Ordinanza cautelare 11 settembre 2024
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00029/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00975/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 975 del 2024, proposto da
RO AD, NO Di NT, rappresentati e difesi dall'avvocato Emilio Andrea Spagnolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alliste, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Comune di Alliste n. 22 del 30 aprile 2024, a firma del Responsabile del settore III - Edilizia, S.U.A.P. e Demanio, notificata in data 20 maggio 2024, avente ad oggetto: “ ordinanza di demolizione opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi a carico dei signori RO AD e NO Di NTe ”, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. EL CU e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono proprietari di un immobile sito nel territorio del Comune di Alliste, acquistato a seguito di compravendita nell’anno 2005.
1.2. Con ordinanza n 22 del 30 aprile 2024, l’amministrazione comunale, sulla base di quanto acclarato a seguito di un sopralluogo svoltosi in data 15 dicembre 2023, disponeva la demolizione di alcune opere edilizie realizzate sine titulo sull’immobile (nello specifico: “ portico retrostante il fabbricato autorizzato, con struttura su pilastri e solaio di copertura in contiguità con la terrazza esistente, avente dimensioni di ml. 12,00 x 4,00 per una superficie di mq. 48,00 ed altezza di ml. 3,00 ”; “ scala esterna di accesso al terrazzo, con sottoscala adibito a bagno con doccia e water, avente dimensioni di ml. 1,00 x 1,80 ”; “ magazzino esterno, posto a ridosso della scala e del muro di confine, avente dimensioni di ml. 2,70 x 1,50 con superficie di mq. 4,00 ed altezza di ml. 1,80 ”.
2. I ricorrenti, pertanto, con atto notificato in data 18 luglio 2024 e depositato in data 31 luglio 2024, hanno impugnato innanzi a questo TAR il suddetto provvedimento, unitamente agli atti connessi, chiedendone l’annullamento sulla scorta delle seguenti ragioni di censura:
- “ Grave ritardo della P.A. nell’esecuzione del procedimento ”.
Con il primo motivo è contestato il grave ritardo del Comune nell’adozione del provvedimento impugnato (idoneo anche a determinare la responsabilità risarcitoria dell’amministrazione), in particolare in quanto le attività in ordine alla verifica della regolarità edilizia dell’immobile venivano avviate già nel 2015.
- “ Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ”.
A mezzo del secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 7 l. 241/1990, non avendo il Comune fatto precedere la notifica dell’ordinanza di demolizione dall’invio della comunicazione di avvio del procedimento.
- “ Carenza di motivazione ”.
Con il terzo motivo di ricorso è eccepita l’illegittimità del provvedimento di demolizione sotto il profilo del difetto di motivazione e, altresì, con specifica contestazione dei rilievi del Comune in ordine alla qualificabilità delle opere abusive come interventi di nuova costruzione, in quanto l’immobile si troverebbe, invece, nello stesso di originaria edificazione.
- “ Abuso di potere della P. A. ”.
Con il quarto motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto i ricorrenti non avrebbero ricevuto notizia del sopralluogo svoltosi presso l’immobile e sul quale si fonda il provvedimento finale, né sarebbe stato loro notificato il relativo verbale, come anche copia degli atti afferenti all’intervenuta comunicazione di notizia di reato all’autorità penale, operata dagli agenti ispettivi a seguito del sopralluogo e di cui è dato atto sempre nell’ordinanza n. 22/2024. Nell’ambito del motivo è dedotta, altresì la violazione dell’art. 13 della Costituzione e, in termini più generali, l’abuso di potere dell’amministrazione comunale, in quanto sarebbe stato svolto un accesso presso l’abitazione al di fuori delle ipotesi e delle garanzie di legge.
- “ Errore in fatto e in diritto, manifesta illogicità dell’agire della P. A. ”
Con il quinto motivo di ricorso è dedotta l’erroneità e l’illogicità dell’azione amministrativa, in quanto, al momento dell’acquisto dell’immobile, il precedente proprietario aveva dichiarato di aver provveduto a sanare (con pratica n. 6/1985) anche il portico retrostante l’immobile, oggetto dell’ordinanza di demolizione e che, dopo la compravendita, il Comune di Alliste aveva ordinato la demolizione solo di un box collocato all’interno della proprietà, senza, invece, contestare la regolarità delle altre opere presenti, rilevata per la prima volta solo a mezzo dell’ordinanza n. 22/2024.
- “ Legittimo affidamento del privato ”.
Con il sesto motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del provvedimento demolitorio, avendo la condotta dell’amministrazione e, in particolare, l’inerzia nell’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia protrattasi per quasi un ventennio, generato una posizione di legittimo affidamento dei ricorrenti in ordine alla regolarità dell’intero immobile.
- “ Sproporzione dell’ordine di demolizione e relativi profili di decadenza ”.
Con il settimo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, non avendo l’amministrazione considerato che l’immobile si troverebbe nello stato di originaria edificazione (mentre i proprietari attuali non vi avrebbero apportato alcuna modifica) e, al contempo, il portico costituirebbe un tutt’uno con i muri portanti senza creare alcun volume, mentre la scala esterna costituirebbe l’unico mezzo di accesso al terrazzo dell’edificio, ragione per cui, da una parte, la sanzione demolitoria risulterebbe sproporzionata rispetto alla gravità dell’abuso e, dall’altra, non potrebbe essere eseguita senza danneggiare la porzione legittima dell’edificio.
2.1. Ad esito della camera di consiglio dell’11 settembre 2024, questo TAR, con ordinanza n. 586 dell’11 settembre 2024, ha accolto l’istanza cautelare in ragione del periculum in mora , disponendo la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
2.2. Ad esito dell’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Il ricorso è infondato.
4. Con il primo motivo di ricorso è censurata la tardività dell’azione amministrativa in ragione del tempo impiegato dal Comune di Alliste per l’esercizio dei propri poteri di vigilanza edilizia, evidenziandosi, inoltre, che detto ritardo potrebbe ritenersi tale da determinare anche profili di danno risarcibile.
4.1. La censura è infondata, risultando sufficiente sul punto richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’ordine demolitorio, avendo ad oggetto la repressione di un illecito di carattere permanente, può essere adottato sine die e l’intervento tardivo non è idoneo a determinare alcun legittimo affidamento ( ex multis TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. I, sent. n. 219 del 2 settembre 2024: “ il potere repressivo degli abusi edilizi è un potere vincolato privo di alcuna discrezionalità e non necessita di una particolare motivazione, quand'anche sia stato esercitato dopo lungo tempo dalla commissione dell'abuso edilizio; ed infatti l'abuso edilizio è un illecito permanente, ragion per cui il provvedimento sanzionatorio interviene sempre su una situazione antigiuridica attuale ”).
4.2. Quanto, inoltre, alle deduzioni di ricorrenti in ordine alla possibile responsabilità risarcitoria dell’amministrazione per il ritardo, non può che rilevarsene l’assoluta genericità e comunque l’irrilevanza ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento impugnato, trattandosi di mere enunciazioni di principio, prive di qualsivoglia riferimento al caso di specie e alle quali, soprattutto, non è stata associata la proposizione di una specifica domanda risarcitoria.
5. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del provvedimento demolitorio per violazione dell’art. 7 l. 241/1990, non avendo il Comune provveduto alla notifica della comunicazione di avvio del relativo procedimento.
5.1. La contestazione è infondata, in quanto, in ragione della natura vincolata dell’attività di repressione degli abusi edilizi, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non costituisce ragione idonea a comportare l’annullamento del provvedimento demolitorio ( ex multis Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 6450 del 18 luglio 2024: “ l'attività di repressione degli abusi edilizi tramite l'emissione dell'ordine di demolizione non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e non prevede la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni: questo perché tale attività è di natura vincolata e non richiede particolari garanzie partecipative ).
6. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno contestato l’insufficienza della motivazione del provvedimento demolitorio e, inoltre, hanno dedotto l’erroneità delle considerazioni del Comune in ordine alla riconducibilità delle opere abusive di che trattasi agli interventi di nuova costruzione, in quanto l’immobile si troverebbe, invece, nel suo stato originario e non avrebbe subito modifiche successive.
6.1. Anche tali censure sono infondate.
6.2. In termini generali, deve rilevarsi che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, “ l'ordinanza di demolizione non richiede una specifica motivazione circa le ragioni della sanzione, essendo sufficiente, a tal fine, la constatazione della natura abusiva del manufatto (cfr, ex multis, C.d.S, AP n. 9/17) ” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 8795 del 5 dicembre 2024).
6.3. Ciò posto, dalla lettura del provvedimento impugnato, risulta la chiara individuazione, da parte dell’amministrazione, delle opere oggetto della disposizione demolitoria e, altresì, la constatazione, mediante richiamo all’istruttoria svolta e ai titoli edilizi rilasciati nel tempo in relazione all’edificio, della loro ritenuta abusività, ragione per cui deve ritenersi che il Comune abbia adeguatamente assolto l’onere di motivazione del provvedimento.
6.4. Quanto, invece, alle contestazioni in ordine all’affermazione del Comune secondo cui si tratterebbe di opere nuova costruzione, deve rilevarsi che, diversamente da quanto dedotto nel motivo di ricorso, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge chiaramente che tali rilievi non sono stati formulati dall’amministrazione al fine di sostenere l’esecuzione degli interventi in questione in un momento successivo all’originaria edificazione del corpo principale dell’immobile, risultando più semplicemente funzionali allo loro classificazione secondo le diverse categorie degli interventi edilizi contemplate dal d.P.R. n. 380/2001 (tant’è che la stessa ordinanza n. 22/2024 espressamente richiama l’art. 3, co. 1, lett. e, ossia la norma contenente l’elenco degli “ interventi di nuova costruzione ”), con conseguente infondatezza delle censure dei ricorrenti sul punto.
7. Con il quarto motivo di ricorso è censurata l’illegittimità del provvedimento impugnato, per non aver i ricorrenti ricevuto notizia o comunque copia degli atti presupposti alla sua emanazione e, altresì, in quanto il sopralluogo svolto dall’amministrazione presso l’immobile sarebbe avvenuto al di fuori delle ipotesi di legge e senza il rispetto delle necessarie garanzie anche di rilievo costituzionale.
7.1. La censura è infondata.
7.2. In primo luogo, deve rilevarsi che l’amministrazione non può ritenersi tenuta a notiziare l’interessato di ogni atto istruttorio svolto nel corso del procedimento, né a notificare copia della relativa documentazione unitamente al provvedimento finale. L’art. 3, co. 3, l. 241/1990, stabilisce, infatti, che “ Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama ”, con la precisazione per cui “ Il concetto di disponibilità nella motivazione "ob relationem" comporta non che l'atto amministrativo richiamato debba essere unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo motivazionale, bensì che esso sia reso disponibile a norma di legge, vale a dire che possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi, laddove concretamente esperibile ” (TAR Puglia – Bari, Sez. III, sent. n. 496 del 24 marzo 2021).
7.3. Nel caso di specie, avendo, da una parte, l’ordinanza n. 22/2024 precisamente indicato gli atti sui quali l’amministrazione comunale ha fondato le proprie determinazioni e non risultando, dall’altra, che i ricorrenti abbiano vista negata la possibilità di procederne all’acquisizione mediante istanza di accesso, le censure sul punto devono ritenersi infondate, non risultando a carico del Comune alcun obbligo di provvedere alla notifica anche di copia degli atti istruttori valutati.
7.4. Quanto, invece, agli specifici rilievi in ordine all’illegittimità del sopralluogo svolto dall’amministrazione e cui è fatto riferimento nel provvedimento impugnato, deve rilevarsi che, da una parte, nessuna norma prescrive che l’amministrazione debba necessariamente dare notizia dello svolgimento delle proprie attività di vigilanza edilizia sul territorio, mentre, al contempo, le censure formulate si fondano sull’indimostrato presupposto per cui l’amministrazione, ai fini dello svolgimento del sopralluogo, si sarebbe introdotta illegittimamente all’interno della proprietà dei ricorrenti. Trattasi, tuttavia, di un’affermazione del tutto sfornita di prova (non essendo stata prodotta in atti nemmeno copia del verbale del sopralluogo), da ciò discendendone l’inidoneità a dimostrare l’illegittimità della condotta tenuta dal Comune.
7.5. Peraltro, anche a prescindere da quanto sopra, deve rilevarsi come le contestazioni in ordine alle modalità di svolgimento del sopralluogo risultino in ogni caso del tutto irrilevanti rispetto all’oggetto del presento giudizio, in quanto non sono volte a contestare la fondatezza dei rilievi del Comune in ordine all’abusività dei manufatti di cui è stata disposta la demolizione, potendo al più interessare eventuali profili di responsabilità dell’amministrazione.
8. Il quinto e il sesto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto volti a prospettare ragioni di censura strettamente connesse tra loro. I ricorrenti, in particolare, hanno dedotto la contraddittorietà dell’operato dell’amministrazione e la sussistenza delle condizioni per ritenere formatasi una posizione di legittimo affidamento sulla regolarità edilizia delle opere in questione, in sintesi in quanto le stesse erano già presenti al momento dell’acquisito dell’immobile e in considerazione, altresì, del tempo impiegato per l’esercizio dei poteri repressivi dall’amministrazione, la quale, peraltro, già in precedenza aveva provveduto a disporre la demolizione di un’altra opera edilizia presente in loco , senza, invece, operare alcun rilievo in ordine a quelle oggetto del provvedimento impugnato.
8.1. Anche tali censure sono infondate.
8.2. La giurisprudenza amministrativa è, infatti, univoca nel ritenere che “ non può avere rilievo, ai fini della validità dell'ordine di demolizione, il tempo trascorso tra la realizzazione dell'opera abusiva e la conclusione dell'iter sanzionatorio. La mera inerzia da parte dell'amministrazione nell'esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l'edificazione sine titulo) è sin dall'origine illegittimo. Allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere ‘legittimo’ in capo al proprietario dell'abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata ” (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 6613 del 4 ottobre 2021). Ancora è stato affermato che “ le misure demolitorie conseguenti all'accertamento di illeciti edilizi hanno natura reale e finalità ripristinatoria dello stato legittimo dei luoghi, potendo quindi essere impartite anche agli attuali proprietari del bene abusivamente edificato, in quanto le stesse prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante dell'immobile, applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell'irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato" (T.A.R. Lazio - Roma, sez. II bis, n. 12864 del 31.7.2023; Cons. St., sez. VI, n. 2005 del 27.2.2023) ” (TAR Lazio – Roma, Sez. II, sent. n. 7110 dell’11 aprile 2024).
8.3. Alla luce dei suesposti principi, deve, quindi, escludersi il legittimo affidamento dei ricorrenti, risultando a tal fine irrilevante sia il tempo impiegato dall’amministrazione ai fini della repressione dell’abuso, sia il fatto che l’immobile fosse stato già oggetto di una precedente verifica edilizia (non essendo comunque mai intervenuto un atto attestante la legittimità delle opere), come anche l’imputabilità della loro realizzazione al precedente proprietario del bene.
8.4. A ciò deve aggiungersi, peraltro, che i ricorrenti non hanno nemmeno dimostrato o anche solo allegato che i manufatti in questione siano legittimi, pur ricadendo su di loro il relativo onere probatorio (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 5132 del 22 giugno 2022). Quanto al portico, infatti, nel ricorso si afferma espressamente che “ non è dato sapere con certezza se il portico in questione sia provvisto di titolo edilizio o meno ” (pag. 9 del ricorso), mentre difetta qualsivoglia deduzione in ordine alle ulteriori opere, ragione che ulteriormente determina l’infondatezza delle censure prospettate.
9. A mezzo dell’ultimo motivo di ricorso, è dedotta la sproporzione dell’ordine demolitorio, sia in ragione dell’entità degli abusi contestati, sia in considerazione dell’impossibilità di dare esecuzione al provvedimento senza compromettere la parte legittima dell’edificio.
9.1. Il motivo è infondato.
9.2. Quanto alla dedotta sproporzione della disposizione demolitoria è sufficiente evidenziare che “ a fronte di opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, l'ordinanza di demolizione costituisce un atto del tutto vincolato, rispetto al quale l'ente locale non è titolare di alcun margine di discrezionalità neppure quanto al suo contenuto ” (Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 1297 dell’8 febbario 2024), ragione per cui, avendo il Comune rilevato l’intervenuta esecuzioni di interventi privi di titolo, la statuizione demolitoria deve ritenersi dovuta e legittima.
9.3. Con riferimento, invece, ai profili relativi alla possibile compromissione dell’edificio, deve rilevarsi, in primo luogo, che i ricorrenti hanno prospettato detta censura in modo del tutto generico, non essendo fornita alcuna giustificazione delle affermazioni al riguardo, con conseguente mancato assolvimento dell’onere della prova sugli stessi gravanti in ordine all’impossibilità di provvedere alla demolizione senza arrecare grave danno alla porzione legittima del bene (cfr. ex multis TAR Umbria, Sez. I, sent. n. 321 del 20 marzo 2025).
9.4. In aggiunta, deve rilevarsi anche che l’affermazione secondo cui il portico sarebbe stato costruito in appoggio ai muri portati, in mancanza di ulteriori elementi probatori, non permette comunque di ritenere che detta opera svolga anche ad una funzione portante della struttura adiacente e che, pertanto, non possa essere rimossa senza minarne la stabilità. Quanto, invece, alla scala, il solo fatto che si tratti dell’unica via di accesso al terrazzo non costituisce circostanza idonea ad impedirne la demolizione ove realizzata in assenza di titolo, non trattandosi di un elemento necessario dell’immobile.
10. Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
11. Nulla deve disporsi sulle spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
EL CU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL CU | ON PA |
IL SEGRETARIO