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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 804/24 R.Gen. (cui sono stati riuniti i nn. 805/2024, 2590/2024 e
2961/2024 R.Gen.)
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 18.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause vertenti
T R A
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.f. ), (C.f.
[...] C.F._2 Parte_3
) e (C.f.: ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
tutte elettivamente domiciliate in Roma, alla Via Giuseppe Martucci, 32 n. 15 presso lo studio degli Avv.ti Claudio Zaza, Tiziana Congi e Damiano Dell'Ali, che le rappresentano e difendono in virtù di deleghe in atti ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore,
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con quattro distinti ricorsi, rispettivamente iscritti ai nn. 804/2024,
805/2024, 2590/2024 e 2961/2024 R.G., le ricorrenti indicate in epigrafe hanno esposto di aver lavorato per il Controparte_2
1
[...] come docenti a tempo determinato per numerosi anni scolastici e hanno sostenuto, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili, che, in tale arco temporale, sarebbe stato loro negato il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo, in violazione dei principi giurisprudenziali nazionali ed europei che sanciscono il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
Il non si è costituito in alcuno dei Controparte_1
suddetti procedimenti, nonostante la regolare notifica dei ricorsi.
Riunite le cause sotto quella iscritta al n. 804/2024, all'odierna udienza le stesse sono state discusse e vengono decise con la presente sentenza.
Le domande sono fondate nei termini di seguito indicati.
Preliminarmente, va precisato che, in ordine alla domanda di riconoscimento del beneficio della carta docenti per il periodo in cui le docenti hanno prestato servizio pre-ruolo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia concernente il rapporto di lavoro intrattenuto (sia pure a tempo determinato) tra un docente e il
[...]
, dove il petitum sostanziale della domanda presuppone la Controparte_1
deduzione di un diritto soggettivo.
Venendo ora al merito, deve notarsi che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
2 Ebbene, il DPCM del 23 settembre 2015 ha, a propria volta, disposto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. E il successivo DPCM del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distaccofuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'odierna parte ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha goduto del beneficio della carta elettronica.
Tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato non risulta coerente rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del
29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE
3 del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali
a distanza”.
La Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito
“il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori
a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1 valorizzarne le competenze professionali” (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a
4 tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” (punto 47).
E' noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla
Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468).
Deve poi comunque aggiungersi che i medesimi principi erano stati in precedenza affermati e sostenuti anche dalla giurisprudenza amministrativa, intervenuta ad annullare il citato DPCM del 25 settembre 2015, che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali
(cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022).
Tra l'altro, deve notarsi che, da ultimo, l'art. 15 d.l. n. 69 del 2023 ha espressamente esteso, a partire dal 2023, l'applicabilità dell'istituto in esame anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, disponendo che “1. La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma
121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per
l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con decisione n.29961 pubblicata il 27.10.2023, ha enunciato in materia i seguenti principi di diritto:
5 «1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n.
124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art.
22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4
c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per
6 i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
In base a quanto esposto, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio in esame relativamente agli Parte_1
anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l'importo nominale di € 500,00 ciascuno, nonché il diritto della ricorrente ad ottenere il medesimo beneficio con riferimento agli Parte_2
anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, nonché ancora il diritto della ricorrente ad ottenere il Parte_3
medesimo beneficio con riferimento agli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; nonché infine il diritto della ricorrente ad ottenere il medesimo beneficio con Parte_4
riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023.
Invero, le ricorrenti hanno provato di aver stipulato, in tali anni scolastici, contatti a tempo determinato aventi scadenza al termine delle attività didattiche oppure concernenti supplenze annuali (vedi fascicoli delle parti ricorrente).
Atteso che le ricorrenti hanno documentato il permanere nel sistema scolastico, in quanto le ricorrenti , e sono state Pt_1 Pt_3 Pt_4
immesse in ruolo mentre la ha stipulato un contratto di supplenza con Pt_2
scadenza al 30.6.2025, risulta integrata la condizione di cui all'art. 3 DPCM
28 novembre 2016.
7 Occorre precisare, infine, che ciò che le ricorrenti possono conseguire non è il corrispondente valore economico della Carta per i suddetti anni scolastici, bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.
Alla dichiarazione del diritto segue la condanna del convenuto CP_1
a dare applicazione a quanto sopra e a provvedere alla consegna alle ricorrenti della carta docente, con le limitazioni e le modalità già previste e adottate per i docenti di ruolo.
In applicazione del principio della soccombenza, parte convenuta va condannata al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base del criterio del decisum.
Deve precisarsi che la serialità delle questioni esaminate impone di discostarsi dalla nota spese depositata in atti e di applicare la diminuzione fino al 50% di ogni fase processuale ex art. 4, comma 1, del DM n. 55/2014.
Inoltre, in applicazione del comma 2 dell'appena citata disposizione, viene applicata sul compenso unico per la fase decisionale la maggiorazione del
30% in ragione dell'assistenza di due parti aventi la medesima posizione processuale a seguito della riunione dei procedimenti. Inoltre, viene applicazione la maggiorazione del 30% per la redazione dei ricorsi mediante strumenti di collegamento ipertestuale.
P.Q.M.
- dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio previsto Parte_1
dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, per l'importo nominale di € 500,00 ciascuno;
- dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio Parte_2
previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per
8 l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo nominale di € 500,00 ciascuno;
- dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio previsto Parte_3
dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per l'importo nominale di € 500,00 ciascuno;
- dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio previsto Parte_4 dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, per l'importo nominale di € 500,00 ciascuno;
- condanna il convenuto a dare applicazione a quanto sopra e a CP_1
provvedere in tal senso con riferimento alla posizione delle suddette ricorrenti;
- condanna il convenuto a rimborsare in favore del procuratore CP_1 antistatario di parte ricorrente le spese processuali che liquida in € 6.086,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, oltre rimborso dei contributi unificati versati.
Tivoli, 18.3.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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