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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5364 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2745/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi SInori Magistrati: dott.ssa LU EL Presidente dott.ssa LL IN Giudice Rel. Est. dott.ssa Annalisa Flaconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2745/2023 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Clara Favario Parte_1
-ricorrente- contro con il patrocinio dell'avv. Federico Depetris CP_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente versamento da parte del sig. alla signora , entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1
ogni mese, a titolo di mantenimento, della somma di euro 250,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale;
rinuncia alla domanda di addebito;
spese legali compensate.
Per parte convenuta
Nel merito: - Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
pagina 1 di 5 - Rigettare la domanda avversaria di assegno di mantenimento. In subordine limitare l'ammontare dell'assegno di mantenimento ad euro 50 mensili.
In ogni caso Con vittoria di spese diritti, ed onorari maggiorati ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis DM
55/2014 (predisposizione atti per PCT).
In via istruttoria: si chiede l'interrogatorio formale di controparte e l'escussione testimoniale dei
SIg.ri nato a [...] il [...] residente a [...]in Corso Regina Testimone_1
Margherita 243 Torino 10043; nata a [...] il [...] residente in [...]
Torino, Corso regina Margherita 243 e della Dott.ssa (medico di famiglia della SI.ra Tes_3
), sui seguenti capi da formularsi preceduti dalla locuzione vero che ed emendati da eventuali Pt_1
elementi valutativi e/o negativi: 1) La ricorrente, nonostante soffra di epilessia, dispone della patente di guida;
2) i coniugi hanno convissuto in Modena per diciotto mesi;
3) L'ultimo attacco epilettico della SI.ra risale al 2017, 4) Il SI. da gennaio 2023 ha iniziato a Pt_1 Testimone_1
corrispondere al figlio la somma mensile di euro 150,00 affinché il SI. possa CP_1
provvedere all'acquisto di generi alimentari e pagare il costo delle utenze della casa presa in locazione a Scalenghe. Si chiede la formulazione dei predetti capi a prova contraria ai testi avversari eventualmente ammessi. Sempre a titolo di prova contraria si chiede che sui capi avversari eventualmente ammessi vengano escussi i testi sopra indicati. Si chiede che venga ordinato all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., l'esibizione dell'elenco degli istituti di credito con cui la
SI.ra intrattiene rapporti contrattuali e quindi ordinare agli Istituto di credito così Pt_1
individuati, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione degli estratti conto degli ultimi tre anni. Si chiede che vengano disposte indagini di Polizia Fiscale e tributaria sui redditi della SI.ra . Si Pt_1
chiede che venga ordinato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla Motorizzazione
Civile, l'esibizione dei dati della patente di guida della ricorrente.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
PIOSSASCO in data 16/07/2017.
pagina 2 di 5 Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 07/02/2023 chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti con addebito al marito.
Il sig. si costituiva in data 12/04/2023 chiedendo la separazione con addebito alla CP_1
moglie.
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data 12/06/2023, assumeva i provvedimenti provvisori e disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al Giudice Istruttore nominato entrambe le parti si costituivano.
Con Ordinanza del 04/06/2024 il Giudice formulava proposta conciliativa ex art 185 bis cpc, che veniva accettata dalla ricorrente, ma non dalla parte convenuta.
All'udienza del 10/07/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione assegnando alle parti i termini ordinari di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La causa è matura per la decisione non essendo necessaria ulteriore istruttoria.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Preliminarmente si dà atto che entrambe le parti hanno rinunciato alle reciproche domande di addebito della separazione.
Unica questione resta il contributo al mantenimento per la sig.ra . La ricorrente ha domandato Pt_1
porsi a carico del marito la somma di € 250,00 mensili, mentre il convenuto, in via principale, ha chiesto rigettarsi la domanda ed in via subordinata porsi a suo carico € 50 mensili.
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a pagina 3 di 5 disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf.
Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I
Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
Nel caso di specie, la ricorrente è invalida al 100% ed inabile al lavoro. Percepisce una pensione di invalidità che ammonta a circa 313 euro al mese. È titolare della casa coniugale.
Il convenuto, invece, all'instaurazione del presente procedimento percepiva 2000 euro mensili come tecnico (dichiarazione dei redditi 2022), ma è stato licenziato per giusta causa in data 10.01.2024,
(licenziamento impugnato, non si conosce l'esito) ed è gravato da numerosi debiti.
All'udienza del 07/11/2024 la ricorrente ha dichiarato che il sig. risulterebbe svolgere attività CP_1
lavorativa senza regolare contratto e in maniera continuativa. Tale affermazione, riformulata nella comparsa conclusionale, non è stata smentita dal convenuto. Deve altresì considersi che, anche in caso di licenziamento per giusta causa, il lavoratore ha diritto a percepire il TFR e la Naspi;
in ogni caso, poi, il sig. ha piena capacità lavorativa (classe 1971). CP_1
Alla luce di ciò, valutate le disponibilità del marito, la durata della convivenza, prima, e del matrimonio poi (16 anni), ma anche l'inabilità al lavoro della ricorrente, il Collegio ritiene di stabilire l'assegno periodico per il mantenimento della signora nella somma di € 250,00 mensili. Pt_1
Stante l'esito del giudizio, nei termini di cui alla proposta conciliativa del Giudice, le spese di lite maturate successivamente alla sua formulazione e, quindi, quelle della fase decisionale, vengono poste pagina 4 di 5 a carico del sig. che non ha accettato la proposta. Le restanti fasi, come liquidate in dispositivo, CP_1
vengono integralmente compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1
mese, la somma di euro 250, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
CONDANNA il sig. a versare in favore dello Stato le spese di lite sostenute dalla CP_1
sig.ra per la fase decisionale del giudizio che si liquidano in Parte_1
complessivi € 1500,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
COMPENSA per le restanti tre fasi (di studio, introduttiva ed istruttoria) le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 28.11.2025
Il Presidente
LU EL
Il Giudice estensore
LL IN
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi SInori Magistrati: dott.ssa LU EL Presidente dott.ssa LL IN Giudice Rel. Est. dott.ssa Annalisa Flaconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2745/2023 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Clara Favario Parte_1
-ricorrente- contro con il patrocinio dell'avv. Federico Depetris CP_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente versamento da parte del sig. alla signora , entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1
ogni mese, a titolo di mantenimento, della somma di euro 250,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale;
rinuncia alla domanda di addebito;
spese legali compensate.
Per parte convenuta
Nel merito: - Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
pagina 1 di 5 - Rigettare la domanda avversaria di assegno di mantenimento. In subordine limitare l'ammontare dell'assegno di mantenimento ad euro 50 mensili.
In ogni caso Con vittoria di spese diritti, ed onorari maggiorati ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis DM
55/2014 (predisposizione atti per PCT).
In via istruttoria: si chiede l'interrogatorio formale di controparte e l'escussione testimoniale dei
SIg.ri nato a [...] il [...] residente a [...]in Corso Regina Testimone_1
Margherita 243 Torino 10043; nata a [...] il [...] residente in [...]
Torino, Corso regina Margherita 243 e della Dott.ssa (medico di famiglia della SI.ra Tes_3
), sui seguenti capi da formularsi preceduti dalla locuzione vero che ed emendati da eventuali Pt_1
elementi valutativi e/o negativi: 1) La ricorrente, nonostante soffra di epilessia, dispone della patente di guida;
2) i coniugi hanno convissuto in Modena per diciotto mesi;
3) L'ultimo attacco epilettico della SI.ra risale al 2017, 4) Il SI. da gennaio 2023 ha iniziato a Pt_1 Testimone_1
corrispondere al figlio la somma mensile di euro 150,00 affinché il SI. possa CP_1
provvedere all'acquisto di generi alimentari e pagare il costo delle utenze della casa presa in locazione a Scalenghe. Si chiede la formulazione dei predetti capi a prova contraria ai testi avversari eventualmente ammessi. Sempre a titolo di prova contraria si chiede che sui capi avversari eventualmente ammessi vengano escussi i testi sopra indicati. Si chiede che venga ordinato all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., l'esibizione dell'elenco degli istituti di credito con cui la
SI.ra intrattiene rapporti contrattuali e quindi ordinare agli Istituto di credito così Pt_1
individuati, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione degli estratti conto degli ultimi tre anni. Si chiede che vengano disposte indagini di Polizia Fiscale e tributaria sui redditi della SI.ra . Si Pt_1
chiede che venga ordinato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla Motorizzazione
Civile, l'esibizione dei dati della patente di guida della ricorrente.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
PIOSSASCO in data 16/07/2017.
pagina 2 di 5 Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 07/02/2023 chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti con addebito al marito.
Il sig. si costituiva in data 12/04/2023 chiedendo la separazione con addebito alla CP_1
moglie.
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data 12/06/2023, assumeva i provvedimenti provvisori e disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al Giudice Istruttore nominato entrambe le parti si costituivano.
Con Ordinanza del 04/06/2024 il Giudice formulava proposta conciliativa ex art 185 bis cpc, che veniva accettata dalla ricorrente, ma non dalla parte convenuta.
All'udienza del 10/07/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione assegnando alle parti i termini ordinari di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La causa è matura per la decisione non essendo necessaria ulteriore istruttoria.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Preliminarmente si dà atto che entrambe le parti hanno rinunciato alle reciproche domande di addebito della separazione.
Unica questione resta il contributo al mantenimento per la sig.ra . La ricorrente ha domandato Pt_1
porsi a carico del marito la somma di € 250,00 mensili, mentre il convenuto, in via principale, ha chiesto rigettarsi la domanda ed in via subordinata porsi a suo carico € 50 mensili.
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a pagina 3 di 5 disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf.
Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I
Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
Nel caso di specie, la ricorrente è invalida al 100% ed inabile al lavoro. Percepisce una pensione di invalidità che ammonta a circa 313 euro al mese. È titolare della casa coniugale.
Il convenuto, invece, all'instaurazione del presente procedimento percepiva 2000 euro mensili come tecnico (dichiarazione dei redditi 2022), ma è stato licenziato per giusta causa in data 10.01.2024,
(licenziamento impugnato, non si conosce l'esito) ed è gravato da numerosi debiti.
All'udienza del 07/11/2024 la ricorrente ha dichiarato che il sig. risulterebbe svolgere attività CP_1
lavorativa senza regolare contratto e in maniera continuativa. Tale affermazione, riformulata nella comparsa conclusionale, non è stata smentita dal convenuto. Deve altresì considersi che, anche in caso di licenziamento per giusta causa, il lavoratore ha diritto a percepire il TFR e la Naspi;
in ogni caso, poi, il sig. ha piena capacità lavorativa (classe 1971). CP_1
Alla luce di ciò, valutate le disponibilità del marito, la durata della convivenza, prima, e del matrimonio poi (16 anni), ma anche l'inabilità al lavoro della ricorrente, il Collegio ritiene di stabilire l'assegno periodico per il mantenimento della signora nella somma di € 250,00 mensili. Pt_1
Stante l'esito del giudizio, nei termini di cui alla proposta conciliativa del Giudice, le spese di lite maturate successivamente alla sua formulazione e, quindi, quelle della fase decisionale, vengono poste pagina 4 di 5 a carico del sig. che non ha accettato la proposta. Le restanti fasi, come liquidate in dispositivo, CP_1
vengono integralmente compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1
mese, la somma di euro 250, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
CONDANNA il sig. a versare in favore dello Stato le spese di lite sostenute dalla CP_1
sig.ra per la fase decisionale del giudizio che si liquidano in Parte_1
complessivi € 1500,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
COMPENSA per le restanti tre fasi (di studio, introduttiva ed istruttoria) le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 28.11.2025
Il Presidente
LU EL
Il Giudice estensore
LL IN
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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