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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 362/2018 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito all'udienza del 12 dicembre
2024, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 362/2018 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione ad intimazione di pagamento vertente
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1
in Gizzeria (CZ) alla Via Firenze, n. 1 ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ) alla Via
Adda, n. 11 presso lo studio dell'Avvocato Nicola Aloisio che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, codice fiscale e P. IVA n. con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianluca Domenico Cosenza, presso il cui studio sito in Corigliano-Rossano alla Via dei Normanni, elettivamente domicilia, come da procura in atti.
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ) con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_2
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti.
OPPOSTO
-OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020159011782476000, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03020000017589201000, 03020010042729003000,
03020020018373801000, 03020030004848748000, 03020030012484755000,
03020030015234222000, 03020040002722566000, 03020040019654735000,
03020050002165660000, 03020050003509514000, 03020050011724949000,
03020050020230510000, 03020060000737887000, 03020060002148861000,
03020060012421927000, 03020060019213351000, 03020060021995263000,
03020070000124575000, 03020070003023347000, 03020070008015629000,
03020070018999434000, 03020070022660192000, 03020080006452909000,
03020080014378226000, 03020080020356611000, 03020090002043674000,
03020090015744392000, 03020100006041243000, 03020100006041344000,
03020100008204305000, 03020100033129820000, 03020100035084032000,
03020100036949385000, 03020110002465877000, 03020110002465978000,
03020110028890821000, 03020120014053458000, 03020130015579348000 e agli avvisi di addebito nn. 33020112000343426000, 33020112000361824000, 33020120001291829000,
33020130001470431000 e 33020140001974129000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 02.03.2018, proponeva opposizione in Parte_1
riassunzione ex art. 428, comma 2, c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
03020159011782476000, notificata il 19.11.2015 a mezzo raccomandata A/R e già oggetto di impugnazione nel procedimento recante R.G. n. 1858/2015 conclusosi con la dichiarazione di incompetenza per materia del giudice ordinario in favore del giudice del lavoro “in ordine alle cartelle relative a crediti di natura previdenziale”.
Il ricorrente individuava l'oggetto dell'impugnazione nell'intimazione di pagamento n.
03020159011782476000 “nella parte riguardante le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito concernenti crediti previdenziali, vale a dire tutte le cartelle e gli avvisi di addebito indicati nell'intimazione oggetto di opposizione, eccezione fatta per la cartella n. 0302008001072072000 e per le eventuali cartelle e/o avvisi di addebito che dovessero avere ad oggetto crediti erariali”.
Lamentava, in particolare: a) l'insussistenza del credito nell'ammontare risultante dall'intimazione in virtù del quasi integrale pagamento dei debiti avvenuta mediante la compensazione prevista CP_2 dall'art. 1, comma 66 della Legge n. 247/2007; b) l'intervenuta prescrizione dei crediti;
c) la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione opposta;
d) la nullità dell'intimazione per mancata allegazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito;
Chiedeva, perciò, volersi annullare l'intimazione di pagamento nonché le cartelle e gli avvisi di addebito sottesi e dichiarare l'insussistenza di ogni pretesa creditoria o, comunque, rideterminarne l'ammontare, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. In data 02.11.2018 si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per CP_2 violazione dell'art. 24 D.lgs. n. 24/1999 nonché l'intervenuta compensazione e/o sgravio dei crediti
AGEA e, comunque, l'infondatezza delle eccezioni di parte ricorrente.
3. Con memoria difensiva depositata in data 02.11.2018, si costituiva l' che eccepiva, in CP_3
via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e rilevava la regolare notifica delle cartelle di pagamento e, comunque, l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
4. Dopo alcuni rinvii attesa la complessità della causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.12.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Preliminarmente si rileva che l'eccezione di nullità della intimazione di pagamento impugnata deve essere rigettata in quanto secondo l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione, l'avviso di intimazione ad adempiere ha un contenuto vincolato in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con Decreto del Ministero dell'Economia (…) essendo bastevole al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata in riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notifica. Nel caso di specie nella intimazione impugnata sono analiticamente elencati il numero e il codice identificativo degli atti e la data di notifica degli stessi.
Inoltre risultano notificati al ricorrente in data antecedente i seguenti atti:
6. Alla luce della formulazione della domanda attorea è necessario soffermarsi sulla natura dei crediti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e sulla conseguente competenza o meno dello scrivente Giudice a pronunciarsi sugli stessi. Sul punto, infatti, si ricorda che “le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie […] sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro” (art. 444 c.p.c.), fatta salva l'eventuale competenza del giudice di pace (di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 150/2011) mentre “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché' gli interessi e ogni altro accessorio” (art. 2 D. Lgs. n. 546/1992). Bisogna preliminarmente valutare, perciò, la competenza dello scrivente Giudice in relazione alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito impugnati alla luce della natura dei crediti ad esse sottesi. In particolare, per quanto riguarda le cartelle di pagamento:
• n. 03020000017589201000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni dal 1993 al 1997 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020010042729003000, avente ad oggetto imposte e relative sanzioni e interessi dell'anno 1996 (trattasi, in particolare, dell'addizionale sull'imposta sulla circolazione auto) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs.
n. 546/1992;
• n. 03020020018373801000, avente ad oggetto imposte e relative sanzioni e interessi dell'anno 1997 (trattasi, in particolare, dell'addizionale sull'imposta sulla circolazione auto) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs.
n. 546/1992;
• n. 03020030004848748000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2000, rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020030012484755000, avente ad oggetto imposte e relative sanzioni e interessi dell'anno 1998 (trattasi, in particolare, delle tasse automobilistiche riscosse per la Regione
Calabria) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2
D.lgs. n. 546/1992;
• n. 03020030015234222000, avente ad oggetto imposte e relative sanzioni e interessi dell'anno 1999 (trattasi, in particolare, dell'IRPEF con addizionali e sanzioni per omesso/ritardato versamento) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n. 546/1992;
• n. 03020040002722566000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2001 e
2002 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020040019654735000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2002 rientra nella competenza del ai sensi dell'art. 444 c.p.c.; Parte_2
• n. 03020050002165660000, avente ad oggetto tasse e relative sanzioni e interessi dell'anno 2003 (trattasi, in particolare, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n.
546/1992;
• n. 03020050003509514000, avente ad oggetto imposte e relative sanzioni e interessi dell'anno 2001 (trattasi, in particolare, del saldo IRAP e dell'IVA) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n. 546/1992; • n. 03020050011724949000, avente ad oggetto imposte e relative sanzioni e interessi dell'anno 2002 (trattasi, in particolare, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n.
546/1992;
• n. 03020050020230510000, avente ad oggetto tasse e relative sanzioni e interessi dell'anno 2003 (trattasi, in particolare, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n.
546/1992;
• n. 03020060000737887000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2003 e
2004 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020060002148861000, avente ad oggetto tasse e relative sanzioni e interessi dell'anno 2001 (trattasi, in particolare, del diritto annuale CCIAA avente natura tributaria, come chiarito in particolare da Cass. civ. 13549 del 2005) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n. 546/1992;
• n. 03020060012421927000, avente ad oggetto imposte e relative sanzioni e interessi dell'anno 2002 (trattasi, in particolare, del saldo IRAP e dell'IVA) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n. 546/1992;
• n. 03020060019213351000, avente ad oggetto tasse e relative sanzioni e interessi dell'anno 2004 (trattasi, in particolare, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n.
546/1992;
• n. 03020060021995263000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2000, 2001,
2002 e 2005 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020070000124575000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2002, 2004
e 2005 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020070003023347000, avente ad oggetto tasse e relative sanzioni e interessi degli anni 2001 e 2002 (trattasi, in particolare, della tassa automobilistica di cui all'art. 17 della
Legge n. 449/1997) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n. 546/1992;
• n. 03020070008015629000, avente ad oggetto tasse e relative sanzioni e interessi dell'anno 2005 (trattasi, in particolare, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n.
546/1992; • n. 03020070018999434000, avente ad oggetto imposte e relative sanzioni e interessi dell'anno 2004 (trattasi, in particolare, del saldo IRAP e dell'IVA) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n. 546/1992;
• n. 03020070022660192000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2003, 2005
e 2006 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020080006452909000, avente ad oggetto sanzioni amministrative di cui alla Legge
n. 689/1981 e di cui all'art. 26, comma 2 e 3 della Legge n. 56/1987 emesse dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro relative all'anno 2004 rientra nella competenza del
Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020080014378226000, avente ad oggetto tasse e relative sanzioni e interessi dell'anno 2006 (trattasi, in particolare, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n.
546/1992;
• n. 03020080020356611000, avente ad oggetto imposte e relative sanzioni e interessi dell'anno 2005 (trattasi, in particolare, del saldo IRAP e dell'IVA) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n. 546/1992;
• n. 03020090002043674000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2004, 2005,
2007 e 2008 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020090015744392000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2008 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020100006041243000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2009 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020100006041344000, avente ad oggetto tasse e relative sanzioni e interessi dell'anno 2008 (trattasi, in particolare, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n.
546/1992;
• n. 03020100008204305000, avente ad oggetto imposte e relative sanzioni e interessi dell'anno 2006 (trattasi, in particolare, di ritenuta alla fonte su redditi da lavoro autonomo)
e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n.
546/1992;
• n. 03020100033129820000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2009 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020100035084032000, avente ad oggetto tasse e relative sanzioni e interessi dell'anno 2004 (trattasi, in particolare, della tassa automobilistica di cui all'art. 17 della Legge n. 449/1997) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n. 546/1992;
• n. 03020100036949385000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni dal 2006 al 2009 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020110002465877000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2010 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020110002465978000, avente ad oggetto quota contributiva FIMI dell'anno 2006 rientra nella competenza dello scrivente Giudice ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020110028890821000, avente ad oggetto tasse e relative sanzioni e interessi dell'anno 2009 (trattasi, in particolare, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n.
546/1992;
• n. 03020120014053458000, avente ad oggetto tasse e relative sanzioni e interessi dell'anno 2010 (trattasi, in particolare, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n.
546/1992;
• n. 03020130015579348000, avente ad oggetto tasse e relative sanzioni e interessi dell'anno 2012 (trattasi, in particolare, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n.
546/1992;
e gli avvisi di addebito:
• n. 33020112000343426000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2010 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 33020112000361824000, avente ad oggetto contributi IVS IATP degli anni dal 2004 al
2010 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c;
• n. 33020120001291829000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2009 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 33020130001470431000, avente ad oggetto contributi IVS IATP dell'anno 2012 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 33020140001974129000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2012 e
2013 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.
Perciò, va dichiarata la competenza di codesto Tribunale in relazione alle cartelle di pagamento nn. 03020000017589201000, 03020030004848748000, n. 03020040002722566000,
03020040019654735000, 03020060000737887000, 03020060021995263000, 03020070000124575000, 03020070022660192000, 03020080006452909000,
03020090002043674000, 03020090015744392000, 03020100006041243000,
03020100033129820000, 03020100036949385000, 03020110002465877000,
03020110002465978000 e agli avvisi di addebito nn. 33020112000343426000,
33020112000361824000, 33020120001291829000, 33020130001470431000,
33020140001974129000 su cui si concentrerà il presente giudizio;
mentre, in relazione alle cartelle di pagamento nn. 03020010042729003000, 03020020018373801000, 03020030012484755000,
03020030015234222000, 03020050002165660000, 03020050003509514000,
03020050011724949000, 03020050020230510000, 03020060002148861000,
03020060012421927000, 03020060019213351000, 03020070003023347000,
03020070008015629000, 03020070018999434000, 03020080014378226000,
03020080020356611000, 03020100006041344000, 03020100008204305000,
03020100035084032000, 03020110028890821000, 03020120014053458000,
03020130015579348000 si dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario.
7. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma
1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617
c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio
(cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
8. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03020159011782476000 è da considerarsi tempestiva: l'atto opposto, infatti, veniva pacificamente notificato in data 19.11.2015 e tempestivamente impugnato in data 07.12.2015 dando vita al primo ricorso recante n. 1858/2015 R.G. che, seppur definito nel senso dell'incompetenza del giudice ordinario a favore del giudice del lavoro, rileva ai fini della valutazione della tempestività dell'azione.
Infatti, l'impugnazione proposta dinanzi al giudice incompetente è comunque “idonea a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii" (Cass. civ. n. 33491/2021) soprattutto considerando che “nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente, a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo giudice adito, non determina l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., la prosecuzione del giudizio originario” (Cass. civ., n. 7392/2008).
Nella specie il ricorrente ha proposto cumulativamente un'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia in funzione recuperatoria dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 rispettando il termine di 40 giorni dalla notifica dell'atto impugnato che un'opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. *****
9. Passando alla notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, in relazione alle cartelle di pagamento:
• 03020000017589201000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni dal 1993 al
1997, pur non essendo stata prodotta agli atti prova della regolare notifica, la stessa è contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 (prodotta dalla CP_1
v. all fascicolo in atti) a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario
[...] Pt_1 che rappresenta il “primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di
[...] esercitare validamente il proprio diritto di difesa” rispetto al quale va verificata la tempestività dell'opposizione: alla luce di quanto detto l'opposizione di cui è causa
“perde” la funzione recuperatoria di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 tale per cui l'eccezione relativa alla prescrizione c.d. antecedente deve ritenersi inammissibile per irretrattabilità del credito.
Rispetto ai crediti sottesi alla cartella di pagamento in oggetto, la prescrizione non risulta essere maturata (gli stessi, essendo anteriori al 1° gennaio 1996 si prescrivevano in dieci anni ex art. 3 della Legge n. 335/1995): la notifica della suddetta comunicazione preventiva di ipoteca del 23.9.2015, infatti, costituisce anche il dies a quo per il calcolo della prescrizione c.d. sopravvenuta. Di conseguenza, essendo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data
23.09.2015 e l'intimazione di pagamento n. 03020159011782476000 oggi impugnata notificata il 19.11.2015, tra i due atti non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione. In ogni caso, il credito ad essa sotteso risulta parzialmente sgravato per compensazione ex art. 1, comma 66, della Legge n. 247/2007 residuando un importo pari ad €5.154,74.
• 03020030004848748000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2000, regolarmente notificata in data 01.01.2003 a mezzo raccomandata A/R a mani di persona qualificatasi come cognata del destinatario presso l'indirizzo di Parte_1 residenza di quest'ultimo nonché contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Alla luce della prova della Parte_1
regolare notifica della cartella di pagamento in oggetto, la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 non è comunque sufficiente ad interrompere la prescrizione quinquennale c.d. sopravvenuta che, alla data di notifica avvenuta il 23.09.2015 era già maturata (la cartella era stata notificata in data 01.01.2003
e al credito ad essa sotteso, essendo successivo al 1° gennaio 1996, si applica il termine quinquennale ex art. 3 della Legge n. 335/1995).
• 0302004000272256000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2001 e 2002, regolarmente notificata in data 23.02.2004 a mezzo raccomandata A/R a mani di Gallo
Italia, madre del destinatario e contenuta nell'atto di pignoramento dei Parte_1
crediti verso terzi n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario , nell'atto di pignoramento n. Parte_1
03020140340000349009 notificato in data 03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Alla luce della prova della regolare notifica della Parte_1
cartella di pagamento in oggetto, la notifica degli atti successivi (vale a dire gli atti di pignoramento e l'intimazione di pagamento) non è comunque sufficiente ad interrompere la prescrizione c.d. sopravvenuta che, alla data di notifica del primo atto idoneo ad interrompere il termine quinquennale avvenuta l'11.11.2014 era già maturata (la cartella era stata notificata in data 23.02.2004 e al credito ad essa sotteso, essendo successivo al
1° gennaio 1996, si applica il termine quinquennale ex art. 3 della Legge n. 335/1995).
• 03020040019654735000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2002, regolarmente notificato in data 14.01.2005 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario e contenuta e contenuta nell'atto di pignoramento dei Parte_1
crediti verso terzi n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario , nell'atto di pignoramento n. Parte_1
03020140340000349009 notificato in data 03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Alla luce della prova della regolare notifica della Parte_1
cartella di pagamento in oggetto, la notifica degli atti successivi (vale a dire gli atti di pignoramento e l'intimazione di pagamento) non è comunque sufficiente ad interrompere la prescrizione c.d. sopravvenuta che, alla data di notifica del primo atto idoneo ad interrompere il termine quinquennale avvenuta l'11.11.2014 era già maturata (la cartella era stata notificata in data 14.01.2005 e al credito ad essa sotteso, essendo successivo al
1° gennaio 1996, si applica il termine quinquennale ex art. 3 della Legge n. 335/1995). • 03020060000737887000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2003 e 2004 regolarmente notificata in data 07.03.2006 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario e contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi Parte_1
n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario nell'atto di pignoramento n. Parte_1
03020140340000349009 notificato in data 03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Alla luce della prova della regolare notifica della Parte_1
cartella di pagamento in oggetto, la notifica degli atti successivi (vale a dire gli atti di pignoramento e l'intimazione di pagamento) non è comunque sufficiente ad interrompere la prescrizione c.d. sopravvenuta che, alla data di notifica del primo atto idoneo ad interrompere il termine quinquennale avvenuta l'11.11.2014 era già maturata (la cartella era stata notificata in data 07.03.2006 e al credito ad essa sotteso, essendo successivo al
1° gennaio 1996, si applica il termine quinquennale ex art. 3 della Legge n. 335/1995).
• 03020060021995263000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2000, 2001,
2002 e 2005, pur non essendo stata prodotta agli atti prova della regolare notifica, la stessa
è contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Pt_1
nell'atto di pignoramento n. 03020140340000349009 notificato in data
[...]
03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Parte_1
L'atto di pignoramento dei crediti verso terzi 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 rappresenta il “primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” rispetto al quale va verificata la tempestività dell'opposizione: alla luce di quanto detto l'opposizione di cui è causa
“perde” la funzione recuperatoria di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 tale per cui l'eccezione relativa alla prescrizione c.d. antecedente deve ritenersi inammissibile.
Rispetto alla cartella di pagamento in oggetto, la prescrizione non risulta essere maturata: la notifica del suddetto atto di pignoramento, non impugnato nei 40 gg e, quindi, relativo a crediti ormai irretrattabili, costituisce anche il dies a quo per il calcolo della prescrizione c.d. sopravvenuta. Di conseguenza, essendo l'atto di pignoramento n.
03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 e l'intimazione di pagamento 03020159011782476000 oggi impugnata notificata il 19.11.2015, tra i due atti non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione. In ogni caso, il credito ad essa sotteso risulta parzialmente sgravato per compensazione ex art. 1, comma 66 della Legge
n. 247/2007 residuando un importo pari ad €1.855,34.
• 03020070000124575000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2002, 2004 e
2005, pur non essendo stata prodotta agli atti prova della regolare notifica, la stessa è contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Pt_1
nell'atto di pignoramento n. 03020140340000349009 notificato in data
[...]
03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Parte_1
L'atto di pignoramento dei crediti verso terzi 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 rappresenta il “primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” rispetto al quale va verificata la tempestività dell'opposizione: alla luce di quanto detto l'opposizione di cui è causa
“perde” la funzione recuperatoria di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 tale per cui l'eccezione relativa alla prescrizione c.d. antecedente deve ritenersi inammissibile.
Rispetto ai crediti sottesi alla cartella di pagamento in oggetto, la prescrizione non risulta essere maturata: la notifica del suddetto atto di pignoramento, infatti, costituisce anche il dies a quo per il calcolo della prescrizione c.d. sopravvenuta. Di conseguenza, essendo l'atto di pignoramento n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 e
l'intimazione di pagamento 03020159011782476000 oggi impugnata notificata il
19.11.2015, tra i due atti non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione. In ogni caso, il credito ad essa sotteso risulta parzialmente sgravato per compensazione ex art. 1, comma 66 della Legge n. 247/2007 residuando un importo pari ad €31.669,18.
• 03020070022660192000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2003, 2005 e
2006, pur non essendo stata prodotta agli atti prova della regolare notifica, la stessa è contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Pt_1
nell'atto di pignoramento n. 03020140340000349009 notificato in data
[...]
03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Parte_1
L'atto di pignoramento dei crediti verso terzi 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 rappresenta il “primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” rispetto al quale va verificata la tempestività dell'opposizione: alla luce di quanto detto l'opposizione di cui è causa
“perde” la funzione recuperatoria di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 tale per cui l'eccezione relativa alla prescrizione c.d. antecedente deve ritenersi inammissibile.
Rispetto ai crediti sottesi alla cartella di pagamento in oggetto, la prescrizione non risulta essere maturata: la notifica del suddetto atto di pignoramento, infatti, costituisce anche il dies a quo per il calcolo della prescrizione c.d. sopravvenuta. Di conseguenza, essendo l'atto di pignoramento n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 e
l'intimazione di pagamento 03020159011782476000 oggi impugnata notificata il
19.11.2015, tra i due atti non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione. In ogni caso, il credito ad essa sotteso risulta parzialmente sgravato per compensazione ex art. 1, comma 66, della Legge n. 247/2007 residuando un importo pari ad €47.125,33.
• 03020080006452909000, avente ad oggetto sanzioni amministrative di cui alla Legge n.
689/1981 e di cui all'art. 26, comma 2 e 3 della Legge n. 56/1987 emesse dall'Ispettorato
Nazionale del Lavoro relative all'anno 2004, regolarmente notificata il 14.04.2008 a mezzo raccomandata A/R a mani di , qualificatasi come familiare Persona_1
convivente del destinatario e contenuta nell'atto di pignoramento dei Parte_1
crediti verso terzi n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario , nell'atto di pignoramento n. Parte_1
03020140340000349009 notificato in data 03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Alla luce della prova della regolare notifica della Parte_1
cartella di pagamento in oggetto, la notifica degli atti successivi (vale a dire gli atti di pignoramento e l'intimazione di pagamento) non è comunque sufficiente ad interrompere la prescrizione c.d. sopravvenuta che, alla data di notifica del primo atto idoneo ad interrompere il termine quinquennale avvenuta l'11.11.2014 era già maturata (la cartella era stata notificata in data 14.04.2008 e al credito ad essa sotteso, essendo successivo al
1° gennaio 1996, si applica il termine quinquennale ex art. 3 della Legge n. 335/1995). • 03020090002043674000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2004, 2005,
2007 e 2008, pur non essendo stata prodotta agli atti prova della regolare notifica, la stessa
è contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Pt_1
nell'atto di pignoramento n. 03020140340000349009 notificato in data
[...]
03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Parte_1
L'atto di pignoramento dei crediti verso terzi 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 rappresenta il “primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” rispetto al quale va verificata la tempestività dell'opposizione: alla luce di quanto detto l'opposizione di cui è causa
“perde” la funzione recuperatoria di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 tale per cui l'eccezione relativa alla prescrizione c.d. antecedente deve ritenersi inammissibile.
Rispetto ai crediti sottesi alla cartella di pagamento in oggetto, la prescrizione non risulta essere maturata: la notifica del suddetto atto di pignoramento, infatti, costituisce anche il dies a quo per il calcolo della prescrizione c.d. sopravvenuta. Di conseguenza, essendo l'atto di pignoramento n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 e
l'intimazione di pagamento 03020159011782476000 oggi impugnata notificata il
19.11.2015, tra i due atti non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione. In ogni caso, il credito ad essa sotteso risulta totalmente sgravato per compensazione ex art. 1, comma 66 della Legge n. 247/2007.
• 03020090015744392000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2008, pur non essendo stata prodotta agli atti prova della regolare notifica, la stessa è contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Parte_1 nell'atto di pignoramento n. 03020140340000349009 notificato in data 03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data
23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . L'atto Parte_1
di pignoramento dei crediti verso terzi 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 rappresenta il “primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” rispetto al quale va verificata la tempestività dell'opposizione: alla luce di quanto detto l'opposizione di cui è causa “perde” la funzione recuperatoria di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 tale per cui l'eccezione relativa alla prescrizione c.d. antecedente deve ritenersi inammissibile.
Rispetto ai crediti sottesi alla cartella di pagamento in oggetto, la prescrizione non risulta essere maturata: la notifica del suddetto atto di pignoramento, infatti, costituisce anche il dies a quo per il calcolo della prescrizione c.d. sopravvenuta. Di conseguenza, essendo l'atto di pignoramento n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 e
l'intimazione di pagamento n. 03020159011782476000 oggi impugnata notificata il
19.11.2015, tra i due atti non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione. In ogni caso, il credito ad essa sotteso risulta totalmente sgravato per compensazione ex art. 1, comma 66 della Legge n. 247/2007.
• 03020100006041243000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2009, regolarmente notificata in data 19.05.2010 a mezzo raccomandata A/R a mani di persona qualificatasi come addetto alla casa, ufficio o azienda presso l'allora indirizzo di residenza del destinatario. Alla luce della regolare notifica della cartella avvenuta in data 19.05.2010
e dell'assenza di ulteriori atti interruttivi, la notifica dell'intimazione n.
03020159011782476000 avvenuta in data 19.11.2015 non è sufficiente ad interrompere il termine prescrizionale di cinque anni. In ogni caso, il credito ad essa sotteso risulta totalmente sgravato per compensazione ex art. 1, comma 66 della Legge n. 247/2007.
• 03020100033129820000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2009, regolarmente notificata in data 12.10.2010 a mezzo raccomandata A/R a mani di persona qualificatasi come addetto alla casa, ufficio o azienda presso l'allora indirizzo di residenza del destinatario e contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione Parte_1
ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Alla luce della regolare Parte_1
notifica della cartella in oggetto avvenuta in data 12.10.2010 la notifica dell'atto di pignoramento avvenuta in data 11.11.2014 è sufficiente ad interrompere la prescrizione quinquennale. In ogni caso, il credito ad essa sotteso risulta totalmente sgravato per compensazione ex art. 1, comma 66 della Legge n. 247/2007.
• 03020100036949385000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni dal 2006 al
2009, regolarmente notificata in data 13.08.2011 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c e contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario , nell'atto di pignoramento n. 03020140340000349009 Parte_1
notificato in data 03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c.
Alla luce della regolare notifica della cartella in oggetto avvenuta in data 13.08.2011 la notifica dell'atto di pignoramento avvenuta in data 11.11.2014 è sufficiente ad interrompere la prescrizione quinquennale. In ogni caso, il credito ad essa sotteso risulta totalmente sgravato per compensazione ex art. 1, comma 66 della Legge n. 247/2007.
• 03020110002465877000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2010, regolarmente notificata in data 05.04.2011 a mezzo raccomandata A/R a mani di persona qualificatasi come addetto alla casa, ufficio o azienda presso l'allora indirizzo di residenza del destinatario e contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario , nell'atto di pignoramento n. 03020140340000349009 Parte_1
notificato in data 03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Alla luce della regolare notifica della cartella in Parte_1
oggetto avvenuta in data 05.04.2011 la notifica dell'atto di pignoramento avvenuta in data
11.11.2014 è sufficiente ad interrompere la prescrizione quinquennale. In ogni caso, il credito ad essa sotteso risulta totalmente sgravato per compensazione ex art. 1, comma
66 della Legge n. 247/2007.
• 03020110002465978000, avente ad oggetto quota contributiva relativa all'anno 2006, regolarmente notificata in data 05.04.2011 a mezzo raccomandata A/R a mani di persona qualificatasi come addetto alla casa, ufficio o azienda presso l'allora indirizzo di residenza del destinatario e contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario , nell'atto di pignoramento n. 03020140340000349009 Parte_1
notificato in data 03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Alla luce della regolare notifica della cartella in Parte_1
oggetto avvenuta in data 05.04.2011 la notifica dell'atto di pignoramento avvenuta in data
11.11.2014 è sufficiente ad interrompere la prescrizione quinquennale.
e agli avvisi di addebito: • 33020112000343426000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2010, pur non essendo stata prodotta agli atti prova della regolare notifica, la stessa è contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Parte_1 nell'atto di pignoramento n. 03020140340000349009 notificato in data 03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data
23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . L'atto Parte_1
di pignoramento dei crediti verso terzi 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 rappresenta il “primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” rispetto al quale va verificata la tempestività dell'opposizione: alla luce di quanto detto l'opposizione di cui è causa
“perde” la funzione recuperatoria di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 tale per cui l'eccezione relativa alla prescrizione c.d. antecedente deve ritenersi inammissibile.
Rispetto ai crediti sottesi alla cartella di pagamento in oggetto, la prescrizione non risulta essere maturata: la notifica del suddetto atto di pignoramento, infatti, costituisce anche il dies a quo per il calcolo della prescrizione c.d. sopravvenuta. Di conseguenza, essendo l'atto di pignoramento n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 e l'intimazione di pagamento n. 03020159011782476000 oggi impugnata notificata il
19.11.2015, tra i due atti non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione.
• 33020112000361824000, avente ad oggetto contributi IVS IATP degli anni dal 2004 al
2010, pur non essendo stata prodotta agli atti prova della regolare notifica, la stessa è contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Pt_1
nell'atto di pignoramento n. 03020140340000349009 notificato in data
[...]
03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Parte_1
L'atto di pignoramento dei crediti verso terzi 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 rappresenta il “primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” rispetto al quale va verificata la tempestività dell'opposizione: alla luce di quanto detto l'opposizione di cui è causa
“perde” la funzione recuperatoria di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 tale per cui l'eccezione relativa alla prescrizione c.d. antecedente deve ritenersi inammissibile.
Rispetto ai crediti sottesi alla cartella di pagamento in oggetto, la prescrizione non risulta essere maturata: la notifica del suddetto atto di pignoramento, infatti, costituisce anche il dies a quo per il calcolo della prescrizione c.d. sopravvenuta. Di conseguenza, essendo l'atto di pignoramento n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 e l'intimazione di pagamento n. 03020159011782476000 oggi impugnata notificata il
19.11.2015, tra i due atti non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione.
• 33020120001291829000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2009, pur non essendo stata prodotta agli atti prova della regolare notifica, la stessa è contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Parte_1 nell'atto di pignoramento n. 03020140340000349009 notificato in data 03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data
23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . L'atto Parte_1
di pignoramento dei crediti verso terzi 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 rappresenta il “primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” rispetto al quale va verificata la tempestività dell'opposizione: alla luce di quanto detto l'opposizione di cui è causa
“perde” la funzione recuperatoria di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 tale per cui l'eccezione relativa alla prescrizione c.d. antecedente deve ritenersi inammissibile.
Rispetto ai crediti sottesi alla cartella di pagamento in oggetto, la prescrizione non risulta essere maturata: la notifica del suddetto atto di pignoramento, infatti, costituisce anche il dies a quo per il calcolo della prescrizione c.d. sopravvenuta. Di conseguenza, essendo l'atto di pignoramento n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 e l'intimazione di pagamento n. 03020159011782476000 oggi impugnata notificata il
19.11.2015, tra i due atti non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione.
• 33020130001470431000, avente ad oggetto contributi IVS IATP dell'anno 2012, pur non essendo stata prodotta agli atti prova della regolare notifica, la stessa è contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Parte_1 nell'atto di pignoramento n. 03020140340000349009 notificato in data 03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data
23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . L'atto Parte_1
di pignoramento dei crediti verso terzi 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 rappresenta il “primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” rispetto al quale va verificata la tempestività dell'opposizione: alla luce di quanto detto l'opposizione di cui è causa
“perde” la funzione recuperatoria di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 tale per cui l'eccezione relativa alla prescrizione c.d. antecedente deve ritenersi inammissibile.
Rispetto ai crediti sottesi alla cartella di pagamento in oggetto, la prescrizione non risulta essere maturata: la notifica del suddetto atto di pignoramento, infatti, costituisce anche il dies a quo per il calcolo della prescrizione c.d. sopravvenuta. Di conseguenza, essendo l'atto di pignoramento n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 e l'intimazione di pagamento n. 03020159011782476000 oggi impugnata notificata il
19.11.2015, tra i due atti non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione.
• 33020140001974129000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2012 e 2013, pur non essendo stata prodotta agli atti prova della regolare notifica, la stessa è contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Pt_1
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data
[...]
23.09.2015 rappresenta il “primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” rispetto al quale va verificata la tempestività dell'opposizione: alla luce di quanto detto l'opposizione di cui è causa
“perde” la funzione recuperatoria di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 tale per cui l'eccezione relativa alla prescrizione c.d. antecedente deve ritenersi inammissibile.
Rispetto ai crediti sottesi alla cartella di pagamento in oggetto, la prescrizione non risulta essere maturata: la notifica della suddetta comunicazione, infatti, costituisce anche il dies
a quo per il calcolo della prescrizione c.d. sopravvenuta. Di conseguenza, essendo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 e l'intimazione di pagamento n. 03020159011782476000 oggi impugnata notificata il 19.11.2015, tra i due atti non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione. Va, pertanto, dichiara l'invalidità dell'intimazione n. 03020159011782476000 oggi relativamente alle cartelle di pagamento nn. 03020030004848748000, 03020050002165660000,
03020040019654735000, 03020060000737887000 e 03020080006452909000 per intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale.
10. Per quanto attiene l'eccezione di insussistenza del credito nell'ammontare risultante dall'intimazione in virtù del quasi integrale pagamento dei debiti avvenuta mediante la CP_2
compensazione, si precisa che in forza della disciplina prevista dall'art. 1, comma 66, della Legge n.
247/2007 “in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'
[...]
, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri Controparte_4 autorizzati di assistenza agricola […] In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale". Per quanto sopra riportato, alla luce delle risultanze istruttorie, le cartelle di pagamento nn. 03020090002043674000, 03020090015744392000,
03020100006041243000, 03020100033129820000, 03020100036949385000 e
03020110002465877000 risultano essere state totalmente sgravate per compensazione;
le cartelle di pagamento nn. 03020000017589201000, 03020060021995263000, 03020070000124575000 e
03020070022660192000 risultano essere state parzialmente sgravateavanzando un debito residuo totale pari a €85.804,59.
*****
11. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, alla luce della reciproca soccombenza
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara nulla l'intimazione di pagamento n. 03020159011782476000 limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03020030004848748000, 03020050002165660000,
03020040019654735000, 03020060000737887000 e 03020080006452909000 per intervenuta prescrizione. - Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento nn.
03020090002043674000, 03020090015744392000, 03020100006041243000,
03020100033129820000, 03020100036949385000 e 03020110002465877000.
- Rigetta nel resto;
- Compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 04.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito all'udienza del 12 dicembre
2024, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 362/2018 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione ad intimazione di pagamento vertente
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1
in Gizzeria (CZ) alla Via Firenze, n. 1 ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ) alla Via
Adda, n. 11 presso lo studio dell'Avvocato Nicola Aloisio che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, codice fiscale e P. IVA n. con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianluca Domenico Cosenza, presso il cui studio sito in Corigliano-Rossano alla Via dei Normanni, elettivamente domicilia, come da procura in atti.
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ) con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_2
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti.
OPPOSTO
-OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020159011782476000, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03020000017589201000, 03020010042729003000,
03020020018373801000, 03020030004848748000, 03020030012484755000,
03020030015234222000, 03020040002722566000, 03020040019654735000,
03020050002165660000, 03020050003509514000, 03020050011724949000,
03020050020230510000, 03020060000737887000, 03020060002148861000,
03020060012421927000, 03020060019213351000, 03020060021995263000,
03020070000124575000, 03020070003023347000, 03020070008015629000,
03020070018999434000, 03020070022660192000, 03020080006452909000,
03020080014378226000, 03020080020356611000, 03020090002043674000,
03020090015744392000, 03020100006041243000, 03020100006041344000,
03020100008204305000, 03020100033129820000, 03020100035084032000,
03020100036949385000, 03020110002465877000, 03020110002465978000,
03020110028890821000, 03020120014053458000, 03020130015579348000 e agli avvisi di addebito nn. 33020112000343426000, 33020112000361824000, 33020120001291829000,
33020130001470431000 e 33020140001974129000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 02.03.2018, proponeva opposizione in Parte_1
riassunzione ex art. 428, comma 2, c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
03020159011782476000, notificata il 19.11.2015 a mezzo raccomandata A/R e già oggetto di impugnazione nel procedimento recante R.G. n. 1858/2015 conclusosi con la dichiarazione di incompetenza per materia del giudice ordinario in favore del giudice del lavoro “in ordine alle cartelle relative a crediti di natura previdenziale”.
Il ricorrente individuava l'oggetto dell'impugnazione nell'intimazione di pagamento n.
03020159011782476000 “nella parte riguardante le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito concernenti crediti previdenziali, vale a dire tutte le cartelle e gli avvisi di addebito indicati nell'intimazione oggetto di opposizione, eccezione fatta per la cartella n. 0302008001072072000 e per le eventuali cartelle e/o avvisi di addebito che dovessero avere ad oggetto crediti erariali”.
Lamentava, in particolare: a) l'insussistenza del credito nell'ammontare risultante dall'intimazione in virtù del quasi integrale pagamento dei debiti avvenuta mediante la compensazione prevista CP_2 dall'art. 1, comma 66 della Legge n. 247/2007; b) l'intervenuta prescrizione dei crediti;
c) la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione opposta;
d) la nullità dell'intimazione per mancata allegazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito;
Chiedeva, perciò, volersi annullare l'intimazione di pagamento nonché le cartelle e gli avvisi di addebito sottesi e dichiarare l'insussistenza di ogni pretesa creditoria o, comunque, rideterminarne l'ammontare, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. In data 02.11.2018 si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per CP_2 violazione dell'art. 24 D.lgs. n. 24/1999 nonché l'intervenuta compensazione e/o sgravio dei crediti
AGEA e, comunque, l'infondatezza delle eccezioni di parte ricorrente.
3. Con memoria difensiva depositata in data 02.11.2018, si costituiva l' che eccepiva, in CP_3
via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e rilevava la regolare notifica delle cartelle di pagamento e, comunque, l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
4. Dopo alcuni rinvii attesa la complessità della causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.12.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Preliminarmente si rileva che l'eccezione di nullità della intimazione di pagamento impugnata deve essere rigettata in quanto secondo l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione, l'avviso di intimazione ad adempiere ha un contenuto vincolato in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con Decreto del Ministero dell'Economia (…) essendo bastevole al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata in riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notifica. Nel caso di specie nella intimazione impugnata sono analiticamente elencati il numero e il codice identificativo degli atti e la data di notifica degli stessi.
Inoltre risultano notificati al ricorrente in data antecedente i seguenti atti:
6. Alla luce della formulazione della domanda attorea è necessario soffermarsi sulla natura dei crediti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e sulla conseguente competenza o meno dello scrivente Giudice a pronunciarsi sugli stessi. Sul punto, infatti, si ricorda che “le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie […] sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro” (art. 444 c.p.c.), fatta salva l'eventuale competenza del giudice di pace (di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 150/2011) mentre “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché' gli interessi e ogni altro accessorio” (art. 2 D. Lgs. n. 546/1992). Bisogna preliminarmente valutare, perciò, la competenza dello scrivente Giudice in relazione alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito impugnati alla luce della natura dei crediti ad esse sottesi. In particolare, per quanto riguarda le cartelle di pagamento:
• n. 03020000017589201000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni dal 1993 al 1997 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020010042729003000, avente ad oggetto imposte e relative sanzioni e interessi dell'anno 1996 (trattasi, in particolare, dell'addizionale sull'imposta sulla circolazione auto) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs.
n. 546/1992;
• n. 03020020018373801000, avente ad oggetto imposte e relative sanzioni e interessi dell'anno 1997 (trattasi, in particolare, dell'addizionale sull'imposta sulla circolazione auto) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs.
n. 546/1992;
• n. 03020030004848748000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2000, rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020030012484755000, avente ad oggetto imposte e relative sanzioni e interessi dell'anno 1998 (trattasi, in particolare, delle tasse automobilistiche riscosse per la Regione
Calabria) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2
D.lgs. n. 546/1992;
• n. 03020030015234222000, avente ad oggetto imposte e relative sanzioni e interessi dell'anno 1999 (trattasi, in particolare, dell'IRPEF con addizionali e sanzioni per omesso/ritardato versamento) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n. 546/1992;
• n. 03020040002722566000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2001 e
2002 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020040019654735000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2002 rientra nella competenza del ai sensi dell'art. 444 c.p.c.; Parte_2
• n. 03020050002165660000, avente ad oggetto tasse e relative sanzioni e interessi dell'anno 2003 (trattasi, in particolare, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n.
546/1992;
• n. 03020050003509514000, avente ad oggetto imposte e relative sanzioni e interessi dell'anno 2001 (trattasi, in particolare, del saldo IRAP e dell'IVA) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n. 546/1992; • n. 03020050011724949000, avente ad oggetto imposte e relative sanzioni e interessi dell'anno 2002 (trattasi, in particolare, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n.
546/1992;
• n. 03020050020230510000, avente ad oggetto tasse e relative sanzioni e interessi dell'anno 2003 (trattasi, in particolare, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n.
546/1992;
• n. 03020060000737887000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2003 e
2004 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020060002148861000, avente ad oggetto tasse e relative sanzioni e interessi dell'anno 2001 (trattasi, in particolare, del diritto annuale CCIAA avente natura tributaria, come chiarito in particolare da Cass. civ. 13549 del 2005) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n. 546/1992;
• n. 03020060012421927000, avente ad oggetto imposte e relative sanzioni e interessi dell'anno 2002 (trattasi, in particolare, del saldo IRAP e dell'IVA) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n. 546/1992;
• n. 03020060019213351000, avente ad oggetto tasse e relative sanzioni e interessi dell'anno 2004 (trattasi, in particolare, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n.
546/1992;
• n. 03020060021995263000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2000, 2001,
2002 e 2005 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020070000124575000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2002, 2004
e 2005 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020070003023347000, avente ad oggetto tasse e relative sanzioni e interessi degli anni 2001 e 2002 (trattasi, in particolare, della tassa automobilistica di cui all'art. 17 della
Legge n. 449/1997) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n. 546/1992;
• n. 03020070008015629000, avente ad oggetto tasse e relative sanzioni e interessi dell'anno 2005 (trattasi, in particolare, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n.
546/1992; • n. 03020070018999434000, avente ad oggetto imposte e relative sanzioni e interessi dell'anno 2004 (trattasi, in particolare, del saldo IRAP e dell'IVA) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n. 546/1992;
• n. 03020070022660192000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2003, 2005
e 2006 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020080006452909000, avente ad oggetto sanzioni amministrative di cui alla Legge
n. 689/1981 e di cui all'art. 26, comma 2 e 3 della Legge n. 56/1987 emesse dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro relative all'anno 2004 rientra nella competenza del
Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020080014378226000, avente ad oggetto tasse e relative sanzioni e interessi dell'anno 2006 (trattasi, in particolare, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n.
546/1992;
• n. 03020080020356611000, avente ad oggetto imposte e relative sanzioni e interessi dell'anno 2005 (trattasi, in particolare, del saldo IRAP e dell'IVA) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n. 546/1992;
• n. 03020090002043674000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2004, 2005,
2007 e 2008 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020090015744392000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2008 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020100006041243000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2009 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020100006041344000, avente ad oggetto tasse e relative sanzioni e interessi dell'anno 2008 (trattasi, in particolare, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n.
546/1992;
• n. 03020100008204305000, avente ad oggetto imposte e relative sanzioni e interessi dell'anno 2006 (trattasi, in particolare, di ritenuta alla fonte su redditi da lavoro autonomo)
e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n.
546/1992;
• n. 03020100033129820000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2009 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020100035084032000, avente ad oggetto tasse e relative sanzioni e interessi dell'anno 2004 (trattasi, in particolare, della tassa automobilistica di cui all'art. 17 della Legge n. 449/1997) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n. 546/1992;
• n. 03020100036949385000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni dal 2006 al 2009 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020110002465877000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2010 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020110002465978000, avente ad oggetto quota contributiva FIMI dell'anno 2006 rientra nella competenza dello scrivente Giudice ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 03020110028890821000, avente ad oggetto tasse e relative sanzioni e interessi dell'anno 2009 (trattasi, in particolare, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n.
546/1992;
• n. 03020120014053458000, avente ad oggetto tasse e relative sanzioni e interessi dell'anno 2010 (trattasi, in particolare, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n.
546/1992;
• n. 03020130015579348000, avente ad oggetto tasse e relative sanzioni e interessi dell'anno 2012 (trattasi, in particolare, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti) e, di conseguenza, rientrante nella competenza del giudice tributario ex art. 2 D.lgs. n.
546/1992;
e gli avvisi di addebito:
• n. 33020112000343426000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2010 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 33020112000361824000, avente ad oggetto contributi IVS IATP degli anni dal 2004 al
2010 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c;
• n. 33020120001291829000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2009 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 33020130001470431000, avente ad oggetto contributi IVS IATP dell'anno 2012 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
• n. 33020140001974129000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2012 e
2013 rientra nella competenza del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c.
Perciò, va dichiarata la competenza di codesto Tribunale in relazione alle cartelle di pagamento nn. 03020000017589201000, 03020030004848748000, n. 03020040002722566000,
03020040019654735000, 03020060000737887000, 03020060021995263000, 03020070000124575000, 03020070022660192000, 03020080006452909000,
03020090002043674000, 03020090015744392000, 03020100006041243000,
03020100033129820000, 03020100036949385000, 03020110002465877000,
03020110002465978000 e agli avvisi di addebito nn. 33020112000343426000,
33020112000361824000, 33020120001291829000, 33020130001470431000,
33020140001974129000 su cui si concentrerà il presente giudizio;
mentre, in relazione alle cartelle di pagamento nn. 03020010042729003000, 03020020018373801000, 03020030012484755000,
03020030015234222000, 03020050002165660000, 03020050003509514000,
03020050011724949000, 03020050020230510000, 03020060002148861000,
03020060012421927000, 03020060019213351000, 03020070003023347000,
03020070008015629000, 03020070018999434000, 03020080014378226000,
03020080020356611000, 03020100006041344000, 03020100008204305000,
03020100035084032000, 03020110028890821000, 03020120014053458000,
03020130015579348000 si dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario.
7. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma
1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617
c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio
(cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
8. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03020159011782476000 è da considerarsi tempestiva: l'atto opposto, infatti, veniva pacificamente notificato in data 19.11.2015 e tempestivamente impugnato in data 07.12.2015 dando vita al primo ricorso recante n. 1858/2015 R.G. che, seppur definito nel senso dell'incompetenza del giudice ordinario a favore del giudice del lavoro, rileva ai fini della valutazione della tempestività dell'azione.
Infatti, l'impugnazione proposta dinanzi al giudice incompetente è comunque “idonea a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii" (Cass. civ. n. 33491/2021) soprattutto considerando che “nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente, a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo giudice adito, non determina l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., la prosecuzione del giudizio originario” (Cass. civ., n. 7392/2008).
Nella specie il ricorrente ha proposto cumulativamente un'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia in funzione recuperatoria dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 rispettando il termine di 40 giorni dalla notifica dell'atto impugnato che un'opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. *****
9. Passando alla notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, in relazione alle cartelle di pagamento:
• 03020000017589201000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni dal 1993 al
1997, pur non essendo stata prodotta agli atti prova della regolare notifica, la stessa è contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 (prodotta dalla CP_1
v. all fascicolo in atti) a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario
[...] Pt_1 che rappresenta il “primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di
[...] esercitare validamente il proprio diritto di difesa” rispetto al quale va verificata la tempestività dell'opposizione: alla luce di quanto detto l'opposizione di cui è causa
“perde” la funzione recuperatoria di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 tale per cui l'eccezione relativa alla prescrizione c.d. antecedente deve ritenersi inammissibile per irretrattabilità del credito.
Rispetto ai crediti sottesi alla cartella di pagamento in oggetto, la prescrizione non risulta essere maturata (gli stessi, essendo anteriori al 1° gennaio 1996 si prescrivevano in dieci anni ex art. 3 della Legge n. 335/1995): la notifica della suddetta comunicazione preventiva di ipoteca del 23.9.2015, infatti, costituisce anche il dies a quo per il calcolo della prescrizione c.d. sopravvenuta. Di conseguenza, essendo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data
23.09.2015 e l'intimazione di pagamento n. 03020159011782476000 oggi impugnata notificata il 19.11.2015, tra i due atti non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione. In ogni caso, il credito ad essa sotteso risulta parzialmente sgravato per compensazione ex art. 1, comma 66, della Legge n. 247/2007 residuando un importo pari ad €5.154,74.
• 03020030004848748000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2000, regolarmente notificata in data 01.01.2003 a mezzo raccomandata A/R a mani di persona qualificatasi come cognata del destinatario presso l'indirizzo di Parte_1 residenza di quest'ultimo nonché contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Alla luce della prova della Parte_1
regolare notifica della cartella di pagamento in oggetto, la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 non è comunque sufficiente ad interrompere la prescrizione quinquennale c.d. sopravvenuta che, alla data di notifica avvenuta il 23.09.2015 era già maturata (la cartella era stata notificata in data 01.01.2003
e al credito ad essa sotteso, essendo successivo al 1° gennaio 1996, si applica il termine quinquennale ex art. 3 della Legge n. 335/1995).
• 0302004000272256000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2001 e 2002, regolarmente notificata in data 23.02.2004 a mezzo raccomandata A/R a mani di Gallo
Italia, madre del destinatario e contenuta nell'atto di pignoramento dei Parte_1
crediti verso terzi n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario , nell'atto di pignoramento n. Parte_1
03020140340000349009 notificato in data 03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Alla luce della prova della regolare notifica della Parte_1
cartella di pagamento in oggetto, la notifica degli atti successivi (vale a dire gli atti di pignoramento e l'intimazione di pagamento) non è comunque sufficiente ad interrompere la prescrizione c.d. sopravvenuta che, alla data di notifica del primo atto idoneo ad interrompere il termine quinquennale avvenuta l'11.11.2014 era già maturata (la cartella era stata notificata in data 23.02.2004 e al credito ad essa sotteso, essendo successivo al
1° gennaio 1996, si applica il termine quinquennale ex art. 3 della Legge n. 335/1995).
• 03020040019654735000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2002, regolarmente notificato in data 14.01.2005 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario e contenuta e contenuta nell'atto di pignoramento dei Parte_1
crediti verso terzi n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario , nell'atto di pignoramento n. Parte_1
03020140340000349009 notificato in data 03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Alla luce della prova della regolare notifica della Parte_1
cartella di pagamento in oggetto, la notifica degli atti successivi (vale a dire gli atti di pignoramento e l'intimazione di pagamento) non è comunque sufficiente ad interrompere la prescrizione c.d. sopravvenuta che, alla data di notifica del primo atto idoneo ad interrompere il termine quinquennale avvenuta l'11.11.2014 era già maturata (la cartella era stata notificata in data 14.01.2005 e al credito ad essa sotteso, essendo successivo al
1° gennaio 1996, si applica il termine quinquennale ex art. 3 della Legge n. 335/1995). • 03020060000737887000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2003 e 2004 regolarmente notificata in data 07.03.2006 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario e contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi Parte_1
n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario nell'atto di pignoramento n. Parte_1
03020140340000349009 notificato in data 03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Alla luce della prova della regolare notifica della Parte_1
cartella di pagamento in oggetto, la notifica degli atti successivi (vale a dire gli atti di pignoramento e l'intimazione di pagamento) non è comunque sufficiente ad interrompere la prescrizione c.d. sopravvenuta che, alla data di notifica del primo atto idoneo ad interrompere il termine quinquennale avvenuta l'11.11.2014 era già maturata (la cartella era stata notificata in data 07.03.2006 e al credito ad essa sotteso, essendo successivo al
1° gennaio 1996, si applica il termine quinquennale ex art. 3 della Legge n. 335/1995).
• 03020060021995263000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2000, 2001,
2002 e 2005, pur non essendo stata prodotta agli atti prova della regolare notifica, la stessa
è contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Pt_1
nell'atto di pignoramento n. 03020140340000349009 notificato in data
[...]
03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Parte_1
L'atto di pignoramento dei crediti verso terzi 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 rappresenta il “primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” rispetto al quale va verificata la tempestività dell'opposizione: alla luce di quanto detto l'opposizione di cui è causa
“perde” la funzione recuperatoria di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 tale per cui l'eccezione relativa alla prescrizione c.d. antecedente deve ritenersi inammissibile.
Rispetto alla cartella di pagamento in oggetto, la prescrizione non risulta essere maturata: la notifica del suddetto atto di pignoramento, non impugnato nei 40 gg e, quindi, relativo a crediti ormai irretrattabili, costituisce anche il dies a quo per il calcolo della prescrizione c.d. sopravvenuta. Di conseguenza, essendo l'atto di pignoramento n.
03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 e l'intimazione di pagamento 03020159011782476000 oggi impugnata notificata il 19.11.2015, tra i due atti non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione. In ogni caso, il credito ad essa sotteso risulta parzialmente sgravato per compensazione ex art. 1, comma 66 della Legge
n. 247/2007 residuando un importo pari ad €1.855,34.
• 03020070000124575000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2002, 2004 e
2005, pur non essendo stata prodotta agli atti prova della regolare notifica, la stessa è contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Pt_1
nell'atto di pignoramento n. 03020140340000349009 notificato in data
[...]
03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Parte_1
L'atto di pignoramento dei crediti verso terzi 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 rappresenta il “primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” rispetto al quale va verificata la tempestività dell'opposizione: alla luce di quanto detto l'opposizione di cui è causa
“perde” la funzione recuperatoria di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 tale per cui l'eccezione relativa alla prescrizione c.d. antecedente deve ritenersi inammissibile.
Rispetto ai crediti sottesi alla cartella di pagamento in oggetto, la prescrizione non risulta essere maturata: la notifica del suddetto atto di pignoramento, infatti, costituisce anche il dies a quo per il calcolo della prescrizione c.d. sopravvenuta. Di conseguenza, essendo l'atto di pignoramento n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 e
l'intimazione di pagamento 03020159011782476000 oggi impugnata notificata il
19.11.2015, tra i due atti non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione. In ogni caso, il credito ad essa sotteso risulta parzialmente sgravato per compensazione ex art. 1, comma 66 della Legge n. 247/2007 residuando un importo pari ad €31.669,18.
• 03020070022660192000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2003, 2005 e
2006, pur non essendo stata prodotta agli atti prova della regolare notifica, la stessa è contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Pt_1
nell'atto di pignoramento n. 03020140340000349009 notificato in data
[...]
03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Parte_1
L'atto di pignoramento dei crediti verso terzi 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 rappresenta il “primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” rispetto al quale va verificata la tempestività dell'opposizione: alla luce di quanto detto l'opposizione di cui è causa
“perde” la funzione recuperatoria di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 tale per cui l'eccezione relativa alla prescrizione c.d. antecedente deve ritenersi inammissibile.
Rispetto ai crediti sottesi alla cartella di pagamento in oggetto, la prescrizione non risulta essere maturata: la notifica del suddetto atto di pignoramento, infatti, costituisce anche il dies a quo per il calcolo della prescrizione c.d. sopravvenuta. Di conseguenza, essendo l'atto di pignoramento n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 e
l'intimazione di pagamento 03020159011782476000 oggi impugnata notificata il
19.11.2015, tra i due atti non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione. In ogni caso, il credito ad essa sotteso risulta parzialmente sgravato per compensazione ex art. 1, comma 66, della Legge n. 247/2007 residuando un importo pari ad €47.125,33.
• 03020080006452909000, avente ad oggetto sanzioni amministrative di cui alla Legge n.
689/1981 e di cui all'art. 26, comma 2 e 3 della Legge n. 56/1987 emesse dall'Ispettorato
Nazionale del Lavoro relative all'anno 2004, regolarmente notificata il 14.04.2008 a mezzo raccomandata A/R a mani di , qualificatasi come familiare Persona_1
convivente del destinatario e contenuta nell'atto di pignoramento dei Parte_1
crediti verso terzi n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario , nell'atto di pignoramento n. Parte_1
03020140340000349009 notificato in data 03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Alla luce della prova della regolare notifica della Parte_1
cartella di pagamento in oggetto, la notifica degli atti successivi (vale a dire gli atti di pignoramento e l'intimazione di pagamento) non è comunque sufficiente ad interrompere la prescrizione c.d. sopravvenuta che, alla data di notifica del primo atto idoneo ad interrompere il termine quinquennale avvenuta l'11.11.2014 era già maturata (la cartella era stata notificata in data 14.04.2008 e al credito ad essa sotteso, essendo successivo al
1° gennaio 1996, si applica il termine quinquennale ex art. 3 della Legge n. 335/1995). • 03020090002043674000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2004, 2005,
2007 e 2008, pur non essendo stata prodotta agli atti prova della regolare notifica, la stessa
è contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Pt_1
nell'atto di pignoramento n. 03020140340000349009 notificato in data
[...]
03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Parte_1
L'atto di pignoramento dei crediti verso terzi 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 rappresenta il “primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” rispetto al quale va verificata la tempestività dell'opposizione: alla luce di quanto detto l'opposizione di cui è causa
“perde” la funzione recuperatoria di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 tale per cui l'eccezione relativa alla prescrizione c.d. antecedente deve ritenersi inammissibile.
Rispetto ai crediti sottesi alla cartella di pagamento in oggetto, la prescrizione non risulta essere maturata: la notifica del suddetto atto di pignoramento, infatti, costituisce anche il dies a quo per il calcolo della prescrizione c.d. sopravvenuta. Di conseguenza, essendo l'atto di pignoramento n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 e
l'intimazione di pagamento 03020159011782476000 oggi impugnata notificata il
19.11.2015, tra i due atti non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione. In ogni caso, il credito ad essa sotteso risulta totalmente sgravato per compensazione ex art. 1, comma 66 della Legge n. 247/2007.
• 03020090015744392000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2008, pur non essendo stata prodotta agli atti prova della regolare notifica, la stessa è contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Parte_1 nell'atto di pignoramento n. 03020140340000349009 notificato in data 03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data
23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . L'atto Parte_1
di pignoramento dei crediti verso terzi 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 rappresenta il “primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” rispetto al quale va verificata la tempestività dell'opposizione: alla luce di quanto detto l'opposizione di cui è causa “perde” la funzione recuperatoria di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 tale per cui l'eccezione relativa alla prescrizione c.d. antecedente deve ritenersi inammissibile.
Rispetto ai crediti sottesi alla cartella di pagamento in oggetto, la prescrizione non risulta essere maturata: la notifica del suddetto atto di pignoramento, infatti, costituisce anche il dies a quo per il calcolo della prescrizione c.d. sopravvenuta. Di conseguenza, essendo l'atto di pignoramento n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 e
l'intimazione di pagamento n. 03020159011782476000 oggi impugnata notificata il
19.11.2015, tra i due atti non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione. In ogni caso, il credito ad essa sotteso risulta totalmente sgravato per compensazione ex art. 1, comma 66 della Legge n. 247/2007.
• 03020100006041243000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2009, regolarmente notificata in data 19.05.2010 a mezzo raccomandata A/R a mani di persona qualificatasi come addetto alla casa, ufficio o azienda presso l'allora indirizzo di residenza del destinatario. Alla luce della regolare notifica della cartella avvenuta in data 19.05.2010
e dell'assenza di ulteriori atti interruttivi, la notifica dell'intimazione n.
03020159011782476000 avvenuta in data 19.11.2015 non è sufficiente ad interrompere il termine prescrizionale di cinque anni. In ogni caso, il credito ad essa sotteso risulta totalmente sgravato per compensazione ex art. 1, comma 66 della Legge n. 247/2007.
• 03020100033129820000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2009, regolarmente notificata in data 12.10.2010 a mezzo raccomandata A/R a mani di persona qualificatasi come addetto alla casa, ufficio o azienda presso l'allora indirizzo di residenza del destinatario e contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione Parte_1
ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Alla luce della regolare Parte_1
notifica della cartella in oggetto avvenuta in data 12.10.2010 la notifica dell'atto di pignoramento avvenuta in data 11.11.2014 è sufficiente ad interrompere la prescrizione quinquennale. In ogni caso, il credito ad essa sotteso risulta totalmente sgravato per compensazione ex art. 1, comma 66 della Legge n. 247/2007.
• 03020100036949385000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni dal 2006 al
2009, regolarmente notificata in data 13.08.2011 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c e contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario , nell'atto di pignoramento n. 03020140340000349009 Parte_1
notificato in data 03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c.
Alla luce della regolare notifica della cartella in oggetto avvenuta in data 13.08.2011 la notifica dell'atto di pignoramento avvenuta in data 11.11.2014 è sufficiente ad interrompere la prescrizione quinquennale. In ogni caso, il credito ad essa sotteso risulta totalmente sgravato per compensazione ex art. 1, comma 66 della Legge n. 247/2007.
• 03020110002465877000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2010, regolarmente notificata in data 05.04.2011 a mezzo raccomandata A/R a mani di persona qualificatasi come addetto alla casa, ufficio o azienda presso l'allora indirizzo di residenza del destinatario e contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario , nell'atto di pignoramento n. 03020140340000349009 Parte_1
notificato in data 03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Alla luce della regolare notifica della cartella in Parte_1
oggetto avvenuta in data 05.04.2011 la notifica dell'atto di pignoramento avvenuta in data
11.11.2014 è sufficiente ad interrompere la prescrizione quinquennale. In ogni caso, il credito ad essa sotteso risulta totalmente sgravato per compensazione ex art. 1, comma
66 della Legge n. 247/2007.
• 03020110002465978000, avente ad oggetto quota contributiva relativa all'anno 2006, regolarmente notificata in data 05.04.2011 a mezzo raccomandata A/R a mani di persona qualificatasi come addetto alla casa, ufficio o azienda presso l'allora indirizzo di residenza del destinatario e contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario , nell'atto di pignoramento n. 03020140340000349009 Parte_1
notificato in data 03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Alla luce della regolare notifica della cartella in Parte_1
oggetto avvenuta in data 05.04.2011 la notifica dell'atto di pignoramento avvenuta in data
11.11.2014 è sufficiente ad interrompere la prescrizione quinquennale.
e agli avvisi di addebito: • 33020112000343426000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2010, pur non essendo stata prodotta agli atti prova della regolare notifica, la stessa è contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Parte_1 nell'atto di pignoramento n. 03020140340000349009 notificato in data 03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data
23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . L'atto Parte_1
di pignoramento dei crediti verso terzi 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 rappresenta il “primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” rispetto al quale va verificata la tempestività dell'opposizione: alla luce di quanto detto l'opposizione di cui è causa
“perde” la funzione recuperatoria di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 tale per cui l'eccezione relativa alla prescrizione c.d. antecedente deve ritenersi inammissibile.
Rispetto ai crediti sottesi alla cartella di pagamento in oggetto, la prescrizione non risulta essere maturata: la notifica del suddetto atto di pignoramento, infatti, costituisce anche il dies a quo per il calcolo della prescrizione c.d. sopravvenuta. Di conseguenza, essendo l'atto di pignoramento n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 e l'intimazione di pagamento n. 03020159011782476000 oggi impugnata notificata il
19.11.2015, tra i due atti non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione.
• 33020112000361824000, avente ad oggetto contributi IVS IATP degli anni dal 2004 al
2010, pur non essendo stata prodotta agli atti prova della regolare notifica, la stessa è contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Pt_1
nell'atto di pignoramento n. 03020140340000349009 notificato in data
[...]
03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Parte_1
L'atto di pignoramento dei crediti verso terzi 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 rappresenta il “primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” rispetto al quale va verificata la tempestività dell'opposizione: alla luce di quanto detto l'opposizione di cui è causa
“perde” la funzione recuperatoria di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 tale per cui l'eccezione relativa alla prescrizione c.d. antecedente deve ritenersi inammissibile.
Rispetto ai crediti sottesi alla cartella di pagamento in oggetto, la prescrizione non risulta essere maturata: la notifica del suddetto atto di pignoramento, infatti, costituisce anche il dies a quo per il calcolo della prescrizione c.d. sopravvenuta. Di conseguenza, essendo l'atto di pignoramento n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 e l'intimazione di pagamento n. 03020159011782476000 oggi impugnata notificata il
19.11.2015, tra i due atti non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione.
• 33020120001291829000, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2009, pur non essendo stata prodotta agli atti prova della regolare notifica, la stessa è contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Parte_1 nell'atto di pignoramento n. 03020140340000349009 notificato in data 03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data
23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . L'atto Parte_1
di pignoramento dei crediti verso terzi 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 rappresenta il “primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” rispetto al quale va verificata la tempestività dell'opposizione: alla luce di quanto detto l'opposizione di cui è causa
“perde” la funzione recuperatoria di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 tale per cui l'eccezione relativa alla prescrizione c.d. antecedente deve ritenersi inammissibile.
Rispetto ai crediti sottesi alla cartella di pagamento in oggetto, la prescrizione non risulta essere maturata: la notifica del suddetto atto di pignoramento, infatti, costituisce anche il dies a quo per il calcolo della prescrizione c.d. sopravvenuta. Di conseguenza, essendo l'atto di pignoramento n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 e l'intimazione di pagamento n. 03020159011782476000 oggi impugnata notificata il
19.11.2015, tra i due atti non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione.
• 33020130001470431000, avente ad oggetto contributi IVS IATP dell'anno 2012, pur non essendo stata prodotta agli atti prova della regolare notifica, la stessa è contenuta nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Parte_1 nell'atto di pignoramento n. 03020140340000349009 notificato in data 03.02.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art 140 c.p.c nonché nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data
23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . L'atto Parte_1
di pignoramento dei crediti verso terzi 03020140340000348000 notificato in data
11.11.2014 rappresenta il “primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” rispetto al quale va verificata la tempestività dell'opposizione: alla luce di quanto detto l'opposizione di cui è causa
“perde” la funzione recuperatoria di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 tale per cui l'eccezione relativa alla prescrizione c.d. antecedente deve ritenersi inammissibile.
Rispetto ai crediti sottesi alla cartella di pagamento in oggetto, la prescrizione non risulta essere maturata: la notifica del suddetto atto di pignoramento, infatti, costituisce anche il dies a quo per il calcolo della prescrizione c.d. sopravvenuta. Di conseguenza, essendo l'atto di pignoramento n. 03020140340000348000 notificato in data 11.11.2014 e l'intimazione di pagamento n. 03020159011782476000 oggi impugnata notificata il
19.11.2015, tra i due atti non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione.
• 33020140001974129000, avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2012 e 2013, pur non essendo stata prodotta agli atti prova della regolare notifica, la stessa è contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Pt_1
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data
[...]
23.09.2015 rappresenta il “primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” rispetto al quale va verificata la tempestività dell'opposizione: alla luce di quanto detto l'opposizione di cui è causa
“perde” la funzione recuperatoria di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 tale per cui l'eccezione relativa alla prescrizione c.d. antecedente deve ritenersi inammissibile.
Rispetto ai crediti sottesi alla cartella di pagamento in oggetto, la prescrizione non risulta essere maturata: la notifica della suddetta comunicazione, infatti, costituisce anche il dies
a quo per il calcolo della prescrizione c.d. sopravvenuta. Di conseguenza, essendo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002844000 notificata in data 23.09.2015 e l'intimazione di pagamento n. 03020159011782476000 oggi impugnata notificata il 19.11.2015, tra i due atti non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione. Va, pertanto, dichiara l'invalidità dell'intimazione n. 03020159011782476000 oggi relativamente alle cartelle di pagamento nn. 03020030004848748000, 03020050002165660000,
03020040019654735000, 03020060000737887000 e 03020080006452909000 per intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale.
10. Per quanto attiene l'eccezione di insussistenza del credito nell'ammontare risultante dall'intimazione in virtù del quasi integrale pagamento dei debiti avvenuta mediante la CP_2
compensazione, si precisa che in forza della disciplina prevista dall'art. 1, comma 66, della Legge n.
247/2007 “in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'
[...]
, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri Controparte_4 autorizzati di assistenza agricola […] In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale". Per quanto sopra riportato, alla luce delle risultanze istruttorie, le cartelle di pagamento nn. 03020090002043674000, 03020090015744392000,
03020100006041243000, 03020100033129820000, 03020100036949385000 e
03020110002465877000 risultano essere state totalmente sgravate per compensazione;
le cartelle di pagamento nn. 03020000017589201000, 03020060021995263000, 03020070000124575000 e
03020070022660192000 risultano essere state parzialmente sgravateavanzando un debito residuo totale pari a €85.804,59.
*****
11. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, alla luce della reciproca soccombenza
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara nulla l'intimazione di pagamento n. 03020159011782476000 limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03020030004848748000, 03020050002165660000,
03020040019654735000, 03020060000737887000 e 03020080006452909000 per intervenuta prescrizione. - Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento nn.
03020090002043674000, 03020090015744392000, 03020100006041243000,
03020100033129820000, 03020100036949385000 e 03020110002465877000.
- Rigetta nel resto;
- Compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 04.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara