TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 4747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4747 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n. rg7928 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7928 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. MANCINO ADA presso il quale elettivamente domicilia in Monte di Procida, alla Via Principe di Piemonte n. 41,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'avv. COPPOLA PAOLA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via A. D'Isernia n. 31,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
1 INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/04/2024 , Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Monte di Procida con la sig.ra il 24/02/1990 e che dalla Controparte_1
loro unione nascevano le figlie, il 23.07.1990 e il Per_1 Per_2
20.05.1994, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 22.06.2009, era intervenuta dapprima la separazione in forza di omologa del 07.09.2009 e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n.106/2020 del 29.11.019, resa nel procedimento RG
15923/2019 e che la predetta sentenza prevedeva quale contributo per il mantenimento delle figlie la somma mensile di
€.275,00 ciascuna nonché un assegno divorzile in favore della sig.ra di €.100,00 mensili, essendo intervenute CP_1
modifiche della situazione di fatto chiedeva:
“1) Accertare e dichiarare che le figlie e per i motivi Per_2 Persona_3
esposti nel presente ricorso – sono soggetti autosufficienti in grado di provvedere al loro sostentamento e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 106/20 – revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso,
l'obbligazione di pagamento gravante sul sig. quale contributo al Pt_1
mantenimento delle proprie figlie;
2 2) Accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di divorzio n. 106/202, giuste le ragioni di cui al presente ricorso, e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella succitata Sentenza – ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso,
l'obbligazione di pagamento gravante sul sig. quale contributo al Pt_1
mantenimento delle proprie figlie e che tale mantenimento, se dovuto, venga versato direttamente alle figlie;
3)Revocare il pagamento mensile a carico del sig. di euro 100,00 in Pt_1
favore della sig.ra per i motivi esposti nel presente ricorso.” CP_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss. cpc.
Si costituiva in giudizio telematicamente la resistente con comparsa di costituzione e risposta, la quale non contestava l'autosufficienza economica di entrambe le figlie, avendo le stesse costituito due autonomi nuclei familiari, ma chiedendo confermarsi l'assegno divorzile in suo favore, in particolare concludendo:
“1) Rigettare per quanto di ragione il ricorso dichiarando che, attesa la autosufficienza economica delle figlie e che hanno Per_2 Persona_3
costituito 2 nuclei familiari, fin dal luglio 2021 non è più dovuto in loro favore l'assegno di mantenimento previsto dalla sentenza del Tribunale di
Napoli n. 106/2020.
2) Confermare la statuizione economica disposta con la sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Napoli n.
106/2020 che ha recepito gli accordi tra i coniugi che congiuntamente
3 hanno concordato di riconoscere in favore di l'assegno di Controparte_1
mantenimento pari ad euro 100,00 in considerazione delle sue condizioni economiche e di salute.
3) Con vittoria di spese e competenze legali del giudizio.”
All'udienza del 11.03.2025 il Giudice relatore, ascoltate le parti, sottoponeva alle stesse una proposta conciliativa alla quale le predette parti dichiaravano di aderire.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M., in assenza di disciplina sui minori, non rendeva conclusioni.
Le parti hanno pertanto definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- revoca dell'assegno di mantenimento a carico del sig. per Parte_1
le figlie e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2
con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
- conferma dell'assegno divorzile a carico del sig. di Parte_1
€.100,00 in favore della sig.ra ; Controparte_1
- spese compensate.”.
Le parti si impegnano inoltre a darsi un termine di 90 giorni per trovare un accordo stragiudiziale rispetto agli arretrati non versati dal ricorrente come assegno divorzile allo scadere dei quali la resistente ove ritenuto potrà agire per il recupero per il regresso.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
4 (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti a modifica della sentenza di divorzio;
• spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7928 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. MANCINO ADA presso il quale elettivamente domicilia in Monte di Procida, alla Via Principe di Piemonte n. 41,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'avv. COPPOLA PAOLA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via A. D'Isernia n. 31,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
1 INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/04/2024 , Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Monte di Procida con la sig.ra il 24/02/1990 e che dalla Controparte_1
loro unione nascevano le figlie, il 23.07.1990 e il Per_1 Per_2
20.05.1994, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 22.06.2009, era intervenuta dapprima la separazione in forza di omologa del 07.09.2009 e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n.106/2020 del 29.11.019, resa nel procedimento RG
15923/2019 e che la predetta sentenza prevedeva quale contributo per il mantenimento delle figlie la somma mensile di
€.275,00 ciascuna nonché un assegno divorzile in favore della sig.ra di €.100,00 mensili, essendo intervenute CP_1
modifiche della situazione di fatto chiedeva:
“1) Accertare e dichiarare che le figlie e per i motivi Per_2 Persona_3
esposti nel presente ricorso – sono soggetti autosufficienti in grado di provvedere al loro sostentamento e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 106/20 – revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso,
l'obbligazione di pagamento gravante sul sig. quale contributo al Pt_1
mantenimento delle proprie figlie;
2 2) Accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di divorzio n. 106/202, giuste le ragioni di cui al presente ricorso, e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella succitata Sentenza – ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso,
l'obbligazione di pagamento gravante sul sig. quale contributo al Pt_1
mantenimento delle proprie figlie e che tale mantenimento, se dovuto, venga versato direttamente alle figlie;
3)Revocare il pagamento mensile a carico del sig. di euro 100,00 in Pt_1
favore della sig.ra per i motivi esposti nel presente ricorso.” CP_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss. cpc.
Si costituiva in giudizio telematicamente la resistente con comparsa di costituzione e risposta, la quale non contestava l'autosufficienza economica di entrambe le figlie, avendo le stesse costituito due autonomi nuclei familiari, ma chiedendo confermarsi l'assegno divorzile in suo favore, in particolare concludendo:
“1) Rigettare per quanto di ragione il ricorso dichiarando che, attesa la autosufficienza economica delle figlie e che hanno Per_2 Persona_3
costituito 2 nuclei familiari, fin dal luglio 2021 non è più dovuto in loro favore l'assegno di mantenimento previsto dalla sentenza del Tribunale di
Napoli n. 106/2020.
2) Confermare la statuizione economica disposta con la sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Napoli n.
106/2020 che ha recepito gli accordi tra i coniugi che congiuntamente
3 hanno concordato di riconoscere in favore di l'assegno di Controparte_1
mantenimento pari ad euro 100,00 in considerazione delle sue condizioni economiche e di salute.
3) Con vittoria di spese e competenze legali del giudizio.”
All'udienza del 11.03.2025 il Giudice relatore, ascoltate le parti, sottoponeva alle stesse una proposta conciliativa alla quale le predette parti dichiaravano di aderire.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M., in assenza di disciplina sui minori, non rendeva conclusioni.
Le parti hanno pertanto definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- revoca dell'assegno di mantenimento a carico del sig. per Parte_1
le figlie e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2
con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
- conferma dell'assegno divorzile a carico del sig. di Parte_1
€.100,00 in favore della sig.ra ; Controparte_1
- spese compensate.”.
Le parti si impegnano inoltre a darsi un termine di 90 giorni per trovare un accordo stragiudiziale rispetto agli arretrati non versati dal ricorrente come assegno divorzile allo scadere dei quali la resistente ove ritenuto potrà agire per il recupero per il regresso.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
4 (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti a modifica della sentenza di divorzio;
• spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
5