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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, decreto cautelare 01/07/2022, n. 3065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3065 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2022
N. 05377/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 5377 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Testa, Stefano La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, Ministero dell'Interno, Azienda Sanitaria Locale Caserta, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che non si ritiene necessario procedere alla richiesta audizione;
Considerato che, nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti, può ritenersi prevalente quello al mantenimento della res adhuc integra a tutela dei livelli occupazionali e in considerazione del breve tempo necessario per il deposito della decisione assunta dal Giudice della Prevenzione sull'istanza di controllo giudiziario avanzata da parte appellante all'udienza che si terrà, come da documentazione depositata in atti, il prossimo 6 luglio;
Considerato che la tutela della posizione di parte appellante può ottenersi mediante l'accoglimento dell'istanza limitatamente alle attività imprenditoriali attualmente già in esercizio;
Ritenuto che questo decreto di sospensione è efficace fino alla camera di consiglio che si fissa fin d'ora al 21 luglio 2022 ovvero fino alla pubblicazione della decisione da parte del Giudice di Prevenzione della cennata decisione sul controllo giudiziario all'esito dell'udienza del 6 luglio p.v. qualora antecedente alla anzidetta camera di consiglio;
P.Q.M.
Accoglie in parte l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'ordinanza impugnata fino alla camera di consiglio del 21 luglio 2022 o alla pubblicazione della decisione da parte del Giudice di Prevenzione di cui in motivazione qualora antecedente alla anzidetta camera di consiglio.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 21 luglio 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte appellante.
Così deciso in Roma il giorno 30 giugno 2022.
| Il Presidente |
| Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.