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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/06/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1193/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione Civile
In persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Di Giorno, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1193/2021 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'udienza del 7 maggio 2025, vertente
TRA
(C.F. ) nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) nato a [...] il [...], (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) nata a [...] il [...], (C.F. C.F._3 Parte_4
nata a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in Atina (FR) via C.F._4 della Vandra n. 42, presso lo studio dell'Avv. Beniamino Di Bona, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTI
(C.F. , Partita I.V.A. n. , in nome e per conto di Parte_5 P.IVA_1 P.IVA_2
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma Parte_6
), giusta procura speciale dell'1.03.2018, rilasciata dal Sig. nella sua P.IVA_3 Controparte_1 qualità di Amministratore Unico ed autenticata con atto notarile in atti (doc. 1), in persona dell'Avv.
NE Amoruso in qualità di procuratore speciale di e come tale rappresentante Parte_5
della suddetta società, giusta procura speciale notarile, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimo Iannarelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cassino
(FR), via Puccini n. 6.
OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 615, 1 comma c.p.c.
Conclusioni: Come da verbale dell'udienza del 7 maggio 2025. pagina 1 di 17 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. Parte_1 Parte_2 Pt_3
e hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dalla
[...] Parte_4
, nella qualità di mandataria della intimando il pagamento in solido Parte_5 Parte_6
di euro 327.089,06, oltre accessori, in forza di un contratto di mutuo fondiario (n. 87714268/2004) stipulato con la (poi divenuta in forza di atto Controparte_2 Controparte_3
di fusione), in data 10 agosto 2006 (rep.n. 305.981, RAC 47,029, a rogito notaio Dott. ). Persona_1
A sostegno dell'opposizione hanno dedotto: a) la prescrizione decennale del credito in questione;
b) il difetto di legittimazione della , in assenza di prova documentale della cessione del credito Parte_5 in questione;
c) l'invalidità dell'atto di precetto in difetto della preventiva spedizione del titolo esecutivo, trattandosi, nella specie, di mutuo condizionato, essendo l'importo finanziato vincolato in un deposito cauzionale a garanzia delle obbligazioni assunte dalla parte mutuataria;
c) la nullità per indeterminatezza delle clausole relative al tasso degli interessi corrispettivi e moratori e l'usurarietà del tasso di interesse applicato al momento della stipula del contratto;
e) l'erroneità della somma indicata nel precetto, non essendo stati presi in considerazione i versamenti eseguiti per un totale di circa euro
70.000,00. Tanto premesso, gli opponenti hanno concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, “…Nel merito, accertare l'inesistenza del diritto della convenuta di procedere ad esecuzione forzata sulla base dell'atto di precetto notificato in data 10.03.2021 e 25.03.2021, ovvero
l'irregolarità formale di esso per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto”.
Si è costituita la quale mandataria di contestando Parte_5 Parte_6
l'opposizione proposta da controparte, poiché infondata in fatto e in diritto. Parte opposta ha quindi concluso chiedendo: “previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rigettare l'opposizione in quanto del tutto infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni e nei termini espressi in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Con ordinanza del 31.07.2021 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
Assegnato nelle more il fascicolo a questo giudice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni in quanto matura per la decisione, senza necessità di attività istruttoria.
All'udienza del 7.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c., di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni
20 per le memorie di replica.
***
pagina 2 di 17 2. Anzitutto, i motivi di opposizione articolati dagli attori devono essere qualificati in termini di opposizione (preventiva) all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., essendo contestato il diritto della quale mandataria della di procedere ad esecuzione forzata in Parte_5 Parte_6
danno dei primi sulla base del citato contratto di mutuo.
3. Orbene, va anzitutto disatteso il motivo di opposizione relativo alla prescrizione della pretesa creditoria azionata da parte opposta con l'atto di precetto.
Al riguardo, gli opponenti – nel dare atto che la procedura esecutiva n. 69/09, incardinata dinanzi al Tribunale di Cassino dalla cedente è stata dichiarata Controparte_4
estinta per inattività del creditore procedente ex art. 631 bis c.p.c., in data 11.07.2019 – hanno eccepito l'intervenuta prescrizione decennale, decorrente dall'intervento della cedente nella procedura immobiliare in data 17.09.2010, in considerazione del fatto che la notifica dell'atto di precetto sarebbe stata effettuata dalla odierna opposta in data 10.03.2021.
A tal riguardo occorre osservare che, come correttamente evidenziato dagli opponenti, tra gli atti interruttivi della prescrizione viene in rilievo anche quello con cui si introduce il processo esecutivo
(art. 2943 c.c., comma 1), e che a questo atto l'art. 2945 c.c., comma 2, ricollega l'effetto interruttivo permanente sino al momento in cui il procedimento coattivo stesso giunga a un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò che la medesima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Il che si verifica quando il processo di esecuzione abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva, in tutto o in parte, del suo diritto, ovvero, alternativamente, "quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia conseguita per motivi diversi dall'estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato delle vendita, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione e simili" (Cass., n. 4203 del 2002). Come evidenziato dalla Suprema Corte, “la "ratio", nella logica della disciplina della prescrizione, è evidente: quando penda il processo, anche esecutivo, la condotta del creditore non può dirsi inerziale e quindi significativa ai fini dei riflessi sulla persistenza del diritto;
mentre, a norma dell'art. 2945 c.p.c., comma 3, quando quel processo si chiuda per mancanza d'iniziativa del creditore, che non lo coltivi come la legge impone, allora quella permanenza dell'effetto viene meno, fermo l'originario atto interruttivo che, pertanto, riprende un effetto istantaneo” (Cfr. Cass. civ. sez. III, 9.05.2019, n. 12239).
Nel caso di specie, considerato che la suddetta procedura esecutiva si è estinta per inattività del creditore procedente, deve escludersi l'operatività dell'effetto interruttivo permanente di cui all'art. 2945 comma 2 c.c., dovendosi ricollegare all'intervento della creditrice esclusivamente l'effetto interruttivo istantaneo. Inoltre, parte opposta ha fornito prova dell'esistenza di ulteriori atti interruttivi pagina 3 di 17 del suddetto termine prescrizionale. Segnatamente, successivamente all'atto di intervento della banca cedente in data 17.09.2010 nella procedura esecutiva immobiliare, la creditrice ha notificato agli odierni opponenti, in data 28.04.2011, atto di precetto, nonché, in data 8.07.2011, il pignoramento immobiliare (cfr. docc. 6 e 7 allegati alla comparsa). Pertanto, dal momento della notifica di tale ultimo atto interruttivo (8.07.2011) alla data di notificazione dell'atto di precetto opposto (10.03.2021), non risulta ancora decorso termine decennale di prescrizione. Conclusioni analoghe valgono anche a voler considerare la precedente notifica dell'atto di precetto ai condebitori.
A fronte della suddetta produzione documentale, gli opponenti alla prima udienza del 28.07.2021 hanno contestato la suddetta documentazione, in quanto mera copia dell'atto di precetto e di pignoramento privi di attestazione di conformità agli originali, senza tuttavia contestare
(specificamente) la conformità delle copie fotostatiche agli originali. Successivamente, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., hanno provveduto alla contestazione tardiva della conformità delle suddette copie agli originali, affermando che “gli attori intendono formalmente disconoscere gli atti asseritamente interruttivi della prescrizione prodotti dalla convenuta, costituiti da mere copie fotostatiche dell'atto di precetto, apparentemente notificato in data 28.04.2011 (indicato quale allegato
6 del fascicolo di parte convenuta) e dell'atto di pignoramento immobiliare, altresì, apparentemente notificato in data 8.7.2011 (allegato 7 del suddetto fascicolo di parte avversa), poiché trattasi di documenti non conformi agli originali, mai prodotti in giudizio dalla .”). Parte_5
Va infatti osservato che, secondo quanto espresso da consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'articolo 2719 del c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (cfr. Cass. civ. II, 18/11/2024, n. 29658; Cass., Sez. 5, sentenza n. 16557 del 20 giugno 2019, Rv. 654386-01; in senso analogo, cfr. anche Cass., Sez. 3, ordinanza n. 23213 del 28 agosto 2024, Rv. 672060-01, secondo cui "Ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta."; cfr., altresì, Cass., Sez. 3, sentenza n. 7775 del 3 aprile 2014, Rv. 629905-01; Cass., Sez. 6-5, ordinanza n. 29993 del 13 dicembre 2017, Rv.
646981-01).
pagina 4 di 17 Pertanto, in assenza di tempestive e specifiche contestazioni da parte degli opponenti, si ritiene provata, ad opera di parte opposta, la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, stante la prova documentale dell'avvenuta notificazione dell'atto di precetto e di pignoramento.
Peraltro, parte opposta, con la seconda memoria istruttoria, ha prodotto le copie dell'atto di precetto e pignoramento notificati, munite dell'attestazione di conformità agli originali. Anche in tale caso, non vi è specifica contestazione circa la non conformità di tali copie agli originali, in quanto gli opponenti si sono limitati essenzialmente ad evidenziare la difformità rispetto alle copie allegate alla comparsa di costituzione.
Anche tale ultima contestazione è comunque inidonea a determinare l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione per le ragioni di seguito esposte.
Anzitutto, non è ravvisabile, ad avviso di questo giudice, alcuna difformità delle anzidette copie munite di attestazione di conformità con le copie semplici allegate alla comparsa di costituzione e risposta, mancando, piuttosto, nelle prime, solo le cartoline di ricevimento delle notificazioni dell'atto di precetto a tutti i condebitori, risultando esservi solo quella effettuata nei confronti dei sigg.
e (nei cui confronti era stata promossa l'esecuzione). Parte_1 Parte_2
Peralto, anche a voler ritenere sussistente la notificazione dell'atto di precetto solo ai predetti debitori, deve evidenziarsi che in caso di obbligazioni solidali, quale quella in esame, l'effetto interruttivo della prescrizione si estende, ai sensi dell'art. 1310 c.c., a tutti i condebitori.
A ciò aggiungasi che la sig.ra neppure ha disconosciuto la propria sottoscrizione Parte_4 apposta sull'avviso di ricevimento della notifica del precetto (cfr. notifica precetto allegata alla comparsa), avendo, dunque, la parte personalmente provveduto al ritiro dell'atto presso l'ufficio postale. Né tale disconoscimento sarebbe stato precluso dalla produzione della mera fotocopia
(contrariamente a quanto dedotto dagli opponenti in comparsa conclusionale, pag. 1, laddove hanno evidenziato di aver chiesto che il Tribunale disponesse la produzione dei documenti originali “onde poter formalizzare eventuali azioni di disconoscimento delle sottoscrizioni, ovvero proporre querela di falso”), in quanto pacificamente ammissibile secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. civ. sez. II, 11.04.2002, n. 5189, che si pronuncia in ordine all'onere della parte, che ha disconosciuto l'autenticità di una sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica di insistere nel disconoscimento a seguito della produzione del documento originale;
cfr. altresì Cass. civ. sez. III, 21.11.2019, n.30318, ad avviso della quale l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta
è un atto pubblico, e la sua contestazione esige la querela di falso;
la mancata produzione del documento in originale non esonera la parte interessata dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta).
pagina 5 di 17 Alla luce delle anzidette considerazioni, il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione del credito va quindi rigettato ed appare superflua l'acquisizione degli originali, richiesta da parte opponente anche in sede di precisazione delle conclusioni.
4. È poi infondata la doglianza relativa alla mancata prova dell'intervenuta cessione del credito e dell'inclusione dello stesso nella cessione in blocco dei crediti.
Come noto, una disciplina peculiare è dettata nel caso delle cd. cessioni in blocco ai sensi dell'art. 4 della legge n. 130 del 1999, in merito alle quali la pubblicazione della notizia, espressamente richiamata dall'art. 58 T.U.B. (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita per la cessione del credito di cui al codice civile (cfr. il citato art. 1264 c.c.). Tale disciplina ha inteso infatti agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. tra le tante Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2020, n. 20495). Quanto all'onere probatorio a carico del cessionario, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. Sez. III, 10.2.2023, n. 4277; Cass. civ, sez. III civ., ord. n.
15884 del 13.06.2019, che richiama Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118).
Tanto premesso, a seguito dell'allegazione da parte dell'opposta dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. G.U. parte seconda n. Parte Seconda n.151 del 23-12-2017, cfr. doc. 4 comparsa di costituzione), è possibile ritenere che il credito in questione sia ricompreso nell'operazione di cessione in blocco disposta da Detta cessione, nel Controparte_4 ricomprendere “rapporti giuridici sorti in capo a PS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme”, include senz'altro il credito derivante dal contratto concluso con (poi Controparte_2
divenuta in forza di atto di fusione, circostanza questa incontestata) Controparte_3 in data 10.08.2006 (cfr. “copia contratto di mutuo” all. fascicolo attoreo), essendo ricompreso nel suddetto periodo.
Deve pertanto rilevarsi come l'inequivoca ricomprensione del credito di cui all'atto di precetto tra quelli cartolarizzati, consenta, alla luce della citata giurisprudenza, di ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo alla cessionaria . Parte_6
pagina 6 di 17 Quanto alla prova della cessione del credito in blocco la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 10200/21) ribadisce che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, osservando che la prova può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario (si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto;
oppure con la notifica di un atto di citazione di un giudizio di revocazione ordinaria ex art. 2901 del c.c.; o, anche in sede di giudizio, mediante il deposito dell'atto d'intervento ex art. 111 del c.p.c., adducendo la prova dell'esistenza del credito). Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente.
La Corte ha riconosciuto, ad esempio, che la produzione della dichiarazione del cedente così come la disponibilità del titolo esecutivo azionato, sono elementi che provano che un determinato credito è stato effettivamente ceduto;
nella specie emerge dagli atti che parte opposta ha la disponibilità di tutta la documentazione afferente al credito in oggetto (cfr. anche gli estratti conto relativi al rapporto in questione, docc. da 18 a 23), cosa che rientra nei requisiti sopra menzionati dalla Suprema
Corte e di cui sopra si è detto.
Tra l'altro, l'elenco dei crediti ceduti è messo a disposizione dei debitori ceduti sul sito
“https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html” previo inserimento del n. di F.G. della posizione
(FG 2112534), riportato nella corrispondenza intercorsa con i debitori (doc. 8 comparsa di costituzione e risposta). Difatti, come emerge dalla copia della schermata allegata da parte opposta (cfr. doc. 9), inserendo il suddetto numero di F.G. risulta il seguente messaggio “Il credito relativo alla posizione
2112534 di è stato oggetto di cessione”. Controparte_4
Infine, la suddetta cessione è stata confermata, altresì, dal procuratore della Banca cedente (doc.
10 e 11).
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi assolto l'onere probatorio a carico della cessionaria. Quest'ultima ha infatti fornito la prova della propria legittimazione sostanziale, essendo possibile individuare dall'estratto della Gazzetta Ufficiale, senza alcuna incertezza e in assenza di contestazioni specifiche, il rapporto oggetto della cessione.
5. Va rigettato anche il motivo di opposizione relativo all'insussistenza di un valido titolo esecutivo sull'assunto che il contratto di mutuo in questione sarebbe annoverabile quale mutuo condizionato.
pagina 7 di 17 In linea generale, va qui richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001,
n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14). Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17194).
In particolare la Suprema Corte, pur ribadendo la tesi per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto, ha chiarito che non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente la traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente per la sussistenza di un valido contratto di mutuo che sia stata acquisita la disponibilità giuridica della somma mutuata” (Cass. Civ. n. 5921/2023).
Il suddetto orientamento è stato inoltre confermato, più di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, allorché hanno evidenziato che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per se solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimane anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione della somma mutuata. I patti accessori previsti (con riguardo, in particolare, alla costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e all'impegno della mandante di svincolarla al verificarsi di quanto stabilito nel contratto) attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.. Come evidenziato dalle pagina 8 di 17 Sezioni Unite, in tali ipotesi “il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, come prospetta il Pubblico Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede” (cfr. Cass. civ. sez. un., 6.03.2025, n.5968).
Sulla base delle anzidette argomentazioni, le Sezioni Unite hanno quindi pronunciato il seguente principio di diritto “…"Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata
- di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto".”.
Tanto considerato, deve ritenersi che, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante,
e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (cfr.
Cass., sez. 1, 27 ottobre 2017, ord. n. 25632, Rv- 647223 – 01).
Nel caso di specie, l'erogazione delle somme è stata contestuale alla sottoscrizione del mutuo.
Infatti, la circostanza che la somma sia stata costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante da parte del mutuatario (art. 2 del contratto) non esclude, ma anzi presuppone che la parte mutuataria ne avesse conseguito la disponibilità giuridica nel proprio patrimonio.
Difatti, nel contratto in questione si legge testualmente: “La Banca concede a titolo di mutuo, ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D.Lgs. n. 385 del 1/9/1993 – T.U. delle leggi bancarie, ed alle condizioni appresso indicate un mutuo di Euro 220.000,00 (euro duecentoventimila/oo) alla parte mutuataria che accetta impegnandosi essa, nel contempo, a destinare il retratto per le finalità indicate in premessa. La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma rilasciandone con il presente atto ampia e liberatoria quietanza (…)” (art. 1); e ancora “La parte mutuataria costituisce l'intera somma ad essa mutuata in deposito cauzionale infruttifero presso la
Banca, deposito che sarà svincolato (…)” (art. 2) dopo che i mutuatari avranno prodotto la documentazione indicata nel suddetto contratto. È stata, inoltre, prevista la facoltà per la Banca di risolvere il contratto utilizzando anche il deposito per l'estinzione del mutuo.
pagina 9 di 17 Ciò posto, la presenza della quietanza e la contestuale immediata disposizione della somma conferita in deposito costituiscono evidenza di esercizio pieno della volontà negoziale dell'opponente, che, evidentemente, ha ricevuto il denaro e ne ha deciso la sorte.
È evidente che ove si fosse trattato di mutuo condizionato, non vi sarebbe potuta essere né quietanza né disposizione della somma, poiché esse sarebbero state vincolate all'avverarsi delle condizioni pattuite con mera promessa di finanziamento, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Nel contratto, quindi, l'opponente ha dichiarato di aver ottenuto disponibilità giuridica della somma mutuata che, nello stesso tempo, ha deciso di conferire in deposito presso la banca mutuante, con esercizio della propria volontà negoziale attestata dalla presenza della quietanza (che ben può essere inserita nello stesso contratto di mutuo anziché in un atto separato) e dalla contestuale immediata disposizione della somma conferita in deposito cauzionale infruttifero.
Pertanto, può ritenersi sussistente l'esistenza del requisito tipico nel contratto reale di mutuo costituito dalla traditio della somma mutuata, sebbene nell'accezione di disponibilità giuridica della stessa. Né tale circostanza viene posta in dubbio dal fatto che l'utilizzo materiale della somma mutuata risulti concordemente differita al verificarsi delle condizioni previste in contratto, atteso che la traditio dal punto di vista giuridico si è già realizzata al momento della sottoscrizione del mutuo.
A ciò si aggiunga che la quietanza gode di piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e
2735 c.c., non avendo l'opponente indicato l'errore di fatto o la violenza idonei a revocare la dichiarazione ai sensi dell'art. 2732 c.c. (Cass., sez. 2, 21 febbraio 2014, n. 4196, Rv. 629738 - 01).
Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, il suddetto motivo di opposizione, afferente all'inesistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., deve essere rigettato.
6. Non meritano accoglimento nemmeno le ulteriori domande articolate da parte attrice relative alle censure di indeterminatezza ovvero indeterminabilità del tasso di interesse applicato nonché di usurarietà degli interessi.
6.1. Con riguardo alla doglianza concernente l'asserita indeterminatezza della clausola relativa agli interessi corrispettivi, deve osservarsi, in linea generale, che affinché il requisito della determinatezza, ovvero della determinabilità del tasso pattuito, sia soddisfatto, lo stesso deve avere un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione dello stesso, deve trattarsi di un richiamo a criteri "prestabiliti" ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di guisa che siano precluse scelte interne discrezionali della Banca contraente (cfr. tra le tante: Cass. 27.11.2014 n. 25205; Cass. 29.1.2013 n. 2072; Cass. 19.5.2010 n.
12276; Cass.
2.2.2007 n. 2317).
pagina 10 di 17 Tale requisito appare soddisfatto nella fattispecie in oggetto, come si evince dell'art. 5 del contratto di mutuo, in cui è prevista la determinazione del tasso di interesse corrispettivo. In particolare,
è pattuito che: “Dalla data in cui sarà resa disponibile la somma mutuata o, comunque dal termine indicato al penultimo comma dell'art. 2 (novanta giorni dalla stipula del contratto), sino alla fine del relativo mese solare, decorreranno sulla stessa interessi nelle misure del 3,553% nominale annuo. Al mutuo sarà applicato il tasso nominale annuo, pari all'EURIBOR, maggiorato di uno spread di 2,35 punti, in relazione all'andamento del mercato. Il valore del parametro sarà pari alla media aritmetica semplice dei tassi giornalieri EURIBOR lettera 6 mesi (applicati per valute rilevate nei mesi di Maggio
e di Novembre) e verrà applicato alla semestralità successiva;
in mancanza di tale dato verrà utilizzata
l'ultima rilevazione dell'EURIBOR rilevata negli ultimi 6 mesi”.
Dunque, il mutuo è regolato, nel primo periodo di ammortamento, al tasso fisso del 3,553% annuo e per il periodo successivo al tasso EURIBOR, determinato come indicato in contratto, più uno spread di 2,35 punti.
Deve inoltre osservarsi che, attraverso il richiamo al parametro dell'Euribor, il tasso di interesse è tempo per tempo determinabile mediante il rinvio ad un parametro di riferimento certo, senza Parte_7
alcun profilo di indeterminatezza.
Per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato. I tassi Euribor, essendo rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European Banking Federation), sono certamente dotati delle caratteristiche di certezza e determinatezza, essendo, d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui cd. a tasso variabile.
Tale assunto è stato confermato dal Supremo Collegio, secondo cui “da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale;
dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria).” (cfr. Cass. civ. n. 3968 del
19/02/2014).
Si condivide, pertanto, l'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui l'inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale unico parametro variabile,
pagina 11 di 17 dell'Euribor soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità delle clausole (cfr. tra le tante, Trib. Roma sez. XVII, 18.09.2023, n. 13212).
6.2. Con riguardo alla censura relativa all'usurarietà del tasso di interesse occorre porre le seguenti premesse.
Anzitutto, l'eventuale superamento del tasso soglia usura deve essere rilevato secondo le
Istruzioni della Banca d'Italia. Infatti, ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Invero, l'art. 644 c.p., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 7 marzo 1996 n. 108, prevede, al comma 3, che sia la legge a determinare il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e, al successivo 4 comma, richiede che nella determinazione del tasso d'interesse usurario si tenga “conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”. Inoltre, ai sensi dell'art. 2, co. 4, legge 7 marzo 1996 n. 108, in ordine ai limiti superati i quali gli interessi devono ritenersi usurari (c.d. tasso soglia), il Ministero del
Tesoro rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) riferito ad anno per ogni operazione, previa una loro suddivisione in categorie. A sua volta, la rilevazione dei tassi per la determinazione del TEGM è compiuta secondo le “Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla Banca d'Italia.
A tal proposito, si rammenta che le Istruzioni della Banca d'Italia hanno natura di norme tecniche previste e autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa antiusura, tale che un eventuale calcolo del tasso da confrontare con i cd. tassi soglia applicato a un determinato rapporto bancario che sia effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe a un risultato inattendibile e, pertanto, in ultima analisi ingiusto.
Deve inoltre rilevarsi che viene in considerazione la sola usura cd. originaria, stante il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675), le quali hanno escluso in radice la configurabilità, nel nostro ordinamento, della c.d. usura sopravvenuta, sia con riguardo ai contratti stipulati ante legge 108/1996, sia con riguardo ai contratti stipulati dopo e recanti inizialmente tassi inferiori alla soglia dell'usura, poi superata nel corso del rapporto per effetto pagina 12 di 17 del progressivo abbassamento dei tassi medi di mercato e, quindi, anche del tasso-soglia usurario stabilito a livello ministeriale.
Tanto premesso, nel caso di specie, gli opponenti, richiamando l'art. 8 relativo alla concessione dell'ipoteca e agli obblighi del concedente, hanno dedotto che il tasso di interesse applicato alla data di stipula del contratto di mutuo è pari all'8,43%, e dunque superiore a tasso soglia per il trimestre luglio- settembre 2006 relativo alla categoria di operazioni “Mutui ipotecari a tasso variabile” pari al 6,63%.
Orbene, deve senz'altro escludersi che il suddetto tasso di interesse, indicato dagli opponenti a sostegno dell'eccezione di usurarietà, sia da riferire al t.e.g., o comunque al tasso di interesse corrispettivo (o a quello moratorio) pattuito al momento della conclusione del contratto, trattandosi chiaramente – in quanto espressamente previsto al citato articolo – di una percentuale, quella del
8,403%, indicata ai fini dell'iscrizione ipotecaria, calcolata “per tre annualità di interessi, anche moratori” .
Del resto, come già sopra anticipato, il tasso di interesse corrispettivo è stato pattuito, ai sensi dell'art. 5 del contratto, nel primo periodo di ammortamento al tasso fisso del 3,553% annuo e per il periodo successivo al tasso EURIBOR, determinato come indicato in contratto, più uno spread di 2,35 punti.
Ciò posto, anche a voler considerare il tasso pattuito, pari al 3,553%, non è rilevabile alcuna violazione della l. 108/96, in quanto esso è inferiore al tasso soglia previsto dal d.m. di riferimento
(terzo trimestre del 2006, trattandosi di mutuo contratto in data 10.08.2006) per i “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile” (quale è il mutuo in esame), determinato nel 6,63% (ottenuto aumentando della metà il TEGM previsto nella misura del 4,42%) non rilevando dunque alcuna violazione della l.
108/96 con riferimento al tasso contrattuale pattuito.
6.2.1. Quanto poi agli interessi moratori, si sono contrapposte due tesi circa l'applicabilità o meno della disciplina antiusura anche a tali interessi.
Alla luce della recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 19597 del 18.09.2020, si ritiene che tale disciplina debba trovare applicazione non soltanto in relazione alla “pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato”, nonostante debba ribadirsi la differenza strutturale
– costo del denaro dato in volontario godimento ad altri gli uni, liquidazione forfettaria e preventiva del danno gli altri – e il diverso rischio creditorio a questi sottostante, che però non fa venire meno la necessità di tutela del debitore sotto il profilo dell'usura. Peraltro, secondo quanto ribadito dalla citata giurisprudenza di legittimità, la mancata indicazione degli interessi di mora mediamente applicati pagina 13 di 17 nell'ambito del TEGM non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali che rilevano la soglia usura in relazione agli interessi corrispettivi, laddove tali decreti contengano comunque la rilevazione statistica che individui l'usurarietà delle clausole che si pongano “fuori mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate. Da ciò la citata pronuncia ricava la formula della rilevazione del tasso usurario relativo agli interessi moratori: “TEGM più la maggiorazione media relativa ai tassi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, cui si aggiungono i punti percentuali aggiuntivi previsti come ulteriore tolleranza dal decreto di riferimento”. Laddove nel decreto ministeriale ratione temporis applicabile non sia prevista l'indicazione della maggiorazione media per gli interessi moratori, resta il termine di confronto del TEGM, con la maggiorazione ivi prevista. Infine, la predetta Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato come l'eventuale superamento del tasso soglia implichi l'applicazione dell'art. 1815, comma 2 c.c., ma non nel senso di trasformazione del mutuo in contratto gratuito, bensì – ai sensi dell'art. 1224 c.c. - nel senso della debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti, attesa la necessità di bilanciare la sanzione per il superamento del tasso soglia con il comportamento del debitore inadempiente.
Ciò non significa, però, che nella valutazione dell'usurarietà degli interessi, interessi corrispettivi ed interessi moratori debbano essere sommati tra loro, dovendosi al contrario procedere ad una valutazione autonoma delle relative pattuizioni, atteso che al momento in cui il debitore diventa inadempiente, il tasso di mora si sostituisce agli interessi corrispettivi, applicandosi unicamente sul debito scaduto, che nel caso di mutuo a tasso variabile con piano di ammortamento si traduce nella somma capitale ancora da restituire e negli interessi convenzionali già scaduti e non pagati. Peraltro, la possibilità di applicare gli interessi moratori sull'intera rata scaduta è ammessa dallo stesso ordinamento, ove si consideri quanto stabilito dall'art. 3 della delibera CICR del 3.2.2000: “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non
è consentita la capitalizzazione periodica”, prevedendosi in tal modo una forma di capitalizzazione espressamente e lecitamente pattuita, senza che ciò acquisti rilievo per la diversa ipotesi di usura ai sensi della l. 108/1996.
Ammessa, quindi, l'applicabilità della disciplina in materia di usura agli interessi moratori, deve comunque escludersi, nella valutazione dell'usurarietà degli interessi, la sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, atteso che, in caso di inadempimento, il tasso di mora si sostituisce pagina 14 di 17 agli interessi corrispettivi, applicandosi unicamente sul debito scaduto, che nel caso di mutuo a tasso variabile con piano di ammortamento si traduce nella somma capitale ancora da restituire e negli interessi convenzionali già scaduti e non pagati. .
Infine, con la citata pronuncia è stato evidenziato che anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento. Dunque, l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
Ciò evidenziato, gli attori non hanno specificato quale sia il tasso moratorio in concreto applicato;
gli stessi avrebbero dovuto, infatti, in virtù dei principi sopra richiamati, provare l'entità usuraria del tasso moratorio in concreto applicato, posto che i presupposti della mora si sono già verificati, trattandosi peraltro di mutuo già risolto.
Gli opponenti si sono limitati ad affermare genericamente l'usura degli interessi moratori (cfr. punto 4), pag. 5), per poi evidenziare che nel contratto non sarebbe indicato alcunché circa la percentuale, la decorrenza e le modalità di calcolo.
La suddetta censura è invece smentita dalla mera lettura del contratto di mutuo, che, all'art. 7, prevede che tali interessi sono calcolati ad un tasso pari a tre punti percentuali in più del tasso nominale annuo che ha regolato ciascuna rata scaduta, per il periodo intercorrente tra la scadenza e la data di pagamento, con pattuizione altresì della cd. clausola di salvaguardia. Di conseguenza, atteso che il tasso iniziale al momento della pattuizione del contratto di mutuo in esame era pari al 3,553%, il tasso di mora originariamente pattuito era pari al 6,553%.
Ad ogni modo, anche a voler considerare il tasso moratorio pattuito dalle parti, la censura relativa all'usurarietà del tasso degli interessi moratori andrebbe respinta.
In particolare, quanto al TEGM di raffronto per valutare il superamento o meno della relativa cd. soglia usura, alla luce della citata sentenza delle Sezioni Unite, il tasso soglia per il trimestre di riferimento (terzo trimestre del 2006) è pari 9,78%, ottenuto aumentando il TEGM previsto per gli interessi corrispettivi della percentuale del 2,1% e aumentando il tasso così ottenuto della metà, come pagina 15 di 17 previsto nel decreto ministeriale relativo al periodo di riferimento (dunque: [4,42 % + 2,1] aumentato della metà). Di conseguenza, il tasso di mora pattuito è inferiore al tasso soglia del periodo di riferimento.
7. Va rigettato, infine, il motivo di opposizione relativo all'erroneità della somma indicata nell'atto di precetto, sull'assunto che non sarebbero stati considerati i versamenti regolarmente eseguiti per un totale di euro 70.000,00.
Orbene, deve osservarsi, in punto di riparto dell'onere probatorio, che, come in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha la veste sostanziale e processuale di attore, tanto che le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (Cfr. Cass. del 20 marzo 2012, n. 4380). È dunque l'opponente che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione;
l'opposto, ovvero il creditore procedente, assumendo invece la posizione del convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
In sostanza, il giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., contrariamente all'opposizione a decreto ingiuntivo, configura un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo, con la conseguenza che spetta al debitore opponente l'onere di dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stesso.
Orbene, nel caso di specie, i conteggi riportati da parte opposta nell'atto di precetto afferenti al credito per capitale residuo alla data dell'1.04.2010 e agli interessi di mora al 20.01.2021, non sono stati specificamente contestati da parte opponente in ottemperanza ai suddetti criteri di riparto. Per di più nell'atto di opposizione le contestazioni (seppure generiche) hanno riguardato esclusivamente gli interessi moratori, il cui conteggio analitico è stato depositato da parte opposta e non risulta specificamente contestato da controparte (cfr. doc. 14), al pari del conteggio del credito alla data di cessione (doc. 24).
Inoltre, non costituisce prova del pagamento in favore della banca creditrice la produzione, da parte degli opponenti, di un mero stampato indicante la scadenza delle rate, l'importo di ciascuna rata,
e la data di pagamento e di emissione, trattandosi di un documento di parte inidoneo a comprovare pagina 16 di 17 l'effettivo accredito delle somme indicate (cfr. “dettagli pagamenti e vaglia postali” allegati alla citazione).
Quanto al pagamento tramite vaglia postale, deve preliminarmente osservarsi che questo viene definito all'art. 1 del d.P.R. n. 144 del 14.03.2001 come “lo strumento di trasferimento nazionale ed internazionale di fondi emesso da Poste” e al successivo art. 6 viene così disciplinato: “il trasferimento di fondi mediante vaglia postale si perfeziona con la consegna del vaglia postale al beneficiario.
Il vaglia postale può essere ceduto mediante girata se non munito, su richiesta del mittente, della clausola di non trasferibilità. Il credito incorporato nel vaglia postale si prescrive il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione. Ai vaglia postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all'assegno circolare”. Pertanto, stante quest'ultima previsione, il vaglia postale deve essere emesso dalle , dietro versamento da parte del richiedente CP_5
della relativa provvista;
deve essere consegnato a quest'ultimo affinché lo consegni al beneficiario per la successiva negoziazione;
può essere incassato dal solo beneficiario indicato nel titolo, se contenente la clausola di non trasferibilità, altrimenti può essere ceduto tramite girata.
Tanto considerato, deve escludersi la prova dell'avvenuto pagamento sulla base dei vaglia postali depositati dall'opponente, in assenza della prova in ordine all'effettivo avvenuto incasso da parte della banca.
Alla luce di quanto sin qui esaminato, l'opposizione va interamente respinta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 tenuto conto del valore della causa (da determinare ai sensi dell'art. 17 c.p.c., e dunque considerato il credito di euro 327.089,06 portato nell'atto di precetto) e dell'attività effettivamente svolta, con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione stante la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Rigetta l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.;
• condanna , e al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
delle spese di lite in favore di in qualità di mandataria di Parte_5 [...]
che liquida in complessivi euro 17.252,00. Parte_6
Così deciso in Cassino, il 17.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione Civile
In persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Di Giorno, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1193/2021 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'udienza del 7 maggio 2025, vertente
TRA
(C.F. ) nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) nato a [...] il [...], (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) nata a [...] il [...], (C.F. C.F._3 Parte_4
nata a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in Atina (FR) via C.F._4 della Vandra n. 42, presso lo studio dell'Avv. Beniamino Di Bona, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTI
(C.F. , Partita I.V.A. n. , in nome e per conto di Parte_5 P.IVA_1 P.IVA_2
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma Parte_6
), giusta procura speciale dell'1.03.2018, rilasciata dal Sig. nella sua P.IVA_3 Controparte_1 qualità di Amministratore Unico ed autenticata con atto notarile in atti (doc. 1), in persona dell'Avv.
NE Amoruso in qualità di procuratore speciale di e come tale rappresentante Parte_5
della suddetta società, giusta procura speciale notarile, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimo Iannarelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cassino
(FR), via Puccini n. 6.
OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 615, 1 comma c.p.c.
Conclusioni: Come da verbale dell'udienza del 7 maggio 2025. pagina 1 di 17 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. Parte_1 Parte_2 Pt_3
e hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dalla
[...] Parte_4
, nella qualità di mandataria della intimando il pagamento in solido Parte_5 Parte_6
di euro 327.089,06, oltre accessori, in forza di un contratto di mutuo fondiario (n. 87714268/2004) stipulato con la (poi divenuta in forza di atto Controparte_2 Controparte_3
di fusione), in data 10 agosto 2006 (rep.n. 305.981, RAC 47,029, a rogito notaio Dott. ). Persona_1
A sostegno dell'opposizione hanno dedotto: a) la prescrizione decennale del credito in questione;
b) il difetto di legittimazione della , in assenza di prova documentale della cessione del credito Parte_5 in questione;
c) l'invalidità dell'atto di precetto in difetto della preventiva spedizione del titolo esecutivo, trattandosi, nella specie, di mutuo condizionato, essendo l'importo finanziato vincolato in un deposito cauzionale a garanzia delle obbligazioni assunte dalla parte mutuataria;
c) la nullità per indeterminatezza delle clausole relative al tasso degli interessi corrispettivi e moratori e l'usurarietà del tasso di interesse applicato al momento della stipula del contratto;
e) l'erroneità della somma indicata nel precetto, non essendo stati presi in considerazione i versamenti eseguiti per un totale di circa euro
70.000,00. Tanto premesso, gli opponenti hanno concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, “…Nel merito, accertare l'inesistenza del diritto della convenuta di procedere ad esecuzione forzata sulla base dell'atto di precetto notificato in data 10.03.2021 e 25.03.2021, ovvero
l'irregolarità formale di esso per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto”.
Si è costituita la quale mandataria di contestando Parte_5 Parte_6
l'opposizione proposta da controparte, poiché infondata in fatto e in diritto. Parte opposta ha quindi concluso chiedendo: “previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rigettare l'opposizione in quanto del tutto infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni e nei termini espressi in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Con ordinanza del 31.07.2021 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
Assegnato nelle more il fascicolo a questo giudice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni in quanto matura per la decisione, senza necessità di attività istruttoria.
All'udienza del 7.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c., di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni
20 per le memorie di replica.
***
pagina 2 di 17 2. Anzitutto, i motivi di opposizione articolati dagli attori devono essere qualificati in termini di opposizione (preventiva) all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., essendo contestato il diritto della quale mandataria della di procedere ad esecuzione forzata in Parte_5 Parte_6
danno dei primi sulla base del citato contratto di mutuo.
3. Orbene, va anzitutto disatteso il motivo di opposizione relativo alla prescrizione della pretesa creditoria azionata da parte opposta con l'atto di precetto.
Al riguardo, gli opponenti – nel dare atto che la procedura esecutiva n. 69/09, incardinata dinanzi al Tribunale di Cassino dalla cedente è stata dichiarata Controparte_4
estinta per inattività del creditore procedente ex art. 631 bis c.p.c., in data 11.07.2019 – hanno eccepito l'intervenuta prescrizione decennale, decorrente dall'intervento della cedente nella procedura immobiliare in data 17.09.2010, in considerazione del fatto che la notifica dell'atto di precetto sarebbe stata effettuata dalla odierna opposta in data 10.03.2021.
A tal riguardo occorre osservare che, come correttamente evidenziato dagli opponenti, tra gli atti interruttivi della prescrizione viene in rilievo anche quello con cui si introduce il processo esecutivo
(art. 2943 c.c., comma 1), e che a questo atto l'art. 2945 c.c., comma 2, ricollega l'effetto interruttivo permanente sino al momento in cui il procedimento coattivo stesso giunga a un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò che la medesima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Il che si verifica quando il processo di esecuzione abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva, in tutto o in parte, del suo diritto, ovvero, alternativamente, "quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia conseguita per motivi diversi dall'estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato delle vendita, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione e simili" (Cass., n. 4203 del 2002). Come evidenziato dalla Suprema Corte, “la "ratio", nella logica della disciplina della prescrizione, è evidente: quando penda il processo, anche esecutivo, la condotta del creditore non può dirsi inerziale e quindi significativa ai fini dei riflessi sulla persistenza del diritto;
mentre, a norma dell'art. 2945 c.p.c., comma 3, quando quel processo si chiuda per mancanza d'iniziativa del creditore, che non lo coltivi come la legge impone, allora quella permanenza dell'effetto viene meno, fermo l'originario atto interruttivo che, pertanto, riprende un effetto istantaneo” (Cfr. Cass. civ. sez. III, 9.05.2019, n. 12239).
Nel caso di specie, considerato che la suddetta procedura esecutiva si è estinta per inattività del creditore procedente, deve escludersi l'operatività dell'effetto interruttivo permanente di cui all'art. 2945 comma 2 c.c., dovendosi ricollegare all'intervento della creditrice esclusivamente l'effetto interruttivo istantaneo. Inoltre, parte opposta ha fornito prova dell'esistenza di ulteriori atti interruttivi pagina 3 di 17 del suddetto termine prescrizionale. Segnatamente, successivamente all'atto di intervento della banca cedente in data 17.09.2010 nella procedura esecutiva immobiliare, la creditrice ha notificato agli odierni opponenti, in data 28.04.2011, atto di precetto, nonché, in data 8.07.2011, il pignoramento immobiliare (cfr. docc. 6 e 7 allegati alla comparsa). Pertanto, dal momento della notifica di tale ultimo atto interruttivo (8.07.2011) alla data di notificazione dell'atto di precetto opposto (10.03.2021), non risulta ancora decorso termine decennale di prescrizione. Conclusioni analoghe valgono anche a voler considerare la precedente notifica dell'atto di precetto ai condebitori.
A fronte della suddetta produzione documentale, gli opponenti alla prima udienza del 28.07.2021 hanno contestato la suddetta documentazione, in quanto mera copia dell'atto di precetto e di pignoramento privi di attestazione di conformità agli originali, senza tuttavia contestare
(specificamente) la conformità delle copie fotostatiche agli originali. Successivamente, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., hanno provveduto alla contestazione tardiva della conformità delle suddette copie agli originali, affermando che “gli attori intendono formalmente disconoscere gli atti asseritamente interruttivi della prescrizione prodotti dalla convenuta, costituiti da mere copie fotostatiche dell'atto di precetto, apparentemente notificato in data 28.04.2011 (indicato quale allegato
6 del fascicolo di parte convenuta) e dell'atto di pignoramento immobiliare, altresì, apparentemente notificato in data 8.7.2011 (allegato 7 del suddetto fascicolo di parte avversa), poiché trattasi di documenti non conformi agli originali, mai prodotti in giudizio dalla .”). Parte_5
Va infatti osservato che, secondo quanto espresso da consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'articolo 2719 del c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (cfr. Cass. civ. II, 18/11/2024, n. 29658; Cass., Sez. 5, sentenza n. 16557 del 20 giugno 2019, Rv. 654386-01; in senso analogo, cfr. anche Cass., Sez. 3, ordinanza n. 23213 del 28 agosto 2024, Rv. 672060-01, secondo cui "Ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta."; cfr., altresì, Cass., Sez. 3, sentenza n. 7775 del 3 aprile 2014, Rv. 629905-01; Cass., Sez. 6-5, ordinanza n. 29993 del 13 dicembre 2017, Rv.
646981-01).
pagina 4 di 17 Pertanto, in assenza di tempestive e specifiche contestazioni da parte degli opponenti, si ritiene provata, ad opera di parte opposta, la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, stante la prova documentale dell'avvenuta notificazione dell'atto di precetto e di pignoramento.
Peraltro, parte opposta, con la seconda memoria istruttoria, ha prodotto le copie dell'atto di precetto e pignoramento notificati, munite dell'attestazione di conformità agli originali. Anche in tale caso, non vi è specifica contestazione circa la non conformità di tali copie agli originali, in quanto gli opponenti si sono limitati essenzialmente ad evidenziare la difformità rispetto alle copie allegate alla comparsa di costituzione.
Anche tale ultima contestazione è comunque inidonea a determinare l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione per le ragioni di seguito esposte.
Anzitutto, non è ravvisabile, ad avviso di questo giudice, alcuna difformità delle anzidette copie munite di attestazione di conformità con le copie semplici allegate alla comparsa di costituzione e risposta, mancando, piuttosto, nelle prime, solo le cartoline di ricevimento delle notificazioni dell'atto di precetto a tutti i condebitori, risultando esservi solo quella effettuata nei confronti dei sigg.
e (nei cui confronti era stata promossa l'esecuzione). Parte_1 Parte_2
Peralto, anche a voler ritenere sussistente la notificazione dell'atto di precetto solo ai predetti debitori, deve evidenziarsi che in caso di obbligazioni solidali, quale quella in esame, l'effetto interruttivo della prescrizione si estende, ai sensi dell'art. 1310 c.c., a tutti i condebitori.
A ciò aggiungasi che la sig.ra neppure ha disconosciuto la propria sottoscrizione Parte_4 apposta sull'avviso di ricevimento della notifica del precetto (cfr. notifica precetto allegata alla comparsa), avendo, dunque, la parte personalmente provveduto al ritiro dell'atto presso l'ufficio postale. Né tale disconoscimento sarebbe stato precluso dalla produzione della mera fotocopia
(contrariamente a quanto dedotto dagli opponenti in comparsa conclusionale, pag. 1, laddove hanno evidenziato di aver chiesto che il Tribunale disponesse la produzione dei documenti originali “onde poter formalizzare eventuali azioni di disconoscimento delle sottoscrizioni, ovvero proporre querela di falso”), in quanto pacificamente ammissibile secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. civ. sez. II, 11.04.2002, n. 5189, che si pronuncia in ordine all'onere della parte, che ha disconosciuto l'autenticità di una sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica di insistere nel disconoscimento a seguito della produzione del documento originale;
cfr. altresì Cass. civ. sez. III, 21.11.2019, n.30318, ad avviso della quale l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta
è un atto pubblico, e la sua contestazione esige la querela di falso;
la mancata produzione del documento in originale non esonera la parte interessata dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta).
pagina 5 di 17 Alla luce delle anzidette considerazioni, il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione del credito va quindi rigettato ed appare superflua l'acquisizione degli originali, richiesta da parte opponente anche in sede di precisazione delle conclusioni.
4. È poi infondata la doglianza relativa alla mancata prova dell'intervenuta cessione del credito e dell'inclusione dello stesso nella cessione in blocco dei crediti.
Come noto, una disciplina peculiare è dettata nel caso delle cd. cessioni in blocco ai sensi dell'art. 4 della legge n. 130 del 1999, in merito alle quali la pubblicazione della notizia, espressamente richiamata dall'art. 58 T.U.B. (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita per la cessione del credito di cui al codice civile (cfr. il citato art. 1264 c.c.). Tale disciplina ha inteso infatti agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. tra le tante Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2020, n. 20495). Quanto all'onere probatorio a carico del cessionario, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. Sez. III, 10.2.2023, n. 4277; Cass. civ, sez. III civ., ord. n.
15884 del 13.06.2019, che richiama Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118).
Tanto premesso, a seguito dell'allegazione da parte dell'opposta dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. G.U. parte seconda n. Parte Seconda n.151 del 23-12-2017, cfr. doc. 4 comparsa di costituzione), è possibile ritenere che il credito in questione sia ricompreso nell'operazione di cessione in blocco disposta da Detta cessione, nel Controparte_4 ricomprendere “rapporti giuridici sorti in capo a PS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme”, include senz'altro il credito derivante dal contratto concluso con (poi Controparte_2
divenuta in forza di atto di fusione, circostanza questa incontestata) Controparte_3 in data 10.08.2006 (cfr. “copia contratto di mutuo” all. fascicolo attoreo), essendo ricompreso nel suddetto periodo.
Deve pertanto rilevarsi come l'inequivoca ricomprensione del credito di cui all'atto di precetto tra quelli cartolarizzati, consenta, alla luce della citata giurisprudenza, di ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo alla cessionaria . Parte_6
pagina 6 di 17 Quanto alla prova della cessione del credito in blocco la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 10200/21) ribadisce che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, osservando che la prova può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario (si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto;
oppure con la notifica di un atto di citazione di un giudizio di revocazione ordinaria ex art. 2901 del c.c.; o, anche in sede di giudizio, mediante il deposito dell'atto d'intervento ex art. 111 del c.p.c., adducendo la prova dell'esistenza del credito). Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente.
La Corte ha riconosciuto, ad esempio, che la produzione della dichiarazione del cedente così come la disponibilità del titolo esecutivo azionato, sono elementi che provano che un determinato credito è stato effettivamente ceduto;
nella specie emerge dagli atti che parte opposta ha la disponibilità di tutta la documentazione afferente al credito in oggetto (cfr. anche gli estratti conto relativi al rapporto in questione, docc. da 18 a 23), cosa che rientra nei requisiti sopra menzionati dalla Suprema
Corte e di cui sopra si è detto.
Tra l'altro, l'elenco dei crediti ceduti è messo a disposizione dei debitori ceduti sul sito
“https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html” previo inserimento del n. di F.G. della posizione
(FG 2112534), riportato nella corrispondenza intercorsa con i debitori (doc. 8 comparsa di costituzione e risposta). Difatti, come emerge dalla copia della schermata allegata da parte opposta (cfr. doc. 9), inserendo il suddetto numero di F.G. risulta il seguente messaggio “Il credito relativo alla posizione
2112534 di è stato oggetto di cessione”. Controparte_4
Infine, la suddetta cessione è stata confermata, altresì, dal procuratore della Banca cedente (doc.
10 e 11).
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi assolto l'onere probatorio a carico della cessionaria. Quest'ultima ha infatti fornito la prova della propria legittimazione sostanziale, essendo possibile individuare dall'estratto della Gazzetta Ufficiale, senza alcuna incertezza e in assenza di contestazioni specifiche, il rapporto oggetto della cessione.
5. Va rigettato anche il motivo di opposizione relativo all'insussistenza di un valido titolo esecutivo sull'assunto che il contratto di mutuo in questione sarebbe annoverabile quale mutuo condizionato.
pagina 7 di 17 In linea generale, va qui richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001,
n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14). Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17194).
In particolare la Suprema Corte, pur ribadendo la tesi per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto, ha chiarito che non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente la traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente per la sussistenza di un valido contratto di mutuo che sia stata acquisita la disponibilità giuridica della somma mutuata” (Cass. Civ. n. 5921/2023).
Il suddetto orientamento è stato inoltre confermato, più di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, allorché hanno evidenziato che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per se solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimane anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione della somma mutuata. I patti accessori previsti (con riguardo, in particolare, alla costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e all'impegno della mandante di svincolarla al verificarsi di quanto stabilito nel contratto) attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.. Come evidenziato dalle pagina 8 di 17 Sezioni Unite, in tali ipotesi “il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, come prospetta il Pubblico Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede” (cfr. Cass. civ. sez. un., 6.03.2025, n.5968).
Sulla base delle anzidette argomentazioni, le Sezioni Unite hanno quindi pronunciato il seguente principio di diritto “…"Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata
- di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto".”.
Tanto considerato, deve ritenersi che, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante,
e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (cfr.
Cass., sez. 1, 27 ottobre 2017, ord. n. 25632, Rv- 647223 – 01).
Nel caso di specie, l'erogazione delle somme è stata contestuale alla sottoscrizione del mutuo.
Infatti, la circostanza che la somma sia stata costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante da parte del mutuatario (art. 2 del contratto) non esclude, ma anzi presuppone che la parte mutuataria ne avesse conseguito la disponibilità giuridica nel proprio patrimonio.
Difatti, nel contratto in questione si legge testualmente: “La Banca concede a titolo di mutuo, ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D.Lgs. n. 385 del 1/9/1993 – T.U. delle leggi bancarie, ed alle condizioni appresso indicate un mutuo di Euro 220.000,00 (euro duecentoventimila/oo) alla parte mutuataria che accetta impegnandosi essa, nel contempo, a destinare il retratto per le finalità indicate in premessa. La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma rilasciandone con il presente atto ampia e liberatoria quietanza (…)” (art. 1); e ancora “La parte mutuataria costituisce l'intera somma ad essa mutuata in deposito cauzionale infruttifero presso la
Banca, deposito che sarà svincolato (…)” (art. 2) dopo che i mutuatari avranno prodotto la documentazione indicata nel suddetto contratto. È stata, inoltre, prevista la facoltà per la Banca di risolvere il contratto utilizzando anche il deposito per l'estinzione del mutuo.
pagina 9 di 17 Ciò posto, la presenza della quietanza e la contestuale immediata disposizione della somma conferita in deposito costituiscono evidenza di esercizio pieno della volontà negoziale dell'opponente, che, evidentemente, ha ricevuto il denaro e ne ha deciso la sorte.
È evidente che ove si fosse trattato di mutuo condizionato, non vi sarebbe potuta essere né quietanza né disposizione della somma, poiché esse sarebbero state vincolate all'avverarsi delle condizioni pattuite con mera promessa di finanziamento, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Nel contratto, quindi, l'opponente ha dichiarato di aver ottenuto disponibilità giuridica della somma mutuata che, nello stesso tempo, ha deciso di conferire in deposito presso la banca mutuante, con esercizio della propria volontà negoziale attestata dalla presenza della quietanza (che ben può essere inserita nello stesso contratto di mutuo anziché in un atto separato) e dalla contestuale immediata disposizione della somma conferita in deposito cauzionale infruttifero.
Pertanto, può ritenersi sussistente l'esistenza del requisito tipico nel contratto reale di mutuo costituito dalla traditio della somma mutuata, sebbene nell'accezione di disponibilità giuridica della stessa. Né tale circostanza viene posta in dubbio dal fatto che l'utilizzo materiale della somma mutuata risulti concordemente differita al verificarsi delle condizioni previste in contratto, atteso che la traditio dal punto di vista giuridico si è già realizzata al momento della sottoscrizione del mutuo.
A ciò si aggiunga che la quietanza gode di piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e
2735 c.c., non avendo l'opponente indicato l'errore di fatto o la violenza idonei a revocare la dichiarazione ai sensi dell'art. 2732 c.c. (Cass., sez. 2, 21 febbraio 2014, n. 4196, Rv. 629738 - 01).
Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, il suddetto motivo di opposizione, afferente all'inesistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., deve essere rigettato.
6. Non meritano accoglimento nemmeno le ulteriori domande articolate da parte attrice relative alle censure di indeterminatezza ovvero indeterminabilità del tasso di interesse applicato nonché di usurarietà degli interessi.
6.1. Con riguardo alla doglianza concernente l'asserita indeterminatezza della clausola relativa agli interessi corrispettivi, deve osservarsi, in linea generale, che affinché il requisito della determinatezza, ovvero della determinabilità del tasso pattuito, sia soddisfatto, lo stesso deve avere un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione dello stesso, deve trattarsi di un richiamo a criteri "prestabiliti" ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di guisa che siano precluse scelte interne discrezionali della Banca contraente (cfr. tra le tante: Cass. 27.11.2014 n. 25205; Cass. 29.1.2013 n. 2072; Cass. 19.5.2010 n.
12276; Cass.
2.2.2007 n. 2317).
pagina 10 di 17 Tale requisito appare soddisfatto nella fattispecie in oggetto, come si evince dell'art. 5 del contratto di mutuo, in cui è prevista la determinazione del tasso di interesse corrispettivo. In particolare,
è pattuito che: “Dalla data in cui sarà resa disponibile la somma mutuata o, comunque dal termine indicato al penultimo comma dell'art. 2 (novanta giorni dalla stipula del contratto), sino alla fine del relativo mese solare, decorreranno sulla stessa interessi nelle misure del 3,553% nominale annuo. Al mutuo sarà applicato il tasso nominale annuo, pari all'EURIBOR, maggiorato di uno spread di 2,35 punti, in relazione all'andamento del mercato. Il valore del parametro sarà pari alla media aritmetica semplice dei tassi giornalieri EURIBOR lettera 6 mesi (applicati per valute rilevate nei mesi di Maggio
e di Novembre) e verrà applicato alla semestralità successiva;
in mancanza di tale dato verrà utilizzata
l'ultima rilevazione dell'EURIBOR rilevata negli ultimi 6 mesi”.
Dunque, il mutuo è regolato, nel primo periodo di ammortamento, al tasso fisso del 3,553% annuo e per il periodo successivo al tasso EURIBOR, determinato come indicato in contratto, più uno spread di 2,35 punti.
Deve inoltre osservarsi che, attraverso il richiamo al parametro dell'Euribor, il tasso di interesse è tempo per tempo determinabile mediante il rinvio ad un parametro di riferimento certo, senza Parte_7
alcun profilo di indeterminatezza.
Per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato. I tassi Euribor, essendo rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European Banking Federation), sono certamente dotati delle caratteristiche di certezza e determinatezza, essendo, d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui cd. a tasso variabile.
Tale assunto è stato confermato dal Supremo Collegio, secondo cui “da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale;
dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria).” (cfr. Cass. civ. n. 3968 del
19/02/2014).
Si condivide, pertanto, l'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui l'inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale unico parametro variabile,
pagina 11 di 17 dell'Euribor soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità delle clausole (cfr. tra le tante, Trib. Roma sez. XVII, 18.09.2023, n. 13212).
6.2. Con riguardo alla censura relativa all'usurarietà del tasso di interesse occorre porre le seguenti premesse.
Anzitutto, l'eventuale superamento del tasso soglia usura deve essere rilevato secondo le
Istruzioni della Banca d'Italia. Infatti, ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Invero, l'art. 644 c.p., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 7 marzo 1996 n. 108, prevede, al comma 3, che sia la legge a determinare il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e, al successivo 4 comma, richiede che nella determinazione del tasso d'interesse usurario si tenga “conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”. Inoltre, ai sensi dell'art. 2, co. 4, legge 7 marzo 1996 n. 108, in ordine ai limiti superati i quali gli interessi devono ritenersi usurari (c.d. tasso soglia), il Ministero del
Tesoro rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) riferito ad anno per ogni operazione, previa una loro suddivisione in categorie. A sua volta, la rilevazione dei tassi per la determinazione del TEGM è compiuta secondo le “Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla Banca d'Italia.
A tal proposito, si rammenta che le Istruzioni della Banca d'Italia hanno natura di norme tecniche previste e autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa antiusura, tale che un eventuale calcolo del tasso da confrontare con i cd. tassi soglia applicato a un determinato rapporto bancario che sia effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe a un risultato inattendibile e, pertanto, in ultima analisi ingiusto.
Deve inoltre rilevarsi che viene in considerazione la sola usura cd. originaria, stante il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675), le quali hanno escluso in radice la configurabilità, nel nostro ordinamento, della c.d. usura sopravvenuta, sia con riguardo ai contratti stipulati ante legge 108/1996, sia con riguardo ai contratti stipulati dopo e recanti inizialmente tassi inferiori alla soglia dell'usura, poi superata nel corso del rapporto per effetto pagina 12 di 17 del progressivo abbassamento dei tassi medi di mercato e, quindi, anche del tasso-soglia usurario stabilito a livello ministeriale.
Tanto premesso, nel caso di specie, gli opponenti, richiamando l'art. 8 relativo alla concessione dell'ipoteca e agli obblighi del concedente, hanno dedotto che il tasso di interesse applicato alla data di stipula del contratto di mutuo è pari all'8,43%, e dunque superiore a tasso soglia per il trimestre luglio- settembre 2006 relativo alla categoria di operazioni “Mutui ipotecari a tasso variabile” pari al 6,63%.
Orbene, deve senz'altro escludersi che il suddetto tasso di interesse, indicato dagli opponenti a sostegno dell'eccezione di usurarietà, sia da riferire al t.e.g., o comunque al tasso di interesse corrispettivo (o a quello moratorio) pattuito al momento della conclusione del contratto, trattandosi chiaramente – in quanto espressamente previsto al citato articolo – di una percentuale, quella del
8,403%, indicata ai fini dell'iscrizione ipotecaria, calcolata “per tre annualità di interessi, anche moratori” .
Del resto, come già sopra anticipato, il tasso di interesse corrispettivo è stato pattuito, ai sensi dell'art. 5 del contratto, nel primo periodo di ammortamento al tasso fisso del 3,553% annuo e per il periodo successivo al tasso EURIBOR, determinato come indicato in contratto, più uno spread di 2,35 punti.
Ciò posto, anche a voler considerare il tasso pattuito, pari al 3,553%, non è rilevabile alcuna violazione della l. 108/96, in quanto esso è inferiore al tasso soglia previsto dal d.m. di riferimento
(terzo trimestre del 2006, trattandosi di mutuo contratto in data 10.08.2006) per i “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile” (quale è il mutuo in esame), determinato nel 6,63% (ottenuto aumentando della metà il TEGM previsto nella misura del 4,42%) non rilevando dunque alcuna violazione della l.
108/96 con riferimento al tasso contrattuale pattuito.
6.2.1. Quanto poi agli interessi moratori, si sono contrapposte due tesi circa l'applicabilità o meno della disciplina antiusura anche a tali interessi.
Alla luce della recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 19597 del 18.09.2020, si ritiene che tale disciplina debba trovare applicazione non soltanto in relazione alla “pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato”, nonostante debba ribadirsi la differenza strutturale
– costo del denaro dato in volontario godimento ad altri gli uni, liquidazione forfettaria e preventiva del danno gli altri – e il diverso rischio creditorio a questi sottostante, che però non fa venire meno la necessità di tutela del debitore sotto il profilo dell'usura. Peraltro, secondo quanto ribadito dalla citata giurisprudenza di legittimità, la mancata indicazione degli interessi di mora mediamente applicati pagina 13 di 17 nell'ambito del TEGM non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali che rilevano la soglia usura in relazione agli interessi corrispettivi, laddove tali decreti contengano comunque la rilevazione statistica che individui l'usurarietà delle clausole che si pongano “fuori mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate. Da ciò la citata pronuncia ricava la formula della rilevazione del tasso usurario relativo agli interessi moratori: “TEGM più la maggiorazione media relativa ai tassi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, cui si aggiungono i punti percentuali aggiuntivi previsti come ulteriore tolleranza dal decreto di riferimento”. Laddove nel decreto ministeriale ratione temporis applicabile non sia prevista l'indicazione della maggiorazione media per gli interessi moratori, resta il termine di confronto del TEGM, con la maggiorazione ivi prevista. Infine, la predetta Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato come l'eventuale superamento del tasso soglia implichi l'applicazione dell'art. 1815, comma 2 c.c., ma non nel senso di trasformazione del mutuo in contratto gratuito, bensì – ai sensi dell'art. 1224 c.c. - nel senso della debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti, attesa la necessità di bilanciare la sanzione per il superamento del tasso soglia con il comportamento del debitore inadempiente.
Ciò non significa, però, che nella valutazione dell'usurarietà degli interessi, interessi corrispettivi ed interessi moratori debbano essere sommati tra loro, dovendosi al contrario procedere ad una valutazione autonoma delle relative pattuizioni, atteso che al momento in cui il debitore diventa inadempiente, il tasso di mora si sostituisce agli interessi corrispettivi, applicandosi unicamente sul debito scaduto, che nel caso di mutuo a tasso variabile con piano di ammortamento si traduce nella somma capitale ancora da restituire e negli interessi convenzionali già scaduti e non pagati. Peraltro, la possibilità di applicare gli interessi moratori sull'intera rata scaduta è ammessa dallo stesso ordinamento, ove si consideri quanto stabilito dall'art. 3 della delibera CICR del 3.2.2000: “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non
è consentita la capitalizzazione periodica”, prevedendosi in tal modo una forma di capitalizzazione espressamente e lecitamente pattuita, senza che ciò acquisti rilievo per la diversa ipotesi di usura ai sensi della l. 108/1996.
Ammessa, quindi, l'applicabilità della disciplina in materia di usura agli interessi moratori, deve comunque escludersi, nella valutazione dell'usurarietà degli interessi, la sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, atteso che, in caso di inadempimento, il tasso di mora si sostituisce pagina 14 di 17 agli interessi corrispettivi, applicandosi unicamente sul debito scaduto, che nel caso di mutuo a tasso variabile con piano di ammortamento si traduce nella somma capitale ancora da restituire e negli interessi convenzionali già scaduti e non pagati. .
Infine, con la citata pronuncia è stato evidenziato che anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento. Dunque, l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
Ciò evidenziato, gli attori non hanno specificato quale sia il tasso moratorio in concreto applicato;
gli stessi avrebbero dovuto, infatti, in virtù dei principi sopra richiamati, provare l'entità usuraria del tasso moratorio in concreto applicato, posto che i presupposti della mora si sono già verificati, trattandosi peraltro di mutuo già risolto.
Gli opponenti si sono limitati ad affermare genericamente l'usura degli interessi moratori (cfr. punto 4), pag. 5), per poi evidenziare che nel contratto non sarebbe indicato alcunché circa la percentuale, la decorrenza e le modalità di calcolo.
La suddetta censura è invece smentita dalla mera lettura del contratto di mutuo, che, all'art. 7, prevede che tali interessi sono calcolati ad un tasso pari a tre punti percentuali in più del tasso nominale annuo che ha regolato ciascuna rata scaduta, per il periodo intercorrente tra la scadenza e la data di pagamento, con pattuizione altresì della cd. clausola di salvaguardia. Di conseguenza, atteso che il tasso iniziale al momento della pattuizione del contratto di mutuo in esame era pari al 3,553%, il tasso di mora originariamente pattuito era pari al 6,553%.
Ad ogni modo, anche a voler considerare il tasso moratorio pattuito dalle parti, la censura relativa all'usurarietà del tasso degli interessi moratori andrebbe respinta.
In particolare, quanto al TEGM di raffronto per valutare il superamento o meno della relativa cd. soglia usura, alla luce della citata sentenza delle Sezioni Unite, il tasso soglia per il trimestre di riferimento (terzo trimestre del 2006) è pari 9,78%, ottenuto aumentando il TEGM previsto per gli interessi corrispettivi della percentuale del 2,1% e aumentando il tasso così ottenuto della metà, come pagina 15 di 17 previsto nel decreto ministeriale relativo al periodo di riferimento (dunque: [4,42 % + 2,1] aumentato della metà). Di conseguenza, il tasso di mora pattuito è inferiore al tasso soglia del periodo di riferimento.
7. Va rigettato, infine, il motivo di opposizione relativo all'erroneità della somma indicata nell'atto di precetto, sull'assunto che non sarebbero stati considerati i versamenti regolarmente eseguiti per un totale di euro 70.000,00.
Orbene, deve osservarsi, in punto di riparto dell'onere probatorio, che, come in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha la veste sostanziale e processuale di attore, tanto che le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (Cfr. Cass. del 20 marzo 2012, n. 4380). È dunque l'opponente che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione;
l'opposto, ovvero il creditore procedente, assumendo invece la posizione del convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
In sostanza, il giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., contrariamente all'opposizione a decreto ingiuntivo, configura un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo, con la conseguenza che spetta al debitore opponente l'onere di dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stesso.
Orbene, nel caso di specie, i conteggi riportati da parte opposta nell'atto di precetto afferenti al credito per capitale residuo alla data dell'1.04.2010 e agli interessi di mora al 20.01.2021, non sono stati specificamente contestati da parte opponente in ottemperanza ai suddetti criteri di riparto. Per di più nell'atto di opposizione le contestazioni (seppure generiche) hanno riguardato esclusivamente gli interessi moratori, il cui conteggio analitico è stato depositato da parte opposta e non risulta specificamente contestato da controparte (cfr. doc. 14), al pari del conteggio del credito alla data di cessione (doc. 24).
Inoltre, non costituisce prova del pagamento in favore della banca creditrice la produzione, da parte degli opponenti, di un mero stampato indicante la scadenza delle rate, l'importo di ciascuna rata,
e la data di pagamento e di emissione, trattandosi di un documento di parte inidoneo a comprovare pagina 16 di 17 l'effettivo accredito delle somme indicate (cfr. “dettagli pagamenti e vaglia postali” allegati alla citazione).
Quanto al pagamento tramite vaglia postale, deve preliminarmente osservarsi che questo viene definito all'art. 1 del d.P.R. n. 144 del 14.03.2001 come “lo strumento di trasferimento nazionale ed internazionale di fondi emesso da Poste” e al successivo art. 6 viene così disciplinato: “il trasferimento di fondi mediante vaglia postale si perfeziona con la consegna del vaglia postale al beneficiario.
Il vaglia postale può essere ceduto mediante girata se non munito, su richiesta del mittente, della clausola di non trasferibilità. Il credito incorporato nel vaglia postale si prescrive il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione. Ai vaglia postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all'assegno circolare”. Pertanto, stante quest'ultima previsione, il vaglia postale deve essere emesso dalle , dietro versamento da parte del richiedente CP_5
della relativa provvista;
deve essere consegnato a quest'ultimo affinché lo consegni al beneficiario per la successiva negoziazione;
può essere incassato dal solo beneficiario indicato nel titolo, se contenente la clausola di non trasferibilità, altrimenti può essere ceduto tramite girata.
Tanto considerato, deve escludersi la prova dell'avvenuto pagamento sulla base dei vaglia postali depositati dall'opponente, in assenza della prova in ordine all'effettivo avvenuto incasso da parte della banca.
Alla luce di quanto sin qui esaminato, l'opposizione va interamente respinta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 tenuto conto del valore della causa (da determinare ai sensi dell'art. 17 c.p.c., e dunque considerato il credito di euro 327.089,06 portato nell'atto di precetto) e dell'attività effettivamente svolta, con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione stante la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Rigetta l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.;
• condanna , e al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
delle spese di lite in favore di in qualità di mandataria di Parte_5 [...]
che liquida in complessivi euro 17.252,00. Parte_6
Così deciso in Cassino, il 17.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
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