Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00761/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2026, proposto da
MA CC, SI NT, rappresentate e difese dagli avvocati Luca Angeleri, Elisabetta Munaron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
a) della sentenza del Tribunale Civile di Torino - Sezione: Lavoro - G.L. Dott.ssa Sonia SALVATORI n. 2309/2023 pubblicata il 19.12.2023 (R.G. n. 4577/2023) con la quale in accoglimento del ricorso veniva:
a) accertato e dichiarato il diritto di IS MA, con riferimento all'anno scolastico 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
b) condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore della parte ricorrente, in relazione all'a.s. predetto, dell'importo complessivo di Euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente;
c) condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite, che liquidava in complessivi Euro 258,00, oltre spese forfettarie 15%, IVA, CPA, contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente Avv. Luca ANGELERI.
b) della sentenza del Tribunale Civile di Torino - Sezione: Lavoro - G.L. Dott. Nicola TRITTA n. 1487/2025 pubblicata il 09.06.2025 (R.G. n. 6218/2024) con la quale in accoglimento del ricorso veniva:
1) accertato il diritto di SI TU, con riferimento all'anno scolastico 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
2) accertato il diritto di MA IS, con riferimento agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
3) condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione di SI TU per il tramite della Carta elettronica del docente, la somma complessiva di Euro 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4) condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione di MA IS per il tramite della Carta elettronica del docente, la somma complessiva di Euro 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5) condannata parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida[va] in complessivi Euro 700,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in solido in favore dell'Avv. Mattia Angeleri e dell'Avv. Luca ANGLERI, antistatari
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa RO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che in vista dell’odierna camera di consiglio il difensore di parte ricorrente ha dato atto dell’intervenuta corresponsione in favore di SI NT delle somme spettanti in dipendenza del giudicato azionato in ottemperanza. Ha quindi insistito per l’accoglimento del ricorso limitatamente alla domanda proposta da MA CC, e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore di tutte le ricorrenti (anche in forza del principio della soccombenza virtuale);
Ritenuto pertanto che, nei confronti di SI NT, la materia del contendere è cessata e dunque in relazione ad essa va dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.; mentre, per il rimanente, va ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore di MA CC, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione;
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, ritenuto di provvedere sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo parzialmente e successivamente alla proposizione del ricorso;
Ritenuto di provvedere, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge;
Ritenuto, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda in esame, di mandare alla Segreteria ai fini della trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei Conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
1) in parte dichiara cessata la materia del contendere, nei sensi di cui in motivazione;
2) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe in favore di MA CC nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
3) nomina Commissario ad acta la persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dall’infruttuoso spirare del termine di cui al capo 2) di questa sentenza;
4) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 800,00 (ottocento/--), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge;
5) Manda alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NA, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO NA |
IL SEGRETARIO