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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/12/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3523 / 25 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore
Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/9/25 da:
1) (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
2) (C.F. ), nato a [...] al Tagliamento (PN) il Parte_2 C.F._2
06.07.1989 entrambi residenti in [...] – int. 4 (doc. 1) entrambi con l'Avv. Manuela Zanussi, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 16.04.2016 in Comune di Spilimbergo
(PN) (registri atti di matrimonio, anno 2016, atto n. 2 parte 1) in regime di comunione legale dei beni. con i seguenti figli: n. a Pordenone il 30.07.2016) e n. a Pordenone il Persona_1 Persona_2
23.09.2021
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio).
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/9/25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i sig.ri e vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
Pt_1 Pt_2
2. i figli vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori: le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale
- dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé;
3. i minori risiederanno unitamente al padre nell'abitazione familiare che a quest'ultimo viene trasferita nell'ambito della presente procedura;
4. i figli trascorreranno con la madre due giorni alla settimana che verranno concordati congiuntamente, dall'uscita da scuola alle 16:30 sino alle ore 21:00 circa, quando verranno riaccompagnati a casa presso il padre. La madre inoltre potrà tenere con sé i figli a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena. Nel caso di impossibilità di un genitore a tenere con sé i figli nei giorni a lui destinati, va sempre preferito l'altro genitore e, solo in caso di impossibilità di quest'ultimo, i minori saranno affidate a terzi, privilegiando i parenti prossimi. Nell'interesse primario dei figli al diritto alla bigenitorialità, i genitori concordano che i giorni di visita non goduti vengano recuperati entro quindici giorni. I genitori concordano in ogni caso che previo accordo anche telefonico, tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi e di quelli scolastici, extrascolastici e della volontà dei figli, potranno concordare diversi orari o giorni di permanenza presso l'uno o l'altro genitore. Salvo diversi accordi tra i genitori, per il periodo di vacanze natalizie gli stessi terranno con sé i figli per sette giorni comprendenti Natale e Capodanno ad anni alterni (dal 23 al 30 dicembre staranno con un genitore, dal 31 dicembre al 7 gennaio staranno con l'altro genitore). Nel periodo pasquale i figli trascorreranno tre giorni con ciascun genitore comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o di Pasquetta, salvo diverso accordo. Durante il periodo feriale estivo ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane anche non consecutive, previa reciproca comunicazione del periodo scelto indicativamente entro il 30 maggio di ogni anno (attesa la necessità di organizzare i punti estivi ed eventuali viaggi). Tutte le altre festività nazionali saranno godute dai genitori privilegiando sempre l'alternanza;
5. A far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, la sig.ra contribuirà al Pt_1 mantenimento dei figli nella misura di €200,00 (€100,00 a figlio) da versarsi direttamente al sig.
entro il giorno 30 di ogni mese sino al raggiungimento della loro indipendenza Pt_2 economica, importi soggetti a rivalutazione Istat a decorrere dal mese dell'anno successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo. Le spese di carattere straordinario così come indicate e come stabilito dal Protocollo vigente tra l'Ordine degli Avvocati e Tribunale di Pordenone sottoscritto nel 2018, e da comunicarsi/concordarsi in via anticipata, saranno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno. L'Assegno Unico, ove dovuto, spetterà interamente al sig. al 100%, mentre deduzioni e detrazioni saranno ripartite per giusta Pt_2 metà.
6. i genitori autorizzano il rilascio reciproco del passaporto o di documenti equipollenti per eventuali viaggi all'estero dei figli minori con l'un genitore, di cui l'altro genitore dovrà essere preavvisato con congruo anticipo non inferiore a due settimane;
7. i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di assegno di mantenimento;
8. i coniugi dichiarano di aver regolato le questioni patrimoniali con la cessione immobiliare da parte della sig.ra della propria quota pari a 1/2 (una metà) dell'immobile sito in Pt_1
Cordenons (PN), via Sclavons n. 89 – int. 4 e della relativa pertinenza a favore del sig. , Pt_2 che accetta e acquista secondo le clausole riportate nell'allegato al verbale d'udienza;
9. spese legali del presente procedimento e spese di trascrizione e volturazione catastale interamente compensate.
All'udienza del 2/12/25 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
I ricorrenti hanno anche richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio, alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 legge n.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, per cui la causa va rimessa in istruttoria, per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa,
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in data 16.04.2016 in Comune di Spilimbergo (PN).
[...]
2. Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5. Nulla sulle spese.
6. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spilimbergo (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atto di matrimonio, anno 2016, atto n. 2 parte 1), anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7. Rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Così deciso in Pordenone, il 12 dicembre 2025
Il Presidente relatore
Dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore
Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/9/25 da:
1) (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
2) (C.F. ), nato a [...] al Tagliamento (PN) il Parte_2 C.F._2
06.07.1989 entrambi residenti in [...] – int. 4 (doc. 1) entrambi con l'Avv. Manuela Zanussi, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 16.04.2016 in Comune di Spilimbergo
(PN) (registri atti di matrimonio, anno 2016, atto n. 2 parte 1) in regime di comunione legale dei beni. con i seguenti figli: n. a Pordenone il 30.07.2016) e n. a Pordenone il Persona_1 Persona_2
23.09.2021
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio).
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/9/25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i sig.ri e vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
Pt_1 Pt_2
2. i figli vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori: le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale
- dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé;
3. i minori risiederanno unitamente al padre nell'abitazione familiare che a quest'ultimo viene trasferita nell'ambito della presente procedura;
4. i figli trascorreranno con la madre due giorni alla settimana che verranno concordati congiuntamente, dall'uscita da scuola alle 16:30 sino alle ore 21:00 circa, quando verranno riaccompagnati a casa presso il padre. La madre inoltre potrà tenere con sé i figli a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena. Nel caso di impossibilità di un genitore a tenere con sé i figli nei giorni a lui destinati, va sempre preferito l'altro genitore e, solo in caso di impossibilità di quest'ultimo, i minori saranno affidate a terzi, privilegiando i parenti prossimi. Nell'interesse primario dei figli al diritto alla bigenitorialità, i genitori concordano che i giorni di visita non goduti vengano recuperati entro quindici giorni. I genitori concordano in ogni caso che previo accordo anche telefonico, tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi e di quelli scolastici, extrascolastici e della volontà dei figli, potranno concordare diversi orari o giorni di permanenza presso l'uno o l'altro genitore. Salvo diversi accordi tra i genitori, per il periodo di vacanze natalizie gli stessi terranno con sé i figli per sette giorni comprendenti Natale e Capodanno ad anni alterni (dal 23 al 30 dicembre staranno con un genitore, dal 31 dicembre al 7 gennaio staranno con l'altro genitore). Nel periodo pasquale i figli trascorreranno tre giorni con ciascun genitore comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o di Pasquetta, salvo diverso accordo. Durante il periodo feriale estivo ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane anche non consecutive, previa reciproca comunicazione del periodo scelto indicativamente entro il 30 maggio di ogni anno (attesa la necessità di organizzare i punti estivi ed eventuali viaggi). Tutte le altre festività nazionali saranno godute dai genitori privilegiando sempre l'alternanza;
5. A far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, la sig.ra contribuirà al Pt_1 mantenimento dei figli nella misura di €200,00 (€100,00 a figlio) da versarsi direttamente al sig.
entro il giorno 30 di ogni mese sino al raggiungimento della loro indipendenza Pt_2 economica, importi soggetti a rivalutazione Istat a decorrere dal mese dell'anno successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo. Le spese di carattere straordinario così come indicate e come stabilito dal Protocollo vigente tra l'Ordine degli Avvocati e Tribunale di Pordenone sottoscritto nel 2018, e da comunicarsi/concordarsi in via anticipata, saranno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno. L'Assegno Unico, ove dovuto, spetterà interamente al sig. al 100%, mentre deduzioni e detrazioni saranno ripartite per giusta Pt_2 metà.
6. i genitori autorizzano il rilascio reciproco del passaporto o di documenti equipollenti per eventuali viaggi all'estero dei figli minori con l'un genitore, di cui l'altro genitore dovrà essere preavvisato con congruo anticipo non inferiore a due settimane;
7. i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di assegno di mantenimento;
8. i coniugi dichiarano di aver regolato le questioni patrimoniali con la cessione immobiliare da parte della sig.ra della propria quota pari a 1/2 (una metà) dell'immobile sito in Pt_1
Cordenons (PN), via Sclavons n. 89 – int. 4 e della relativa pertinenza a favore del sig. , Pt_2 che accetta e acquista secondo le clausole riportate nell'allegato al verbale d'udienza;
9. spese legali del presente procedimento e spese di trascrizione e volturazione catastale interamente compensate.
All'udienza del 2/12/25 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
I ricorrenti hanno anche richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio, alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 legge n.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, per cui la causa va rimessa in istruttoria, per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa,
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in data 16.04.2016 in Comune di Spilimbergo (PN).
[...]
2. Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5. Nulla sulle spese.
6. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spilimbergo (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atto di matrimonio, anno 2016, atto n. 2 parte 1), anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7. Rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Così deciso in Pordenone, il 12 dicembre 2025
Il Presidente relatore
Dott. Giorgio Cozzarini