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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/06/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile in composizione collegiale nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1163/2025 RG. avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio) promosso da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Olga Izzo, giusta procura in atti e
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Rescigno, giusta procura in atti C.F._2
-ricorrenti-
Nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza ex art 127 ter c.p.c. con scadenza al 17.06.2025, le parti si riportavano al ricorso introduttivo.
RAGIONI in FATTO ed in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso cumulativo depositato in data 07.05.2025, i ricorrenti di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli il giorno 28.07.2004, con atto trascritto nei registri di stato civile del Comune (n.257, parte II, serie A, anno 2004) che dalla loro unione nascevano CP_1
il 23.05.2005 in Napoli, e il 17.04.2007 in Napoli, assumevano che la
[...] Controparte_2
stessa era fallita a causa di gravi incompatibilità; chiedevano quindi che venisse pronunciata la separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, la rimessione sul ruolo per la domanda di divorzio secondo gli accordi riportati in ricorso.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c. e le parti con note scritte del 16.06.2025, si riportavano al ricorso e alle condizioni ivi concordate.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Pomigliano d'Arco di proprietà esclusiva della continuerà ad Pt_1 essere la residenza della stessa e dei figli maggiorenni che vi abiteranno unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, dal momento che il sig. ha già prelevato i suoi effetti personali, meno la motocicletta “DUCATI MONSTER” allo Pt_2 stesso intestata targata CD 53257 che provvederà a prelevare;
3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi per cui si dichiarano entrambi autonomi e autosufficienti, resta fermo che il sig. , verserà quale quota mensile di mantenimento per entrambi i figli, CP_3 sebbene maggiorenni, ma non autonomi dal punto di vista economico, la somma di € 300 mensili ciascuno per un totale di € 600 mensili complessivi oltre le spese extra riguardanti gli stessi nella misura del 50% come per legge.
4. Dato atto del fatto che tra le parti resta solo un CC cointestato presso la banca n. c.c.: CP_4
[...] Quest'ultimo verrà chiuso e come già sottoscritto tra le parti in accordo con il loro promotore finanziario, rispetto a un fido richiesto congiuntamente e già revocato allo verrà stornata la Parte_2 somma di €4000, a chiusura dello stesso già richiesta in accordo tra le parte e sottoscritta.
5. Per quanto riguarda i rapporti tra padre e figli verranno gestiti in autonomia tra di loro, attesa la maggiore età dei ragazzi, che manterranno con il padre i rapporti che vorranno, compatibilmente alle loro esigenze;
pertanto, anche eventuali festeggiamenti per ricorrenze e/o date speciali che li riguardano, vacanze e feste nazionali, oltre l'ordinario, verranno gestite in autonomia tra loro.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del
1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Pronuncia a tutti gli effetti di legge la separazione consensuale dei coniugi
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) che hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli il giorno C.F._2
28.07.2004, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n.257, parte II, serie A, anno 2004);
2) determina in € 600,00 (€ 300,00 cadauno) il contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra Parte_2
mediante contanti, vaglia postale o bonifico, entro il giorno 5 di ciascun Parte_1
mese, con rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo del CNF;
3) prende atto di ogni altra disposizione vincolante tra le parti ai sensi degli artt. 1321 e 1322 c.c.;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2
e 88 n.7 r.d 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
5) dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo della procedura per la domanda di divorzio congiunto;
6) compensa integralmente le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 17.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca