Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei trasporti, per l'esercizio finanziario da 10 luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei trasporti, per l'esercizio finanziario da 10 luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.