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Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/09/2024, n. 34361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34361 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI SA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 34361 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 27/03/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Giordano, , Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 luglio 2015, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nola condannava RO SI alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per i reati ascrittile. 2. Avverso la citata sentenza RO SI proponeva appello rivolto alla Corte di appello di Napoli, che lo rigettava con sentenza del 20 giugno 2016 confermando la sentenza di primo grado. 3. La difesa di RO SI proponeva ricorso per cassazione. Con sentenza in data 11 settembre 2018, la Corte di cassazione annullava senza rinvio la menzionata sentenza della Corte di appello di Napoli e rideterminava la pena in un anno e dieci mesi di reclusione. 4. La difesa di RO SI chiedeva alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, la concessione, in favore della condannata, della sospensione condizionale della pena risultante dal citato annullamento senza rinvio. 5. Con ordinanza del 2 ottobre 2023, la Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza, sulla base del rilievo che il beneficio non era stato richiesto con l'atto di appello. 6. La difesa di RO SI ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza del 2 ottobre 2023, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 163 e 164 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. in riferimento alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Nel ricorso si afferma che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accogliere l'istanza, perché il beneficio, che non poteva essere concesso nei giudizi davanti al Tribunale e alla Corte di appello in fase di cognizione, avuto riguardo al fatto che la pena inflitta superava il limite di legge, poteva essere concesso, invece, a seguito della menzionata sentenza emessa dalla Corte di cassazione in data 11 settembre 2018, poiché quest'ultima aveva rideterminato la pena in un anno e dieci mesi di reclusione, cioè in misura 2 inferiore al limite massimo di due anni entro il quale la legge consente la concessione del beneficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può essere accolto. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in caso di annullamento senza rinvio di uno o più capi di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione provvedere sulla istanza di sospensione condizionale, avanzata ma non valutata nel giudizio di cognizione in quanto la pena complessivamente irrogata risultava superiore al limite di legge per la concedibilità del beneficio (Sez. 1, Sentenza n. 16679 del 01/03/2013, Rv. 254570 - 01). È stato chiarito che, in caso di proposizione di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna a pena superiore a quella prevista dall'art. 163 cod. pen. per la concessione della sospensione condizionale della pena, dal cui accoglimento possa derivare il ridimensionamento della sanzione entro tali limiti, il ricorrente è tenuto a reiterare, in sede di legittimità, l'istanza di concessione del beneficio già formulata nel precedente grado di giudizio e non esaminata in ragione dell'entità della pena irrogata (Sez. 4, Sentenza n. 43881 del 14/06/2018, dep. 03/10/2018, Rv. 274275 - 01). È stato precisato che, qualora a seguito di annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione di uno o più capi della sentenza di condanna la misura della pena venga ricondotta nei limiti di cui all'art. 163 cod. pen., il giudice dell'esecuzione non può provvedere sull'istanza di sospensione condizionale della pena ove questa non sia stata avanzata anche nel giudizio di cognizione (Sez. 1, Sentenza n. 8262 del 08/01/2019, Rv. 275658 - 01). 1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi che il giudice dell'esecuzione è astrattamente competente a valutare una istanza di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di annullamento senza rinvio da cui derivi il ridimensionamento della pena entro i limiti di concedibilità del beneficio, ma, con riferimento al caso specifico ora in esame, deve pure affermarsi che in concreto il giudice dell'esecuzione non poteva provvedere in merito, perché non risulta che sussistesse il presupposto indicato dalla citata giurisprudenza di legittimità, consistente nell'avvenuta presentazione dell'istanza nel giudizio di cognizione. j'tr 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 27 marzo 2024.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 34361 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 27/03/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Giordano, , Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 luglio 2015, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nola condannava RO SI alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per i reati ascrittile. 2. Avverso la citata sentenza RO SI proponeva appello rivolto alla Corte di appello di Napoli, che lo rigettava con sentenza del 20 giugno 2016 confermando la sentenza di primo grado. 3. La difesa di RO SI proponeva ricorso per cassazione. Con sentenza in data 11 settembre 2018, la Corte di cassazione annullava senza rinvio la menzionata sentenza della Corte di appello di Napoli e rideterminava la pena in un anno e dieci mesi di reclusione. 4. La difesa di RO SI chiedeva alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, la concessione, in favore della condannata, della sospensione condizionale della pena risultante dal citato annullamento senza rinvio. 5. Con ordinanza del 2 ottobre 2023, la Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza, sulla base del rilievo che il beneficio non era stato richiesto con l'atto di appello. 6. La difesa di RO SI ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza del 2 ottobre 2023, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 163 e 164 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. in riferimento alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Nel ricorso si afferma che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accogliere l'istanza, perché il beneficio, che non poteva essere concesso nei giudizi davanti al Tribunale e alla Corte di appello in fase di cognizione, avuto riguardo al fatto che la pena inflitta superava il limite di legge, poteva essere concesso, invece, a seguito della menzionata sentenza emessa dalla Corte di cassazione in data 11 settembre 2018, poiché quest'ultima aveva rideterminato la pena in un anno e dieci mesi di reclusione, cioè in misura 2 inferiore al limite massimo di due anni entro il quale la legge consente la concessione del beneficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può essere accolto. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in caso di annullamento senza rinvio di uno o più capi di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione provvedere sulla istanza di sospensione condizionale, avanzata ma non valutata nel giudizio di cognizione in quanto la pena complessivamente irrogata risultava superiore al limite di legge per la concedibilità del beneficio (Sez. 1, Sentenza n. 16679 del 01/03/2013, Rv. 254570 - 01). È stato chiarito che, in caso di proposizione di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna a pena superiore a quella prevista dall'art. 163 cod. pen. per la concessione della sospensione condizionale della pena, dal cui accoglimento possa derivare il ridimensionamento della sanzione entro tali limiti, il ricorrente è tenuto a reiterare, in sede di legittimità, l'istanza di concessione del beneficio già formulata nel precedente grado di giudizio e non esaminata in ragione dell'entità della pena irrogata (Sez. 4, Sentenza n. 43881 del 14/06/2018, dep. 03/10/2018, Rv. 274275 - 01). È stato precisato che, qualora a seguito di annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione di uno o più capi della sentenza di condanna la misura della pena venga ricondotta nei limiti di cui all'art. 163 cod. pen., il giudice dell'esecuzione non può provvedere sull'istanza di sospensione condizionale della pena ove questa non sia stata avanzata anche nel giudizio di cognizione (Sez. 1, Sentenza n. 8262 del 08/01/2019, Rv. 275658 - 01). 1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi che il giudice dell'esecuzione è astrattamente competente a valutare una istanza di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di annullamento senza rinvio da cui derivi il ridimensionamento della pena entro i limiti di concedibilità del beneficio, ma, con riferimento al caso specifico ora in esame, deve pure affermarsi che in concreto il giudice dell'esecuzione non poteva provvedere in merito, perché non risulta che sussistesse il presupposto indicato dalla citata giurisprudenza di legittimità, consistente nell'avvenuta presentazione dell'istanza nel giudizio di cognizione. j'tr 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 27 marzo 2024.