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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/06/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 05 giugno 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3309/2024 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il Parte_1
14.03.1977 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Arturo Raffaele Covella ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in
Venosa, alla via Roma n. 7, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del , e Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentati e difesi dalla dott.ssa Claudia Datena, giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza alla trattazione diretta ex art. 417 bis cpc,ed elettivamente domiciliati presso l'
[...]
Controparte_4
in Potenza, alla Piazza delle Regioni n. 1, come in atti;
[...]
RESISTENTI
1 e
SOGGETTI GIÀ INSERITI NELLE VIGENTI GRADUATORIE ATA
DELL'USR BASILICATA VALIDE PER GLI ANNI 2024/2027;
CONTROINTERESSATI CONTUMACI
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 14.11.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere presentato, in data
20.06.2024, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 89 del 21.05.2024, domanda di inserimento nella III^ fascia delle graduatorie di circolo e di istituto finalizzato alle supplenze temporanee per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
ATA, per Istituti siti nella provincia di Potenza;
che, a seguito della ricezione delle domande e della valutazione dei titoli presentati, con riferimento al profilo di Assistente Amministrativo (AA), veniva riconosciuto un punteggio totale di
9,80 ( 6 punti per il diploma conseguito;
3,25 per titoli culturali e certificazioni informatiche;
0,55 per il servizio militare) e collocato in posizione 1040 della graduatoria relativa al profilo di Assistente Amministrativo;
che, con riferimento al profilo di Assistente Tecnico (AT), veniva riconosciuto un punteggio totale di
8,80 (6 punti per il diploma conseguito;
2,25 punti titoli culturale e certificazioni informatiche;
0,55 punti per servizio militare) e collocato in posizione 1942 della graduatoria relativa al profilo di Assistente Tecnico;
che, con riferimento al profilo di Collaboratore Scolastico (CS), veniva riconosciuto un punteggio totale di 6,80 (6 punti per il diploma conseguito;
0,25 punti per titoli culturali e certificazioni informatiche;
0,55 punti per servizio militare) e collocato in posizione n. 5520 della graduatoria definitiva relativa al profilo di Collaboratore
Scolastico; che il punteggio veniva computato valutando il servizio militare di leva svolto, non in costanza di nomina, in soli 0,55 punti;
che, invece, andavano riconosciuti 4,95 punti in più rispetto a quelli effettivamente riconosciuti e, in particolare, con riferimento al profilo AA (Assistente Amministrativo): punti
14,75; al profilo AT (Assistente Tecnico): punti 13,75 e al profilo CS
2 (Collaboratore scolastico): punti 6,80.
Deduceva in diritto: la violazione e falsa applicazione dell'art. 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; violazione dell'art. 52 della
Costituzione e violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986. n. 958.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previo annullamento e/o la disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 89 del 2024 nonché del D.M.
50/2021, del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile
2014, ed di ogni di qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 5,5 computati in virtù del servizio militare di leva svolto e, conseguentemente, accertata e dichiarata l'illegittimità/nullità/inefficacia del provvedimento dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto del sig.
[...]
il maggior punteggio pari a 5,5 punti per il servizio militare Parte_1
svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie e, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con il punteggio non inferiore a punti 14,75 con riferimento al profilo AA
(assistente Amministrativo), punti 13,75 con riferimento al profilo AT
(Assistente Tecnico), punti 11,75 con riferimento al profilo di CS (Collaboratore scolastico), e, conseguentemente e, di condannare l'amministrazione a riconoscere ed attribuire il punteggio effettivamente dovuto al ricorrente, pari a punti 14,75 con riferimento al profilo AA (assistente Amministrativo), punti
13,75 con riferimento al profilo AT (Assistente Tecnico), punti 11,75 con riferimento al profilo di CS (Collaboratore scolastico), o al diverso punteggio, maggiore o minore ritenuto da Codesto Ecc.mo giudicante e, collocando conseguentemente il ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie di
3 istituto di terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il , in persona del Controparte_1 CP_2
, e l' , in persona del legale
[...] Controparte_3
rappresentante p.t., e domandavano, nel merito, di respingere la domanda, siccome infondata in fatto e diritto;
con vittoria di spese.
Non si costituivano i controinteressati.
Dichiarata la contumacia delle parti non costituite, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 05 giugno
2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento
Parte ricorrente - quale partecipante alla procedura selettiva di cui al D.M. n. 89 del 21.05.2024, volta all'inclusione/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2024-2027 per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico – si duole della mancata attribuzione del punteggio pari a 6 da parte dell'Amministrazione convenuta, in applicazione di quanto previsto dal DM 89/2024, Allegato A , per il servizio militare prestato.
Con il presente giudizio chiede, pertanto, previa disapplicazione del D.M. cit., nella parte in cui prevede un trattamento differenziato a seconda che il servizio militare sia svolto o meno in costanza di nomina - per ritenuto contrasto delle disposizioni ministeriali con le norme anche di rango costituzionale e con la giurisprudenza di legittimità ed amministrativa pronunciatasi al riguardo - di
4 accertare il proprio diritto ad ottenere l'attribuzione di punti 6 per il periodo di servizio militare svolto e, per l'effetto, di ordinare all'Amministrazione convenuta la rideterminazione del punteggio nelle suddette graduatorie per il profilo di “Assistente amministrativo”, “Assistente tecnico” e “Collaboratore scolastico”.
Preliminarmente va ritenuta la giurisdizione del giudice adito, atteso che, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, nelle controversie promosse per accertare il diritto al collocamento nelle graduatorie vengono in rilievo le determinazioni della P.A. assunte con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato che radicano la giurisdizione in capo al giudice ordinario (si veda, ex multis, Sez. U., Ordinanza n. 17123 del 26.06.2019 secondo cui “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in
5 tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione)”).
Passando all'esame del merito, premesso che il servizio militare di leva obbligatorio da parte del ricorrente sia stato espletato non in costanza del rapporto, giova richiamare, quanto statuito, con argomentazioni condivisibili alle quali si ritiene di dare continuità, dal Tribunale di Ancona, con la sentenza emessa il 14.09.2022 a definizione del procedimento iscritto al n. 279/2022 avente ad oggetto un caso analogo a quello in esame, est. Dott.ssa Per_1
che di seguito si riporta, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118
[...] disp. att. c.p.c.: “… Occorre distinguere a tale riguardo la problematica della mancata valutazione del servizio di leva, ove non espletato in costanza di nomina, dalla diversa problematica afferente il DM 50/2021, che ha valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma ha assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro.
Pertanto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione
(Cass. 5679/2020, ripresa nelle recenti Cass. 15127/2021 e 15467/2021) richiamate dal ricorrente ed afferenti alla prima problematica, invero non rilevano nel caso di specie, atteso che in ottemperanza ai principi in esse affermati l'amministrazione ha tenuto conto del servizio di leva e civile sostitutivo anche se espletato prima della nomina in ruolo, parificandolo al servizio reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2010
(codice dell'ordinamento militare).
Ed infatti, il DM 44/2011 disapplicato dalle pronunce di legittimità sopra indicate, al pari del DM 42/2009 oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato
n. 4343/2015, e del DM 374/2017 oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato
n. 8213/2019 e 8234/2019, escludevano del tutto la valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro, a differenza del DM
50/2021, che, al pari del DM 717/2014 per il triennio 2014-2017, al contrario assegna una valutazione anche a tale servizio parificandolo a quello svolto
6 presso enti pubblici e differenziandolo dal servizio di leva o civile sostitutivo svolto in costanza di nomina che viene al contrario parificato al servizio prestato nel profilo specifico per il quale viene stilata la graduatoria (per un recente positivo vaglio della legittimità del DM 50/2021 si veda TAR Lazio n.
6369/2021, che, sia pure con una motivazione che va precisata nei termini che verranno esposti nel prosieguo, ha rigettato la richiesta del ricorrente afferente
a fattispecie del tutto sovrapponibile a quella per la quale si procede).
La distinzione effettuata dal DM 50/2021 non contrasta, dunque, né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (per i quali il servizio di leva, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche), né con il disposto dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici.
D'altro canto, secondo la lettura fornita dalla Suprema Corte (Cass. 5679/2020 citata), il secondo comma dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010 contiene una specificazione della disposizione dettata dal primo comma.
Partendo da tale affermazione della Corte di legittimità, si ritiene di poterne arguire che il primo comma detta il principio di carattere generale valido sia per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro che per quello prestato prima della nomina in servizio, affermando che il servizio di leva ed equiparato va valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici.
Nel caso in cui, peraltro, il servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, il secondo comma specifica che tale periodo di tempo deve essere considerato “a tutti gli effetti” ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi da pubbliche amministrazioni. Orbene, trattandosi di una norma speciale rispetto al principio generale dettato dal primo comma, si ritiene che essa contenga una regola diversa da quella del comma precedente, che si applica unicamente al servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro;
in caso contrario, saremmo di fronte ad una norma di legge inutile, in quanto l'ipotesi sarebbe già ricompresa nel primo comma. Pertanto, l'inciso “a tutti gli effetti”
7 deve portare a concludere che, nonostante il lavoratore non abbia prestato effettivamente servizio nel rapporto di lavoro che si interrompe per permettergli di svolgere il servizio militare o civile sostitutivo, in ogni caso il periodo andrà valutato come se il rapporto di lavoro fosse proseguito senza interruzioni, dunque considerando il periodo di servizio di leva o equiparato come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo.
Tale distinzione, oltre che essere del tutto conforme al dettato normativo e in linea con i principi giurisprudenziali sinora elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha anche una sua intrinseca ragionevolezza che permette di superare qualsiasi censura di disparità di trattamento. Ed infatti, come evidenziato nella pronuncia del TAR Lazio n. 6369/2021 sopra richiamata, “con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento.”
Dunque, se il servizio è prestato dopo la nomina in ruolo e in pendenza dello specifico rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, vi è stata un'interruzione del servizio prestato nel profilo specifico per causa di forza maggiore che non può penalizzare il lavoratore nella futura valutazione della durata del periodo di lavoro prestato;
al contrario, nel caso in cui il servizio di leva o equiparato sia stato prestato prima dell'immissione in ruolo, esso va parificato a qualsiasi altro periodo di servizio prestato presso altri enti pubblici, avendo il lavoratore comunque fornito la propria attività in favore dello Stato.
Trattasi di due fattispecie del tutto distinte che legittimano la diversa valutazione prevista nel DM censurato nell'atto introduttivo.
8 Ne consegue che è del tutto legittima la previsione contenuta alla lettera A) delle avvertenze poste in epigrafe alle tabelle di valutazione di cui all'allegato A del
DM 50/2021 laddove si afferma che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva
…” (si veda, inoltre, sentenza emessa a definizione del procedimento iscritto al n.
2122/2012 R.G., dall'intestato Tribunale, est. dott.ssa Luciana Nicolì.
Giova, infine, riportare il più recente orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di dare continuità, che al riguardo ha statuito: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 22429 del 08.08.2024).
Per quanto sopra riportato, deve ritenersi corretta la valutazione del servizio militare prestato dal ricorrente non in costanza del rapporto di lavoro, con conseguente rigetto del ricorso.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, la complessità delle questioni esaminate e i contrasti giurisprudenziali in materia integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
9 il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con Parte_1
ricorso depositato il 14.11.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Potenza, 05 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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