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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/10/2025, n. 4423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4423 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa ND AG Presidente dott. Monica Mastrandrea Giudice dr.ssa IA TA De FA Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 5637/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Bava, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
, presso cui è domiciliato;
CP_1 PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del
29.12.2023, notificato il 29.2.2024, con cui è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: “- In via preliminare, i sensi dell'art. 5 D. Lvo 150/2011, sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato, stante il gravissimo pregiudizio ai diritti fondamentali del ricorrente, che si vedrebbe costretto ad allontanarsi dal territorio dello Stato, con ritorno nel paese d'origine, dove non ha alcuna possibilità di reintegrarsi, a fronte della regolare attività lavorativa, il cui consolidamento è collegato alla regolarità dei documenti di soggiorno, stante altresì il lunghissimo periodo di lontananza di oltre dieci anni dal Paese d'origine. Si noti come l'allontanamento è anche impossibilitato dall'esecuzione penale in corso. Alla luce delle motivazioni esposte a supporto del ricorso si chiede che venga sospesa ogni conseguenza negativa nei confronti del ricorrente, per non vanificare la sua regolarità lavorativa e così la possibilità di un'esecuzione penale esterna al carcere. Inoltre, il ricorrente sarebbe esposto all'adozione nei suoi confronti di un decreto di espulsione in violazione del divieto di non refoulement, nonché dell'art. 8 CEDU. - Nel merito, voglia annullare i provvedimenti impugnati e quelli eventuali susseguenti ad essi connessi ed accertare il diritto al rilascio del titolo di soggiorno per protezione speciale. - In via istruttoria: si chiede, sin d'ora l'acquisizione dei documenti sottoelencati, nonché disporre l'audizione dell'interessato.”.
Conclusioni di parte convenuta: “Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 27.3.2024, il sig. ha impugnato il Parte_1
provvedimento indicato in epigrafe e ha chiesto il riconoscimento della protezione speciale, allegando il suo percorso integrativo in Italia e l'assenza della pericolosità sociale, anche in ragione della sospensione dell'esecuzione della pena per la presentazione dell'istanza di misure alternative alla detenzione.
Si è costituita la PA, chiedendo il rigetto della domanda e ritenendo attuale la pericolosità del ricorrente per la pendenza, in fase di indagini, del procedimento per truffa informatica.
All'udienza del 26.9.2025, il difensore del ricorrente, unico comparso, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
**********************************
Come emerge dagli atti e dalle allegazioni contenute in ricorso, non contestate dalla controparte, il ricorrente è giunto in Italia nel 2015, da minorenne, ottenendo nello stesso anno il riconoscimento della protezione umanitaria dalla CT di Agrigento, titolo rinnovato sino al 2020. In data 7.1.2020, il ricorrente, spostatosi da Milano a , CP_1
ha presentato presso la Questura di la domanda di conversione del permesso di CP_1
soggiorno per motivi umanitari in permesso di lavoro;
nello stesso procedimento amministrativo il ricorrente ha rinunciato alla domanda di conversione e ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, istanza rigettata con il provvedimento oggetto di giudizio per via del parere negativo della CT di Agrigento che non ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art 19 c. 1 e 1.1 TUI. Nel provvedimento impugnato si dà anche atto di tre condanne subite dal ricorrente: una del Tribunale di Milano nel 2018, per violazione dell'art 73 c. 5 DPR 309/1990, alla pena di mesi 10 di reclusione;
una della Corte di Appello di Milano del 2021, per violazione dell'art 73 c. 5 DPR 309/1990, alla pena di mesi 3 di reclusione;
una dalla
Corte di Appello di Milano del 2022, per violazione dell'art 73 c. 5 DPR 309/1990, alla pena di mesi 4 di reclusione. Con provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano del 19.2.2024 è stata determinata la pena da espiare in anni 1 e giorni 5, con ordine di carcerazione sospeso per via della possibilità di presentare istanza di applicazione della misura alternativa alla detenzione, domanda effettivamente presentata dal ricorrente e ancora in attesa di fissazione dell'udienza (cfr. doc. 17, allegato al ricorso;
doc. 2 , depositato il 19.2.2025, doc. 15, depositato il
23.9.2025).
La difesa ha depositato, a comprova dell'integrazione del ricorrente, plurima documentazione lavorativa, sia con il ricorso sia in data 19.2.2025 sia in data
23.9.2925: contratto di tirocinio dal 17.10.2022 al 16.4.2023; contratto di lavoro dal
19.7.2023 al 31.1.2024; contratto di lavoro dal 19.2.2024 prorogato al 26.7.2024; contratto di apprendistato dal 16.9.2024 al 21.8.2027, poi cessato per via dell'assunzione a tempo indeterminato presso Servizi dal 15.5.2025; le buste CP_3
paga dei relativi rapporti di lavoro;
CU 2023, 2024 e 2025.
L'istanza è stata formalizzata dal ricorrente in Questura in data 7.1.2020 (cfr. provvedimento opposto), con conseguente applicazione della disciplina di cui al DL
130/2020.
La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute(..). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese d'origine.». La protezione speciale nell'ambito del D.L.
130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19 c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari..) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determina per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass. 8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla
Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia)” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_2
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende
a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti
i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr.
Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021).
In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia).
Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione
Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare
è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass. 2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato” (Cass 16716/23).
L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di “catalogo aperto”, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8 CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost).
Nel caso concreto, come già evidenziato, il ricorrente ha depositato plurima documentazione lavorativa a decorrere dal 2022, con ultimo contratto di lavoro a tempo indeterminato, circostanza che induce a ritenere provata un'integrazione lavorativa nel tessuto sociale italiano.
Non ritiene il collegio che le tre condanne sopra indicate siano idonee a configurare una situazione di pericolosità concreta e attuale, attesa l'esiguità delle pene e la sospensione dell'ordine di carcerazione per la presentazione dell'istanza di attuazione di una misura alternativa alla detenzione, per la quale il ricorrente è ancora in attesa della fissazione della relativa udienza.
Si osserva, infine, con riguardo alla pendenza del procedimento per truffa, a quanto pare nella fase delle indagini, che la circostanza risulta allo stato ininfluente, atteso che, come dedotto dalla parte ricorrente e non contestato dalla parte convenuta (che ha allegato la circostanza), dall'aprile 2024 non vi sono state altre comunicazioni o notifiche al difensore, che lo assiste in tale sede, sugli sviluppi o sulla prosecuzione del relativo procedimento.
Ritiene, pertanto, il collegio che un eventuale allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita privata, come enucleata dalla giurisprudenza sopra richiamata e che, per le ragioni già espresse, non vi siano elementi ostative al riconoscimento della protezione complementare.
La domanda va pertanto accolta.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce al ricorrente la protezione speciale, come disciplinata dal DL 130/2020 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso di lavoro.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 29.6.2025
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
ND AG
Il giudice estensore
IA TA De FA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa ND AG Presidente dott. Monica Mastrandrea Giudice dr.ssa IA TA De FA Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 5637/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Bava, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
, presso cui è domiciliato;
CP_1 PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del
29.12.2023, notificato il 29.2.2024, con cui è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: “- In via preliminare, i sensi dell'art. 5 D. Lvo 150/2011, sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato, stante il gravissimo pregiudizio ai diritti fondamentali del ricorrente, che si vedrebbe costretto ad allontanarsi dal territorio dello Stato, con ritorno nel paese d'origine, dove non ha alcuna possibilità di reintegrarsi, a fronte della regolare attività lavorativa, il cui consolidamento è collegato alla regolarità dei documenti di soggiorno, stante altresì il lunghissimo periodo di lontananza di oltre dieci anni dal Paese d'origine. Si noti come l'allontanamento è anche impossibilitato dall'esecuzione penale in corso. Alla luce delle motivazioni esposte a supporto del ricorso si chiede che venga sospesa ogni conseguenza negativa nei confronti del ricorrente, per non vanificare la sua regolarità lavorativa e così la possibilità di un'esecuzione penale esterna al carcere. Inoltre, il ricorrente sarebbe esposto all'adozione nei suoi confronti di un decreto di espulsione in violazione del divieto di non refoulement, nonché dell'art. 8 CEDU. - Nel merito, voglia annullare i provvedimenti impugnati e quelli eventuali susseguenti ad essi connessi ed accertare il diritto al rilascio del titolo di soggiorno per protezione speciale. - In via istruttoria: si chiede, sin d'ora l'acquisizione dei documenti sottoelencati, nonché disporre l'audizione dell'interessato.”.
Conclusioni di parte convenuta: “Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 27.3.2024, il sig. ha impugnato il Parte_1
provvedimento indicato in epigrafe e ha chiesto il riconoscimento della protezione speciale, allegando il suo percorso integrativo in Italia e l'assenza della pericolosità sociale, anche in ragione della sospensione dell'esecuzione della pena per la presentazione dell'istanza di misure alternative alla detenzione.
Si è costituita la PA, chiedendo il rigetto della domanda e ritenendo attuale la pericolosità del ricorrente per la pendenza, in fase di indagini, del procedimento per truffa informatica.
All'udienza del 26.9.2025, il difensore del ricorrente, unico comparso, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
**********************************
Come emerge dagli atti e dalle allegazioni contenute in ricorso, non contestate dalla controparte, il ricorrente è giunto in Italia nel 2015, da minorenne, ottenendo nello stesso anno il riconoscimento della protezione umanitaria dalla CT di Agrigento, titolo rinnovato sino al 2020. In data 7.1.2020, il ricorrente, spostatosi da Milano a , CP_1
ha presentato presso la Questura di la domanda di conversione del permesso di CP_1
soggiorno per motivi umanitari in permesso di lavoro;
nello stesso procedimento amministrativo il ricorrente ha rinunciato alla domanda di conversione e ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, istanza rigettata con il provvedimento oggetto di giudizio per via del parere negativo della CT di Agrigento che non ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art 19 c. 1 e 1.1 TUI. Nel provvedimento impugnato si dà anche atto di tre condanne subite dal ricorrente: una del Tribunale di Milano nel 2018, per violazione dell'art 73 c. 5 DPR 309/1990, alla pena di mesi 10 di reclusione;
una della Corte di Appello di Milano del 2021, per violazione dell'art 73 c. 5 DPR 309/1990, alla pena di mesi 3 di reclusione;
una dalla
Corte di Appello di Milano del 2022, per violazione dell'art 73 c. 5 DPR 309/1990, alla pena di mesi 4 di reclusione. Con provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano del 19.2.2024 è stata determinata la pena da espiare in anni 1 e giorni 5, con ordine di carcerazione sospeso per via della possibilità di presentare istanza di applicazione della misura alternativa alla detenzione, domanda effettivamente presentata dal ricorrente e ancora in attesa di fissazione dell'udienza (cfr. doc. 17, allegato al ricorso;
doc. 2 , depositato il 19.2.2025, doc. 15, depositato il
23.9.2025).
La difesa ha depositato, a comprova dell'integrazione del ricorrente, plurima documentazione lavorativa, sia con il ricorso sia in data 19.2.2025 sia in data
23.9.2925: contratto di tirocinio dal 17.10.2022 al 16.4.2023; contratto di lavoro dal
19.7.2023 al 31.1.2024; contratto di lavoro dal 19.2.2024 prorogato al 26.7.2024; contratto di apprendistato dal 16.9.2024 al 21.8.2027, poi cessato per via dell'assunzione a tempo indeterminato presso Servizi dal 15.5.2025; le buste CP_3
paga dei relativi rapporti di lavoro;
CU 2023, 2024 e 2025.
L'istanza è stata formalizzata dal ricorrente in Questura in data 7.1.2020 (cfr. provvedimento opposto), con conseguente applicazione della disciplina di cui al DL
130/2020.
La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute(..). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese d'origine.». La protezione speciale nell'ambito del D.L.
130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19 c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari..) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determina per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass. 8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla
Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia)” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_2
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende
a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti
i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr.
Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021).
In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia).
Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione
Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare
è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass. 2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato” (Cass 16716/23).
L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di “catalogo aperto”, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8 CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost).
Nel caso concreto, come già evidenziato, il ricorrente ha depositato plurima documentazione lavorativa a decorrere dal 2022, con ultimo contratto di lavoro a tempo indeterminato, circostanza che induce a ritenere provata un'integrazione lavorativa nel tessuto sociale italiano.
Non ritiene il collegio che le tre condanne sopra indicate siano idonee a configurare una situazione di pericolosità concreta e attuale, attesa l'esiguità delle pene e la sospensione dell'ordine di carcerazione per la presentazione dell'istanza di attuazione di una misura alternativa alla detenzione, per la quale il ricorrente è ancora in attesa della fissazione della relativa udienza.
Si osserva, infine, con riguardo alla pendenza del procedimento per truffa, a quanto pare nella fase delle indagini, che la circostanza risulta allo stato ininfluente, atteso che, come dedotto dalla parte ricorrente e non contestato dalla parte convenuta (che ha allegato la circostanza), dall'aprile 2024 non vi sono state altre comunicazioni o notifiche al difensore, che lo assiste in tale sede, sugli sviluppi o sulla prosecuzione del relativo procedimento.
Ritiene, pertanto, il collegio che un eventuale allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita privata, come enucleata dalla giurisprudenza sopra richiamata e che, per le ragioni già espresse, non vi siano elementi ostative al riconoscimento della protezione complementare.
La domanda va pertanto accolta.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce al ricorrente la protezione speciale, come disciplinata dal DL 130/2020 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso di lavoro.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 29.6.2025
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
ND AG
Il giudice estensore
IA TA De FA