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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO in composizione monocratica
Il Giudice, dott. ssa Daniela d'Adamo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2103/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, promossa da
in persona del titolare, con sede in Tortoreto Lido Parte_1
(TE), via Aldo Moro 30 (Cod. Fisc. ) rappresentato e difeso dall' Avvocato CodiceFiscale_1
Luca Gentile ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Giulianova (TE), via G. Leopardi 1
- attrice - nei confronti di
nata ad [...] il [...], residente in [...]
Gorizia 2/A, C.F. ed elettivamente domiciliata in Tortoreto (TE) via C.F._2
Nazionale 24/A presso e nello studio dell'Avv. Alessandro De Paulis (C.F. ), C.F._3
che la rappresenta e difende;
- convenuta –
e
(P.Iva.: , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, elettivamente domiciliata in Teramo alla Via Giannina Milli n. 10
-terza chiamata-
* * *
Oggetto: risarcimento del danno cagionato da responsabilità professionale
Conclusioni: per parte attrice:
1 “voglia l'onorevole giudicante rimettere la causa in istruttoria onde consentire
l'espletamento della prova sul capitolo n. 1 della seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc di parte attrice, riservando sin da ora eventuale appello sul punto.
In subordine il sottoscritto avvocato, alla luce delle conclusioni indicate nell'atto introduttivo del giudizio e delle memorie istruttorie depositate, tenuto conto dell'istruttoria espletata, chiede la concessione dei termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale e relativa replica e precisa le proprie conclusioni come già rassegnate nell'atto introduttivo che si intendono integralmente richiamate e trascritte”; per parte convenuta:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito: A) In via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di per decorso del Parte_1 termine quinquennale ai sensi dell'art. 2947 c.c. come già ben specificato e motivato nell'atto di costituzione;
C) Nel merito in via principale, rigettare la domanda attrice perchè priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A.e C.P.A. come per legge, condannare
l'attore, sig. , ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite Parte_1
temeraria cagionati alla sig.ra che si quantificano in via Controparte_1 equitativa nella somma di € 30.000,00 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia;
D) Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo, Controparte_3
., con sede in Verona, Lungadige Cangrande 16, tenuta a risarcire il
[...] danno che eventualmente sarà liquidato e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento in favore di parte attrice di quanto, nella denegata ipotesi, sarà liquidato quale danno”. per la terza chiamata:
“in via preliminare, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di per decorso del termine quinquennale ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 2947 c.c., con vittoria di lite;
2) sempre in via preliminare, dichiarare l'inoperatività della polizza n. 045.32.001776 poi sostituita dalla polizza n. 000045.32.300022, sia con riferimento al supposto
2 danno “da lesione del rapporto parentale”, voce di danno esclusa dal rischio assicurato, sia in applicazione del disposto di cui all'art. 16 delle C.G.A., in virtù delle argomentazioni dianzi svolte alla lettera D);
NEL MERITO:
3) in via principale, in accoglimento delle argomentazioni difensive svolte dalla convenuta-assicurata e dalla Compagnia chiamata in garanzia, rigettare integralmente la domanda attorea, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di lite e con condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c., da determinarsi in via equitativa, per aver il medesimo agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave;
4) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, ridurre comunque la pretesa risarcitoria ex adverso svolta sulla scorta delle argomentazioni dianzi svolte in ordine al quantum debeatur e comunque nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
con ogni conseguente statuizione anche in ordine al carico delle spese di lite”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale rappresentante legale Parte_1 dell'omonima ditta, ha chiamato in giudizio , ivi deducendo: a) che, Controparte_1 nell'esercizio della propria attività di agente di commercio, si sarebbe avvalso della consulenza professionale dello e della specifica attività espletata dalla sua Controparte_4
associata odierna convenuta;
b) che, anche dopo la cessazione della collaborazione tra la CP_1
e lo studio associato, l'attore avrebbe continuato ad avvalersi dell'assistenza fiscale prestata da quest'ultima; c) che, nonostante avesse fornito tutte le informazioni rilevati e consegnato Parte_1
tutta la documentazione pertinente all'assolvimento degli oneri di natura tributaria, la CP_1
ometteva di regolarizzare e formalizzare, a livello fiscale, l'impresa familiare cui il Parte_1
aveva dato vita nel luglio 2008, circostanza che aveva comportato, oltre a perdite fiscali, anche pregiudizi riconducibili alla mancata regolarizzazione della posizione previdenziale dei propri collaboratori/familiari; d) che, nello specifico, dapprima il , genitore dell'odierno Controparte_5
attore, aveva prestato in via continuativa la propria attività per la ditta dal luglio 2008 al 2011; e) che, dopo la cessazione della collaborazione tra ed il padre, quest'ultimo, avvedutosi Parte_1
del mancato versamento dei contributi previdenziali cui avrebbe avuto diritto, chiamava in giudizio l'odierno attore al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla percezione di una pensione di anzianità inferiore, e che la controversia aveva avuto esito transattivo, mediante la corresponsione,
3 da parte del , di euro 60.000,00 a tacitazione di ogni pretesa;
f) che, nel corso del Parte_1
2011, avrebbe prestato la propria attività anche occupandosi di incombenti di Controparte_6
segreteria e percependo, a tal fine, la somma di euro 25.000,00; g) che, successivamente, la collaborazione veniva prestata dalla , moglie dell'odierno attore, dal 2012 al 2017, Persona_1 quando la convenuta, avvedutasi dell'erronea mancata formalizzazione degli adempimenti funzionali a costituire l'impresa familiare, provvedeva a regolarizzare la posizione previdenziale di quest'ultima in via retroattiva, con conseguente necessità del di far fronte ai contributi previdenziali Parte_1
non erogati nel corso dei sei anni antecedenti.
Parte attrice, pertanto, ha chiesto il risarcimento derivante dalla negligente condotta professionale tenuta dalla la quale, in spregio agli obblighi connessi al proprio mandato , ometteva di CP_1
formalizzare gli adempimenti necessari alla creazione dell'impresa familiare (a fini fiscali), cagionando, di conseguenza, danni al cliente sia sul versante fiscale (impedendo di perseguire quel
“risparmio” di tributi cui la creazione di tale modello è preordinata) sia su quello previdenziale, omettendo la regolarizzazione della posizione contributiva dei familiari che avevano via via prestato la propria collaborazione all'interno dell'impresa.
In ultima analisi parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali legati alla perdita di rapporto parentale ingenerato dalle conseguenze pregiudizievoli che tale condotta aveva sortito sul quieto vivere della famiglia del dal momento che tali omissioni avevano condotto Parte_1
l'attore ad entrare in conflitto con il padre, soprattutto a fronte delle recriminazioni di quest'ultimo per la mancata tutela dei sui diritti in materia previdenziale.
Egli ha quantificato, quindi, i pregiudizi patiti in euro 136.323,86 (di cui 60.000,00 a titolo di omissione contributiva nei confronti del , oggetto di accordo transattivo tra l'attore Controparte_5 ed il padre, 32.000,00 a titolo di somme corrisposte dall'attore a fronte della tardiva regolarizzazione della posizione contributiva di , euro 21.600,00 a titolo di quid pluris di imposte Persona_1 pagate a fronte della mancata adozione del modulo dell'impresa familiare ed ancora euro 22.720,00
a titolo di perdita del rapporto parentale).
Si è costituita in Giudizio la quale ha preliminarmente chiesto di evocare in Controparte_1
giudizio la propria Compagnia assicurativa, al fine di essere da essa manlevata in caso di condanna risarcitoria, ha, poi, esercitato eccezione di prescrizione delle pretese, deducendo come la domanda articolata dovesse essere ricondotta al paradigma della responsabilità extracontrattuale e, per tale ragione, sottoposta al termine quinquiennale (dal momento che la pretesa avrebbe natura aquiliana stante la mancata estensione del mandato professionale alla consulenza previdenziale).
Nel merito, peraltro, la convenuta ha dedotto l'assenza di qualsivoglia forma di responsabilità, dal momento che la scelta del modulo operativo della propria azienda era imputabile in toto al
4 il quale non aveva mai esposto alla convenuta la propria volontà di dare vita all'impresa Parte_1
familiare ed a godere dei relativi vantaggi fiscali. Ha dedotto, peraltro, che l'assenza di una condotta negligente sarebbe da rivenire nelle modalità con cui era stato delineato il rapporto professionale tra e l'attore, da qualificarsi in termini di collaborazione occasionale (circostanza Controparte_5 confermata dalla fatturazione emessa dal primo e da quanto indicato all'interno del 770) per gli anni
2009 e 2010.
Parte convenuta ha, poi, dedotto come il rapporto lavorativo così delineato escludesse la sussistenza di incombenti da un punto di vista prettamente previdenziale;
ha chiesto, in ultima istanza, la condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita in giudizio la , terza chiamata, la quale, oltre a fare proprie le eccezioni CP_2 CP_2 articolate da parte convenuta, ha eccepito l'inoperatività della polizza invocata dalla , dal CP_1
momento che la stessa avrebbe avuto decorrenza dal 2010, mentre le condotte colpose riconducibili al suo operato risalirebbero al 2008 e ciò, peraltro, aderendo al disposto di cui all'art. 16 dello stesso contratto, secondo il quale: “qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa”, infine ha sottolineato come non fossero coperte dalla manleva assicurativa le voci risarcitorie relative al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante la formazione di prove orali e l'espletamento di
CTU.
Il fascicolo è pervenuto sul ruolo dell'odierno giudicante in data 25.1.2024 ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2024 con la concessione di termini per le comparse conclusionali e memorie di replica.
*
Stante la complessità ed analiticità delle singole deduzioni e delle eccezioni articolate si ritiene opportuno distinguere concettualmente l'analisi delle stesse.
1. L'eccezione di prescrizione.
Preliminarmente è necessario rigettare l'eccezione di prescrizione in quanto del tutto infondata.
La responsabilità invocata ha natura certamente contrattuale ed è assodato che il relativo termine ha decorso decennale, dal momento che l'eventuale assenza, nel mandato professionale, di obblighi in materia previdenziale, è aspetto che incide, semmai, sul vaglio di accoglimento nel merito della controversia, e non anche sulla prospettazione giuridica della responsabilità invocata.
D'altro canto, opera il noto principio per cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento della cessazione del rapporto professionale, presumibilmente intervenuto nel 2017, allorquando l'odierna convenuta ha posto in essere l'ultimo adempimento noto in questa sede, ossia la variazione INPS
5 della posizione lavorativa di nell'ambito dell'impresa familiare (doc. 7 fasc. parte Persona_1
attrice), come confermato dalla presenza, in atti, della revoca del mandato professionale, avvenuta il
25.9.2017 (doc. 2 fasc. parte attrice).
Risulta evidente, dunque, che alcuna prescrizione della pretesa risarcitoria possa essere invocata.
2. Gli elementi costitutivi della fattispecie.
Parte attrice, nella domanda introduttiva, ha lamentato il danno emergente legato alla mancata adozione e formalizzazione, sul piano fiscale, dell'impresa familiare costituita dal Parte_1
e dai propri familiari, che, con ruoli differenti, si sono avvicendati nella collaborazione con la
[...]
ditta.
Ha dedotto, quindi, che da questa colpevole omissione sarebbero derivate conseguenze di rilievo sia sul piano fiscale che su quello previdenziale, dal momento che la mancata regolarizzazione della posizione contributiva dei propri familiari avrebbe ingenerato considerevoli pregiudizi economici consistiti, da una parte, nel pagamento di 60.000,00 nei confronti di a seguito Controparte_5 della transazione intervenuta nel giudizio azionato da quest'ultimo nei suoi confronti al fine di rivendicare l'omessa erogazione delle previdenze, e, dall'altro, nel pagamento all'INPS di ingenti somme a fronte della tardiva regolarizzazione (in via retroattiva) della posizione di , Persona_1
a far data dal 2012 e sino al 2017, anno della concreta variazione e della formalizzazione dell'impresa familiare.
L'impresa familiare, disciplinata all'art. 230-bis c.c., non riveste autonoma forma giuridica, ma costituisce un modulo procedimentale foriero di effetti giuridici specifici.
Essa viene a delinearsi allorquando i familiari collaborino fattivamente allo svolgimento dell'attività aziendale dell'imprenditore.
La partecipazione all'impresa familiare, e la relativa collaborazione al raggiungimento degli obiettivi della ditta (che non deve, per giurisprudenza costante, avere carattere marginale a livello quantitativo né essere prettamente “domestica” a livello qualitativo) ingenera, sul piano giuridico, il diritto del familiare alla partecipazione agli utili prodotti ed agli incrementi “in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato” nonché il diritto al mantenimento del familiare, purchè lo stesso sia in linea con la condizione patrimoniale della famiglia.
Se, da un punto di vista civilistico, la costituzione di tale modulo non richiede alcun onere formale, il rilievo dell'impresa familiare in ambito fiscale assume contorni del tutto differenti.
Nel contesto tributario, infatti, l'impresa familiare è funzionale ad una serie di benefici fiscali, dal momento che consente di ottenere concreti risparmi d'imposta nella misura in cui, limitatamente, al massimo, al 49% del reddito, permette di imputare la produzione dei profitti ai familiari che abbiano
6 prestato la propria opera nell'azienda, proporzionalmente alla quota della loro partecipazione agli utili.
A ben guardare, tuttavia, affinchè tali vantaggi possano concretamente operare, è necessario che vengano rispettati una serie di incombenti descritti normativamente all'art. 5, co. 4 e 5 del TUI, il quale prevede: “a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con
l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente (…)”.
Nel caso di specie, pertanto, parte attrice ha lamentato la mancata attuazione degli adempimenti fiscali funzionali ad ottenere i dedotti vantaggi, inadempimento imputabile al consulente fiscale, ben consapevole delle modalità con cui veniva attuato e coordinato il lavoro dei familiari nell'azienda del e, soprattutto, conscia della volontà degli stessi di dare luogo, di fatto, ad un'impresa Parte_1
familiare, esistente e concretamente attuata sul piano civilistico.
Giova premettere che, nel caso di responsabilità del commercialista “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente” (cfr. Cass. n. 9917/2010). Pertanto, una volta accertato l'inadempimento sotto il profilo dell' an, occorre dimostrare “che la situazione lamentata avrebbe subito, per il cliente, una diversa e più favorevole evoluzione con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale” (cfr. cass.
n. 15759/2001).
Secondo le ordinarie regole afferenti alla distribuzione dell'onere della prova in materia contrattuale
(SS.UU 13533/2001) incombe su parte attrice l'onere di allegare l'inadempimento e fornire prova del titolo e del danno, incombendo su controparte provare, anche nelle ipotesi prima rientranti nel novero delle cd. obbligazioni di mezzi (definizione in via di graduale superamento nel panorama giurisprudenziale) di aver adottato la diligenza necessaria in relazione agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità , con orientamento pressoché granitico e dal Tribunale condiviso, ha chiarito, in relazione alla individuazione del grado di diligenza richiesto al
7 professionista, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale, sono , di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato , in quanto egli, assumendo l'incarico , si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato , ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista , rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. , che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (Cass. 18612/2013;
10454/2002; 6967/2006, Trib. Roma sent. n. 4694/2023).
Occorre sottolineare, peraltro, come chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, che il dottore commercialista incaricato ha l'obbligo di fornire al cliente non solo tutte le informazioni utili e che rientrino in via diretta nel novero delle sue competenze, ma anche, tenuto conto della natura tecnica dell'incarico conferito, rendere edotto il cliente di quali siano i limiti del proprio ruolo e delle proprie competenze, in modo che lo stesso possa assumere autonomamente le determinazioni al medesimo spettanti.
Infine, con riferimento al danno risarcibile, il pregiudizio è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Erario per effetto dell'errore commesso dal commercialista;
detti oneri possono essere di due tipi: sanzioni ed interessi, conseguenti a fatti concretanti evasione o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria;
maggiori imposte, conseguenti all'aver dichiarato all'Erario costi inferiori a quelli effettivamente sostenuti, ovvero redditi superiori a quelli effettivamente realizzati.
In ordine al profilo dell'an della responsabilità contrattuale invocata, pertanto, la domanda deve essere accolta, pur nei limiti quantitativi che verranno illustrati successivamente.
Se, da una parte, l'attore ha correttamente provato il titolo, ossia il rapporto professionale intercorso
(per vero incontestato) ed allegato l'inadempimento giuridicamente rilevate, menzionando il parametro di diligenza cui l'operato della si sarebbe dovuta orientare, dall'altra CP_1
controparte non ha provato di aver concretamente adempiuto alle prestazioni professionali con la dovizia richiesta dal tipo di incarico.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti è emerso come l'odierna professionista avesse conoscenza o, quantomeno, avrebbe dovuto averne, utilizzando la diligenza professionale richiesta dal co. 2 dell'art. 1176 co. 2 c.c., della sussistenza di un consorzio operativo riconducibile al modello civilistico dell'impresa familiare.
La stessa, quindi, avrebbe potuto e dovuto indurre l'attore ad espletare gli adempimenti fiscali indicati nel TUIR e funzionali ad ottenere proprio quei benefici fiscali cui è preordinata la costituzione di tale regime tributario (orientato ad ottenere un concreto risparmio d'imposta).
8 Di tale assunto, del resto, si ha conferma dal momento che, ad esempio, nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2008 di e viene esplicitamente imputato a Parte_1 Controparte_5 quest'ultimo il 20% del reddito dell'impresa familiare (all. 10 e 11 fasc. parte attrice).
Tale incombente, pur non avendo prodotto alcuna conseguenza sul piano fiscale, dal momento che non erano state espletate le formalità funzionali a costituire l'impresa sul versante tributario, sono quantomeno sintomatiche della consapevolezza dell'odierna convenuta della sussistenza, sul piano civilistico, di una tale forma di collaborazione tra la ditta del ed i suoi parenti. Parte_1
Sintomatico è, altresì, l'adempimento posto in essere, ex post, dalla stessa convenuta allorquando ha provveduto ha effettuato la variazione della posizione previdenziale della moglie dell'attore,
[...]
, (all. 7 fasc. parte attrice), circostanza che ha determinato l'onere di versare i contributi Per_1
previdenziali in capo al relativamente agli anni antecedenti, a partire dal 2012, in cui è Parte_1 venuta a costituirsi l'impresa familiare con la moglie (regolarizzata anche sul piano fiscale a partire dal 2017, come da all. 8 fasc. parte attrice).
D'altro canto, non assume dirimente rilievo l'eccezione, articolata da parte convenuta, secondo la quale tali assunti sarebbero sconfessati dai modelli 770 presentati dalla , nei quali i redditi Pt_1
percepiti dai familiari vengono qualificati come proventi da lavoro autonomo o, comunque, “redditi diversi” e dalla parcella professionale resa dal , che definisce “prestazione Controparte_5 occasionale” il suo operato per l'azienda.
A ben guardare, infatti, tali elementi, lungi dall'essere sintomo della volontà dell'attore di instaurare rapporti incompatibili con la costituzione e la formalizzazione dell'impresa familiare, conducono, semmai, a ritenere che la non si fosse prodigata di informare il degli CP_1 Parte_1
adempimenti fiscali necessari, attuando il modulo fiscale oggettivamente prescelto o, comunque, fornendo allo stesso le informazioni necessarie per addivenirvi, conseguendo quel vantaggio fiscale cui, oggettivamente, avrebbe potuto avere accesso.
Come sopra accennato, infatti, la diligenza professionale del commercialista si estende necessariamente agli obblighi informativi involgenti i moduli procedimentali concretamente esperibili dal cliente per ottenere una situazione fiscale più vantaggiosa. Questo, ovviamente, non presuppone certo che il professionista debba indirizzare il cliente verso gli istituti giuridici “più convenienti” al fine di ottenere un risparmio tributario, ma fa ritenere che debba rappresentare le formalità foriere di benefici connessi alla situazione di fatto e di diritto in cui versa.
Infine, non è sintomatico il rilievo, eccepito da e dalla terza chiamata, secondo cui la CP_1
consulenza non investisse anche i profili previdenziali del cliente.
Ed infatti il profilo tributario e quello previdenziale sono strettamente interconnessi ed inscindibili nel caso di specie.
9 Peraltro, l'omissione del versamento degli oneri contributivi non assume rilievo diretto, bensì derivato, dal momento che l'aspetto previdenziale altro non è che una conseguenza della mancata regolarizzazione, sul piano fiscale, dell'impresa familiare.
Il profilo previdenziale assume pregnanza non per l'omessa tenuta di condotte riconducibili ad un autonomo inadempimento della professionista, bensì di pregiudizio-conseguenza connesso all'omissione informativa fiscale, dal momento che la diligente esecuzione del mandato professionale avrebbe consentito al di regolarizzare la posizione contributiva dei familiari. Parte_1
3. Sulle componenti di danno eziologicamente riconducibili all'operato della professionista.
Come già evidenziato, parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno provocato dalla maggiore tassazione pagata a fronte della mancata adozione del regime fiscale correlato all'impresa familiare, oltre alle somme dovute per il mancato adempimento degli oneri previdenziali dei propri collaboratori.
Quanto a quest'ultima voce di pregiudizio, ha domandato, da una parte, il risarcimento Parte_1
di quanto corrisposto al padre, in sede di accordo posto a definizione di un Controparte_5
separato giudizio, nel quale quest'ultimo aveva evocato il primo per ottenere il pagamento degli oneri previdenziali non maturati e, dall'altra, la restituzione delle somme, maggiorate delle sanzioni, dovute a fronte dell'iscrizione tardiva e retroattiva della posizione INPS di (avvenuta nel Persona_1
2017 e decorrente dal 2012).
Quanto al danno derivante dal pagamento di una quota maggiorata di tributi, lo stesso deve essere riconosciuto entro i margini che seguono.
Come già accennato, nel giudizio di responsabilità professionale del consulente fiscale, i pregiudizi sono rappresentati, di norma, dalla differenza tra quello che il cliente avrebbe erogato se fosse stata adottata la condotta diligente e quello che ha corrisposto a fronte del modello di tassazione effettivamente adottato. In sostanza, allora, il danno si sostanzia nelle maggiori imposte pagate a fronte dell'omessa adozione del paradigma di cui all'art. 5 TUIR.
Ebbene, da questo punto di vista appare adeguata e coerente la relazione peritale, nella misura in cui il CTU ha elaborato delle apposite tabelle contenenti le imposte contenute nelle dichiarazioni dei redditi tra il 2009 ed il 2016 e l'eventuale risparmio fiscale che la ditta attrice avrebbe conseguito qualora avesse adottato il paradigma dell'impresa familiare, imputando una percentuale del reddito percepito nel corso dell'esercizio ai collaboratori.
Per evitare una indebita locupletazione, nella ponderazione di tale coefficiente differenziale, il perito ha correttamente imputato al reddito dichiarato anche le riprese fiscali, dal momento che l'imposta
10 effettivamente sostenuta è stata implementata dai benefici fiscali legati ai costi erogati per le attività prestate dai propri familiari.
Occorre, ancora, utilizzare, quale parametro per valutare il margine di danno patito, il reddito scorporato della quota INPS. Tale voce, infatti, non può rilevare nel computo della differenza di tributi
(quelli erogati e quelli che avrebbe corrisposto ove avesse adottato il modello dell'impresa familiare)
e ciò in quanto tale previdenza non costituisce un effettivo costo (rilevante a fini fiscali) per l'imprenditore contribuente, dal momento che vero soggetto passivo del contributo previdenziale è il familiare – collaboratore rispetto al quale il titolare dell'impresa opera quale intermediario responsabile del versamento, e, proprio per tale ragione, quest'ultimo ha diritto di rivalsa nei confronti del primo.
Ancora, occorre individuare il parametro ipotetico di percentuale di partecipazione dei singoli familiari (entro il limite legale del 49%), in quanto il risparmio d'imposta aumenta progressivamente quanto maggiore è la quota di reddito imputata ai collaboatori.
Da questo punto di vista, per la verità, parte attrice non ha fornito un copioso contributo. Unico elemento di raffronto, rilevante a fini sintomatici, pertiene alla posizione di Controparte_5
rispetto al quale, nel 2008, il titolare dell'impresa aveva indicato, nei propri documenti fiscali, una percentuale di partecipazione corrispondente al 20% e ciò, secondo la prospettazione di parte attrice,
a fronte del rilevante contributo dallo stesso fornito nella partecipazione alle scelte gestionali relative all'impresa.
È possibile, pertanto, ipotizzare per quest'ultimo una ipotetica partecipazione agli utili corrispondente al 20% anche per gli anni 2009/2011, stimando che egli abbia fornito il medesimo contributo per tutta la durata della collaborazione.
Con riferimento, invece, agli esercizi 2012/2016, è possibile configurare una partecipazione del 10%.
Ed infatti, rispetto alla posizione di e , parte attrice ha dedotto Controparte_6 Persona_1
che le stesse avessero contribuito con un apporto al consorzio aziendale, occupandosi delle vendite e dell'attività di segreteria (la prima solo in relazione all'anno 2011 mentre la seconda per il contributo prestato tra il 2012 ed il 2016).
Non avendo fornito ulteriori indicazioni di rilievo, ed ipotizzando un contributo delle stesse collaboratrici in termini inferiori rispetto a quello di (anche in virtù del tipo di Controparte_5
attività esercitata, di segreteria o, comunque, limitata a profili esecutivi di gestione delle vendite) può ipotizzarsi un più ridotto margine di partecipazione ai profitti.
Ebbene, chiariti i parametri adoperati per il calcolo del danno subito dai maggiori oneri fiscali, è possibile stimare il pregiudizio patito sottraendo al totale delle imposte contenute in dichiarazione
(senza considerare la quota INPS) il totale degli oneri che avrebbe sostenuto se avesse Parte_1
11 adottato il modello d'impresa familiare a seconda della percentuale di partecipazione del collaboratore, stimata secondo il parametro sopra riferito:
2009: 27.130-20.549,00 (al 20%): 6.581,00;
2010: 32.723,00 – 24.949,00 (al 20%): 7.774,00;
2011: 31.519,00 – 22.458 (al 20%): 9.061,00
2012: 20.976,00 – 12.760,00 (al 10%): 8.216,00;
2013: 18109,00 – 15.744,00 (al 10%): 2.365,00;
2014: 31.161,00 – 27.426,00 (al 10%): 2.365,00;
2015: 25.713,00 – 22.558,00 (al 10%): 3.155,00;
2016: 23.608,00 – 20.208,00 (al 10%): 3.400,00
TOTALE: euro 40.552,00.
Trattandosi di debito di valuta, esso va implementato delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Non si rinvengono i presupposti per riconoscere, viceversa, le altre voci di danno.
Quanto alla componente previdenziale, manca la concreta allegazione del pregiudizio patito.
Come già ribadito, infatti, esso consiste nella differenza tra gli oneri (fiscali o previdenziali) sostenuti e quelli che il contribuente avrebbe corrisposto qualora il consulente avesse adoperato la corretta diligenza nell'espletamento del mandato.
Mentre per i maggiori oneri fiscali tale danno può sostanziarsi nella maggior imposta dichiarata e sostenuta, nel caso degli oneri contributivi il pregiudizio non può che consistere nelle spese e negli interessi indebitamente corrisposti a fronte del sopravvenuto pagamento ex post dei contributi.
Nel caso di specie, invece, parte attrice ha identificato il danno emergente nella somma di euro
32.003,22 a titolo di contributi versati (per gli anni 2012 – 2017) a fronte della tardiva iscrizione di
. Persona_1
È evidente come tale posta non sia risarcibile, dal momento che, per valorizzare il margine di pregiudizio realmente patito, il avrebbe dovuto scomputare, da detta somma, la CP_7
12 maggiorazione versata per sanzioni ed interessi (e provandone l'avvenuto adempimento) sostanziandosi il danno nella differenza tra quanto il medesimo avrebbe corrisposto a fronte del tempestivo versamento dei contributi previdenziali e quanto il medesimo ha, invece, erogato a seguito della loro erogazione tardiva (in termini di maggiori interessi, sanzioni pecuniarie ecc.).
Secondo l'ordinario criterio di ripartizione dell'onere della prova, pertanto, tale incombente grava sulla parte che invoca il ristoro dei pregiudizi patrimoniali, dal momento che, in materia di responsabilità contrattuale, spetta al creditore allegare e provare il danno anche in ordine al relativo quantum, residuando spazio per accertamenti di tipo equitativo ex art. 1226 c.c. solo ove sia oggettivamente impossibile o concretamente difficile la liquidazione, circostanza sicuramente non verificatasi nel caso di specie.
Per le ragioni anzidette non è possibile riconoscere il risarcimento di euro 60.000,00 quale somma corrisposta, a titolo risarcitorio, dall'attore al padre, Controparte_5
Parte attrice avrebbe dovuto circoscrivere il pregiudizio nella differenza tra ciò che è stato corrisposto al e ciò che, invece, quest'ultimo avrebbe erogato qualora avesse assolto ai propri doveri Parte_1
contributivi.
Peraltro, non può sottacersi come – in ogni caso – i criteri per la quantificazione del danno in sede di ricorso ex art. 414 c.p.c., azionato nei confronti del datore di lavoro per l'omissione contributiva sono completamente differenti da quelli volti a circoscrivere il pregiudizio da inadempimento professionale. Infatti, nel primo caso il risarcimento è quantificato nel reddito da pensione non maturato (e sulla scorta di tale presupposto si è addivenuti all'individuazione del quantum contenuto dell'accordo transattivo), nel secondo, invece, il parametro – come più volte rammentato – è quello dei maggiori oneri versati (inevitabilmente coincidenti con la maggiorazione in termini di interessi e sanzioni).
Ne deriva, allora, che manca altresì la prova del nesso eziologico tra la condotta della e CP_1
la perdita subita a fronte del risarcimento liquidato in sede di conciliazione.
Non può essere, poi, riconosciuto il danno da “perdita del rapporto parentale” (rectius danno endofamiliare da lesione della relazione genitore-figlio) dal momento che non è emersa in giudizio alcuna concreta prova né del danno, non essendo stato addotto nulla, nemmeno mediante prove orali
(e nemmeno in via presuntiva) né, soprattutto del nesso causale, essendo indimostrato che la
(presunta) rottura della quiete endo-familiare fosse posta in correlazione eziologica (anche solo in termini di concausalità) con le omissioni della . CP_1
4. Sulle eccezioni della Compagnia assicurativa.
La terza chiamata, ha formulato eccezione volta ad escludere l'operatività Controparte_3
della polizza nella misura in cui il periodo in cui è stato posto il primo degli inadempimenti colposi
13 coinciderebbe con un lasso temporale non coperto dall'efficacia giuridica del contratto;
ciò sulla base di quanto precipuamente previsto dall'art. 15 delle condizioni generali, secondo il quale: “Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in 10 cui è stata posta in essere la prima azione colposa”.
Ebbene, nonostante parte convenuta non abbia preso alcuna posizione in ordine all'eccezione in oggetto, questo Tribunale ritiene non operante il principio di non contestazione, dal momento che il vaglio sulla sussistenza dei presupposti di operatività del contratto assicurativo (cd. fatto diritto) è questione giuridica passibile di essere esaminata dal giudicante in sede decisoria.
L'eccezione è infondata.
Ebbene, dall'analisi dell'art. 13 emerge: “la garanzia R.C.T. vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.
Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa”.
In punto di diritto va osservato che la Corte di Legittimità ha generalmente riconosciuto la validità di clausole di tal fatta: “Giova anzitutto rammentare che dette clausole - come già evidenziato dalla citata sentenze delle Sezioni Unite n. 9140 del 2016 - operano una deroga al modello di assicurazione della responsabilità civile delineato dall'art. 1917 c.c., comma 1, poichè la copertura assicurativa viene ad operare non "in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nell'arco temporale di operatività del contratto, quale che sia il momento in cui la richiesta di danni venga avanzata" (modello c.d. boss occurrence o act committed), bensì in ragione della circostanza che nel periodo di vigenza della polizza intervenga la richiesta di
CP_ risarcimento da parte del terzo danneggiato (il c.d. ) e che tale richiesta sia inoltrata dall'assicurato al proprio assicuratore. Se questo è lo schema essenziale al quale si ispira il sistema c.d. "claims made" (letteralmente: "a richiesta fatta"), esso trova poi concretizzazione, nella prassi assicurativa, in base a più varianti, la cui riduzione alle due categorie più generali della claims "pura" (siccome imperniata sulle richieste risarcitorie inoltrate nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito) e della claims "impura" (o mista: poichè operante là dove tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con possibile retrodatazione della garanzia alle condotte poste in essere anteriormente) è frutto unicamente di convenzionale semplificazione (ex multis, Cass. sent. Trib. Catania 3.4.2023).
14 Deve ritenersi che nel caso in esame sia solo parzialmente ravvisabile l'ipotesi di sinistro 'determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi', in cui il primo atto posto in essere con negligenza, consistente nella mancata formalizzazione dei presupposti di operatività dell'impresa familiare.
A ben guardare, la richiesta di risarcimento presentata dalla convenuta attiene ai fatti posti in essere nel 2010 dal momento che la domanda risarcitoria involge gli esercizi di impresa intercorrenti tra il
2009 ed il 2016 e che, quindi, la prima condotta negligente rilevante nel caso di specie (e produttiva di un danno giuridicamente rilevante) pertiene all'attività fiscale realizzata per il 2009 e, quindi, concretamente consumata nel 2010.
Se è vero, infatti, che è possibile rinvenire, quantomeno, una condotta colposa prima del 2010, allorquando la ometteva di formalizzare gli adempimenti tributari in relazione alla CP_1
posizione di è altresì dirimente osservare come tale omissione non abbia generato Controparte_5
alcun danno, dal momento che il sinistro rilevante in questa sede è quello che ha dato luogo alla perdita fiscale successiva, relativa all'anno 2009, i cui oneri dichiarativi sono stati espletati nel 2010.
Ebbene, pertanto, i comportamenti colposi che hanno originato il sinistro oggetto di richiesta risarcitoria trovano fondamento nell'omessa informativa negligente realizzata dal 2010 (periodo in cui la stessa era pacificamente coperta dalla polizza assicurativa versata in atti, doc. 6 fasc. parte convenuta).
Vi è da aggiungere che la norma richiamata nelle condizioni generali di contratto contempla l'ipotesi in cui il sinistro sia provocato da una serie diversificata di condotte negligenti (inquadrando, nella prima di esse, quella generativa del danno).
Nel caso di specie, però, l'illecito generatore del danno ha carattere permanente, consistendo esso nella protratta omissione informativa.
Tale tipologia di illecito si protrae nel tempo fino a quando l'autore persista nell'omissione illecita e trova effettiva consumazione solo allorquando cessi l'inadempimento e venga posto in essere il contrario comportamento e l'adempimento informativo.
Ne deriva, pertanto, come il caso di specie non possa essere agevolmente ricondotto all'ipotesi di commissione dell'illecito mediante più condotte colpose (come indicato nelle condizioni generali), essendosi trattato di un'unica condotta permanente, cessata solo nel 2017.
Visto l'esito del giudizio deve essere rigettata la domanda articolata, ex art. 96 c.p.c., dall'odierna convenuta.
*
Le spese di causa vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei criteri medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore del decisum.
15 Stante l'esito della lite e la necessità di dare applicazione al criterio della soccombenza, parte convenuta deve corrispondere quanto spettante all'attore – nella misura indicata in dispositivo – mentre, nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata, è quest'ultima a dover sostenere il pagamento delle spese dell'odierno giudizio.
Le spese della CTU, liquidate come in atti, seguono la soccombenza e vengono definitivamente a carico della convenuta e della terza chiamata in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo- definitivamente pronunciando sulla domanda proposta e rigettata ogni contraria istanza od eccezione – così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a corrispondere Controparte_1
a la somma di euro 40.552,00, oltre agli interessi ed alla Parte_1
rivalutazione monetaria liquidati come in parte motiva;
2) condanna a tenere indenne dalle Parte_2 Controparte_1
somme indicate al punto 1) in forza del contratto di Polizza n. 045.32.001776 intercorso tra le parti;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte attrice, da liquidarsi in euro 7.616,00 a titolo di compensi professionali ed in euro 786,00 a titolo di spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) condanna la al pagamento delle spese di lite nei confronti della Parte_2
, da liquidarsi in euro 7.616,00 a titolo di compensi professionali, Controparte_1
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta e della terza chiamata in solido.
Teramo, 22.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela d'Adamo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO in composizione monocratica
Il Giudice, dott. ssa Daniela d'Adamo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2103/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, promossa da
in persona del titolare, con sede in Tortoreto Lido Parte_1
(TE), via Aldo Moro 30 (Cod. Fisc. ) rappresentato e difeso dall' Avvocato CodiceFiscale_1
Luca Gentile ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Giulianova (TE), via G. Leopardi 1
- attrice - nei confronti di
nata ad [...] il [...], residente in [...]
Gorizia 2/A, C.F. ed elettivamente domiciliata in Tortoreto (TE) via C.F._2
Nazionale 24/A presso e nello studio dell'Avv. Alessandro De Paulis (C.F. ), C.F._3
che la rappresenta e difende;
- convenuta –
e
(P.Iva.: , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, elettivamente domiciliata in Teramo alla Via Giannina Milli n. 10
-terza chiamata-
* * *
Oggetto: risarcimento del danno cagionato da responsabilità professionale
Conclusioni: per parte attrice:
1 “voglia l'onorevole giudicante rimettere la causa in istruttoria onde consentire
l'espletamento della prova sul capitolo n. 1 della seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc di parte attrice, riservando sin da ora eventuale appello sul punto.
In subordine il sottoscritto avvocato, alla luce delle conclusioni indicate nell'atto introduttivo del giudizio e delle memorie istruttorie depositate, tenuto conto dell'istruttoria espletata, chiede la concessione dei termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale e relativa replica e precisa le proprie conclusioni come già rassegnate nell'atto introduttivo che si intendono integralmente richiamate e trascritte”; per parte convenuta:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito: A) In via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di per decorso del Parte_1 termine quinquennale ai sensi dell'art. 2947 c.c. come già ben specificato e motivato nell'atto di costituzione;
C) Nel merito in via principale, rigettare la domanda attrice perchè priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A.e C.P.A. come per legge, condannare
l'attore, sig. , ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite Parte_1
temeraria cagionati alla sig.ra che si quantificano in via Controparte_1 equitativa nella somma di € 30.000,00 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia;
D) Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo, Controparte_3
., con sede in Verona, Lungadige Cangrande 16, tenuta a risarcire il
[...] danno che eventualmente sarà liquidato e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento in favore di parte attrice di quanto, nella denegata ipotesi, sarà liquidato quale danno”. per la terza chiamata:
“in via preliminare, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di per decorso del termine quinquennale ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 2947 c.c., con vittoria di lite;
2) sempre in via preliminare, dichiarare l'inoperatività della polizza n. 045.32.001776 poi sostituita dalla polizza n. 000045.32.300022, sia con riferimento al supposto
2 danno “da lesione del rapporto parentale”, voce di danno esclusa dal rischio assicurato, sia in applicazione del disposto di cui all'art. 16 delle C.G.A., in virtù delle argomentazioni dianzi svolte alla lettera D);
NEL MERITO:
3) in via principale, in accoglimento delle argomentazioni difensive svolte dalla convenuta-assicurata e dalla Compagnia chiamata in garanzia, rigettare integralmente la domanda attorea, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di lite e con condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c., da determinarsi in via equitativa, per aver il medesimo agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave;
4) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, ridurre comunque la pretesa risarcitoria ex adverso svolta sulla scorta delle argomentazioni dianzi svolte in ordine al quantum debeatur e comunque nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
con ogni conseguente statuizione anche in ordine al carico delle spese di lite”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale rappresentante legale Parte_1 dell'omonima ditta, ha chiamato in giudizio , ivi deducendo: a) che, Controparte_1 nell'esercizio della propria attività di agente di commercio, si sarebbe avvalso della consulenza professionale dello e della specifica attività espletata dalla sua Controparte_4
associata odierna convenuta;
b) che, anche dopo la cessazione della collaborazione tra la CP_1
e lo studio associato, l'attore avrebbe continuato ad avvalersi dell'assistenza fiscale prestata da quest'ultima; c) che, nonostante avesse fornito tutte le informazioni rilevati e consegnato Parte_1
tutta la documentazione pertinente all'assolvimento degli oneri di natura tributaria, la CP_1
ometteva di regolarizzare e formalizzare, a livello fiscale, l'impresa familiare cui il Parte_1
aveva dato vita nel luglio 2008, circostanza che aveva comportato, oltre a perdite fiscali, anche pregiudizi riconducibili alla mancata regolarizzazione della posizione previdenziale dei propri collaboratori/familiari; d) che, nello specifico, dapprima il , genitore dell'odierno Controparte_5
attore, aveva prestato in via continuativa la propria attività per la ditta dal luglio 2008 al 2011; e) che, dopo la cessazione della collaborazione tra ed il padre, quest'ultimo, avvedutosi Parte_1
del mancato versamento dei contributi previdenziali cui avrebbe avuto diritto, chiamava in giudizio l'odierno attore al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla percezione di una pensione di anzianità inferiore, e che la controversia aveva avuto esito transattivo, mediante la corresponsione,
3 da parte del , di euro 60.000,00 a tacitazione di ogni pretesa;
f) che, nel corso del Parte_1
2011, avrebbe prestato la propria attività anche occupandosi di incombenti di Controparte_6
segreteria e percependo, a tal fine, la somma di euro 25.000,00; g) che, successivamente, la collaborazione veniva prestata dalla , moglie dell'odierno attore, dal 2012 al 2017, Persona_1 quando la convenuta, avvedutasi dell'erronea mancata formalizzazione degli adempimenti funzionali a costituire l'impresa familiare, provvedeva a regolarizzare la posizione previdenziale di quest'ultima in via retroattiva, con conseguente necessità del di far fronte ai contributi previdenziali Parte_1
non erogati nel corso dei sei anni antecedenti.
Parte attrice, pertanto, ha chiesto il risarcimento derivante dalla negligente condotta professionale tenuta dalla la quale, in spregio agli obblighi connessi al proprio mandato , ometteva di CP_1
formalizzare gli adempimenti necessari alla creazione dell'impresa familiare (a fini fiscali), cagionando, di conseguenza, danni al cliente sia sul versante fiscale (impedendo di perseguire quel
“risparmio” di tributi cui la creazione di tale modello è preordinata) sia su quello previdenziale, omettendo la regolarizzazione della posizione contributiva dei familiari che avevano via via prestato la propria collaborazione all'interno dell'impresa.
In ultima analisi parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali legati alla perdita di rapporto parentale ingenerato dalle conseguenze pregiudizievoli che tale condotta aveva sortito sul quieto vivere della famiglia del dal momento che tali omissioni avevano condotto Parte_1
l'attore ad entrare in conflitto con il padre, soprattutto a fronte delle recriminazioni di quest'ultimo per la mancata tutela dei sui diritti in materia previdenziale.
Egli ha quantificato, quindi, i pregiudizi patiti in euro 136.323,86 (di cui 60.000,00 a titolo di omissione contributiva nei confronti del , oggetto di accordo transattivo tra l'attore Controparte_5 ed il padre, 32.000,00 a titolo di somme corrisposte dall'attore a fronte della tardiva regolarizzazione della posizione contributiva di , euro 21.600,00 a titolo di quid pluris di imposte Persona_1 pagate a fronte della mancata adozione del modulo dell'impresa familiare ed ancora euro 22.720,00
a titolo di perdita del rapporto parentale).
Si è costituita in Giudizio la quale ha preliminarmente chiesto di evocare in Controparte_1
giudizio la propria Compagnia assicurativa, al fine di essere da essa manlevata in caso di condanna risarcitoria, ha, poi, esercitato eccezione di prescrizione delle pretese, deducendo come la domanda articolata dovesse essere ricondotta al paradigma della responsabilità extracontrattuale e, per tale ragione, sottoposta al termine quinquiennale (dal momento che la pretesa avrebbe natura aquiliana stante la mancata estensione del mandato professionale alla consulenza previdenziale).
Nel merito, peraltro, la convenuta ha dedotto l'assenza di qualsivoglia forma di responsabilità, dal momento che la scelta del modulo operativo della propria azienda era imputabile in toto al
4 il quale non aveva mai esposto alla convenuta la propria volontà di dare vita all'impresa Parte_1
familiare ed a godere dei relativi vantaggi fiscali. Ha dedotto, peraltro, che l'assenza di una condotta negligente sarebbe da rivenire nelle modalità con cui era stato delineato il rapporto professionale tra e l'attore, da qualificarsi in termini di collaborazione occasionale (circostanza Controparte_5 confermata dalla fatturazione emessa dal primo e da quanto indicato all'interno del 770) per gli anni
2009 e 2010.
Parte convenuta ha, poi, dedotto come il rapporto lavorativo così delineato escludesse la sussistenza di incombenti da un punto di vista prettamente previdenziale;
ha chiesto, in ultima istanza, la condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita in giudizio la , terza chiamata, la quale, oltre a fare proprie le eccezioni CP_2 CP_2 articolate da parte convenuta, ha eccepito l'inoperatività della polizza invocata dalla , dal CP_1
momento che la stessa avrebbe avuto decorrenza dal 2010, mentre le condotte colpose riconducibili al suo operato risalirebbero al 2008 e ciò, peraltro, aderendo al disposto di cui all'art. 16 dello stesso contratto, secondo il quale: “qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa”, infine ha sottolineato come non fossero coperte dalla manleva assicurativa le voci risarcitorie relative al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante la formazione di prove orali e l'espletamento di
CTU.
Il fascicolo è pervenuto sul ruolo dell'odierno giudicante in data 25.1.2024 ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2024 con la concessione di termini per le comparse conclusionali e memorie di replica.
*
Stante la complessità ed analiticità delle singole deduzioni e delle eccezioni articolate si ritiene opportuno distinguere concettualmente l'analisi delle stesse.
1. L'eccezione di prescrizione.
Preliminarmente è necessario rigettare l'eccezione di prescrizione in quanto del tutto infondata.
La responsabilità invocata ha natura certamente contrattuale ed è assodato che il relativo termine ha decorso decennale, dal momento che l'eventuale assenza, nel mandato professionale, di obblighi in materia previdenziale, è aspetto che incide, semmai, sul vaglio di accoglimento nel merito della controversia, e non anche sulla prospettazione giuridica della responsabilità invocata.
D'altro canto, opera il noto principio per cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento della cessazione del rapporto professionale, presumibilmente intervenuto nel 2017, allorquando l'odierna convenuta ha posto in essere l'ultimo adempimento noto in questa sede, ossia la variazione INPS
5 della posizione lavorativa di nell'ambito dell'impresa familiare (doc. 7 fasc. parte Persona_1
attrice), come confermato dalla presenza, in atti, della revoca del mandato professionale, avvenuta il
25.9.2017 (doc. 2 fasc. parte attrice).
Risulta evidente, dunque, che alcuna prescrizione della pretesa risarcitoria possa essere invocata.
2. Gli elementi costitutivi della fattispecie.
Parte attrice, nella domanda introduttiva, ha lamentato il danno emergente legato alla mancata adozione e formalizzazione, sul piano fiscale, dell'impresa familiare costituita dal Parte_1
e dai propri familiari, che, con ruoli differenti, si sono avvicendati nella collaborazione con la
[...]
ditta.
Ha dedotto, quindi, che da questa colpevole omissione sarebbero derivate conseguenze di rilievo sia sul piano fiscale che su quello previdenziale, dal momento che la mancata regolarizzazione della posizione contributiva dei propri familiari avrebbe ingenerato considerevoli pregiudizi economici consistiti, da una parte, nel pagamento di 60.000,00 nei confronti di a seguito Controparte_5 della transazione intervenuta nel giudizio azionato da quest'ultimo nei suoi confronti al fine di rivendicare l'omessa erogazione delle previdenze, e, dall'altro, nel pagamento all'INPS di ingenti somme a fronte della tardiva regolarizzazione (in via retroattiva) della posizione di , Persona_1
a far data dal 2012 e sino al 2017, anno della concreta variazione e della formalizzazione dell'impresa familiare.
L'impresa familiare, disciplinata all'art. 230-bis c.c., non riveste autonoma forma giuridica, ma costituisce un modulo procedimentale foriero di effetti giuridici specifici.
Essa viene a delinearsi allorquando i familiari collaborino fattivamente allo svolgimento dell'attività aziendale dell'imprenditore.
La partecipazione all'impresa familiare, e la relativa collaborazione al raggiungimento degli obiettivi della ditta (che non deve, per giurisprudenza costante, avere carattere marginale a livello quantitativo né essere prettamente “domestica” a livello qualitativo) ingenera, sul piano giuridico, il diritto del familiare alla partecipazione agli utili prodotti ed agli incrementi “in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato” nonché il diritto al mantenimento del familiare, purchè lo stesso sia in linea con la condizione patrimoniale della famiglia.
Se, da un punto di vista civilistico, la costituzione di tale modulo non richiede alcun onere formale, il rilievo dell'impresa familiare in ambito fiscale assume contorni del tutto differenti.
Nel contesto tributario, infatti, l'impresa familiare è funzionale ad una serie di benefici fiscali, dal momento che consente di ottenere concreti risparmi d'imposta nella misura in cui, limitatamente, al massimo, al 49% del reddito, permette di imputare la produzione dei profitti ai familiari che abbiano
6 prestato la propria opera nell'azienda, proporzionalmente alla quota della loro partecipazione agli utili.
A ben guardare, tuttavia, affinchè tali vantaggi possano concretamente operare, è necessario che vengano rispettati una serie di incombenti descritti normativamente all'art. 5, co. 4 e 5 del TUI, il quale prevede: “a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con
l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente (…)”.
Nel caso di specie, pertanto, parte attrice ha lamentato la mancata attuazione degli adempimenti fiscali funzionali ad ottenere i dedotti vantaggi, inadempimento imputabile al consulente fiscale, ben consapevole delle modalità con cui veniva attuato e coordinato il lavoro dei familiari nell'azienda del e, soprattutto, conscia della volontà degli stessi di dare luogo, di fatto, ad un'impresa Parte_1
familiare, esistente e concretamente attuata sul piano civilistico.
Giova premettere che, nel caso di responsabilità del commercialista “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente” (cfr. Cass. n. 9917/2010). Pertanto, una volta accertato l'inadempimento sotto il profilo dell' an, occorre dimostrare “che la situazione lamentata avrebbe subito, per il cliente, una diversa e più favorevole evoluzione con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale” (cfr. cass.
n. 15759/2001).
Secondo le ordinarie regole afferenti alla distribuzione dell'onere della prova in materia contrattuale
(SS.UU 13533/2001) incombe su parte attrice l'onere di allegare l'inadempimento e fornire prova del titolo e del danno, incombendo su controparte provare, anche nelle ipotesi prima rientranti nel novero delle cd. obbligazioni di mezzi (definizione in via di graduale superamento nel panorama giurisprudenziale) di aver adottato la diligenza necessaria in relazione agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità , con orientamento pressoché granitico e dal Tribunale condiviso, ha chiarito, in relazione alla individuazione del grado di diligenza richiesto al
7 professionista, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale, sono , di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato , in quanto egli, assumendo l'incarico , si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato , ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista , rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. , che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (Cass. 18612/2013;
10454/2002; 6967/2006, Trib. Roma sent. n. 4694/2023).
Occorre sottolineare, peraltro, come chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, che il dottore commercialista incaricato ha l'obbligo di fornire al cliente non solo tutte le informazioni utili e che rientrino in via diretta nel novero delle sue competenze, ma anche, tenuto conto della natura tecnica dell'incarico conferito, rendere edotto il cliente di quali siano i limiti del proprio ruolo e delle proprie competenze, in modo che lo stesso possa assumere autonomamente le determinazioni al medesimo spettanti.
Infine, con riferimento al danno risarcibile, il pregiudizio è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Erario per effetto dell'errore commesso dal commercialista;
detti oneri possono essere di due tipi: sanzioni ed interessi, conseguenti a fatti concretanti evasione o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria;
maggiori imposte, conseguenti all'aver dichiarato all'Erario costi inferiori a quelli effettivamente sostenuti, ovvero redditi superiori a quelli effettivamente realizzati.
In ordine al profilo dell'an della responsabilità contrattuale invocata, pertanto, la domanda deve essere accolta, pur nei limiti quantitativi che verranno illustrati successivamente.
Se, da una parte, l'attore ha correttamente provato il titolo, ossia il rapporto professionale intercorso
(per vero incontestato) ed allegato l'inadempimento giuridicamente rilevate, menzionando il parametro di diligenza cui l'operato della si sarebbe dovuta orientare, dall'altra CP_1
controparte non ha provato di aver concretamente adempiuto alle prestazioni professionali con la dovizia richiesta dal tipo di incarico.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti è emerso come l'odierna professionista avesse conoscenza o, quantomeno, avrebbe dovuto averne, utilizzando la diligenza professionale richiesta dal co. 2 dell'art. 1176 co. 2 c.c., della sussistenza di un consorzio operativo riconducibile al modello civilistico dell'impresa familiare.
La stessa, quindi, avrebbe potuto e dovuto indurre l'attore ad espletare gli adempimenti fiscali indicati nel TUIR e funzionali ad ottenere proprio quei benefici fiscali cui è preordinata la costituzione di tale regime tributario (orientato ad ottenere un concreto risparmio d'imposta).
8 Di tale assunto, del resto, si ha conferma dal momento che, ad esempio, nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2008 di e viene esplicitamente imputato a Parte_1 Controparte_5 quest'ultimo il 20% del reddito dell'impresa familiare (all. 10 e 11 fasc. parte attrice).
Tale incombente, pur non avendo prodotto alcuna conseguenza sul piano fiscale, dal momento che non erano state espletate le formalità funzionali a costituire l'impresa sul versante tributario, sono quantomeno sintomatiche della consapevolezza dell'odierna convenuta della sussistenza, sul piano civilistico, di una tale forma di collaborazione tra la ditta del ed i suoi parenti. Parte_1
Sintomatico è, altresì, l'adempimento posto in essere, ex post, dalla stessa convenuta allorquando ha provveduto ha effettuato la variazione della posizione previdenziale della moglie dell'attore,
[...]
, (all. 7 fasc. parte attrice), circostanza che ha determinato l'onere di versare i contributi Per_1
previdenziali in capo al relativamente agli anni antecedenti, a partire dal 2012, in cui è Parte_1 venuta a costituirsi l'impresa familiare con la moglie (regolarizzata anche sul piano fiscale a partire dal 2017, come da all. 8 fasc. parte attrice).
D'altro canto, non assume dirimente rilievo l'eccezione, articolata da parte convenuta, secondo la quale tali assunti sarebbero sconfessati dai modelli 770 presentati dalla , nei quali i redditi Pt_1
percepiti dai familiari vengono qualificati come proventi da lavoro autonomo o, comunque, “redditi diversi” e dalla parcella professionale resa dal , che definisce “prestazione Controparte_5 occasionale” il suo operato per l'azienda.
A ben guardare, infatti, tali elementi, lungi dall'essere sintomo della volontà dell'attore di instaurare rapporti incompatibili con la costituzione e la formalizzazione dell'impresa familiare, conducono, semmai, a ritenere che la non si fosse prodigata di informare il degli CP_1 Parte_1
adempimenti fiscali necessari, attuando il modulo fiscale oggettivamente prescelto o, comunque, fornendo allo stesso le informazioni necessarie per addivenirvi, conseguendo quel vantaggio fiscale cui, oggettivamente, avrebbe potuto avere accesso.
Come sopra accennato, infatti, la diligenza professionale del commercialista si estende necessariamente agli obblighi informativi involgenti i moduli procedimentali concretamente esperibili dal cliente per ottenere una situazione fiscale più vantaggiosa. Questo, ovviamente, non presuppone certo che il professionista debba indirizzare il cliente verso gli istituti giuridici “più convenienti” al fine di ottenere un risparmio tributario, ma fa ritenere che debba rappresentare le formalità foriere di benefici connessi alla situazione di fatto e di diritto in cui versa.
Infine, non è sintomatico il rilievo, eccepito da e dalla terza chiamata, secondo cui la CP_1
consulenza non investisse anche i profili previdenziali del cliente.
Ed infatti il profilo tributario e quello previdenziale sono strettamente interconnessi ed inscindibili nel caso di specie.
9 Peraltro, l'omissione del versamento degli oneri contributivi non assume rilievo diretto, bensì derivato, dal momento che l'aspetto previdenziale altro non è che una conseguenza della mancata regolarizzazione, sul piano fiscale, dell'impresa familiare.
Il profilo previdenziale assume pregnanza non per l'omessa tenuta di condotte riconducibili ad un autonomo inadempimento della professionista, bensì di pregiudizio-conseguenza connesso all'omissione informativa fiscale, dal momento che la diligente esecuzione del mandato professionale avrebbe consentito al di regolarizzare la posizione contributiva dei familiari. Parte_1
3. Sulle componenti di danno eziologicamente riconducibili all'operato della professionista.
Come già evidenziato, parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno provocato dalla maggiore tassazione pagata a fronte della mancata adozione del regime fiscale correlato all'impresa familiare, oltre alle somme dovute per il mancato adempimento degli oneri previdenziali dei propri collaboratori.
Quanto a quest'ultima voce di pregiudizio, ha domandato, da una parte, il risarcimento Parte_1
di quanto corrisposto al padre, in sede di accordo posto a definizione di un Controparte_5
separato giudizio, nel quale quest'ultimo aveva evocato il primo per ottenere il pagamento degli oneri previdenziali non maturati e, dall'altra, la restituzione delle somme, maggiorate delle sanzioni, dovute a fronte dell'iscrizione tardiva e retroattiva della posizione INPS di (avvenuta nel Persona_1
2017 e decorrente dal 2012).
Quanto al danno derivante dal pagamento di una quota maggiorata di tributi, lo stesso deve essere riconosciuto entro i margini che seguono.
Come già accennato, nel giudizio di responsabilità professionale del consulente fiscale, i pregiudizi sono rappresentati, di norma, dalla differenza tra quello che il cliente avrebbe erogato se fosse stata adottata la condotta diligente e quello che ha corrisposto a fronte del modello di tassazione effettivamente adottato. In sostanza, allora, il danno si sostanzia nelle maggiori imposte pagate a fronte dell'omessa adozione del paradigma di cui all'art. 5 TUIR.
Ebbene, da questo punto di vista appare adeguata e coerente la relazione peritale, nella misura in cui il CTU ha elaborato delle apposite tabelle contenenti le imposte contenute nelle dichiarazioni dei redditi tra il 2009 ed il 2016 e l'eventuale risparmio fiscale che la ditta attrice avrebbe conseguito qualora avesse adottato il paradigma dell'impresa familiare, imputando una percentuale del reddito percepito nel corso dell'esercizio ai collaboratori.
Per evitare una indebita locupletazione, nella ponderazione di tale coefficiente differenziale, il perito ha correttamente imputato al reddito dichiarato anche le riprese fiscali, dal momento che l'imposta
10 effettivamente sostenuta è stata implementata dai benefici fiscali legati ai costi erogati per le attività prestate dai propri familiari.
Occorre, ancora, utilizzare, quale parametro per valutare il margine di danno patito, il reddito scorporato della quota INPS. Tale voce, infatti, non può rilevare nel computo della differenza di tributi
(quelli erogati e quelli che avrebbe corrisposto ove avesse adottato il modello dell'impresa familiare)
e ciò in quanto tale previdenza non costituisce un effettivo costo (rilevante a fini fiscali) per l'imprenditore contribuente, dal momento che vero soggetto passivo del contributo previdenziale è il familiare – collaboratore rispetto al quale il titolare dell'impresa opera quale intermediario responsabile del versamento, e, proprio per tale ragione, quest'ultimo ha diritto di rivalsa nei confronti del primo.
Ancora, occorre individuare il parametro ipotetico di percentuale di partecipazione dei singoli familiari (entro il limite legale del 49%), in quanto il risparmio d'imposta aumenta progressivamente quanto maggiore è la quota di reddito imputata ai collaboatori.
Da questo punto di vista, per la verità, parte attrice non ha fornito un copioso contributo. Unico elemento di raffronto, rilevante a fini sintomatici, pertiene alla posizione di Controparte_5
rispetto al quale, nel 2008, il titolare dell'impresa aveva indicato, nei propri documenti fiscali, una percentuale di partecipazione corrispondente al 20% e ciò, secondo la prospettazione di parte attrice,
a fronte del rilevante contributo dallo stesso fornito nella partecipazione alle scelte gestionali relative all'impresa.
È possibile, pertanto, ipotizzare per quest'ultimo una ipotetica partecipazione agli utili corrispondente al 20% anche per gli anni 2009/2011, stimando che egli abbia fornito il medesimo contributo per tutta la durata della collaborazione.
Con riferimento, invece, agli esercizi 2012/2016, è possibile configurare una partecipazione del 10%.
Ed infatti, rispetto alla posizione di e , parte attrice ha dedotto Controparte_6 Persona_1
che le stesse avessero contribuito con un apporto al consorzio aziendale, occupandosi delle vendite e dell'attività di segreteria (la prima solo in relazione all'anno 2011 mentre la seconda per il contributo prestato tra il 2012 ed il 2016).
Non avendo fornito ulteriori indicazioni di rilievo, ed ipotizzando un contributo delle stesse collaboratrici in termini inferiori rispetto a quello di (anche in virtù del tipo di Controparte_5
attività esercitata, di segreteria o, comunque, limitata a profili esecutivi di gestione delle vendite) può ipotizzarsi un più ridotto margine di partecipazione ai profitti.
Ebbene, chiariti i parametri adoperati per il calcolo del danno subito dai maggiori oneri fiscali, è possibile stimare il pregiudizio patito sottraendo al totale delle imposte contenute in dichiarazione
(senza considerare la quota INPS) il totale degli oneri che avrebbe sostenuto se avesse Parte_1
11 adottato il modello d'impresa familiare a seconda della percentuale di partecipazione del collaboratore, stimata secondo il parametro sopra riferito:
2009: 27.130-20.549,00 (al 20%): 6.581,00;
2010: 32.723,00 – 24.949,00 (al 20%): 7.774,00;
2011: 31.519,00 – 22.458 (al 20%): 9.061,00
2012: 20.976,00 – 12.760,00 (al 10%): 8.216,00;
2013: 18109,00 – 15.744,00 (al 10%): 2.365,00;
2014: 31.161,00 – 27.426,00 (al 10%): 2.365,00;
2015: 25.713,00 – 22.558,00 (al 10%): 3.155,00;
2016: 23.608,00 – 20.208,00 (al 10%): 3.400,00
TOTALE: euro 40.552,00.
Trattandosi di debito di valuta, esso va implementato delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Non si rinvengono i presupposti per riconoscere, viceversa, le altre voci di danno.
Quanto alla componente previdenziale, manca la concreta allegazione del pregiudizio patito.
Come già ribadito, infatti, esso consiste nella differenza tra gli oneri (fiscali o previdenziali) sostenuti e quelli che il contribuente avrebbe corrisposto qualora il consulente avesse adoperato la corretta diligenza nell'espletamento del mandato.
Mentre per i maggiori oneri fiscali tale danno può sostanziarsi nella maggior imposta dichiarata e sostenuta, nel caso degli oneri contributivi il pregiudizio non può che consistere nelle spese e negli interessi indebitamente corrisposti a fronte del sopravvenuto pagamento ex post dei contributi.
Nel caso di specie, invece, parte attrice ha identificato il danno emergente nella somma di euro
32.003,22 a titolo di contributi versati (per gli anni 2012 – 2017) a fronte della tardiva iscrizione di
. Persona_1
È evidente come tale posta non sia risarcibile, dal momento che, per valorizzare il margine di pregiudizio realmente patito, il avrebbe dovuto scomputare, da detta somma, la CP_7
12 maggiorazione versata per sanzioni ed interessi (e provandone l'avvenuto adempimento) sostanziandosi il danno nella differenza tra quanto il medesimo avrebbe corrisposto a fronte del tempestivo versamento dei contributi previdenziali e quanto il medesimo ha, invece, erogato a seguito della loro erogazione tardiva (in termini di maggiori interessi, sanzioni pecuniarie ecc.).
Secondo l'ordinario criterio di ripartizione dell'onere della prova, pertanto, tale incombente grava sulla parte che invoca il ristoro dei pregiudizi patrimoniali, dal momento che, in materia di responsabilità contrattuale, spetta al creditore allegare e provare il danno anche in ordine al relativo quantum, residuando spazio per accertamenti di tipo equitativo ex art. 1226 c.c. solo ove sia oggettivamente impossibile o concretamente difficile la liquidazione, circostanza sicuramente non verificatasi nel caso di specie.
Per le ragioni anzidette non è possibile riconoscere il risarcimento di euro 60.000,00 quale somma corrisposta, a titolo risarcitorio, dall'attore al padre, Controparte_5
Parte attrice avrebbe dovuto circoscrivere il pregiudizio nella differenza tra ciò che è stato corrisposto al e ciò che, invece, quest'ultimo avrebbe erogato qualora avesse assolto ai propri doveri Parte_1
contributivi.
Peraltro, non può sottacersi come – in ogni caso – i criteri per la quantificazione del danno in sede di ricorso ex art. 414 c.p.c., azionato nei confronti del datore di lavoro per l'omissione contributiva sono completamente differenti da quelli volti a circoscrivere il pregiudizio da inadempimento professionale. Infatti, nel primo caso il risarcimento è quantificato nel reddito da pensione non maturato (e sulla scorta di tale presupposto si è addivenuti all'individuazione del quantum contenuto dell'accordo transattivo), nel secondo, invece, il parametro – come più volte rammentato – è quello dei maggiori oneri versati (inevitabilmente coincidenti con la maggiorazione in termini di interessi e sanzioni).
Ne deriva, allora, che manca altresì la prova del nesso eziologico tra la condotta della e CP_1
la perdita subita a fronte del risarcimento liquidato in sede di conciliazione.
Non può essere, poi, riconosciuto il danno da “perdita del rapporto parentale” (rectius danno endofamiliare da lesione della relazione genitore-figlio) dal momento che non è emersa in giudizio alcuna concreta prova né del danno, non essendo stato addotto nulla, nemmeno mediante prove orali
(e nemmeno in via presuntiva) né, soprattutto del nesso causale, essendo indimostrato che la
(presunta) rottura della quiete endo-familiare fosse posta in correlazione eziologica (anche solo in termini di concausalità) con le omissioni della . CP_1
4. Sulle eccezioni della Compagnia assicurativa.
La terza chiamata, ha formulato eccezione volta ad escludere l'operatività Controparte_3
della polizza nella misura in cui il periodo in cui è stato posto il primo degli inadempimenti colposi
13 coinciderebbe con un lasso temporale non coperto dall'efficacia giuridica del contratto;
ciò sulla base di quanto precipuamente previsto dall'art. 15 delle condizioni generali, secondo il quale: “Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in 10 cui è stata posta in essere la prima azione colposa”.
Ebbene, nonostante parte convenuta non abbia preso alcuna posizione in ordine all'eccezione in oggetto, questo Tribunale ritiene non operante il principio di non contestazione, dal momento che il vaglio sulla sussistenza dei presupposti di operatività del contratto assicurativo (cd. fatto diritto) è questione giuridica passibile di essere esaminata dal giudicante in sede decisoria.
L'eccezione è infondata.
Ebbene, dall'analisi dell'art. 13 emerge: “la garanzia R.C.T. vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.
Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa”.
In punto di diritto va osservato che la Corte di Legittimità ha generalmente riconosciuto la validità di clausole di tal fatta: “Giova anzitutto rammentare che dette clausole - come già evidenziato dalla citata sentenze delle Sezioni Unite n. 9140 del 2016 - operano una deroga al modello di assicurazione della responsabilità civile delineato dall'art. 1917 c.c., comma 1, poichè la copertura assicurativa viene ad operare non "in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nell'arco temporale di operatività del contratto, quale che sia il momento in cui la richiesta di danni venga avanzata" (modello c.d. boss occurrence o act committed), bensì in ragione della circostanza che nel periodo di vigenza della polizza intervenga la richiesta di
CP_ risarcimento da parte del terzo danneggiato (il c.d. ) e che tale richiesta sia inoltrata dall'assicurato al proprio assicuratore. Se questo è lo schema essenziale al quale si ispira il sistema c.d. "claims made" (letteralmente: "a richiesta fatta"), esso trova poi concretizzazione, nella prassi assicurativa, in base a più varianti, la cui riduzione alle due categorie più generali della claims "pura" (siccome imperniata sulle richieste risarcitorie inoltrate nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito) e della claims "impura" (o mista: poichè operante là dove tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con possibile retrodatazione della garanzia alle condotte poste in essere anteriormente) è frutto unicamente di convenzionale semplificazione (ex multis, Cass. sent. Trib. Catania 3.4.2023).
14 Deve ritenersi che nel caso in esame sia solo parzialmente ravvisabile l'ipotesi di sinistro 'determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi', in cui il primo atto posto in essere con negligenza, consistente nella mancata formalizzazione dei presupposti di operatività dell'impresa familiare.
A ben guardare, la richiesta di risarcimento presentata dalla convenuta attiene ai fatti posti in essere nel 2010 dal momento che la domanda risarcitoria involge gli esercizi di impresa intercorrenti tra il
2009 ed il 2016 e che, quindi, la prima condotta negligente rilevante nel caso di specie (e produttiva di un danno giuridicamente rilevante) pertiene all'attività fiscale realizzata per il 2009 e, quindi, concretamente consumata nel 2010.
Se è vero, infatti, che è possibile rinvenire, quantomeno, una condotta colposa prima del 2010, allorquando la ometteva di formalizzare gli adempimenti tributari in relazione alla CP_1
posizione di è altresì dirimente osservare come tale omissione non abbia generato Controparte_5
alcun danno, dal momento che il sinistro rilevante in questa sede è quello che ha dato luogo alla perdita fiscale successiva, relativa all'anno 2009, i cui oneri dichiarativi sono stati espletati nel 2010.
Ebbene, pertanto, i comportamenti colposi che hanno originato il sinistro oggetto di richiesta risarcitoria trovano fondamento nell'omessa informativa negligente realizzata dal 2010 (periodo in cui la stessa era pacificamente coperta dalla polizza assicurativa versata in atti, doc. 6 fasc. parte convenuta).
Vi è da aggiungere che la norma richiamata nelle condizioni generali di contratto contempla l'ipotesi in cui il sinistro sia provocato da una serie diversificata di condotte negligenti (inquadrando, nella prima di esse, quella generativa del danno).
Nel caso di specie, però, l'illecito generatore del danno ha carattere permanente, consistendo esso nella protratta omissione informativa.
Tale tipologia di illecito si protrae nel tempo fino a quando l'autore persista nell'omissione illecita e trova effettiva consumazione solo allorquando cessi l'inadempimento e venga posto in essere il contrario comportamento e l'adempimento informativo.
Ne deriva, pertanto, come il caso di specie non possa essere agevolmente ricondotto all'ipotesi di commissione dell'illecito mediante più condotte colpose (come indicato nelle condizioni generali), essendosi trattato di un'unica condotta permanente, cessata solo nel 2017.
Visto l'esito del giudizio deve essere rigettata la domanda articolata, ex art. 96 c.p.c., dall'odierna convenuta.
*
Le spese di causa vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei criteri medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore del decisum.
15 Stante l'esito della lite e la necessità di dare applicazione al criterio della soccombenza, parte convenuta deve corrispondere quanto spettante all'attore – nella misura indicata in dispositivo – mentre, nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata, è quest'ultima a dover sostenere il pagamento delle spese dell'odierno giudizio.
Le spese della CTU, liquidate come in atti, seguono la soccombenza e vengono definitivamente a carico della convenuta e della terza chiamata in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo- definitivamente pronunciando sulla domanda proposta e rigettata ogni contraria istanza od eccezione – così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a corrispondere Controparte_1
a la somma di euro 40.552,00, oltre agli interessi ed alla Parte_1
rivalutazione monetaria liquidati come in parte motiva;
2) condanna a tenere indenne dalle Parte_2 Controparte_1
somme indicate al punto 1) in forza del contratto di Polizza n. 045.32.001776 intercorso tra le parti;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte attrice, da liquidarsi in euro 7.616,00 a titolo di compensi professionali ed in euro 786,00 a titolo di spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) condanna la al pagamento delle spese di lite nei confronti della Parte_2
, da liquidarsi in euro 7.616,00 a titolo di compensi professionali, Controparte_1
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta e della terza chiamata in solido.
Teramo, 22.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela d'Adamo
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