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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/02/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13092/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. RAFFAELE DI TELLA e dall'avv. Parte_1
FRANCESCO DI TELLA come da procura in atti
- ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
MARIALUIGIA FERRANTE come da procura in atti
- resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 19.02.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento della malattia professionale, sulla base della domanda presentata in data 19.2.2020 e rigettata dall' sulla base della seguente CP_1
motivazione: “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale, consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato come piastrellista nel lontano 1972 e poi, dal 1977 al 1983 svolgendo varie mansioni come avvitatore di motori sui frigoriferi su catena di montaggio, carrellista, magazziniere addetto al carico e scarico della merce;
dal 1984 al 1988 presso la Spa
Eurovedeo con mansione di operaio addetto al montaggio di motorini e fili su cervelloni elettrici;
dal 1988 al 1994 presso la Mareco Costruzioni Aeronautiche come addetto al montaggio di oblò e sportelli per aerei, dal 1.01.1999 al 23.02.2000 presso la ditta Figaro costruzioni come muratore;
dal 2001 al 2009 come titolare artigiano piastrellista, dal
1.02.2014 al 31.12.2019 presso diverse ditte con mansioni di manovale.
- di essere stato esposto, a seguito dello svolgimento di tutte le summenzionate mansioni,
a rischi lavorativi derivanti da “movimentazione manuale di carichi in assenza di ausili efficaci;
posture incongrue durante le ore lavorative;
sollecitazioni meccaniche (vibrazioni) trasmesse al corpo intero”;
- che tali rischi nel tempo hanno provocato “artrosi diffusa al rachide in toto, alle spalle e ginocchia bilaterale, ernie discali lombari multiple C3-C4-/C4-C5/L5-S1. dolore e limitazioni funzionali al collo con neuropatia agli arti superiori ed inferiori, contrattura paravertebrali…..con stancabilità facile nella posizione eretta a nella deambulazione” .
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto, previo accertamento della malattia professionale,
2 la condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente della rendita vitalizia per CP_1
l'anzidetta malattia professionale, nella misura del 20% e/o in quella che risulterà dalla
CTU medico-legale.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
2. In generale, va osservato che in materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965
n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1
contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93).
Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Va ulteriormente chiarito che per le patologie non tabellate e ad origine multifattoriale, come quella in esame, “la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità” (cfr. Cass. n. 11128/04), specificando altresì che “il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione;
e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle
3 particolarità della fattispecie essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” (cfr. Cass. 12909/00).
In sintesi, la prova della derivazione della malattia da una causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità o, comunque di ragionevole probabilità (cfr. Cass. civ., n. 4665, 27/03/03; Cass. n. 19047/2006).
Pertanto, ai fini della valutazione del rischio lavorativo per il riconoscimento delle malattie professionali non tabellate, che non godono della presunzione legale d'origine, è necessario che il lavoratore provi l'esposizione lavorativa al rischio dal quale deriva la patologia denunciata come professionale in modo adeguato per intensità, durata e modalità di azione.
Inoltre, la prova della derivazione della malattia da una causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità o, comunque di ragionevole probabilità (cfr. Cass. civ., n. 4665, 27/03/03; Cass. n. 19047/2006).
La presente controversia concerne il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata dal lavoratore il 19.02.2020 e contratta, secondo la tesi del ricorrente,
a causa delle attività lavorative svolte negli anni.
Essendo in contestazione l'origine professionale in relazione all'esposizione al rischio ed al nesso causale, è stata ammessa la prova testimoniale richiesta dal ricorrente ed, all'esito, è stata altresì disposta la CTU medico-legale.
Il C.T.U., visitato il ricorrente ed esaminata la documentazione prodotta, con argomentazioni condivisibili, in quanto analitiche e prive di contraddizioni, ha accertato la sussistenza della patologia dedotta dal ricorrentee del nesso causale tra tale malattia e l'attività lavorativa. In particolare, nell'elaborato peritale viene specificato che il ricorrente
4 è affetto da “Spondilodiscoartrosi lombare con disturbi periferici agli arti inferiori” e che la patologia discale lombare è in nesso di derivazione concausale con l'esposizione all'attività lavorativa espletata;
al tempo stesso, il CTU ha escluso l'origine professionale in relazione alla spondilosi ed alla patologia cervicale.
Il CTU ha altresì accertato che dalla patologia in questione è derivata una menomazione della integrità psico-fisica pari al 6% valutata ai sensi del D.Lgs 23.2.2000 n. 38 con decorrenza dal 20.6.2020.
Le risultanze della CTU medica appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Pertanto, il ricorso va accolto per quanto di ragione e, di conseguenza, accertata la natura professionale della patologia con una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 6%, l' va condannato a pagare alla parte ricorrente l'indennizzo in CP_1
capitale per il danno biologico nella misura del 6% oltre interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa fino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese di lite sono compensate in ragione del riconoscimento della menomazione della integrità psico-fisica in misura di gran lunga inferiore a quella richiesta in via principale.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- condanna l' a pagare alla parte ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno CP_1
biologico nella misura complessiva del 6% oltre interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa fino all'effettivo soddisfo;
- spese compensate;
- pone definitivamente a carico dell le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
5 Aversa, 20.02.2025
IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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