Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1957, n. 1012
Articolo 2
Versione
15 novembre 1957
Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei trasporti, per l'esercizio finanziario da 10 luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 15 novembre 1957