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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/09/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
dr.ssa Marcella Pizzillo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 182/2020 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 402/2020
emessa dal Tribunale di Salerno il 28/1/2020 e depositata il 29/1/2020
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Catavello, elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano via Calimero n.
7 - Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Baldi, elettivamente domiciliato presso Controparte_1
lo studio del predetto difensore in Corso Vittorio Emanuele n. 127 – Appellato CP_1
Ragioni in fatto e diritto
1.Il Tribunale di Salerno con decreto n. 1361/2014 depositato il 22/4/2014 ha ingiunto al CP_1
di pagare la somma di euro 1.576.394,66 in favore di oltre interessi
[...] Parte_1 in forza delle fatture n. 59 dell'11 giugno 2009, n. 79 del 26 luglio 2012 e n. 116 del 13 dicembre
2012, emesse dal nei confronti del Parte_2 CP_1
, riferibili al corrispettivo del contratto di appalto repertorio n. 24192 stipulato il 15/12/2009,
[...]
avente ad oggetto i lavori di “realizzazione della Piazza della Libertà e del sottostante parcheggio interrato”( intervento “A”) e i lavori di “ viabilità, urbanizzazione e deviazione torrente Fusandola” (
intervento “ B”).
In particolare, come specificato nel ricorso monitorio, il titolo posto a basato del credito azionato è
costituito dall'atto pubblico del 29/12/2001 per notaio in Napoli repertorio n. 125705 Persona_1
e raccolta n. 23471, notificato il 3/1/2012 al , con cui, nell'ambito dell'operatività Controparte_1
di un contratto di factoring, il ha ceduto ad Controparte_2
i crediti presenti e futuri vantati nei confronti del in Parte_1 Controparte_1
forza del suindicato contratto di appalto del 15/12/2009.
1.1. Proposta opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il suindicato provvedimento monitorio da parte del – basata, fra l'altro, sull'eccezione di inadempimento della società Controparte_1
appaltatrice, relativa ai vizi progettuali ed esecutivi Controparte_2
emersi dopo il fenomeno di dissesto strutturale avvenuto il 24.7.2012 che aveva determinato il sequestro preventivo dell'area di cantiere a cui aveva fatto seguito l'espletamento di un accertamento peritale - il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 29/1/2020 ha così provveduto: “ 1.
dichiara l'improcedibilità della domanda di adempimento proposta con il ricorso monitorio e, per
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1361/14, depositato in data 22.4.2014; 2. compensa
interamente le spese processuali tra le parti”.
In particolare il Giudice a quo – dopo avere osservato che sia la domanda di adempimento contrattuale articolata con il ricorso monitorio inerente al pagamento del corrispettivo del contratto di appalto sia l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., sollevata dall'opponente “presuppongono la
sussistenza del contratto di appalto e la sua perdurante vigenza” - ha evidenziato che “ in corso di
causa il si è avvalso della facoltà attribuita dall'art. 136 del D.L.vo n. 163 del Controparte_1 2006 di risolvere il contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore con proprio
provvedimento amministrativo ( determinazione dirigenziale del 10.4.2015) ed il Controparte_2
l'ha convenuto in giudizio ( causa iscritta a ruolo al n. 7370/2015) contestando
[...]
l'inadempimento e i presupposti per l'esercizio del potere autoritativo di risoluzione contrattuale e
proponendo, a sua volta, una domanda di risoluzione contrattuale per grave inadempimento
dell'ente appaltante, previa disapplicazione del provvedimento di rescissione”. Di poi il Tribunale
ha così argomentato: “Mentre in questo giudizio la cessionaria del credito ( Parte_1
ha esercitato l'azione di adempimento, nell'altro giudizio il creditore cedente (
[...] [...]
ha esercitato l'azione di risoluzione;
l'art. 1453 comma 2 Controparte_2
c.c. consente la sostituzione della domanda di adempimento del contratto con quella di risoluzione
per inadempimento in deroga al divieto di mutatio libelli ma nel corso del processo tra le stesse parti;
in questo caso, invece, l'azione di adempimento e quella successiva di risoluzione sono state proposte
in due distinti procedimenti da diverse parti, rispettivamente la società cessionaria del credito e
l'appaltatore che l'ha ceduto. Pertanto non si realizza alcuna mutatio libelli, ma, proposta l'azione
di risoluzione risulta incompatibile con questa la contemporanea pendenza di un'azione di
adempimento da parte della società cessionaria. Né può ritenersi compatibile l'azione di
adempimento per la parte di opera già eseguita con quella di risoluzione per la parte ineseguita. La
risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, ai sensi dell'art. 1458 c.c., poiché l'appalto di opere,
diversamente dall'appalto di servizi non è un contratto ad esecuzione continuata. Vengono meno con
la risoluzione anche gli effetti contrattuali già prodottosi e l'obbligazione di pagamento del
corrispettivo, residuando le conseguenze restitutorie ( salvo l'impossibilità di restituire l'opera
parzialmente eseguita divenuta di proprietà della stazione appaltante per accessione) e risarcitorie”.
1.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 2/3/2020; ha censurato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio. 1.3. Il , costituitosi in giudizio, ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità Controparte_1
dell'impugnazione per il mancato rispetto dei termini minimi a comparire, evidenziando che l'atto di appello era stato notificato il 2/3/2020 con citazione a comparire dinanzi alla Corte di Appello di
Salerno all'udienza del 22/6/2020, inferiore a quello spettante all'appellato per effetto della sospensione disposta dalla legislazione sull'emergenza pandemica, precisando di essersi costituito in giudizio al solo fine di formulare tale eccezione;
in via gradata ha eccepito l'inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., segnalando altresì l'infondatezza del gravame ( cfr. comparsa di costituzione e risposta pagine 2 e 12).
L'appellato ha chiesto in via principale la declaratoria di nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto dei termini a comparire e la conseguente declaratoria di inammissibilità del gravame;
in via subordinata la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; in via ancora gradata la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini minimi a comparire;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria delle spese processuali ( cfr. comparsa di costituzione pagine 12 e 13).
Successivamente il – a seguito dell'ordinanza depositata il 29/6/2020 con cui il Controparte_1
Collegio, in considerazione della sospensione dei termini processuali disposta dalla legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, ha fissato la nuova prima udienza del
26/11/2020 - con comparsa depositata il 6/11/2020 ha ribadito l'eccezione di inammissibilità
dell'appello così come formulata nella originaria comparsa di costituzione;
nel merito ha resistito,
esplicitando le ragioni dell'infondatezza dell' appello;
ha concluso in via principale la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione e in via gradata per il rigetto della stessa con vittoria delle spese processuali.
1.6. La Corte con ordinanza depositata il 25/1/2024, all'esito della celebrazione dell'udienza in forma scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 2. In primis va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal , Controparte_1
fondata sul mancato rispetto del termine minimo a comparire per effetto dell'entrata in vigore delle normativa emergenziale di contrasto all'epidemia da Covid-19.
L'art. 83 secondo comma del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27),
nello stabilire la sospensione per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 - poi prorogato al giorno 11 maggio 2020 dall'art. 36 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23 convertito dalla legge 5 giugno 2020
n. 40 - del decorso dei termini per “il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili”, ha specificamente previsto che “quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel
periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da
consentirne il rispetto”; la disposizione, in forza dell'inequivoco tenore testuale, va intesa nel senso che in ogni ipotesi in cui – come accaduto nel caso di specie - un termine a ritroso intercetti, pur per una minima frazione, la stasi processuale imposta dalla speciale legislazione pandemica, detto termine debba, nella sua interezza, decorrere successivamente alla cessazione della sospensione sino alla data dell'udienza da cui operare il computo: e tanto per assicurare al beneficiario del termine la piena esplicazione delle facoltà difensive;
dall'enunciata regola segue, quale riverbero pratico, che l'udienza fissata in atto di citazione rispetto alla quale, per il sopravvenire della emergenza epidemiologica e dell'applicazione della sua disciplina, non risulti osservato il termine a comparire,
va differita ad altra data, di almeno novanta giorni (operando nella vicenda in esame il termine a comparire fissato dall'art. 163 bis c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile) a far tempo dal 12 maggio 2020, data di cessazione della richiamata stasi processuale;
da tale rinvio di udienza discende, in guisa di effetto automatico, il differimento dei termini per le attività difensive del convenuto stesso.
In particolare la fissazione di una nuova prima udienza non mira a sanare (inesistenti) nullità della
vocatio in ius, ma ad assicurare al convenuto la pienezza del termine a difesa ( cfr. Cass. n.
10139/2024 anche in motivazione). Nel caso di specie la prima udienza è stata differita dal 20/6/2020 (data indicata nell'atto di citazione notificato il 2/3/2020) al 26/11/2020 così da assicurare ampiamente il decorso di (ben oltre) novanta giorni liberi dal 12 maggio 2020 (momento finale della sospensione pandemica dei termini) per la esplicazione delle difese del convenuto.
E allora deve concludersi che il quadro normativo di riferimento non lascia spazio alla predetta eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal . Controparte_1
3. Passando alla disamina dell'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012,
vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. n
13535/ 2018; Cass. S.U. n 3648/2022).
Nel caso di specie l'appellante – come emerge dalle critiche che di seguito saranno analizzate - ha indicato in maniera chiara e precisa le parti della sentenza impugnata e le censure tese a contrastare le ragioni della decisione impugnata.
Ne consegue che – in applicazione del suindicato principio di diritto – l'eccezione di inammissibilità
del gravame ex art 342 c.p.c. va respinta.
4. Chiariti tali profili, la Corte ritiene che l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
5. ha in primo luogo censurato la sentenza di primo grado perché basata su Parte_1
di una motivazione contraddittoria. Il Giudice a quo – precisa l'appellante - ha escluso il vincolo di pregiudizialità giuridica tra la presente causa promossa da nei confronti del Parte_3 che involge il credito ceduto ad dal Controparte_1 Parte_1 [...]
relativo al contratto di appalto stipulato dal predetto e dal Controparte_2 CP_2
e quella avente ad oggetto la domanda di risoluzione del suindicato contratto di Controparte_1
appalto proposta dal nei confronti del Controparte_2 CP_1
; nel contempo il Tribunale ha escluso la compatibilità tra le azioni oggetto delle causa innanzi
[...]
indicate. Senonchè – prosegue l'appellante – il Giudice di prime cure aveva due soluzioni: a)
“ritenere sussistente un vincolo di interdipendenza tra la causa promossa dal cedente e quella
avanzata dal cessionario del credito e per l'effetto disporre la sospensione dell'odierno giudizio ai
sensi dell'art. 295 c.p.c.”; b) “attribuire rilievo autonomo all'odierno giudizio e conseguentemente
decidere in merito alla domanda di pagamento formulata dalla società factoring”. Pertanto “ avere
escluso l'esistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio e al contempo predicare
l'incompatibilità dell'azione giudiziaria promossa dal factor con le iniziative assunte in separata
sede dal cedente finisce per fare emergere un vizio di intrinseca contraddittorietà della sentenza
impugnata ( cfr. atto di gravame pagine 4 e 5)
La critica non può trovare ingresso.
E' utile ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la contraddittorietà della motivazione è configurabile solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è
stata la volontà del Giudice ( cfr. Cass. S.U. n. 25984/2010; Cass. n. 3270/2015).
Ebbene nella fattispecie in esame l'iter argomentativo illustrato dal Tribunale – riportato al precedente punto 1.1. della presente sentenza - consente di individuare in modo immediato ed univoco il procedimento logico-giuridico posto a base della decisione impugnata incentrato sulla disciplina dettata dall'art. 1453 comma 2 c.c. in tema di rapporto tra azione di adempimento e azione di risoluzione per inadempimento.
Deve, pertanto, concludersi che la motivazione della sentenza di primo grado non è contraddittoria. 6. ha ulteriormente censurato la statuizione di improcedibilità della Parte_1
domanda di adempimento, sostenendo che il cessionario del credito non può subire effetti pregiudizievoli collegati alle iniziative del cedente - tra cui anche quella tesa alla risoluzione per inadempimento del contratto da cui trae origine il credito ceduto - successive all'atto di trasferimento del credito. A sostegno di tale tesi l'appellante ha richiamato il principio di diritto in forza del quale
“se dopo la cessione intervengono fatti incidenti sulla entità, esigibilità o estinzione del credito, la
loro efficacia deve essere considerata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in
dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto, con la conseguenza che, perfezionatasi la
cessione col semplice consenso, la risoluzione consensuale del contratto da cui traeva origine il
credito ceduto, convenuta fra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile
al cessionario in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente perde la
disponibilità di esso e non può validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, mentre il debitore
ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza (Cass. sentenza n. 3797 del
16 aprile 1999; nello stesso senso Cass. 15.03.2007 n. 5998)”. In definitiva – osserva
[...]
– una volta perfezionatasi la cessione del credito è preclusa al cedente la possibilità Parte_1
di assumere iniziative incidenti sull'esistenza, esigibilità ed estinzione del credito di cui ha perso la disponibilità.
La censura è priva di pregio.
Il Collegio osserva che nella vicenda in esame non vi è spazio per l'applicazione del principio di diritto richiamato con la censura in esame giacchè acquista rilievo non già la risoluzione consensuale del contratto da cui scaturisce il credito oggetto di cessione ma la risoluzione per inadempimento del predetto contratto.
In particolare il principio di diritto valorizzato dall'appellante resta circoscritto alla risoluzione consensuale intervenuta dopo la cessione del credito, trattandosi di un negozio dispositivo che incide su di un credito già ceduto con efficacia ex nunc e non può estendersi alla risoluzione giudiziale per inadempimento che, sebbene intervenuta dopo la cessione del credito, ha efficacia ex tunc ( cfr. Cass.
n. 2821/1999 in motivazione).
Va altresì evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, nel tracciare la distinzione tra cessione del contratto e cessione del credito, ha costantemente affermato che mentre la prima, disciplinata dagli artt. 1406 e ss. c.c., opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito, regolata dall'art. 1206 e ss. c.c., ha un effetto più circoscritto in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto.
Più precisamente nella cessione del contratto si verifica una sostituzione nella figura di "parte" di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite e tale sostituzione è totale giacchè il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto che, invece, viene conseguita dal cessionario il quale sarà l'unico legittimato a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali in quanto tenuto a sua volta ad eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto;
nella cessione del credito, invece, il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di "creditore".
Ne consegue che in caso di cessione di un credito avente fonte contrattuale vi è una scissione tra la titolarità del rapporto contrattuale, che rimane al cedente, e la titolarità del diritto di credito ceduto,
che invece viene trasmessa al cessionario, il quale acquista solo i diritti e le azioni rivolti alla realizzazione del credito ceduto ed all'adempimento della prestazione, non anche le azioni contrattuali, tra cui l'azione di risoluzione per inadempimento, che restano nella titolarità del cedente
( cfr. Cass. n. 776/1967; ; Cass. n. 17727/2018 anche in motivazione;
Cass. n. 8579/2024 in motivazione).
E allora - aderendo a tali principi di diritto consolidati e da cui non vi è motivo di discostarsi - non
è possibile accedere alla tesi dell'appellante che, al fine di contrastare la statuizione del Giudice di prime cure, ha affermato che, una volta perfezionatasi la cessione del credito derivante da un contratto, il cessionario del credito non potrebbe agire in giudizio con l'azione di risoluzione per inadempimento.
7. Ancora, ha contrastato la statuizione del Tribunale osservando che in Controparte_3
tema di appalto, qualora il contratto abbia ad oggetto l'esecuzione di un'opera e la prestazione sia costituita da un facere avente ad oggetto una res considerata unitariamente, ancorchè materialmente realizzabile per gradi e nel tempo, seppur dia lungo ad un rapporto di durata, non è riconducibile alla categoria dei contratti ad esecuzione periodica o continuata;
la risoluzione del contratto di appalto,
però, non può costituire un ostacolo a che l'appaltatore riceva il compenso per le opere già eseguite e da cui il committente abbia tratto un giovamento in quanto, nei contratti a prestazioni corrispettive la retroattività della pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento comporta l'insorgenza a carico di ciascun contraente, ed indipendentemente dall'inadempienza a lui eventualmente imputabile, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute. Nel caso di specie – precisa l'appellante
– le opere oggetto del contratto di appalto (parcheggi) erano nella disponibilità del committente,
come risulta dalla documentazione prodotta dal con la memoria depositata ex art Controparte_1
183 comma 2 c.p.c. ( segnatamente i documenti n. 14 e n. 15), e non potevano essere restituite all'appaltatore sicchè erroneamente il Tribunale è pervenuto alla declaratoria di improcedibilità della domanda di adempimento.
La censura non è condivisibile.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il contratto di appalto anche nei casi in cui l'esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall' art. 1458 c.c., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite con la precisazione che ove gli effetti restitutori non possano essere disposti in forma specifica, il Giudice
deve necessariamente ordinarli per equivalente, secondo il principio "pretium succedit in locum rei";
in particolare il Supremo Collegio ha chiarito che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta
restitutio in integrum ( cfr. anche Cass. n. 22065/2022; Cass. n. 29485/2021 in motivazione;
Cass.
n. 15705/2013; Cass. n. 12162/2007 – in quest'ultima pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato
: “ in tema di risoluzione del contratto di appalto, qualora la risoluzione consegua all'inadempimento
del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della
costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico del committente va
determinato con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione e in relazione all'ammontare
del corrispettivo originariamente pattuito”).
E' evidente che in tale evenienza, poichè la somma di denaro spettante all'appaltatore per le opere già eseguite è diretta conseguenza della domanda di restituzione e, dunque, di ripetizione dell'indebito oggettivo ( art. 2033 c.c.) che postula l'intervenuta risoluzione del contratto, non vi è spazio per la diversa domanda di adempimento che, invece, implica l'esistenza del contratto ( per l'inquadramento della domanda di restituzione in esame nello schema legale dell'art. 2033 c.c. cfr. Cass. n. 738/2007).
E allora deve concludersi che non è possibile aderire alla tesi dell'appellante poiché è incentrata su di una domanda (ripetizione dell'indebito oggettivo) diversa da quella articolata con il ricorso monitorio ( domanda di adempimento) che per di più involge un credito diverso da quello ceduto (il credito restitutorio e non già quello relativo al corrispettivo) e presuppone il promuovimento di un'azione ( azione di risoluzione per inadempimento) che – come già evidenziato al precedente punto
6 della presente sentenza – resta nella titolarità e nella disponibilità del cedente.
7. Le argomentazioni esposte rendono evidente come le censure dell'appellante sono del tutto inidonee a superare la statuizione del Giudice di primo grado di talchè, restando ferma la declaratoria di improcedibilità della domanda di adempimento articolata da con il Parte_1
ricorso monitorio, è preclusa la disamina delle ulteriori questioni sottoposte con l'interposto gravame al vaglio della Corte poiché, involgendo l'esistenza del credito, presuppongono che la domanda di adempimento sia procedibile (cfr. atto di appello pagina 9 e seguenti).
8. In conclusione il gravame va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza sicchè va condannata al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
; tali spese vanno liquidate come in dispositivo, secondo la tariffa vigente, tenendo Controparte_1
conto del valore della controversia e dell'attività professionale espletata.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Controparte_1
di Salerno n. 402/2020 depositata il 29/1/2020 , così provvede:
1.rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, spese che liquida in euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 16/7/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
dr.ssa Marcella Pizzillo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 182/2020 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 402/2020
emessa dal Tribunale di Salerno il 28/1/2020 e depositata il 29/1/2020
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Catavello, elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano via Calimero n.
7 - Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Baldi, elettivamente domiciliato presso Controparte_1
lo studio del predetto difensore in Corso Vittorio Emanuele n. 127 – Appellato CP_1
Ragioni in fatto e diritto
1.Il Tribunale di Salerno con decreto n. 1361/2014 depositato il 22/4/2014 ha ingiunto al CP_1
di pagare la somma di euro 1.576.394,66 in favore di oltre interessi
[...] Parte_1 in forza delle fatture n. 59 dell'11 giugno 2009, n. 79 del 26 luglio 2012 e n. 116 del 13 dicembre
2012, emesse dal nei confronti del Parte_2 CP_1
, riferibili al corrispettivo del contratto di appalto repertorio n. 24192 stipulato il 15/12/2009,
[...]
avente ad oggetto i lavori di “realizzazione della Piazza della Libertà e del sottostante parcheggio interrato”( intervento “A”) e i lavori di “ viabilità, urbanizzazione e deviazione torrente Fusandola” (
intervento “ B”).
In particolare, come specificato nel ricorso monitorio, il titolo posto a basato del credito azionato è
costituito dall'atto pubblico del 29/12/2001 per notaio in Napoli repertorio n. 125705 Persona_1
e raccolta n. 23471, notificato il 3/1/2012 al , con cui, nell'ambito dell'operatività Controparte_1
di un contratto di factoring, il ha ceduto ad Controparte_2
i crediti presenti e futuri vantati nei confronti del in Parte_1 Controparte_1
forza del suindicato contratto di appalto del 15/12/2009.
1.1. Proposta opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il suindicato provvedimento monitorio da parte del – basata, fra l'altro, sull'eccezione di inadempimento della società Controparte_1
appaltatrice, relativa ai vizi progettuali ed esecutivi Controparte_2
emersi dopo il fenomeno di dissesto strutturale avvenuto il 24.7.2012 che aveva determinato il sequestro preventivo dell'area di cantiere a cui aveva fatto seguito l'espletamento di un accertamento peritale - il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 29/1/2020 ha così provveduto: “ 1.
dichiara l'improcedibilità della domanda di adempimento proposta con il ricorso monitorio e, per
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1361/14, depositato in data 22.4.2014; 2. compensa
interamente le spese processuali tra le parti”.
In particolare il Giudice a quo – dopo avere osservato che sia la domanda di adempimento contrattuale articolata con il ricorso monitorio inerente al pagamento del corrispettivo del contratto di appalto sia l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., sollevata dall'opponente “presuppongono la
sussistenza del contratto di appalto e la sua perdurante vigenza” - ha evidenziato che “ in corso di
causa il si è avvalso della facoltà attribuita dall'art. 136 del D.L.vo n. 163 del Controparte_1 2006 di risolvere il contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore con proprio
provvedimento amministrativo ( determinazione dirigenziale del 10.4.2015) ed il Controparte_2
l'ha convenuto in giudizio ( causa iscritta a ruolo al n. 7370/2015) contestando
[...]
l'inadempimento e i presupposti per l'esercizio del potere autoritativo di risoluzione contrattuale e
proponendo, a sua volta, una domanda di risoluzione contrattuale per grave inadempimento
dell'ente appaltante, previa disapplicazione del provvedimento di rescissione”. Di poi il Tribunale
ha così argomentato: “Mentre in questo giudizio la cessionaria del credito ( Parte_1
ha esercitato l'azione di adempimento, nell'altro giudizio il creditore cedente (
[...] [...]
ha esercitato l'azione di risoluzione;
l'art. 1453 comma 2 Controparte_2
c.c. consente la sostituzione della domanda di adempimento del contratto con quella di risoluzione
per inadempimento in deroga al divieto di mutatio libelli ma nel corso del processo tra le stesse parti;
in questo caso, invece, l'azione di adempimento e quella successiva di risoluzione sono state proposte
in due distinti procedimenti da diverse parti, rispettivamente la società cessionaria del credito e
l'appaltatore che l'ha ceduto. Pertanto non si realizza alcuna mutatio libelli, ma, proposta l'azione
di risoluzione risulta incompatibile con questa la contemporanea pendenza di un'azione di
adempimento da parte della società cessionaria. Né può ritenersi compatibile l'azione di
adempimento per la parte di opera già eseguita con quella di risoluzione per la parte ineseguita. La
risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, ai sensi dell'art. 1458 c.c., poiché l'appalto di opere,
diversamente dall'appalto di servizi non è un contratto ad esecuzione continuata. Vengono meno con
la risoluzione anche gli effetti contrattuali già prodottosi e l'obbligazione di pagamento del
corrispettivo, residuando le conseguenze restitutorie ( salvo l'impossibilità di restituire l'opera
parzialmente eseguita divenuta di proprietà della stazione appaltante per accessione) e risarcitorie”.
1.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 2/3/2020; ha censurato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio. 1.3. Il , costituitosi in giudizio, ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità Controparte_1
dell'impugnazione per il mancato rispetto dei termini minimi a comparire, evidenziando che l'atto di appello era stato notificato il 2/3/2020 con citazione a comparire dinanzi alla Corte di Appello di
Salerno all'udienza del 22/6/2020, inferiore a quello spettante all'appellato per effetto della sospensione disposta dalla legislazione sull'emergenza pandemica, precisando di essersi costituito in giudizio al solo fine di formulare tale eccezione;
in via gradata ha eccepito l'inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., segnalando altresì l'infondatezza del gravame ( cfr. comparsa di costituzione e risposta pagine 2 e 12).
L'appellato ha chiesto in via principale la declaratoria di nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto dei termini a comparire e la conseguente declaratoria di inammissibilità del gravame;
in via subordinata la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; in via ancora gradata la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini minimi a comparire;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria delle spese processuali ( cfr. comparsa di costituzione pagine 12 e 13).
Successivamente il – a seguito dell'ordinanza depositata il 29/6/2020 con cui il Controparte_1
Collegio, in considerazione della sospensione dei termini processuali disposta dalla legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, ha fissato la nuova prima udienza del
26/11/2020 - con comparsa depositata il 6/11/2020 ha ribadito l'eccezione di inammissibilità
dell'appello così come formulata nella originaria comparsa di costituzione;
nel merito ha resistito,
esplicitando le ragioni dell'infondatezza dell' appello;
ha concluso in via principale la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione e in via gradata per il rigetto della stessa con vittoria delle spese processuali.
1.6. La Corte con ordinanza depositata il 25/1/2024, all'esito della celebrazione dell'udienza in forma scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 2. In primis va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal , Controparte_1
fondata sul mancato rispetto del termine minimo a comparire per effetto dell'entrata in vigore delle normativa emergenziale di contrasto all'epidemia da Covid-19.
L'art. 83 secondo comma del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27),
nello stabilire la sospensione per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 - poi prorogato al giorno 11 maggio 2020 dall'art. 36 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23 convertito dalla legge 5 giugno 2020
n. 40 - del decorso dei termini per “il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili”, ha specificamente previsto che “quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel
periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da
consentirne il rispetto”; la disposizione, in forza dell'inequivoco tenore testuale, va intesa nel senso che in ogni ipotesi in cui – come accaduto nel caso di specie - un termine a ritroso intercetti, pur per una minima frazione, la stasi processuale imposta dalla speciale legislazione pandemica, detto termine debba, nella sua interezza, decorrere successivamente alla cessazione della sospensione sino alla data dell'udienza da cui operare il computo: e tanto per assicurare al beneficiario del termine la piena esplicazione delle facoltà difensive;
dall'enunciata regola segue, quale riverbero pratico, che l'udienza fissata in atto di citazione rispetto alla quale, per il sopravvenire della emergenza epidemiologica e dell'applicazione della sua disciplina, non risulti osservato il termine a comparire,
va differita ad altra data, di almeno novanta giorni (operando nella vicenda in esame il termine a comparire fissato dall'art. 163 bis c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile) a far tempo dal 12 maggio 2020, data di cessazione della richiamata stasi processuale;
da tale rinvio di udienza discende, in guisa di effetto automatico, il differimento dei termini per le attività difensive del convenuto stesso.
In particolare la fissazione di una nuova prima udienza non mira a sanare (inesistenti) nullità della
vocatio in ius, ma ad assicurare al convenuto la pienezza del termine a difesa ( cfr. Cass. n.
10139/2024 anche in motivazione). Nel caso di specie la prima udienza è stata differita dal 20/6/2020 (data indicata nell'atto di citazione notificato il 2/3/2020) al 26/11/2020 così da assicurare ampiamente il decorso di (ben oltre) novanta giorni liberi dal 12 maggio 2020 (momento finale della sospensione pandemica dei termini) per la esplicazione delle difese del convenuto.
E allora deve concludersi che il quadro normativo di riferimento non lascia spazio alla predetta eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal . Controparte_1
3. Passando alla disamina dell'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012,
vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. n
13535/ 2018; Cass. S.U. n 3648/2022).
Nel caso di specie l'appellante – come emerge dalle critiche che di seguito saranno analizzate - ha indicato in maniera chiara e precisa le parti della sentenza impugnata e le censure tese a contrastare le ragioni della decisione impugnata.
Ne consegue che – in applicazione del suindicato principio di diritto – l'eccezione di inammissibilità
del gravame ex art 342 c.p.c. va respinta.
4. Chiariti tali profili, la Corte ritiene che l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
5. ha in primo luogo censurato la sentenza di primo grado perché basata su Parte_1
di una motivazione contraddittoria. Il Giudice a quo – precisa l'appellante - ha escluso il vincolo di pregiudizialità giuridica tra la presente causa promossa da nei confronti del Parte_3 che involge il credito ceduto ad dal Controparte_1 Parte_1 [...]
relativo al contratto di appalto stipulato dal predetto e dal Controparte_2 CP_2
e quella avente ad oggetto la domanda di risoluzione del suindicato contratto di Controparte_1
appalto proposta dal nei confronti del Controparte_2 CP_1
; nel contempo il Tribunale ha escluso la compatibilità tra le azioni oggetto delle causa innanzi
[...]
indicate. Senonchè – prosegue l'appellante – il Giudice di prime cure aveva due soluzioni: a)
“ritenere sussistente un vincolo di interdipendenza tra la causa promossa dal cedente e quella
avanzata dal cessionario del credito e per l'effetto disporre la sospensione dell'odierno giudizio ai
sensi dell'art. 295 c.p.c.”; b) “attribuire rilievo autonomo all'odierno giudizio e conseguentemente
decidere in merito alla domanda di pagamento formulata dalla società factoring”. Pertanto “ avere
escluso l'esistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio e al contempo predicare
l'incompatibilità dell'azione giudiziaria promossa dal factor con le iniziative assunte in separata
sede dal cedente finisce per fare emergere un vizio di intrinseca contraddittorietà della sentenza
impugnata ( cfr. atto di gravame pagine 4 e 5)
La critica non può trovare ingresso.
E' utile ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la contraddittorietà della motivazione è configurabile solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è
stata la volontà del Giudice ( cfr. Cass. S.U. n. 25984/2010; Cass. n. 3270/2015).
Ebbene nella fattispecie in esame l'iter argomentativo illustrato dal Tribunale – riportato al precedente punto 1.1. della presente sentenza - consente di individuare in modo immediato ed univoco il procedimento logico-giuridico posto a base della decisione impugnata incentrato sulla disciplina dettata dall'art. 1453 comma 2 c.c. in tema di rapporto tra azione di adempimento e azione di risoluzione per inadempimento.
Deve, pertanto, concludersi che la motivazione della sentenza di primo grado non è contraddittoria. 6. ha ulteriormente censurato la statuizione di improcedibilità della Parte_1
domanda di adempimento, sostenendo che il cessionario del credito non può subire effetti pregiudizievoli collegati alle iniziative del cedente - tra cui anche quella tesa alla risoluzione per inadempimento del contratto da cui trae origine il credito ceduto - successive all'atto di trasferimento del credito. A sostegno di tale tesi l'appellante ha richiamato il principio di diritto in forza del quale
“se dopo la cessione intervengono fatti incidenti sulla entità, esigibilità o estinzione del credito, la
loro efficacia deve essere considerata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in
dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto, con la conseguenza che, perfezionatasi la
cessione col semplice consenso, la risoluzione consensuale del contratto da cui traeva origine il
credito ceduto, convenuta fra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile
al cessionario in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente perde la
disponibilità di esso e non può validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, mentre il debitore
ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza (Cass. sentenza n. 3797 del
16 aprile 1999; nello stesso senso Cass. 15.03.2007 n. 5998)”. In definitiva – osserva
[...]
– una volta perfezionatasi la cessione del credito è preclusa al cedente la possibilità Parte_1
di assumere iniziative incidenti sull'esistenza, esigibilità ed estinzione del credito di cui ha perso la disponibilità.
La censura è priva di pregio.
Il Collegio osserva che nella vicenda in esame non vi è spazio per l'applicazione del principio di diritto richiamato con la censura in esame giacchè acquista rilievo non già la risoluzione consensuale del contratto da cui scaturisce il credito oggetto di cessione ma la risoluzione per inadempimento del predetto contratto.
In particolare il principio di diritto valorizzato dall'appellante resta circoscritto alla risoluzione consensuale intervenuta dopo la cessione del credito, trattandosi di un negozio dispositivo che incide su di un credito già ceduto con efficacia ex nunc e non può estendersi alla risoluzione giudiziale per inadempimento che, sebbene intervenuta dopo la cessione del credito, ha efficacia ex tunc ( cfr. Cass.
n. 2821/1999 in motivazione).
Va altresì evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, nel tracciare la distinzione tra cessione del contratto e cessione del credito, ha costantemente affermato che mentre la prima, disciplinata dagli artt. 1406 e ss. c.c., opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito, regolata dall'art. 1206 e ss. c.c., ha un effetto più circoscritto in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto.
Più precisamente nella cessione del contratto si verifica una sostituzione nella figura di "parte" di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite e tale sostituzione è totale giacchè il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto che, invece, viene conseguita dal cessionario il quale sarà l'unico legittimato a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali in quanto tenuto a sua volta ad eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto;
nella cessione del credito, invece, il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di "creditore".
Ne consegue che in caso di cessione di un credito avente fonte contrattuale vi è una scissione tra la titolarità del rapporto contrattuale, che rimane al cedente, e la titolarità del diritto di credito ceduto,
che invece viene trasmessa al cessionario, il quale acquista solo i diritti e le azioni rivolti alla realizzazione del credito ceduto ed all'adempimento della prestazione, non anche le azioni contrattuali, tra cui l'azione di risoluzione per inadempimento, che restano nella titolarità del cedente
( cfr. Cass. n. 776/1967; ; Cass. n. 17727/2018 anche in motivazione;
Cass. n. 8579/2024 in motivazione).
E allora - aderendo a tali principi di diritto consolidati e da cui non vi è motivo di discostarsi - non
è possibile accedere alla tesi dell'appellante che, al fine di contrastare la statuizione del Giudice di prime cure, ha affermato che, una volta perfezionatasi la cessione del credito derivante da un contratto, il cessionario del credito non potrebbe agire in giudizio con l'azione di risoluzione per inadempimento.
7. Ancora, ha contrastato la statuizione del Tribunale osservando che in Controparte_3
tema di appalto, qualora il contratto abbia ad oggetto l'esecuzione di un'opera e la prestazione sia costituita da un facere avente ad oggetto una res considerata unitariamente, ancorchè materialmente realizzabile per gradi e nel tempo, seppur dia lungo ad un rapporto di durata, non è riconducibile alla categoria dei contratti ad esecuzione periodica o continuata;
la risoluzione del contratto di appalto,
però, non può costituire un ostacolo a che l'appaltatore riceva il compenso per le opere già eseguite e da cui il committente abbia tratto un giovamento in quanto, nei contratti a prestazioni corrispettive la retroattività della pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento comporta l'insorgenza a carico di ciascun contraente, ed indipendentemente dall'inadempienza a lui eventualmente imputabile, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute. Nel caso di specie – precisa l'appellante
– le opere oggetto del contratto di appalto (parcheggi) erano nella disponibilità del committente,
come risulta dalla documentazione prodotta dal con la memoria depositata ex art Controparte_1
183 comma 2 c.p.c. ( segnatamente i documenti n. 14 e n. 15), e non potevano essere restituite all'appaltatore sicchè erroneamente il Tribunale è pervenuto alla declaratoria di improcedibilità della domanda di adempimento.
La censura non è condivisibile.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il contratto di appalto anche nei casi in cui l'esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall' art. 1458 c.c., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite con la precisazione che ove gli effetti restitutori non possano essere disposti in forma specifica, il Giudice
deve necessariamente ordinarli per equivalente, secondo il principio "pretium succedit in locum rei";
in particolare il Supremo Collegio ha chiarito che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta
restitutio in integrum ( cfr. anche Cass. n. 22065/2022; Cass. n. 29485/2021 in motivazione;
Cass.
n. 15705/2013; Cass. n. 12162/2007 – in quest'ultima pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato
: “ in tema di risoluzione del contratto di appalto, qualora la risoluzione consegua all'inadempimento
del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della
costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico del committente va
determinato con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione e in relazione all'ammontare
del corrispettivo originariamente pattuito”).
E' evidente che in tale evenienza, poichè la somma di denaro spettante all'appaltatore per le opere già eseguite è diretta conseguenza della domanda di restituzione e, dunque, di ripetizione dell'indebito oggettivo ( art. 2033 c.c.) che postula l'intervenuta risoluzione del contratto, non vi è spazio per la diversa domanda di adempimento che, invece, implica l'esistenza del contratto ( per l'inquadramento della domanda di restituzione in esame nello schema legale dell'art. 2033 c.c. cfr. Cass. n. 738/2007).
E allora deve concludersi che non è possibile aderire alla tesi dell'appellante poiché è incentrata su di una domanda (ripetizione dell'indebito oggettivo) diversa da quella articolata con il ricorso monitorio ( domanda di adempimento) che per di più involge un credito diverso da quello ceduto (il credito restitutorio e non già quello relativo al corrispettivo) e presuppone il promuovimento di un'azione ( azione di risoluzione per inadempimento) che – come già evidenziato al precedente punto
6 della presente sentenza – resta nella titolarità e nella disponibilità del cedente.
7. Le argomentazioni esposte rendono evidente come le censure dell'appellante sono del tutto inidonee a superare la statuizione del Giudice di primo grado di talchè, restando ferma la declaratoria di improcedibilità della domanda di adempimento articolata da con il Parte_1
ricorso monitorio, è preclusa la disamina delle ulteriori questioni sottoposte con l'interposto gravame al vaglio della Corte poiché, involgendo l'esistenza del credito, presuppongono che la domanda di adempimento sia procedibile (cfr. atto di appello pagina 9 e seguenti).
8. In conclusione il gravame va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza sicchè va condannata al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
; tali spese vanno liquidate come in dispositivo, secondo la tariffa vigente, tenendo Controparte_1
conto del valore della controversia e dell'attività professionale espletata.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Controparte_1
di Salerno n. 402/2020 depositata il 29/1/2020 , così provvede:
1.rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, spese che liquida in euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 16/7/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli