Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/03/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8708 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
(CF ) con il proc. dom. avv. to Pasquale Parte_1 C.F._1
Pizzuti, delega in atti
-attrice in riassunzione- contro
(CF ), (CF Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e (CF ), con il proc. C.F._3 CP_3 C.F._4
dom. avv.to Arturo Tuozzo, delega in atti e
, e , in qualità di eredi Parte_2 Parte_3 Parte_4
di con il proc. dom. avv.to Pasquale Freda, delega in atti Persona_1
-convenuti in riassunzione- all'esito della discussione orale ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 5.10.2017, deduceva di Parte_1
pagina 1 di 11
del foglio n. 30 del Comune di Buccino confinanti con la particella n. 150, convenuto in giudizio nel lontano 2000 avanti a Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di Eboli-
e per sentirle condannare al rilascio della fascia di Controparte_1 Controparte_2
terreno larga metri 2 ritenuta abusivamente da queste occupata e in via subordinata, in caso di contestazione della linea di confine indicata, per accertare l'esatto confine tra le p.lle 167 e 226 del foglio 30 e la particella 150 del medesimo foglio, con condanna delle convenute al rilascio delle parti di terreno occupate che sarebbero risultate di sua proprietà.
Esponeva che, costituitesi, le avevano sostenuto che tale fascia di terreno era CP_1
sempre stata nella loro disponibilità ed era stata utilizzata e posseduta uti dominus pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente da oltre trenta anni per accedere, anche con veicoli, ai vani sottostanti facenti parte del fabbricato multipiano edificato sulla particella n. 150 del foglio n. 30 e al piazzale, e che il confine tra i due fondi per cui era causa era sempre stato ubicato alla distanza di 3,22 metri dal muro del fabbricato edificato sulla particella n. 150 de qua.
Pertanto, le stesse avevano chiesto di dichiarare che il confine tra la loro proprietà e quella dell'attrice era rappresentato dalla recinzione esistente tra i due fondi in corrispondenza del margine nord della strada, e che il terreno sul quale insisteva la strada era di loro proprietà per intervenuta usucapione, per possesso continuo, pacifico ed ininterrotto per circa trent'anni.
Dava atto che, con sentenza n. 1278/2013, il Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di Eboli – aveva così disposto: a)in accoglimento della domanda di e di Parte_1 [...]
dichiara che la linea di confine fra i due fondi – come meglio in atti identificati e Per_1
descritti – l'uno in proprietà di e e l'altro in proprietà delle parti Parte_1 Persona_1
convenute, è quello individuato nell'elaborato di ctu – e nelle mappe e documenti, richiamati in tale elaborato – da intendersi nella presente sede trascritto e richiamato in parte qua e, per
l'effetto :b)condanna le parti convenute, e , al rilascio della Controparte_2 Controparte_1
pagina 2 di 11 zona di terreno, come compiutamente descritta in parte motiva e relazione di ctu, in favore dei proprietari, e Parte_1 Persona_1
Riferiva che a seguito del giudizio di appello nel quale era intervenuto CP_3
, comproprietario dell'immobile in virtù dell'atto di donazione del 1/9/1987,
[...]
chiedendo di dichiarare la nullità della sentenza appellata e di tutti gli atti processuali del giudizio di primo grado nel quale avrebbe dovuto essere litisconsorte necessario, la Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 852/2017, aveva così statuito: dichiara ammissibile l'intervento ex art. 344 c.p.c. spiegato da dichiara il difetto di CP_3
integrità del contraddittorio nel primo grado di giudizio n. 1650/2000 del R.G.A.C.C. del
Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di Eboli definito con la sentenza civile n. 1278/2013; dichiara la nullità della sentenza civile n. 1278/2013 e di tutti gli atti processuali e del giudizio;
rimette la causa dinanzi al giudice di primo grado: Tribunale di Salerno, per effetto della soppressione della Sezione distaccata di Eboli per la riassunzione del giudizio nei confronti di
compensa tra le parti le spese del grado. CP_3
instava quindi per la prosecuzione del giudizio rinnovando tutte le Parte_1
richieste formulate con il sopra richiamato atto di citazione.
A seguito della fissazione dell'udienza di prosecuzione si costituivano CP_1
e i quali rinnovavano la loro opposizione
[...] Controparte_2 CP_3
all'accoglimento della domanda avversaria concludendo nei seguenti termini: dichiarare che il confine tra i fondi per cui è causa è ubicato alla distanza di 3,22 metri dalla base del muro esterno est del fabbricato edificato sulla particella n. 150 del foglio n. 30 del
Comune di Buccino e che la fascia di terreno per cui è causa è di proprietà dei convenuti anche per usucapione;
condannare la controparte al pagamento delle spese processuali a favore dei convenuti.
Si costituivano anche , e nella qualità Parte_2 Parte_3 Parte_4
di eredi di eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in Persona_1
quanto, a seguito di sentenza n. 2844/12 emessa Tribunale di Salerno, Persona_1
aveva ceduto a la propria quota del terreno per cui è causa, ed instando Parte_1
pagina 3 di 11 per la loro estromissione dal giudizio.
Espletata consulenza tecnica di ufficio dal precedente giudice assegnatario ed omessa ogni ulteriore istruttoria, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 14.2.2025 alla quale il Tribunale riservava il deposito della decisione, ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c. nei termini di legge.
Deve preliminarmente essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti , e per essere pacifica e Parte_2 Parte_3 Parte_4
documentata la cessione della quota di comproprietà facente capo al de cuius
[...]
all'attrice che ne è così divenuta la proprietaria esclusiva (cfr. Per_1 Parte_1
docc. nn. 2 e 3 comparsa).
Giova poi premettere che poiché il discrimen tra l'azione di rivendica e quella di regolamento dei confini è la ricorrenza di una situazione di incertezza sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà, la seconda azione non muta natura, trasformandosi nella prima, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino (Cassazione n. 22645/2018) giacché l'effetto recuperativo è conseguenza dell'accertamento del confine e la domanda di rilascio non è incompatibile con la proposizione predetta.
L'azione di regolamento dei confini mira quindi esclusivamente ad eliminare un'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, e, quindi, presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà (Cassazione
n. 11822/2018).
Inoltre, l'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto non è idonea a snaturare l'azione di regolamento di confini proposta dall'attore, quando, con detta eccezione, si pagina 4 di 11 faccia valere una situazione sopravvenuta, atta ad eliminare l'incertezza sul confine, senza che sia messo in discussione il titolo di acquisto vantato ex adverso (Cassazione
n. 18870/2013).
Ciò posto, occorre in primo luogo riepilogare gli esiti della consulenza espletata.
Il consulente incaricato, geom. (cfr. relazione depositata in data Persona_2
27.12.2022), ha proceduto preliminarmente alla esatta identificazione delle rispettive proprietà rilevando che i cespiti oggetto del presente contenzioso sono siti nel comune di Buccino (Sa) alla via Conceria e precisando che quelli facenti capo a parte attrice sono identificati in Catasto Terreni al foglio n.30 p.lle nn.167-226; (Allegato 10-Tav.2
Individuazione proprietà) e sono pervenuti alla proprietà sig.ra nata a [...] il Parte_1
3.04.1928 da:
• Atto a firma del notaio del 24/06/1955; Per_3
• Sentenza (atto dell'autorità giudiziaria) del 12/10/2011 Pubblico ufficiale Tribunale di
Salerno - Sede EBOLI (SA) Repertorio n. 2844 registrato in data - Sentenza per divisione
Trascrizione n. 31319.1/2012 Reparto PI di SALERNO in atti dal 16/10/2012;
• Denunzia (nei passaggi per causa di morte) del 12/12/2020 Pubblico ufficiale Sede CP_4
Buccino (SA) - UU Sede Salerno (SA) Registrazione Volume 88888 n. 544418 registrato in data 04/12/2021 - Dichiarazione di Successione Voltura n. 1089.2/2022 - Pratica n.
SA0006250 in atti dal 19/01/2022.
Tali cespiti hanno destinazione agricola e, rispettivamente, un'estensione di mq 245 e mq 155; hanno una conformazione pressoché rettangolare con presenza di dislivello. Il cespite identificato dalla particella 167 confina:
• a Nord-Ovest con via Conceria;
• a Nord-Est con particella n.757;
• a Sud/Sud-Est con particella n.226;
• a Sud-Ovest con particella n.150 (proprietà di parte convenuta).
Il cespite identificato dalla particella 226 confina:
• a Nord-Ovest con particella n.167;
pagina 5 di 11 • a Nord-Est, Sud/Sud-Est con particella n.757 (proprietà terze rispetto al giudizio in corso);
• a Sud-Ovest con particella n.150 (proprietà di parte convenuta) e particella n.309 (proprietà terze rispetto al giudizio in corso).
All'attualità i terreni di proprietà di parte attrice risultano non coltivati, nello specifico parte della particella n.167 prospiciente via Conceria risulta ricoperto da sterpaglie;
mentre la restante parte e la particella n.226 risultano coperte da arbusti.
Il cespite facente capo ai convenuti è invece un fabbricato edificato negli anni'60 identificato in Catasto Fabbricati dalla particella n.150. L'immobile è costituito da un corpo di fabbrica con forma in pianta rettangolare, che si sviluppa su n.5 piani fuori terra ed un piano seminterrato, con una struttura portante in c.a. con elementi verticali in c.a. (pilastri), elementi orizzontali in c.a. (travi), da orizzontamenti costituiti da solai latero-cementizi ai piani ed da una copertura a falde spioventi. Il fabbricato presenta un accesso pedonale dal portone prospiciente la via Conceria, con la quale confina a Nord-Ovest, presenta una facciata in aderenza ad altro edificio lungo il lato Sud/Ovest e presenta un accesso carrabile sul lato Nord-
Est/Est, mediante rampa di accesso in cemento che conduce ai locali posti al piano seminterrato. Il fabbricato confina: - a Nord-Est con p.lla n.167; - ad Est - Sud/Est con p.lla
n.226; - a Sud con p.lla n.309.
Al fine di rispondere al quesito relativo alla esatta determinazione della linea di confine tra le rispettive proprietà, l'ausiliario ha proceduto alle operazioni di rilievo dello stato di fatto riscontrando, dalle verifiche effettuate e dall'elaborazione dei dati ottenuti, che:
-negli archivi catastali non è presente alcun elaborato tecnico, che possa determinare l'esatto posizionamento del confine tra le parti (cfr. Allegato 13);
-dalla visione della mappa catastale di visura si riscontra che il confine tra i fondi in causa è proprio la parete perimetrale Est del fabbricato ed il suo prolungamento verso
Sud, pertanto lo scrivente, ritiene di poter affermare che tutti i manufatti realizzati al di là di tale confine ricadano sulle particelle di parte attrice.
Inoltre, dalla documentazione presente nel fascicolo di causa, precisamente, nel file denominato
pagina 6 di 11 Fascicolo I grado : Parte_5
• nota di trascrizione registro generale n.12468, registro particolare n.11015 scritta il 9 maggio
1974 (pag.17-18);
• atto a firma del Notaio Dr. registrato ad Eboli il 17.05.19774 aln.1835, art.1 Persona_4
lett.C) (pag. 21-22) si evince che sin dai tempi della costruzione non vi era alcun accesso di tipo veicolare per i locali deposito posti al piano seminterrato del Fabbricato individuato dalla p.lla n.150, ma solo accesso mediante andito condominiale.
L'ausiliario ha altresì chiarito, in risposta alle osservazioni del consulente di parte
, di non aver reperito alcuna atto di frazionamento e che l'unica Parte_6
documentazione estraibile dagli archivi dei competenti uffici dell'Agenzia
[...]
, consiste nella mappa cartacea catastale. Conseguentemente, preso Controparte_5
atto della insufficienza dei titoli di provenienza, ha determinato il confine in contestazione sulla base della mappe catastali (cfr. fogli 14 -15 relazione cit.).
Gli esiti della consulenza tecnica vanno confermati.
Invero, nel giudizio di regolamento di confini, che ha per oggetto l'accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, il giudice ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, all'interno del quale il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali, pur costituendo un sistema d'accertamento sussidiario, è consentito non solo nel caso di mancanza assoluta d'altri elementi, ma anche quando il Giudice per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, ravvisi che solo le risultanze delle emergenti dalle mappe stesse sono idonee alla determinazione certa del confine controverso (Cassazione 3101/2005; n. 10501/2013).
Nel caso che qui occupa, non possono essere condivise le censure mosse alla predetta indagine peritale dai convenuti.
Questi ultimi sostengono che il confine per cui è causa debba desumersi dai rilievi aereofotogrammetrici del 1980 (fatta dalla S.T.R. società Topografica Rilievi di Napoli) e del
pagina 7 di 11 1996 (fatto dalla società fotogrammetrica Meridionale di Salerno;
depositata presso il Comune di Buccino), allegato alla perizia giurata del 26/10/2000 dell'arch. (cfr. Persona_5
osservazioni all. 14 ctu).
Premesso che la perizia dell'arch. prodotta in allegato alla comparsa di Per_5
risposta, non aveva ad oggetto la determinazione dei confini, ma solo la descrizione dei locali e delle aree circostanzi al fabbricato sito in Buccino (Sa) alla via Conceria, la stessa fa esclusivo riferimento al rilievo aerofotogrammetrico del 1996 (cfr. foglio 6), l'unico allegato alla perizia medesima, al fine di confermare che quanto sopra relazionato e descritto in ordine allo stato di fatto ed alla situazione esistente da moltissimo tempo trova puntuale riscontro nel rilievo aerofotogrammetrico effettuato con ripresa aerea del 1996. Si tratta però di circostanza incontestata.
Al contrario, il rilievo aerofotogrammetrico del 1980 allegato dai convenuti alla memoria del 21.9.2020 mostra in maniera del tutto evidente l'assenza di un accesso diretto da via Conceria al fondo , situazione peraltro attestata dall'atto CP_1
pubblico del 1974 (a firma del Notaio Dr. registrato ad Eboli il Persona_4
17.05.19774 aln.1835, art.1 lett. C) già preso in esame dal ctu.
Il predetto rogito, nel dare atto della consistenza di un immobile facente parte del fabbricato costruito sul fondo Zitarosa, cioè del vano uso deposito in piano seminterrato con accesso attuale dalla scala interna del fabbricato e, quindi da fascia di terreno esterna e scoperta della venditrice larga 70 cm attraverso la prima porta a destro uscendo dall'andito condominiale del fabbricato in piano seminterrato, precisava che attualmente non vi è possibilità di accesso veicolare al locale descritto.
Tale accesso, quindi, non vi era nel 1974 e nemmeno nel 1980 e ciò per l'evidente ragione che in origine gli attuali box erano stati concepiti come semplice vani uso deposito cui accedere esclusivamente mediante andito condominiale.
Il fatto poi che dall'aerofotogramma del 1980 si noti la presenza di un ampliamento del piazzale nella zona attualmente occupata dalla stradina nulla aggiunge CP_1
alla indagine sulla determinazione dei confini, sia perché l'aereofotogrammetria non pagina 8 di 11 ha la stessa valenza di una mappa catastale e sia in quanto tale fotogramma non mostra alcun accesso diretto alla via Conceria, sicchè l'ampliamento in questione non sarebbe comunque sovrapponibile alla fascia di terreno per cui è causa.
Sempre i convenuti hanno poi sostenuto che un diverso confine sarebbe desumibile dalla fotografia allegata alla perizia dell'arch. dalla quale si evince la presenza Persona_5
di due cancelli, il primo posto allo spigolo del fabbricato per l'accesso alla rampa e ai locali seminterrati di proprietà dei convenuti e un secondo cancello posto vicino a quello dei convenuti con una rampa nella particella 167 per l'accesso nel fondo della parte attrice.
L'argomentazione non convince, visto che è pacifico che il confine corre lungo il lato est del fabbricato ed è invece irrilevante che il fondo di parte attrice abbia altri accessi a nord verso via Conceria di cui peraltro non è nota la risalenza.
Analogamente, l'accertamento del confine secondo le mappe catastali non può essere confutato dal fatto che dal contratto del 4/5/1974 (Rep. n. 11024) per notaio Persona_4
prodotto in giudizio dalla parte attrice risulta che la venditrice si riservò Pt_1 CP_6
per sé e per i suoi aventi causa il diritto di edificare a est, in quanto l'indagine in oggetto va compiuta facendo ricorso a parametri obbiettivi e riscontrabili e non ad intenzioni dichiarate.
Quanto alla richiesta dei convenuti di accertare che la proprietà della fascia di terreno in contestazione sarebbe stata da loro acquistata per usucapione, va rilevato come non risulti assolto l'onere della relativa prova.
Correttamente, infatti, il precedente giudice assegnatario ha ritenuto inammissibile il capitolo all'uopo formulato con memoria del 21.9.2020 (vero che la zona di terreno della larghezza di metri 3,22, ubicata in Buccino alla via Conceria tra il e la Controparte_7
recinzione a confine con il fondo dell'attrice e che collega via Conceria al piano Parte_1
seminterrato e al piazzale a sud del suddetto Palazzo chiusa al suo ingresso con cancello, è posseduta come proprietari ininterrottamente, pubblicamente e pacificamente dai convenuti
, e e così prima di loro, ininterrottamente sin Controparte_1 Controparte_2 CP_3
da prima dell'anno 1970, dai coniugi e anche come unica Controparte_8 CP_6
pagina 9 di 11 strada di accesso).
Il riferimento al “possesso come proprietari ininterrottamente, pubblicamente e pacificamente” presenta degli innegabili connotati valutativi non demandabili ai testi dovendo, al contrario, la prova vertere sulle specifiche modalità di estrinsecazione del possesso utile ad usucapire, cioè sul contenuto del potere di fatto effettivamente esercitato sui beni.
Non può infine sottacersi che proprio l'assenza di accesso diretto del fondo CP_1
alla via Conceria attestata all'invocato rilievo aerofotogrammetrico del 1980 (i) esclude che alla data di introduzione del primo giudizio (2000) potesse essersi già compiuto il termine ventennale prescritto per l'acquisto per usucapione della proprietà della fascia di terreno per cui è causa;
(ii) confuta l'assunto esposto nella comparsa di risposta del
6/11/2000 da e per cui la fascia di terreno in oggetto Controparte_1 Controparte_2
sarebbe stata realizzata negli anni '60 dalla loro madre (iii) rende CP_6
inattendibili le dichiarazioni rese dalla defunta (allegate alla Parte_7
memoria del 21.9.2020) per cui la stessa, nata nel 1931, avrebbe sempre “visto la strada nelle attuali condizioni fin da piccola”.
In definitiva, vanno accolte le domande di parte attrice e respinte quelle dei convenuti
. Parte_6
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, mentre gli onorari di ctu vanno posto a carico di entrambe le parti trattandosi di atto compiuto nell'interesse comune.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: dichiara il difetto di legittimazione passiva dei convenuti , Parte_2 [...]
e Pt_3 Parte_4
accerta e dichiara che il confine tra i terreni identificati al Catasto Terreni del Comune di Buccino (SA) al foglio n.30 particelle nn.167-226 ed il fabbricato identificato al pagina 10 di 11 Catasto Fabbricati del medesimo Comune alla particella n.150 è quello rappresentato dalla mappa catastale di visura (all. 9 e 10 alla relazione geom. del Persona_2
27.12.2022), cioè dalla parete perimetrale Est del fabbricato e dal suo prolungamento verso Sud;
condanna ai convenuti , e al rilascio in Controparte_2 Controparte_1 CP_3
favore di della striscia di terreno larga 3,25 metri come rappresentata Parte_1
nella planimetria di cui all'allegato 11 alla relazione del geom. del 27.12.2022 ed Per_2
ivi denominata “rampa pavimentata in cemento”; rigetta le domande dei convenuti;
Parte_6
condanna alla refusione in favore dell'avv.to Pasquale Freda, dichiaratasi Parte_1
antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
condanna , e , in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_2 CP_3
refusione in favore di delle spese di lite che si liquidano in € 3.830,00 per Parte_1
compensi professionali, € 125,00 per contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice, da un lato, e delle parti convenute
, e , dall'altro, nella misura del 50% Controparte_1 Controparte_2 CP_3
ciascuno gli onorari di ctu liquidati con decreto del 27.3.2024.
Così deciso in Salerno, lì 14.3.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
pagina 11 di 11