti, si ribadisce la contestazione della stessa, nonché dei titoli vantati dalle parti, in uno alla inconferenza probatoria della stessa documentazione. Il motivo di appello è generico ed al limite dell'inammissibilità: non è dato comprendere cosa sia stato disconosciuto e per quale motivo;
ancor meno perspicua è l'affermazione dell'inconferenza probatoria. Va poi richiamata la motivazione resa dal Tribunale e non fatta oggetto da alcun motivo di censura, a tenore della quale la mancata opposizione nei termini perentori di cui all'art. 24 co.5 D. Lgs. 46/1999 aveva reso irretrattabile il relativo carico contributivo, con l'impossibilità di far valere ragioni di opposizione diverse da quelle eventualmente sopravvenute, come la prescrizione contributiva. L'appello è, dunque, infondato e va rigettato. In applicazione del principio della soccombenza, l'appellante deve essere condannata alla rifusione, in favore di , in proprio e quale mandatario della Società di CP_3 cartolarizzazione dei crediti di e di Controparte_4 CP_5 Controparte_1
, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore 64.885,93,
[...] applicando i minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte -, per ciascuna parte appellata, in complessivi € 7.160,00, oltre accessori come per legge. 10
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del l.r.p.t. nei Parte_1 confronti di in persona del l.r.p.t., in Controparte_3 proprio e quale mandatario di di CP_4 [...]
in persona del l.r.p.t., e di Controparte_5 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 1674/2022 emessa dal Tribunale
[...] di Reggio Calabria, pubblicata il 05.10.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di , in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_3
di e di , liquidate per Controparte_4 CP_5 Controparte_1 ciascuna parte in complessivi € 7.160,00, oltre accessori come per legge. 3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti