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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1565/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 923/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Via Cesare Battisti N.5 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 716/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 28/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 255 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 255 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 716 del 2023 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento che ha accolto il ricorso avverso l'Avviso di accertamento n. 255 del
12/11/2019, prot. 44944 del 13/11/2019, con il quale il Comune di Canicattì ha accertato, ai fini Tari per gli anni 2014 e 2015, la somma di € 4.440,33 (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il primo Giudice ha accolto il ricorso ed ha compensato le spese ritenendo “ …. il deficit di motivazione dell'atto impugnato non risultando concreti elementi di prova in ordine alla diversa estensione della superficie indicata nell'atto impugnato e dunque in ordine al maggior tributo richiesto per gli anni in contestazione, al quale fa riferimento la ripresa fiscale.
In definitiva l'atto impugnato risulta essere carente nella motivazione e deve, pertanto, essere annullato….”
(cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Comune di Canicattì non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Il primo Giudice ha accolto il ricorso nella considerazione che il provvedimento in contestazione presentava dei “vizi”: era carente sotto il profilo motivazione.
La Giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 8918/2015) ha ritenuto che “L'art. 92 c.p.c.., comma 2, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione … ".
Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Le spese del doppio grado - che vengono liquidate in ragione delle attività effettivamente svolte e documentate - seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna il Comune appellato alle spese del doppio grado che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori, di cui euro 500,00 per ciascun grado di giudizio, in favore del contribuente.
Palermo, 17 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN NN OR RI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 923/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Via Cesare Battisti N.5 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 716/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 28/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 255 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 255 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 716 del 2023 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento che ha accolto il ricorso avverso l'Avviso di accertamento n. 255 del
12/11/2019, prot. 44944 del 13/11/2019, con il quale il Comune di Canicattì ha accertato, ai fini Tari per gli anni 2014 e 2015, la somma di € 4.440,33 (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il primo Giudice ha accolto il ricorso ed ha compensato le spese ritenendo “ …. il deficit di motivazione dell'atto impugnato non risultando concreti elementi di prova in ordine alla diversa estensione della superficie indicata nell'atto impugnato e dunque in ordine al maggior tributo richiesto per gli anni in contestazione, al quale fa riferimento la ripresa fiscale.
In definitiva l'atto impugnato risulta essere carente nella motivazione e deve, pertanto, essere annullato….”
(cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Comune di Canicattì non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Il primo Giudice ha accolto il ricorso nella considerazione che il provvedimento in contestazione presentava dei “vizi”: era carente sotto il profilo motivazione.
La Giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 8918/2015) ha ritenuto che “L'art. 92 c.p.c.., comma 2, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione … ".
Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Le spese del doppio grado - che vengono liquidate in ragione delle attività effettivamente svolte e documentate - seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna il Comune appellato alle spese del doppio grado che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori, di cui euro 500,00 per ciascun grado di giudizio, in favore del contribuente.
Palermo, 17 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN NN OR RI