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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 958/2024 TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 15.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
ORDINANZA
Premesso che, con ricorso depositato in data 11 marzo 2024, la ricorrente, facendo seguito all'istanza amministrativa presentata, domandava l'accertamento del requisito sanitario necessario per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e i benefici di cui alla legge 104/92 art 3 comma 3; premesso che l' si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della CP_1
domanda e chiedendone il rigetto;
premesso ancora che, con ordinanza del 12.02.2025, era disposta ctu medico-legale; rilevato che, nel caso di specie, il CTU nominato non ha potuto redigere la consulenza tecnica, in quanto parte ricorrente è risultata più volte assente alle operazioni peritali, senza addurre alcuna giustificazione in merito (cfr. nota di deposito del 14.05.2025); ritenuto che, nella fattispecie, la ricorrente non ha fatto pervenire alcuna dichiarazione di interesse al provvedimento e che, secondo il principio consolidato della Suprema
Corte, “nelle controversie previdenziali nelle quali sia disposta nuova consulenza tecnica sullo stato di salute dell'assicurato a seguito di specifico gravame, si configura a carico del medesimo un onere di collaborazione, consistente nella sottoposizione a visita medica, che costituisce presupposto imprescindibile dell'accertamento medico;
pertanto, la mancata, ingiustificata presentazione dell'assicurato alla visita medica, in quanto preclusiva delle necessarie indagini medicolegali, equivale al mancato soddisfacimento dell'onere della prova a carico dell'istante e ben può giustificare il rigetto della domanda” (cfr., ex plurimis, Cass. n.
1 12662/95; Cass. n. 3311/99; Cass. 101/2001; Cass. 29906/11, 1358/2013), sicché il ricorso va dichiarato inammissibile;
considerato che
, quanto alle spese processuali, la parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma
11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326;
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo presentato da in data 11.03.2024; Parte_1
- spese di lite irripetibili.
Termini Imerese, 16.07.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
2
IL GIUDICE
Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 15.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
ORDINANZA
Premesso che, con ricorso depositato in data 11 marzo 2024, la ricorrente, facendo seguito all'istanza amministrativa presentata, domandava l'accertamento del requisito sanitario necessario per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e i benefici di cui alla legge 104/92 art 3 comma 3; premesso che l' si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della CP_1
domanda e chiedendone il rigetto;
premesso ancora che, con ordinanza del 12.02.2025, era disposta ctu medico-legale; rilevato che, nel caso di specie, il CTU nominato non ha potuto redigere la consulenza tecnica, in quanto parte ricorrente è risultata più volte assente alle operazioni peritali, senza addurre alcuna giustificazione in merito (cfr. nota di deposito del 14.05.2025); ritenuto che, nella fattispecie, la ricorrente non ha fatto pervenire alcuna dichiarazione di interesse al provvedimento e che, secondo il principio consolidato della Suprema
Corte, “nelle controversie previdenziali nelle quali sia disposta nuova consulenza tecnica sullo stato di salute dell'assicurato a seguito di specifico gravame, si configura a carico del medesimo un onere di collaborazione, consistente nella sottoposizione a visita medica, che costituisce presupposto imprescindibile dell'accertamento medico;
pertanto, la mancata, ingiustificata presentazione dell'assicurato alla visita medica, in quanto preclusiva delle necessarie indagini medicolegali, equivale al mancato soddisfacimento dell'onere della prova a carico dell'istante e ben può giustificare il rigetto della domanda” (cfr., ex plurimis, Cass. n.
1 12662/95; Cass. n. 3311/99; Cass. 101/2001; Cass. 29906/11, 1358/2013), sicché il ricorso va dichiarato inammissibile;
considerato che
, quanto alle spese processuali, la parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma
11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326;
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo presentato da in data 11.03.2024; Parte_1
- spese di lite irripetibili.
Termini Imerese, 16.07.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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