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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/05/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3037/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa SI RR, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3037/2016 di R.G., promossa da:
titolare della NT Immobiliare, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Giorgio, Parte_1
presso il cui studio sito in Acquaviva delle Fonti (Ba) alla via Giovanni XXIII n. 57 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellante -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Milano, presso il cui studio sito in Acquaviva CP_1
delle Fonti (Ba) alla via Mele n. 56 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellata –
E CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Angela M.R. Buttiglione, presso il cui studio sito CP
in Acquaviva delle Fonti (Ba) alla via Pio X n. 4 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 133/2015 del 24.08.2015 (depositata il 24.08.2015), resa dal Giudice di CE di Bari nel giudizio iscritto al n. R.G. 248/2015.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta, depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 28.10.2024 e nei propri scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127
SI RR ult. co. e dell'art. 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con due distinti atti di citazione notificati rispettivamente in data 01.03.2013 e in data
04.03.2013, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di CE di Bari – Sezione Parte_1
Distaccata di Acquaviva delle Fonti, e , per ivi sentirli condannare al CP_1 CP pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di €. 5.000,00 (IVA inclusa) a titolo di provvigione, oppure al pagamento di quella minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali a far tempo dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata, al fine di ottenere la condanna di a corrispondergli la complessiva somma di €. 4.200,00 Parte_2
a titolo di penale oppure al pagamento di quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla svalutazione monetaria a decorrere dalla domanda e sino al saldo;
in via ancora più subordinata, al fine di ottenere la condanna dei medesimi e CP_1 CP
a corrispondergli la complessiva somma di €. 4.200,00 a titolo di risarcimento danni
[...] patrimoniali da responsabilità contrattuale ex art. 1223 c.c., oppure al pagamento di quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed al maggior danno da svalutazione monetaria a far tempo dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
in via ancora più subordinata per ivi sentire condannare i convenuti al pagamento della complessiva somma di €.
4.200,00 a titolo di risarcimento danni patrimoniali da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043
c.c. oppure al pagamento di quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed al maggior danno da svalutazione monetaria a far tempo dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo. Il tutto comunque da contenersi entro il limite di competenza ratione valoris del Giudice adìto e con vittoria di spese e competenze di lite.
La parte attrice esponeva in fatto di essere iscritto al ruolo n. 2598 degli Agenti Immobiliari della Provincia di Bari, e che in data 06.05.2010 riceveva da incarico scritto fino al CP_1
06.11.2010 – tacitamente rinnovabile per eguale periodo e per una sola volta, in mancanza di disdetta da far pervenire per iscritto almeno trenta giorni prima della scadenza – di ricercare potenziali acquirenti della casa indipendente di sua proprietà, sita in Acquaviva delle Fonti (Ba) alla via S. Anna
n. 21, al prezzo di €. 270.000,00, trattabili.
Deduceva l'attore che l'incarico prevedeva, all'art. 10 lett. b), una penale a carico della cliente, pari alla provvigione, in caso di vendita effettuata, anche dopo la scadenza del mandato, a persone segnalate dall'agente immobiliare.
SI RR Precisava, inoltre, che anche se non veniva stabilita la misura della provvigione, l'attore era solito richiedere alle parti una pari al 3%, oltre IVA, sul prezzo dell'affare concluso per effetto del suo intervento.
Quindi, una volta ricevuto l'incarico, il si adoperava per individuare possibili acquirenti Pt_1
CP_ e, nel corso del rapporto, la gli consegnava una copia delle chiavi dell'immobile onde consentirgli di farlo visionare.
CP_ Con raccomandata a/r del 20.10.2010, ricevuta il 04.11.2010, la comunicava la disdetta del contratto di conferimento per la data di scadenza naturale (il 06.11.2010) contestando, inoltre,
l'effettivo svolgimento dell'attività di mediazione da parte dell'agente immobiliare. CP_ Pertanto, con raccomandata a/r dell'08.11.2010, l'attore riscontrava la missiva della inviandole in allegato un elenco di 19 persone cui aveva fornito informazioni e aveva fatto visitare l'immobile, precisando altresì che la disdetta era tardiva, non essendo stato rispettato il termine anticipatorio di trenta giorni dalla scadenza e, conseguentemente, l'incarico si era tacitamente rinnovato per altri sei mesi sino al 06.05.2011.
CP_ In ragione di tanto, la d'accordo per il rinnovo si determinava a ridurre il prezzo di vendita a €. 170.000,00 trattabili e a consegnare all'agente un'altra copia delle chiavi essendo stata smarrit la precedente.
Proseguiva il NT che in data 16.03.2011 entrava in contatto con la Controparte_3
, interessato all'acquisto di un'abitazione nel Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba); nello
[...]
CP_ stesso giorno, quindi, l'attore procedeva a mostrargli l'immobile della e il manifestando CP un serio interesse, si diceva disponibile all'acquisto e si impegnava a corrispondere al NT la provvigione del 3% sul prezzo di vendita, in caso di effettiva conclusione dell'affare.
Tale circostanza, aggiungeva l'attore, risultava provata per tabulas, avendo il CP
compilato e sottoscritto la scheda di attestazione di avvenuto colloquio informativo e visita.
Cionondimeno da tale momento, riferiva l'attore, cessava ogni contatto con . CP
Ad ogni modo, riferiva ancora il NT, l'accordo con si rinnovava anche dopo CP_1
l'ulteriore scadenza del 06.05.2011, poiché la convenuta affidava verbalmente un nuovo incarico all'attore; inoltre, il 16.10.2011 la convenuta rifiutava di sottoscrivere il contratto di compravendita con la quale, grazie all'attività dell'attore, aveva proposto €. 150.000,00 per Persona_1
l'immobile.
Nel mese di settembre 2012 l'agente immobiliare contattava nuovamente il per CP
CP_ riproporgli l'abitazione della , ma lo stesso si diceva non interessato e, nel contempo, contattava CP_ la per comunicarle che vi era un probabile acquirente a nome interessato Controparte_4 all'acquisto, ma la venditrice gli rispondeva di voler desistere e che l'incarico da tale momento doveva considerarsi cessato.
CP_ Tuttavia l'attore, insospettito dai comportamenti della e del attraverso indagini CP
catastali scopriva che le parti avevano stipulato un atto pubblico di compravendita in data 22.11.2012,
SI RR con acquisto dell'immobile da parte di al prezzo di €. 140.000,00 (di cui già versati CP
€. 11.000,00 in data 25.05.2012, periodo durante il quale l'attore svolgeva la sua opera di mediazione CP_ in favore della ).
Per tali ragioni, l'attore riteneva di aver maturato il proprio diritto alla provvigione ex art. 1755 c.c., la quale andava liquidata in misura pari al 3%, oltre IVA, del prezzo di vendita, e quindi di
€. 4.200,00 (IVA esclusa).
In via subordinata il NT chiedeva la condanna diritto a ricevere da €. 4.200,00 CP_1
a titolo di penale prevista dall'art. 10 lett. b) del contratto di conferimento dell'incarico del
06.05.2010; il diritto a ricevere la stessa cifra sia a titolo di mancato guadagno ex art. 1223 c.c. causato e del sia a titolo di fatto illecito ex art. 2043 c.c., Parte_2 CP
rassegnando le proprie conclusioni come in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.05.2013 si costituiva in giudizio CP_1
che contestava integralmente la domanda attorea in ogni sua richiesta e deduzione.
La convenuta precisava, innanzitutto, che la misura della provvigione non era stata pattuita sicchè la stessa sarebbe stata lasciata alla libera determinazione dei contraenti al momento della eventuale corresponsione.
Inoltre, in tesi di parte convenuta, non vi era una corrispondenza tra i presunti soggetti individuati dal NT e coloro che effettivamente avevano visitato l'immobile; inoltre non CP_ corrispondeva al vero che, dopo il primo rinnovo tacito del 06.11.2010, la aveva accettato di ridurre il prezzo di vendita a €. 170.000,00. CP_ Inoltre, deduceva la che alla scadenza del rinnovo, in data 06.05.2011 ogni rapporto si interrompeva e l'immobile non veniva più visionato da alcuno tramite la mediazione dell'attore; precisava, inoltre, la convenuta che il fatto che il avesse inviato tramite una nota l'elenco delle Pt_1 persone che avevano visionato l'immobile quali potenziali acquirenti altro non era che una volontà dell'attore di precostituire delle prove per poter vantare un diritto alla provvigione nel caso di vendita.
Con riferimento, invece, alla visione dell'immobile da parte di , affermava CP
l'attrice che la circostanza era indimostrata;
ad ogni modo, la convenuta riferiva che il aveva CP
CP_ appreso dell'immobile in vendita da alcuni conoscenti e, quindi, la nulla sapeva di rapporti tra l'agente immobiliare e . CP
Aggiungeva la convenuta che in data 16.10.2011 il contratto di mediazione era già estinto e, quindi, a nulla rilevava che ella non aveva accettato la proposta di acquisto di non Persona_1
essendo vincolata da alcun rapporto col . Pt_1
Concludeva, quindi, ritenendo che nessuna provvigione fosse dovuta a , atteso Parte_1 che l'accordo dell'acquisto con si era concluso per il semplice incontro della CP
domanda e offerta sul mercato immobiliare di Acquaviva delle Fonti per il mezzo di conoscenti comuni.
CP_5 sia al momento del preliminare di vendita (maggio 2012), sia all'epoca della
[...]
vendita immobiliare del 22.11.2012, non vi era alcun contratto di mediazione fra il e la Pt_1
convenuta, pertanto nessuna condotta scorretta poteva esserle imputata né, tantomeno, un comportamento doloso e malizioso tale da integrare gli estremi del fatto illecito ex art. 2043 c.c..
Chiedeva, dunque, che venisse accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto dell'attore alla provvigione, né qualsivoglia diritto a un risarcimento per danno contrattuale o extracontrattuale, con vittoria delle spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.05.2013 si costituiva in che CP
contestava integralmente la domanda attorea in ogni sua richiesta e deduzione.
Preliminarmente il convenuto disconosceva la conformità agli originali di tutti gli allegati prodotti da controparte in fotocopia e, con specifico riferimento al doc. 4 – avente ad oggetto la scheda di attestazione di avvenuto colloquio informativo e visita - disconosceva l'autenticità della sottoscrizione.
Lamentava, innanzitutto, il la genericità della domanda nell'an e nel quantum CP debeatur, poiché l'attore prima avanzava domanda di pagamento di una provvigione di €. 5.000,00 e successivamente quantificava in €. 4.200,00 l'eventuale risarcimento danni dovuto senza indicare, tra l'altro, quale illecito sarebbe stato commesso dal convenuto: pertanto, l'atto di citazione era da dichiararsi nullo per la sua genericità.
Proseguiva il convenuto, inoltre, di non essersi mai rapportato con , e che era Parte_1 rimasta a lui ignota l'identità dell'agente immobiliare sino all'instaurazione della controversia de qua.
Precisava, invero, che l'unica circostanza da non contestare della ricostruzione attorea era quella relativa all'acquisto dell'immobile di in data 22.11.2012; deduceva, peraltro, di aver CP_1 visionato l'immobile nell'aprile 2012, accompagnato da , amico comune tra le due Persona_2
parti del contratto di compravendita, e di aver conosciuto in quella circostanza per la prima volta la futura alienante.
Nel mese successivo – maggio 2012 – una volta consolidato il proprio convincimento grazie ad altri sopralluoghi presso l'immobile, i coniugi e decidevano CP Controparte_6 di acquistare l'appartamento, impegnandosi con un contratto preliminare e versando un acconto, non CP_ prima di aver avuto conferma da parte della che non vi fosse alcun contratto di mediazione immobiliare in corso tra l'alienante e agenzie del settore.
Concludeva, quindi, chiedendo l'integrale rigetto della domanda di nonché la Parte_1 condanna dell'attore per c.d. lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese del giudizio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del secondo procedimento n. R.G. 239/2013, contro , le due cause venivano riunite nel procedimento di n. R.G. 248/2015 dinanzi CP
al Giudice di CE di Bari.
SI RR L'istruttoria si articolava mediante l'espletamento delle prove orali: gli interrogatori formali delle parti, e le prove testimoniali di , , , Persona_2 Testimone_1 Testimone_2
per le parti convenute;
e per l'attore. Testimone_3 Testimone_4 Controparte_7
Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva rinviata alla udienza del 16.02.2015, in cui il
Giudice di CE si riservava per la decisione.
Con sentenza n. 133/2015 del 24.08.2015 (depositata il 24.08.2015), il Giudice di CE di
Bari, ritenendo non provato il rapporto di mediazione né il nesso causale tra l'attività di
[...]
e la vendita dell'immobile di a , rigettava la domanda attorea Pt_1 CP_1 Controparte_8
e così statuiva: “1) rigetta la domanda attrice;
2) condanna , nella spiegata qualità, Parte_1
al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro
1.900,00 oltre Iva, Cnap e spese forfetaria come per legge e tariffa forense, ripartite nella giusta metà di euro 950,00 a favore di ciascun convenuto”.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva , proponendo gravame con atto di Parte_1
citazione notificato in data 23.02.2016, chiedendo la riforma integrale della sentenza resa in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Deduceva l'appellante che non era condivisibile la motivazione del Giudice di CE nella parte in cui affermava che l'attore non aveva assolto al proprio onere probatorio, atteso che stato provato che in data 06.05.2010 il NT aveva ricevuto l'incarico della durata di sei mesi da per CP_1
la ricerca di acquirenti per il suo appartamento e che lo stesso si era rinnovato sino al 06.05.2011 per applicazione della clausola di tacito rinnovo in esso prevista.
Era stato dimostrato altresì che in costanza di questo rinnovo, in data 16.03.2011, il CP
aveva visionato l'appartamento grazie all'attore, come dimostrato sia documentalmente negli allegati da 1 a 5 sia dalla testimonianza di erroneamente ritenuta inattendibile dal Controparte_7
Giudice di prime cure per il solo fatto di essere coniuge dell'attore, mentre attendibili erano stati ritenuti i testi , e , tutti parenti della convenuta Testimone_5 Testimone_1 Testimone_3
. CP_1
Tale ultima valutazione, infatti, si appalesava contraddittoria, dato che la testimonianza de qua era evidentemente connotata da coerenza, completezza e logicità: il Giudice di primo grado non aveva adeguatamente motivato in merito alla valutazione dell'intero comparto probatorio, alludendo a prove documentali fornite dai convenuti in realtà non meglio indicate o individuate, non precisando quali erano le circostanze oggettive che maggiormente avrebbero suffragato le prove testimoniali delle parti convenute, con conseguente violazione degli artt. 115-116 c.p.c..
Deduceva, ancora, l'appellante che il contratto di mediazione era proseguito, anche se verbalmente, sino a settembre 2012 e il nominativo di figurava nell'elenco dei clienti CP
CP_ in visita, come testimoniato dal doc. 5 oggetto di comunicazione alla convenuta in data
CP_ 23.10.2012; faceva notare l'appellante che tale elenco veniva inviato alla un mese prima della
SI RR futura stipula del contratto tra i convenuti, e pertanto andava considerato come elemento oggettivo e concordante che suffragava tutti gli assunti attorei.
Ulteriore elemento, proseguiva il , che suffragava l'attendibilità dei testi era Pt_1
rappresentato dalla scheda visita del 16.03.2011, sulla quale il Giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi, con violazione degli artt. 216-220 c.p.c.; a fronte del disconoscimento di CP
, avrebbe dovuto seguire il procedimento incidentale di cui agli artt. 216 e ss. c.p.c., teso ad
[...] accertare e decidere, con sentenza, l'autenticità della suddetta scrittura privata, il cui esito non poteva che essere quello della genuinità della sottoscrizione.
Il Giudice di CE, aggiungeva l'appellante, aveva omesso di considerare la costante giurisprudenza in materia di mediazione, secondo la quale al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione era sufficiente l'esplicazione della semplice attività consistente nella ricerca ed indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare, non rilevando il trascorrere di un ampio lasso di tempo.
E non bastava a interrompere il nesso causale, precisava il NT, il fatto che Persona_2
avrebbe svolto un ruolo nella conclusione del contratto, perché il primo mediatore rimane nondimeno titolato a ricevere la provvigione.
Parimenti il Giudice di primo grado non aveva deciso sulla penale, il cui pagamento era stato richiesto in via subordinata;
sulle richieste risarcitorie, che trovano la propria fonte nella violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva, assumendo rilevanza sia ai fini dell'art. 1223 c.c. come mancato guadagno sia ai fini dell'art. 2043 c.c. come fatto illecito;
ciò comportando, dunque, una palese violazione dell'obbligo di cui agli artt. 132 n. 4 e 112 c.p.c..
rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: Parte_1
A) in via preliminare, dar corso agli incombenti di cui all' art. 217 e ss. c.p.c., in funzione dell'accertamento dell'autenticità o meno della firma disconosciuta da e da questi CP apposta sul documento “Scheda di attestazione avvenuto colloquio informativo e visita” del
16/03/2011 in atti;
B) sempre in via preliminare, dichiarare la nullità dei procedimenti di primo grado riuniti e della sentenza appellata per le motivazioni sopra esposte;
C) nel merito, accogliere per i motivi innanzi esposti il proposto appello e, per l' effetto, in annullamento e riforma totale della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure in danno di;
D) CP_1
nel merito, accogliere per i motivi innanzi esposti il proposto appello e, per l' effetto, in annullamento
e riforma totale della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure in danno di;
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, CP
IVA e CAP come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.06.2016 si costituiva in giudizio , CP_1
contestando ogni avversa deduzione, eccezione, produzione e richiesta, instando per il rigetto dell'appello, siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, per la conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
SI RR CP_ In via preliminare, la assumeva l'inammissibilità e l'irrilevanza della richiesta avanzata dall'appellante di procedere ex art. 217 e ss. c.p.c. con riferimento al documento “scheda di attestazione di avvenuto colloquio informativa e visita” allegato al fascicolo di parte attorea al n. 4 con particolare riferimento alla firma di , disconosciuta in corso di causa. CP
Tale richiesta istruttoria, infatti, veniva ritenuta superflua e non ammessa dal Giudice di prime cure in quanto ritenuta ininfluente ai fini del giudizio poiché nella stessa scheda venivano riportati altri immobili oggetto di visita e di informativa e, comunque, la visita all'immobile veniva negata dallo stesso e dal teste . CP Per_2
Quindi, riteneva l'appellata che la procedura di verificazione della firma non condurrebbe comunque ad una prova rilevante e decisiva ai fini della modifica della sentenza impugnata.
CP_ Con riferimento al merito, inoltre, deduceva la che la ricostruzione del era Pt_1 infondata, atteso che l'appellante fondava le proprie ragioni esclusivamente sulla prova testimoniale di e di , nonché sul documento denominato “scheda di Controparte_7 Testimone_4 attestazione di avvenuto colloquio informativo e visita” del 16.3.2011, avente le caratteristiche di modulo prestampato in uso alle agenzie immobiliari, che si assumeva essere stato compilato da
[...]
in occasione della presunta visita da parte di all'immobile di via S. Anna, Pt_1 CP
di proprietà di e firmato dallo stesso che tuttavia, più volte ne disconosceva la CP_1 CP
firma.
L'irrilevanza di tale documento si evinceva dalla circostanza che esso faceva riferimento a un altro immobile sito in Acquaviva e oggetto di visita;
di conseguenza, l'indicazione sulla scheda dell'immobile di proprietà della convenuta doveva spiegarsi col fatto che esso potesse essere stato aggiunto successivamente dall'agente al fine di creare artatamente una prova per il giudizio.
Correttamente, quindi, erano state valutate tutte le prove testimoniali delle parti convenute, le quali confermavano che la vendita si era conclusa a seguito di trattative private e che CP_1
conosceva per la prima volta a mezzo del comune amico che li CP Persona_2 metteva in contatto e li presentava in occasione della prima visita all'immobile di via S. Anna n. 21. CP_ Precisava l'appellata che le discordanze rimarcate dall'attore tra le dichiarazioni dei testi e e quelle di - con riferimento alle date e alle Persona_2 Testimone_1 CP
persone presenti alle visite ed alle trattative - erano compatibili con il lasso di tempo trascorso, con la successione di visite all'immobile ed alle trattative intercorse, tali da compromettere una precisa memoria di circostanze che, comunque, non rilevavano ai fini dell'attendibilità dei testi e del raggiungimento della prova circa l'effettiva conclusione dell'affare per il tramite del . Per_2
Con riferimento, infine, alla richiesta di pagamento della penale prevista dal contratto di mediazione alla lett. b) dell'art. 10, deduceva la convenuta appellata la sua inapplicabilità; infatti, correttamente il Giudice di CE non era pronunciato sulla domanda in quanto restava assorbita dalle altre: era evidente che il Giudice di CE non aveva ritenuto di dover specificamente pronunciarsi poiché, come a più riprese affermato nella sentenza impugnata, dalle prove raccolte dalle parti
SI RR convenute “l'immobile per cui è causa è stato acquistato da direttamente CP dall'alienante , senza qualsivoglia intervento della NT Immobiliare”, che dalle CP_1 risultanze istruttorie era emerso che “è mancata nel caso di specie addirittura l'opera di mediazione”.
Concludeva, quindi, per l'inammissibilità dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 03.06.2016 si costituiva in giudizio CP
, contestando ogni avversa deduzione, eccezione, produzione e richiesta, instando per il
[...] rigetto dell'appello, infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, per la conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Deduceva, nel merito, il convenuto appellato la totale genericità della domanda attorea;
correttamente il Giudice di CE aveva ritenuto che nessuna prova fosse stata fornita in merito alla violazione della buona fede, sia ai sensi dell'art. 1223 c.c. che del 2043 c.c., e in particolare non vi erano prove in tema di fatto, danno ingiusto, nesso di causalità materiale, nesso di causalità giuridica, elemento soggettivo.
Oltre alla genericità della domanda il ne assumeva l'infondatezza; infatti, le uniche CP
prove poste a fondamento della domanda attorea nel suo complesso erano il documento sub. 4 allegato all'atto di citazione (scheda di attestazione di avvenuto colloquio informativo e visita) e la prova testimoniale a mezzo del teste , moglie dell'attore . Controparte_7 Parte_1
La testimonianza si era appalesata contraddittoria rispetto a quanto indicato nell'atto di citazione;
mentre il documento, a seguito del disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione, operato da in udienza ed in assenza di verificazione, la cui istanza attorea era stata CP
rigettata dal Giudice di prime cure, andava considerato tamquam non esset.
Aggiungeva, inoltre, il convenuto appellato di aver visionato l'immobile oggetto di compravendita per la prima volta in assoluto nel mese di aprile 2012, accompagnato dal , Per_2
unico soggetto che aveva messo in contatto l'acquirente con il venditore, in quanto amico in comune
CP_ sia del che della , come dimostrato dalle prove orali;
peraltro, a supporto della buona fede CP
del convenuto appellato, non meno rilevante era la circostanza che, anche laddove l' incarico conferito
CP_ dalla al NT si fosse prorogato sino al 06.05.2011, da tale data alla stipula dell'atto pubblico di compravendita avvenuto il 22.11.2012 erano decorsi 18 mesi. In tale arco temporale il aveva CP
chiesto più volte alla venditrice se fosse stato conferito un incarico di mediazione immobiliare a qualche agenzia, ricevendo dalla stessa sempre risposta negativa (cfr. dichiarazioni di , CP_1
, , nonché atto pubblico di compravendita). Testimone_1 Persona_2
Concludeva, infine, l'appellato per l'infondatezza delle richieste risarcitorie dell'attore: infatti, contrariamente a quanto affermato dal NT, il Giudice di CE in sentenza aveva analizzato dettagliatamente le risultanze istruttorie, senza rinvenire alcuna prova in ordine all'avvenuta opera di mediazione né, tantomeno, in ordine agli elementi fondamentali della responsabilità extracontrattuale, così come individuati dall'art. 2043 c.c.
SI RR A tale carenza probatoria, inoltre, non poteva sopperire l'avversa richiesta di verificazione della firma del documento sub. 4 allegato all'atto di citazione di primo grado, ininfluente ai fini della decisione, sia perché il suo contenuto era palesemente contraddittorio con quanto affermato dalla teste
, moglie dell'attore, sia perché trattavasi di documento proveniente da terzi che, Controparte_7 per stessa ammissione di parte appellante, veniva compilato dall'agente immobiliare e fatto sottoscrivere dall'eventuale cliente. In definitiva, tale documento, anche se validamente acquisito agli atti, se non supportato da ulteriori prove, sarebbe rimasto fine a se stesso.
Concludeva, quindi, il per la conferma della sentenza di primo grado e, in subordine, CP
il rigetto di ogni istanza di pagamento della provvigione o di risarcimento danni perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese del giudizio.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, il precedente Giudice ritenuta ammissibile e rilevante la richiesta di verificazione della sottoscrizione apposta dall'appellato , CP disponeva c.t.u. grafologica e, successivamente al deposito dell'elaborato peritale del 21.04.2018 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2024, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
*****
Tutto ciò premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
In via preliminare in rito, si deve presumere l'abbandono, da parte di , CP dell'eccezione di prescrizione del diritto azionato dall'attore ex art. 2950 c.c. proposta per la prima volta nelle note di trattazione scritta del 24.06.2024, in quanto non riproposta in sede di comparsa conclusionale. A tal proposito giova richiamare il principio statuito dalla Suprema Corte a mente del quale “La mancata riproposizione di un'eccezione al momento delle precisazione delle conclusioni ne comporta l'abbandono, assumendo rilievo solo la volontà espressa dalla parte in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile” (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 22887/2019).
Passando all'esame del merito, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Nel richiamare i principi generali in tema di riparto dell'onere della prova, enunciati dall'art. 2697 c.c., mette conto rilevare che nella presente controversia, parte attrice appellante lamentando il mancato pagamento da parte dei convenuti delle sue spettanze per l'attività di mediazione svolta, ha chiesto che venisse accertato e dichiarato il diritto alla provvigione relativa al contratto per cui è causa, con la conseguente condanna delle parti convenute al pagamento di quanto ordinato sulla base del conferimento dell'incarico e della scheda informativa di visita dell'immobile, ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente, provando l'esistenza di un rapporto giuridico con Parte_2
ed il proprio adempimento, ossia l'aver svolto un'attività di mediazione immobiliare CP
SI RR che ha costituito un antecedente causale indispensabile per la conclusione del contratto di compravendita tra i convenuti in data 22.11.2012.
Tali circostanze hanno trovato riscontro puntuale nella documentazione allegata in atti e nella consulenza tecnica d'ufficio disposta con ordinanza del 23.03.2017.
In particolare, applicando le coordinate generali dell'art. 2697 c.c. supra richiamate al contratto di mediazione di cui all'art. 1754 c.c., il mediatore ha l'onere di provare il rapporto di mediazione instaurato con il venditore o con l'acquirente; nel giudizio odierno, la prova al riguardo è fornita dal doc. n. 1 allegato all'atto di citazione di primo grado, dal quale emerge che in data
06.05.2010 conferiva a l'incarico di mediazione immobiliare per la CP_1 Parte_1 ricerca e l'individuazione di un acquirente per l'immobile sito in Acquaviva delle Fonti (Ba) alla via
S. Anna n. 21; lo stesso contratto, all'art. 4 prevedeva che “la durata dell'incarico è da oggi fino al giorno 06.11.2010, dopodiché si intenderà rinnovato per egual periodo e per una sola volta”.
E' pacifico, pertanto, che l'incarico si era tacitamente rinnovato, stante la tardiva disdetta CP_ inviata dalla (cfr. documenti nn.
2-3 allegati all'atto di citazione in primo grado) e che, pertanto, il contratto fosse in vigore tra le parti sino al 06.05.2011.
Il rapporto di mediazione, quindi, è da ritenersi provato sino a tale data.
Deve osservarsi, inoltre, che il mediatore nell'assolvimento dell'onere probatorio su di egli incombente, deve dimostrare di aver messo in relazione le due parti e che l'accordo raggiunto sia conseguenza della sua attività; la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è necessaria la partecipazione del mediatore alle trattative ma è sufficiente che il primo contatto tra le parti, avvenuto grazie all'opera del mediatore, sia stato determinante: “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare
l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 11443/2022).
Sul punto, ritiene il Tribunale che la prova della relazione tra le parti convenute, odierne appellate, avvenuta tramite l'attività di mediazione di , sia rinvenibile nella “scheda Parte_1
di attestazione di avvenuto colloquio informativo e visita” dell'unità immobiliare in via S. Anna n.
21 ad Acquaviva delle Fonti (Ba), nella quale si legge che “il sig. […] con la presente CP
dichiaro che in data 16.03.2011 alle ore 17:40 di aver preso visione di materiale illustrativo relativo agli immobili sopra descritti accompagnato dal sig. in qualità di Agente Immobiliare;
Parte_1
[…] solo in caso di conclusione dell'affare il sottoscritto si obbliga a corrispondere al suddetto
SI RR agente la provvigione del 3%+IVA sul prezzo definito per la vendita”, con firma di CP
alla fine del documento.
Ebbene, tale firma era stata disconosciuta dal convenuto nel corso del giudizio di primo grado e non era stata ammessa alcuna perizia calligrafica che permettesse di valutarne l'autenticità; nel corso del giudizio odierno, invece, all'esito della c.t.u. espletata, l'ausiliario del Giudice nell'elaborato peritale del 20.04.2018, riteneva la firma autentica e appartenente al convenuto CP
rassegnando le seguenti concludendo: “La sottoscrizione in verifica, vergata in calce alla scheda di attestazione di avvenuto colloquio informativo con logo ed intestazione datata 16.03.2011 è Pt_1 autografa, vergata dal sig. ” (cfr. p. 53 della c.t.u.). CP
Ritiene, dunque, il Giudice provata la circostanza che fosse venuto a CP conoscenza dell'immobile, successivamente acquistato, e della proprietaria dello stesso tramite l'attività di mediazione di . Parte_1
Priva di pregio si appalesa la tesi delle parti convenute secondo cui anche ammessa l'autenticità della firma del la stessa non sarebbe prova dell'effettiva attività svolta dal CP
mediatore, essendosi il contratto di compravendita concluso successivamente in data 22.11.2012 e per mezzo dell'incontro organizzato da un amico comune . Persona_2
Osserva il Giudice che la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che la stipulazione del contratto deve seguire, in tema di ruolo svolto dall'attività del mediatore, le regole della causalità adeguata, con il contratto che deve potersi ritenere conseguenza “prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa il contratto stesso non si sarebbe concluso”; è per questo che “il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché la conclusione dell'affare abbia avuto luogo per effetto dell'intervento del mediatore stesso, ancorché questi non abbia partecipato a tutte le fasi della trattativa, e cioè quando la conclusione dell'affare possa comunque ricollegarsi con rapporto di causalità all'attività mediatrice”, nonché che “quando l'affare sia concluso con
l'intervento di più mediatori (congiunto o distinto, contemporaneo o successivo, concordato o autonomo, in base allo stesso incarico o a più incarichi), a norma dell'art. 1758 c.c., ciascuno di essi ha diritto ad una quota di provvigione” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 25648/2022).
È evidente che il non avesse ricevuto un incarico di mediazione ma quand'anche lo Per_2
avesse ricevuto tanto non sarebbe bastato a interrompere il nesso causale perché è attraverso l'opera di che il veniva a conoscenza dell'esistenza dell'immobile di proprietà di Parte_1 CP [...]
. CP_1
Ad abundantiam, si osserva che la giurisprudenza di merito ha chiarito che non costituiscono circostanze di per sé idonee ad interrompere tale nesso di causalità il fatto che il contratto di vendita dell'immobile venga sottoscritto subito dopo la scadenza del termine previsto nell'incarico di mediazione sottoscritto dal venditore;
né che la vendita si sia perfezionata ad un prezzo inferiore a quello indicato dall'agenzia immobiliare;
né assume rilievo l'eventualità che le parti abbiano deciso di modificare i termini nell'accordo o di sottoporre lo stesso a condizione sospensiva, rilevando
SI RR unicamente che il mediatore abbia posto le parti dell'accordo in relazione tra loro (cfr. Cass. Civ. n.
22273/2010; Trib. Modena n. 27/2016; Trib. Larino n. 180/2018; Trib. Pescara n. 758/2018).
Con riferimento, infine, alla percentuale della provvigione, essa deve essere calcolata nei termini del 3% del valore finale di acquisto dell'immobile di €. 140.000,00 (cfr. all. 2 alla comparsa di risposta di primo grado di ), come da contratto di mediazione e scheda di visita CP dell'immobile ed è, pertanto, pari a €. 4.200,00 + IVA.
Dalle suesposte considerazioni consegue l'accoglimento dell'appello con conseguente diritto di al pagamento della provvigione nei termini indicati. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ossequio ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in base allo scaglione di riferimento (da €. 5.201,00 a €. 26.000,00), in applicazione dei valori medi con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale sia per il giudizio dinanzi al Giudice di CE, sia per il giudizio di appello.
In ragione della soccombenza dei convenuti, va altresì posta definitivamente a loro carico in solido la somma liquidata in corso di causa a favore del consulente tecnico d'ufficio a titolo di compenso per l'attività dal medesimo svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto Parte_1
CP_ di appello notificato il 23.02.2016 nei confronti di , ogni diversa Parte_2
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello proposto da , e, per l'effetto, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza n. 133/2015 del 24.08.2015 (depositata il 24.08.2015), resa dal Giudice di
CE di Bari nel giudizio iscritto al R.G. n. 248/2015, CONDANNA Parte_2
al pagamento della provvigione a favore di , come da contratto di mediazione Parte_1 immobiliare, pari a €. 4.200,00 + IVA ciascuno, oltre interessi dal di' della domanda all'effettivo soddisfo;
2) CONDANNA le parti appellate, e , al pagamento in solido tra CP_1 CP
loro, in favore della parte appellante , delle spese di lite che liquida, per il giudizio di Parte_1 primo grado, in €. 2.090,00, per compensi, oltre esborsi, rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, e per il giudizio di appello in €. 5.077,00, per compensi, oltre esborsi, rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
3) PONE definitivamente a carico di e , in solido tra loro, le CP_1 CP
spese di CTU, liquidate in corso di causa come da separato decreto.
Così deciso in Bari il 13.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa SI RR
SI RR SI RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa SI RR, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3037/2016 di R.G., promossa da:
titolare della NT Immobiliare, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Giorgio, Parte_1
presso il cui studio sito in Acquaviva delle Fonti (Ba) alla via Giovanni XXIII n. 57 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellante -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Milano, presso il cui studio sito in Acquaviva CP_1
delle Fonti (Ba) alla via Mele n. 56 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellata –
E CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Angela M.R. Buttiglione, presso il cui studio sito CP
in Acquaviva delle Fonti (Ba) alla via Pio X n. 4 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 133/2015 del 24.08.2015 (depositata il 24.08.2015), resa dal Giudice di CE di Bari nel giudizio iscritto al n. R.G. 248/2015.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta, depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 28.10.2024 e nei propri scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127
SI RR ult. co. e dell'art. 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con due distinti atti di citazione notificati rispettivamente in data 01.03.2013 e in data
04.03.2013, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di CE di Bari – Sezione Parte_1
Distaccata di Acquaviva delle Fonti, e , per ivi sentirli condannare al CP_1 CP pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di €. 5.000,00 (IVA inclusa) a titolo di provvigione, oppure al pagamento di quella minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali a far tempo dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata, al fine di ottenere la condanna di a corrispondergli la complessiva somma di €. 4.200,00 Parte_2
a titolo di penale oppure al pagamento di quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla svalutazione monetaria a decorrere dalla domanda e sino al saldo;
in via ancora più subordinata, al fine di ottenere la condanna dei medesimi e CP_1 CP
a corrispondergli la complessiva somma di €. 4.200,00 a titolo di risarcimento danni
[...] patrimoniali da responsabilità contrattuale ex art. 1223 c.c., oppure al pagamento di quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed al maggior danno da svalutazione monetaria a far tempo dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
in via ancora più subordinata per ivi sentire condannare i convenuti al pagamento della complessiva somma di €.
4.200,00 a titolo di risarcimento danni patrimoniali da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043
c.c. oppure al pagamento di quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed al maggior danno da svalutazione monetaria a far tempo dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo. Il tutto comunque da contenersi entro il limite di competenza ratione valoris del Giudice adìto e con vittoria di spese e competenze di lite.
La parte attrice esponeva in fatto di essere iscritto al ruolo n. 2598 degli Agenti Immobiliari della Provincia di Bari, e che in data 06.05.2010 riceveva da incarico scritto fino al CP_1
06.11.2010 – tacitamente rinnovabile per eguale periodo e per una sola volta, in mancanza di disdetta da far pervenire per iscritto almeno trenta giorni prima della scadenza – di ricercare potenziali acquirenti della casa indipendente di sua proprietà, sita in Acquaviva delle Fonti (Ba) alla via S. Anna
n. 21, al prezzo di €. 270.000,00, trattabili.
Deduceva l'attore che l'incarico prevedeva, all'art. 10 lett. b), una penale a carico della cliente, pari alla provvigione, in caso di vendita effettuata, anche dopo la scadenza del mandato, a persone segnalate dall'agente immobiliare.
SI RR Precisava, inoltre, che anche se non veniva stabilita la misura della provvigione, l'attore era solito richiedere alle parti una pari al 3%, oltre IVA, sul prezzo dell'affare concluso per effetto del suo intervento.
Quindi, una volta ricevuto l'incarico, il si adoperava per individuare possibili acquirenti Pt_1
CP_ e, nel corso del rapporto, la gli consegnava una copia delle chiavi dell'immobile onde consentirgli di farlo visionare.
CP_ Con raccomandata a/r del 20.10.2010, ricevuta il 04.11.2010, la comunicava la disdetta del contratto di conferimento per la data di scadenza naturale (il 06.11.2010) contestando, inoltre,
l'effettivo svolgimento dell'attività di mediazione da parte dell'agente immobiliare. CP_ Pertanto, con raccomandata a/r dell'08.11.2010, l'attore riscontrava la missiva della inviandole in allegato un elenco di 19 persone cui aveva fornito informazioni e aveva fatto visitare l'immobile, precisando altresì che la disdetta era tardiva, non essendo stato rispettato il termine anticipatorio di trenta giorni dalla scadenza e, conseguentemente, l'incarico si era tacitamente rinnovato per altri sei mesi sino al 06.05.2011.
CP_ In ragione di tanto, la d'accordo per il rinnovo si determinava a ridurre il prezzo di vendita a €. 170.000,00 trattabili e a consegnare all'agente un'altra copia delle chiavi essendo stata smarrit la precedente.
Proseguiva il NT che in data 16.03.2011 entrava in contatto con la Controparte_3
, interessato all'acquisto di un'abitazione nel Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba); nello
[...]
CP_ stesso giorno, quindi, l'attore procedeva a mostrargli l'immobile della e il manifestando CP un serio interesse, si diceva disponibile all'acquisto e si impegnava a corrispondere al NT la provvigione del 3% sul prezzo di vendita, in caso di effettiva conclusione dell'affare.
Tale circostanza, aggiungeva l'attore, risultava provata per tabulas, avendo il CP
compilato e sottoscritto la scheda di attestazione di avvenuto colloquio informativo e visita.
Cionondimeno da tale momento, riferiva l'attore, cessava ogni contatto con . CP
Ad ogni modo, riferiva ancora il NT, l'accordo con si rinnovava anche dopo CP_1
l'ulteriore scadenza del 06.05.2011, poiché la convenuta affidava verbalmente un nuovo incarico all'attore; inoltre, il 16.10.2011 la convenuta rifiutava di sottoscrivere il contratto di compravendita con la quale, grazie all'attività dell'attore, aveva proposto €. 150.000,00 per Persona_1
l'immobile.
Nel mese di settembre 2012 l'agente immobiliare contattava nuovamente il per CP
CP_ riproporgli l'abitazione della , ma lo stesso si diceva non interessato e, nel contempo, contattava CP_ la per comunicarle che vi era un probabile acquirente a nome interessato Controparte_4 all'acquisto, ma la venditrice gli rispondeva di voler desistere e che l'incarico da tale momento doveva considerarsi cessato.
CP_ Tuttavia l'attore, insospettito dai comportamenti della e del attraverso indagini CP
catastali scopriva che le parti avevano stipulato un atto pubblico di compravendita in data 22.11.2012,
SI RR con acquisto dell'immobile da parte di al prezzo di €. 140.000,00 (di cui già versati CP
€. 11.000,00 in data 25.05.2012, periodo durante il quale l'attore svolgeva la sua opera di mediazione CP_ in favore della ).
Per tali ragioni, l'attore riteneva di aver maturato il proprio diritto alla provvigione ex art. 1755 c.c., la quale andava liquidata in misura pari al 3%, oltre IVA, del prezzo di vendita, e quindi di
€. 4.200,00 (IVA esclusa).
In via subordinata il NT chiedeva la condanna diritto a ricevere da €. 4.200,00 CP_1
a titolo di penale prevista dall'art. 10 lett. b) del contratto di conferimento dell'incarico del
06.05.2010; il diritto a ricevere la stessa cifra sia a titolo di mancato guadagno ex art. 1223 c.c. causato e del sia a titolo di fatto illecito ex art. 2043 c.c., Parte_2 CP
rassegnando le proprie conclusioni come in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.05.2013 si costituiva in giudizio CP_1
che contestava integralmente la domanda attorea in ogni sua richiesta e deduzione.
La convenuta precisava, innanzitutto, che la misura della provvigione non era stata pattuita sicchè la stessa sarebbe stata lasciata alla libera determinazione dei contraenti al momento della eventuale corresponsione.
Inoltre, in tesi di parte convenuta, non vi era una corrispondenza tra i presunti soggetti individuati dal NT e coloro che effettivamente avevano visitato l'immobile; inoltre non CP_ corrispondeva al vero che, dopo il primo rinnovo tacito del 06.11.2010, la aveva accettato di ridurre il prezzo di vendita a €. 170.000,00. CP_ Inoltre, deduceva la che alla scadenza del rinnovo, in data 06.05.2011 ogni rapporto si interrompeva e l'immobile non veniva più visionato da alcuno tramite la mediazione dell'attore; precisava, inoltre, la convenuta che il fatto che il avesse inviato tramite una nota l'elenco delle Pt_1 persone che avevano visionato l'immobile quali potenziali acquirenti altro non era che una volontà dell'attore di precostituire delle prove per poter vantare un diritto alla provvigione nel caso di vendita.
Con riferimento, invece, alla visione dell'immobile da parte di , affermava CP
l'attrice che la circostanza era indimostrata;
ad ogni modo, la convenuta riferiva che il aveva CP
CP_ appreso dell'immobile in vendita da alcuni conoscenti e, quindi, la nulla sapeva di rapporti tra l'agente immobiliare e . CP
Aggiungeva la convenuta che in data 16.10.2011 il contratto di mediazione era già estinto e, quindi, a nulla rilevava che ella non aveva accettato la proposta di acquisto di non Persona_1
essendo vincolata da alcun rapporto col . Pt_1
Concludeva, quindi, ritenendo che nessuna provvigione fosse dovuta a , atteso Parte_1 che l'accordo dell'acquisto con si era concluso per il semplice incontro della CP
domanda e offerta sul mercato immobiliare di Acquaviva delle Fonti per il mezzo di conoscenti comuni.
CP_5 sia al momento del preliminare di vendita (maggio 2012), sia all'epoca della
[...]
vendita immobiliare del 22.11.2012, non vi era alcun contratto di mediazione fra il e la Pt_1
convenuta, pertanto nessuna condotta scorretta poteva esserle imputata né, tantomeno, un comportamento doloso e malizioso tale da integrare gli estremi del fatto illecito ex art. 2043 c.c..
Chiedeva, dunque, che venisse accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto dell'attore alla provvigione, né qualsivoglia diritto a un risarcimento per danno contrattuale o extracontrattuale, con vittoria delle spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.05.2013 si costituiva in che CP
contestava integralmente la domanda attorea in ogni sua richiesta e deduzione.
Preliminarmente il convenuto disconosceva la conformità agli originali di tutti gli allegati prodotti da controparte in fotocopia e, con specifico riferimento al doc. 4 – avente ad oggetto la scheda di attestazione di avvenuto colloquio informativo e visita - disconosceva l'autenticità della sottoscrizione.
Lamentava, innanzitutto, il la genericità della domanda nell'an e nel quantum CP debeatur, poiché l'attore prima avanzava domanda di pagamento di una provvigione di €. 5.000,00 e successivamente quantificava in €. 4.200,00 l'eventuale risarcimento danni dovuto senza indicare, tra l'altro, quale illecito sarebbe stato commesso dal convenuto: pertanto, l'atto di citazione era da dichiararsi nullo per la sua genericità.
Proseguiva il convenuto, inoltre, di non essersi mai rapportato con , e che era Parte_1 rimasta a lui ignota l'identità dell'agente immobiliare sino all'instaurazione della controversia de qua.
Precisava, invero, che l'unica circostanza da non contestare della ricostruzione attorea era quella relativa all'acquisto dell'immobile di in data 22.11.2012; deduceva, peraltro, di aver CP_1 visionato l'immobile nell'aprile 2012, accompagnato da , amico comune tra le due Persona_2
parti del contratto di compravendita, e di aver conosciuto in quella circostanza per la prima volta la futura alienante.
Nel mese successivo – maggio 2012 – una volta consolidato il proprio convincimento grazie ad altri sopralluoghi presso l'immobile, i coniugi e decidevano CP Controparte_6 di acquistare l'appartamento, impegnandosi con un contratto preliminare e versando un acconto, non CP_ prima di aver avuto conferma da parte della che non vi fosse alcun contratto di mediazione immobiliare in corso tra l'alienante e agenzie del settore.
Concludeva, quindi, chiedendo l'integrale rigetto della domanda di nonché la Parte_1 condanna dell'attore per c.d. lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese del giudizio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del secondo procedimento n. R.G. 239/2013, contro , le due cause venivano riunite nel procedimento di n. R.G. 248/2015 dinanzi CP
al Giudice di CE di Bari.
SI RR L'istruttoria si articolava mediante l'espletamento delle prove orali: gli interrogatori formali delle parti, e le prove testimoniali di , , , Persona_2 Testimone_1 Testimone_2
per le parti convenute;
e per l'attore. Testimone_3 Testimone_4 Controparte_7
Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva rinviata alla udienza del 16.02.2015, in cui il
Giudice di CE si riservava per la decisione.
Con sentenza n. 133/2015 del 24.08.2015 (depositata il 24.08.2015), il Giudice di CE di
Bari, ritenendo non provato il rapporto di mediazione né il nesso causale tra l'attività di
[...]
e la vendita dell'immobile di a , rigettava la domanda attorea Pt_1 CP_1 Controparte_8
e così statuiva: “1) rigetta la domanda attrice;
2) condanna , nella spiegata qualità, Parte_1
al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro
1.900,00 oltre Iva, Cnap e spese forfetaria come per legge e tariffa forense, ripartite nella giusta metà di euro 950,00 a favore di ciascun convenuto”.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva , proponendo gravame con atto di Parte_1
citazione notificato in data 23.02.2016, chiedendo la riforma integrale della sentenza resa in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Deduceva l'appellante che non era condivisibile la motivazione del Giudice di CE nella parte in cui affermava che l'attore non aveva assolto al proprio onere probatorio, atteso che stato provato che in data 06.05.2010 il NT aveva ricevuto l'incarico della durata di sei mesi da per CP_1
la ricerca di acquirenti per il suo appartamento e che lo stesso si era rinnovato sino al 06.05.2011 per applicazione della clausola di tacito rinnovo in esso prevista.
Era stato dimostrato altresì che in costanza di questo rinnovo, in data 16.03.2011, il CP
aveva visionato l'appartamento grazie all'attore, come dimostrato sia documentalmente negli allegati da 1 a 5 sia dalla testimonianza di erroneamente ritenuta inattendibile dal Controparte_7
Giudice di prime cure per il solo fatto di essere coniuge dell'attore, mentre attendibili erano stati ritenuti i testi , e , tutti parenti della convenuta Testimone_5 Testimone_1 Testimone_3
. CP_1
Tale ultima valutazione, infatti, si appalesava contraddittoria, dato che la testimonianza de qua era evidentemente connotata da coerenza, completezza e logicità: il Giudice di primo grado non aveva adeguatamente motivato in merito alla valutazione dell'intero comparto probatorio, alludendo a prove documentali fornite dai convenuti in realtà non meglio indicate o individuate, non precisando quali erano le circostanze oggettive che maggiormente avrebbero suffragato le prove testimoniali delle parti convenute, con conseguente violazione degli artt. 115-116 c.p.c..
Deduceva, ancora, l'appellante che il contratto di mediazione era proseguito, anche se verbalmente, sino a settembre 2012 e il nominativo di figurava nell'elenco dei clienti CP
CP_ in visita, come testimoniato dal doc. 5 oggetto di comunicazione alla convenuta in data
CP_ 23.10.2012; faceva notare l'appellante che tale elenco veniva inviato alla un mese prima della
SI RR futura stipula del contratto tra i convenuti, e pertanto andava considerato come elemento oggettivo e concordante che suffragava tutti gli assunti attorei.
Ulteriore elemento, proseguiva il , che suffragava l'attendibilità dei testi era Pt_1
rappresentato dalla scheda visita del 16.03.2011, sulla quale il Giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi, con violazione degli artt. 216-220 c.p.c.; a fronte del disconoscimento di CP
, avrebbe dovuto seguire il procedimento incidentale di cui agli artt. 216 e ss. c.p.c., teso ad
[...] accertare e decidere, con sentenza, l'autenticità della suddetta scrittura privata, il cui esito non poteva che essere quello della genuinità della sottoscrizione.
Il Giudice di CE, aggiungeva l'appellante, aveva omesso di considerare la costante giurisprudenza in materia di mediazione, secondo la quale al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione era sufficiente l'esplicazione della semplice attività consistente nella ricerca ed indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare, non rilevando il trascorrere di un ampio lasso di tempo.
E non bastava a interrompere il nesso causale, precisava il NT, il fatto che Persona_2
avrebbe svolto un ruolo nella conclusione del contratto, perché il primo mediatore rimane nondimeno titolato a ricevere la provvigione.
Parimenti il Giudice di primo grado non aveva deciso sulla penale, il cui pagamento era stato richiesto in via subordinata;
sulle richieste risarcitorie, che trovano la propria fonte nella violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva, assumendo rilevanza sia ai fini dell'art. 1223 c.c. come mancato guadagno sia ai fini dell'art. 2043 c.c. come fatto illecito;
ciò comportando, dunque, una palese violazione dell'obbligo di cui agli artt. 132 n. 4 e 112 c.p.c..
rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: Parte_1
A) in via preliminare, dar corso agli incombenti di cui all' art. 217 e ss. c.p.c., in funzione dell'accertamento dell'autenticità o meno della firma disconosciuta da e da questi CP apposta sul documento “Scheda di attestazione avvenuto colloquio informativo e visita” del
16/03/2011 in atti;
B) sempre in via preliminare, dichiarare la nullità dei procedimenti di primo grado riuniti e della sentenza appellata per le motivazioni sopra esposte;
C) nel merito, accogliere per i motivi innanzi esposti il proposto appello e, per l' effetto, in annullamento e riforma totale della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure in danno di;
D) CP_1
nel merito, accogliere per i motivi innanzi esposti il proposto appello e, per l' effetto, in annullamento
e riforma totale della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure in danno di;
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, CP
IVA e CAP come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.06.2016 si costituiva in giudizio , CP_1
contestando ogni avversa deduzione, eccezione, produzione e richiesta, instando per il rigetto dell'appello, siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, per la conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
SI RR CP_ In via preliminare, la assumeva l'inammissibilità e l'irrilevanza della richiesta avanzata dall'appellante di procedere ex art. 217 e ss. c.p.c. con riferimento al documento “scheda di attestazione di avvenuto colloquio informativa e visita” allegato al fascicolo di parte attorea al n. 4 con particolare riferimento alla firma di , disconosciuta in corso di causa. CP
Tale richiesta istruttoria, infatti, veniva ritenuta superflua e non ammessa dal Giudice di prime cure in quanto ritenuta ininfluente ai fini del giudizio poiché nella stessa scheda venivano riportati altri immobili oggetto di visita e di informativa e, comunque, la visita all'immobile veniva negata dallo stesso e dal teste . CP Per_2
Quindi, riteneva l'appellata che la procedura di verificazione della firma non condurrebbe comunque ad una prova rilevante e decisiva ai fini della modifica della sentenza impugnata.
CP_ Con riferimento al merito, inoltre, deduceva la che la ricostruzione del era Pt_1 infondata, atteso che l'appellante fondava le proprie ragioni esclusivamente sulla prova testimoniale di e di , nonché sul documento denominato “scheda di Controparte_7 Testimone_4 attestazione di avvenuto colloquio informativo e visita” del 16.3.2011, avente le caratteristiche di modulo prestampato in uso alle agenzie immobiliari, che si assumeva essere stato compilato da
[...]
in occasione della presunta visita da parte di all'immobile di via S. Anna, Pt_1 CP
di proprietà di e firmato dallo stesso che tuttavia, più volte ne disconosceva la CP_1 CP
firma.
L'irrilevanza di tale documento si evinceva dalla circostanza che esso faceva riferimento a un altro immobile sito in Acquaviva e oggetto di visita;
di conseguenza, l'indicazione sulla scheda dell'immobile di proprietà della convenuta doveva spiegarsi col fatto che esso potesse essere stato aggiunto successivamente dall'agente al fine di creare artatamente una prova per il giudizio.
Correttamente, quindi, erano state valutate tutte le prove testimoniali delle parti convenute, le quali confermavano che la vendita si era conclusa a seguito di trattative private e che CP_1
conosceva per la prima volta a mezzo del comune amico che li CP Persona_2 metteva in contatto e li presentava in occasione della prima visita all'immobile di via S. Anna n. 21. CP_ Precisava l'appellata che le discordanze rimarcate dall'attore tra le dichiarazioni dei testi e e quelle di - con riferimento alle date e alle Persona_2 Testimone_1 CP
persone presenti alle visite ed alle trattative - erano compatibili con il lasso di tempo trascorso, con la successione di visite all'immobile ed alle trattative intercorse, tali da compromettere una precisa memoria di circostanze che, comunque, non rilevavano ai fini dell'attendibilità dei testi e del raggiungimento della prova circa l'effettiva conclusione dell'affare per il tramite del . Per_2
Con riferimento, infine, alla richiesta di pagamento della penale prevista dal contratto di mediazione alla lett. b) dell'art. 10, deduceva la convenuta appellata la sua inapplicabilità; infatti, correttamente il Giudice di CE non era pronunciato sulla domanda in quanto restava assorbita dalle altre: era evidente che il Giudice di CE non aveva ritenuto di dover specificamente pronunciarsi poiché, come a più riprese affermato nella sentenza impugnata, dalle prove raccolte dalle parti
SI RR convenute “l'immobile per cui è causa è stato acquistato da direttamente CP dall'alienante , senza qualsivoglia intervento della NT Immobiliare”, che dalle CP_1 risultanze istruttorie era emerso che “è mancata nel caso di specie addirittura l'opera di mediazione”.
Concludeva, quindi, per l'inammissibilità dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 03.06.2016 si costituiva in giudizio CP
, contestando ogni avversa deduzione, eccezione, produzione e richiesta, instando per il
[...] rigetto dell'appello, infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, per la conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Deduceva, nel merito, il convenuto appellato la totale genericità della domanda attorea;
correttamente il Giudice di CE aveva ritenuto che nessuna prova fosse stata fornita in merito alla violazione della buona fede, sia ai sensi dell'art. 1223 c.c. che del 2043 c.c., e in particolare non vi erano prove in tema di fatto, danno ingiusto, nesso di causalità materiale, nesso di causalità giuridica, elemento soggettivo.
Oltre alla genericità della domanda il ne assumeva l'infondatezza; infatti, le uniche CP
prove poste a fondamento della domanda attorea nel suo complesso erano il documento sub. 4 allegato all'atto di citazione (scheda di attestazione di avvenuto colloquio informativo e visita) e la prova testimoniale a mezzo del teste , moglie dell'attore . Controparte_7 Parte_1
La testimonianza si era appalesata contraddittoria rispetto a quanto indicato nell'atto di citazione;
mentre il documento, a seguito del disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione, operato da in udienza ed in assenza di verificazione, la cui istanza attorea era stata CP
rigettata dal Giudice di prime cure, andava considerato tamquam non esset.
Aggiungeva, inoltre, il convenuto appellato di aver visionato l'immobile oggetto di compravendita per la prima volta in assoluto nel mese di aprile 2012, accompagnato dal , Per_2
unico soggetto che aveva messo in contatto l'acquirente con il venditore, in quanto amico in comune
CP_ sia del che della , come dimostrato dalle prove orali;
peraltro, a supporto della buona fede CP
del convenuto appellato, non meno rilevante era la circostanza che, anche laddove l' incarico conferito
CP_ dalla al NT si fosse prorogato sino al 06.05.2011, da tale data alla stipula dell'atto pubblico di compravendita avvenuto il 22.11.2012 erano decorsi 18 mesi. In tale arco temporale il aveva CP
chiesto più volte alla venditrice se fosse stato conferito un incarico di mediazione immobiliare a qualche agenzia, ricevendo dalla stessa sempre risposta negativa (cfr. dichiarazioni di , CP_1
, , nonché atto pubblico di compravendita). Testimone_1 Persona_2
Concludeva, infine, l'appellato per l'infondatezza delle richieste risarcitorie dell'attore: infatti, contrariamente a quanto affermato dal NT, il Giudice di CE in sentenza aveva analizzato dettagliatamente le risultanze istruttorie, senza rinvenire alcuna prova in ordine all'avvenuta opera di mediazione né, tantomeno, in ordine agli elementi fondamentali della responsabilità extracontrattuale, così come individuati dall'art. 2043 c.c.
SI RR A tale carenza probatoria, inoltre, non poteva sopperire l'avversa richiesta di verificazione della firma del documento sub. 4 allegato all'atto di citazione di primo grado, ininfluente ai fini della decisione, sia perché il suo contenuto era palesemente contraddittorio con quanto affermato dalla teste
, moglie dell'attore, sia perché trattavasi di documento proveniente da terzi che, Controparte_7 per stessa ammissione di parte appellante, veniva compilato dall'agente immobiliare e fatto sottoscrivere dall'eventuale cliente. In definitiva, tale documento, anche se validamente acquisito agli atti, se non supportato da ulteriori prove, sarebbe rimasto fine a se stesso.
Concludeva, quindi, il per la conferma della sentenza di primo grado e, in subordine, CP
il rigetto di ogni istanza di pagamento della provvigione o di risarcimento danni perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese del giudizio.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, il precedente Giudice ritenuta ammissibile e rilevante la richiesta di verificazione della sottoscrizione apposta dall'appellato , CP disponeva c.t.u. grafologica e, successivamente al deposito dell'elaborato peritale del 21.04.2018 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2024, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
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Tutto ciò premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
In via preliminare in rito, si deve presumere l'abbandono, da parte di , CP dell'eccezione di prescrizione del diritto azionato dall'attore ex art. 2950 c.c. proposta per la prima volta nelle note di trattazione scritta del 24.06.2024, in quanto non riproposta in sede di comparsa conclusionale. A tal proposito giova richiamare il principio statuito dalla Suprema Corte a mente del quale “La mancata riproposizione di un'eccezione al momento delle precisazione delle conclusioni ne comporta l'abbandono, assumendo rilievo solo la volontà espressa dalla parte in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile” (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 22887/2019).
Passando all'esame del merito, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Nel richiamare i principi generali in tema di riparto dell'onere della prova, enunciati dall'art. 2697 c.c., mette conto rilevare che nella presente controversia, parte attrice appellante lamentando il mancato pagamento da parte dei convenuti delle sue spettanze per l'attività di mediazione svolta, ha chiesto che venisse accertato e dichiarato il diritto alla provvigione relativa al contratto per cui è causa, con la conseguente condanna delle parti convenute al pagamento di quanto ordinato sulla base del conferimento dell'incarico e della scheda informativa di visita dell'immobile, ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente, provando l'esistenza di un rapporto giuridico con Parte_2
ed il proprio adempimento, ossia l'aver svolto un'attività di mediazione immobiliare CP
SI RR che ha costituito un antecedente causale indispensabile per la conclusione del contratto di compravendita tra i convenuti in data 22.11.2012.
Tali circostanze hanno trovato riscontro puntuale nella documentazione allegata in atti e nella consulenza tecnica d'ufficio disposta con ordinanza del 23.03.2017.
In particolare, applicando le coordinate generali dell'art. 2697 c.c. supra richiamate al contratto di mediazione di cui all'art. 1754 c.c., il mediatore ha l'onere di provare il rapporto di mediazione instaurato con il venditore o con l'acquirente; nel giudizio odierno, la prova al riguardo è fornita dal doc. n. 1 allegato all'atto di citazione di primo grado, dal quale emerge che in data
06.05.2010 conferiva a l'incarico di mediazione immobiliare per la CP_1 Parte_1 ricerca e l'individuazione di un acquirente per l'immobile sito in Acquaviva delle Fonti (Ba) alla via
S. Anna n. 21; lo stesso contratto, all'art. 4 prevedeva che “la durata dell'incarico è da oggi fino al giorno 06.11.2010, dopodiché si intenderà rinnovato per egual periodo e per una sola volta”.
E' pacifico, pertanto, che l'incarico si era tacitamente rinnovato, stante la tardiva disdetta CP_ inviata dalla (cfr. documenti nn.
2-3 allegati all'atto di citazione in primo grado) e che, pertanto, il contratto fosse in vigore tra le parti sino al 06.05.2011.
Il rapporto di mediazione, quindi, è da ritenersi provato sino a tale data.
Deve osservarsi, inoltre, che il mediatore nell'assolvimento dell'onere probatorio su di egli incombente, deve dimostrare di aver messo in relazione le due parti e che l'accordo raggiunto sia conseguenza della sua attività; la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è necessaria la partecipazione del mediatore alle trattative ma è sufficiente che il primo contatto tra le parti, avvenuto grazie all'opera del mediatore, sia stato determinante: “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare
l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 11443/2022).
Sul punto, ritiene il Tribunale che la prova della relazione tra le parti convenute, odierne appellate, avvenuta tramite l'attività di mediazione di , sia rinvenibile nella “scheda Parte_1
di attestazione di avvenuto colloquio informativo e visita” dell'unità immobiliare in via S. Anna n.
21 ad Acquaviva delle Fonti (Ba), nella quale si legge che “il sig. […] con la presente CP
dichiaro che in data 16.03.2011 alle ore 17:40 di aver preso visione di materiale illustrativo relativo agli immobili sopra descritti accompagnato dal sig. in qualità di Agente Immobiliare;
Parte_1
[…] solo in caso di conclusione dell'affare il sottoscritto si obbliga a corrispondere al suddetto
SI RR agente la provvigione del 3%+IVA sul prezzo definito per la vendita”, con firma di CP
alla fine del documento.
Ebbene, tale firma era stata disconosciuta dal convenuto nel corso del giudizio di primo grado e non era stata ammessa alcuna perizia calligrafica che permettesse di valutarne l'autenticità; nel corso del giudizio odierno, invece, all'esito della c.t.u. espletata, l'ausiliario del Giudice nell'elaborato peritale del 20.04.2018, riteneva la firma autentica e appartenente al convenuto CP
rassegnando le seguenti concludendo: “La sottoscrizione in verifica, vergata in calce alla scheda di attestazione di avvenuto colloquio informativo con logo ed intestazione datata 16.03.2011 è Pt_1 autografa, vergata dal sig. ” (cfr. p. 53 della c.t.u.). CP
Ritiene, dunque, il Giudice provata la circostanza che fosse venuto a CP conoscenza dell'immobile, successivamente acquistato, e della proprietaria dello stesso tramite l'attività di mediazione di . Parte_1
Priva di pregio si appalesa la tesi delle parti convenute secondo cui anche ammessa l'autenticità della firma del la stessa non sarebbe prova dell'effettiva attività svolta dal CP
mediatore, essendosi il contratto di compravendita concluso successivamente in data 22.11.2012 e per mezzo dell'incontro organizzato da un amico comune . Persona_2
Osserva il Giudice che la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che la stipulazione del contratto deve seguire, in tema di ruolo svolto dall'attività del mediatore, le regole della causalità adeguata, con il contratto che deve potersi ritenere conseguenza “prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa il contratto stesso non si sarebbe concluso”; è per questo che “il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché la conclusione dell'affare abbia avuto luogo per effetto dell'intervento del mediatore stesso, ancorché questi non abbia partecipato a tutte le fasi della trattativa, e cioè quando la conclusione dell'affare possa comunque ricollegarsi con rapporto di causalità all'attività mediatrice”, nonché che “quando l'affare sia concluso con
l'intervento di più mediatori (congiunto o distinto, contemporaneo o successivo, concordato o autonomo, in base allo stesso incarico o a più incarichi), a norma dell'art. 1758 c.c., ciascuno di essi ha diritto ad una quota di provvigione” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 25648/2022).
È evidente che il non avesse ricevuto un incarico di mediazione ma quand'anche lo Per_2
avesse ricevuto tanto non sarebbe bastato a interrompere il nesso causale perché è attraverso l'opera di che il veniva a conoscenza dell'esistenza dell'immobile di proprietà di Parte_1 CP [...]
. CP_1
Ad abundantiam, si osserva che la giurisprudenza di merito ha chiarito che non costituiscono circostanze di per sé idonee ad interrompere tale nesso di causalità il fatto che il contratto di vendita dell'immobile venga sottoscritto subito dopo la scadenza del termine previsto nell'incarico di mediazione sottoscritto dal venditore;
né che la vendita si sia perfezionata ad un prezzo inferiore a quello indicato dall'agenzia immobiliare;
né assume rilievo l'eventualità che le parti abbiano deciso di modificare i termini nell'accordo o di sottoporre lo stesso a condizione sospensiva, rilevando
SI RR unicamente che il mediatore abbia posto le parti dell'accordo in relazione tra loro (cfr. Cass. Civ. n.
22273/2010; Trib. Modena n. 27/2016; Trib. Larino n. 180/2018; Trib. Pescara n. 758/2018).
Con riferimento, infine, alla percentuale della provvigione, essa deve essere calcolata nei termini del 3% del valore finale di acquisto dell'immobile di €. 140.000,00 (cfr. all. 2 alla comparsa di risposta di primo grado di ), come da contratto di mediazione e scheda di visita CP dell'immobile ed è, pertanto, pari a €. 4.200,00 + IVA.
Dalle suesposte considerazioni consegue l'accoglimento dell'appello con conseguente diritto di al pagamento della provvigione nei termini indicati. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ossequio ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in base allo scaglione di riferimento (da €. 5.201,00 a €. 26.000,00), in applicazione dei valori medi con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale sia per il giudizio dinanzi al Giudice di CE, sia per il giudizio di appello.
In ragione della soccombenza dei convenuti, va altresì posta definitivamente a loro carico in solido la somma liquidata in corso di causa a favore del consulente tecnico d'ufficio a titolo di compenso per l'attività dal medesimo svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto Parte_1
CP_ di appello notificato il 23.02.2016 nei confronti di , ogni diversa Parte_2
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello proposto da , e, per l'effetto, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza n. 133/2015 del 24.08.2015 (depositata il 24.08.2015), resa dal Giudice di
CE di Bari nel giudizio iscritto al R.G. n. 248/2015, CONDANNA Parte_2
al pagamento della provvigione a favore di , come da contratto di mediazione Parte_1 immobiliare, pari a €. 4.200,00 + IVA ciascuno, oltre interessi dal di' della domanda all'effettivo soddisfo;
2) CONDANNA le parti appellate, e , al pagamento in solido tra CP_1 CP
loro, in favore della parte appellante , delle spese di lite che liquida, per il giudizio di Parte_1 primo grado, in €. 2.090,00, per compensi, oltre esborsi, rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, e per il giudizio di appello in €. 5.077,00, per compensi, oltre esborsi, rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
3) PONE definitivamente a carico di e , in solido tra loro, le CP_1 CP
spese di CTU, liquidate in corso di causa come da separato decreto.
Così deciso in Bari il 13.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa SI RR
SI RR SI RR