Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 24/02/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. 39/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia in composizione monocratica in persona del Giudice LA DE RENTIIS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30949 del registro di segreteria, proposto da A. A. (Omissis), A. S. (Omissis), A. A. (Omissis), B. G. (Omissis), B. G. (Omissis), B. F. (Omissis), B. O. (Omissis), B. V. (Omissis), C. A. (Omissis), C. T. (Omissis), C. C. (Omissis), C. D. (Omissis), C. N. (Omissis), C. G. (Omissis), C. L. (Omissis), C.A. (Omissis), D. V. (Omissis), D. E. (Omissis), D. M. D. (Omissis), D. D. S. (Omissis), D. G. U. (Omissis), D. M. G. (Omissis), D. F. S. (Omissis), D. G. B. (Omissis), D. D. (Omissis), F. M. (Omissis), F. G. L. (Omissis), F. S. (Omissis), G. P. (Omissis), I. M. (Omissis), L. D. (Omissis), L. M. (Omissis), M. L. (Omissis), M. C. (Omissis), M. E. (Omissis), M. M. (Omissis), M. A. (Omissis), M. A. (Omissis), M. G. G. (Omissis), N. F. (Omissis), N. C. (Omissis), P. G. (Omissis), P. G. (Omissis), P. V. (Omissis), P. P. (Omissis), R. V. (Omissis), P. M. (Omissis), R. M. (Omissis), R. L. (Omissis), R. S. (Omissis), R. L. (Omissis), S. G. (Omissis), S. S. (Omissis), S. F. (Omissis), S. R. S. (Omissis), S. G. (Omissis), S. F. (Omissis), T. R. (Omissis), T. A. (Omissis), T. A. P. (Omissis), T. C. (Omissis), V.V. (Omissis), V. C. (Omissis), Z. U. (Omissis), rappresentati e difesi, dall’ Avv. Matteo Pavanetto del Foro di Forlì ([...]), ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Forlì, Viale Bolognesi n. 12, in forza di procura speciale allegata in separato atto allegato al ricorso, PEC matteo.pavanetto@ordineavvocatiforlicesena.eu
CONTRO
I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (cod. fisc. 80078750587; sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio (in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Commissario straordinario dell’I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024, rep. 37875, racc. 7313, allegata in copia alla memoria di costituzione) dall’avv. Giulio Peco (cod. fisc. [...]; p.e.c. avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it) e, anche disgiuntamente, dall’avv. Roberto Maio (cod. fisc. [...]; domiciliata alla p.e.c. avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it) e, con gli avvocati medesimi, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare’, n. 1 nonché all’indirizzo di pec avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it
FATTO
I ricorrenti, con ricorso depositato in data 23 settembre 2025, adiscono questa Corte per chiedere «IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare che INPS è incorsa in errore di calcolo, così come indicato in epigrafe, nel calcolo della Seconda quota della pensione di ciascun ricorrente, come esposta nei modelli 5007 loro propri, avendo dato corso ad una operazione di divisione per 13 e rimoltiplicazione per 12 che non trova giustificazione in alcuna norma di legge, è ingiusta per i motivi esplicati ed è, come tale, illegittima, per l’effetto, volendo accogliere il ricorso che precede e: A)riconoscere il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della pensione, sin dalla loro originaria decorrenza o, almeno dal 15.6.2020 liquidando la seconda quota di pensione di ciascun ricorrente, cui al n. 5 del modello 5007, non disponendo la divisione per 13 e la moltiplicazione per 12 della voce C e della n. 2 di tale modello, condannando Inps ad conteggiare tale voce (5) moltiplicando la retribuzione media di ciascuno per la diffrenza tra i coefficienti A e B come indicato alla casella C di ogni modello 5007. B) riconoscere il diritto del ricorrente a percepire anche gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei spettanti in base alla riliquidazione di cui al punto a e quelli percepiti a far data dal 15.06.2020; C) con riconoscimento al ricorrente degli interessi legali sui maggiori ratei dovuti, nonchè della rivalutazione monetaria da calcolarsi anno per anno secondo gli indici istat e come previsto dalla sentenza delle SSRR della Corte dei Conti n. 10 del 2002. IN VIA SUBORDINATAaccertare e dichiarare che INPS è incorsa in errore di calcolo, così come indicato in epigrafe, nel calcolo della Seconda quota della pensione di ciascun ricorrente, come esposta nei modelli 5007 loro propri, avendo dato corso ad una operazione di divisione per 13 e rimoltiplicazione per 12 anche per quel che concerne le c.d componenti accessorie del reddito che confluisce nella retribuzione media (casella 2) che, invece e al più, avrebbero dovuto essere scorporate da tale valore (2) prima di sottoporlo a divisione e rimoltiplicazione e sommato nuovamente all’esito di tale operazione matematica, volendo, pertanto, sotto tale ulteriore aspetto accogliere il ricorso che precede e: D)riconoscere il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della pensione, sin dalla loro originaria decorrenza o, almeno dal 15.6.2020 liquidando la seconda quota di pensione di ciascun ricorrente, cui al n. 5 del modello 5007, non disponendo la divisione per 13 e la moltiplicazione per 12 della voce C e della n. 2 di tale modello, condannando Inps a voler scorporare dalla Retribuzione media i c.d. elementi accessori, sottoponendo la somma residua a divisione per 13 e rimoltiplicazione per 12 e, all’esito, risommando i valori scorporati, così correttamente quantificando il parametro sub 2 (Retribuzione media), moltiplicandolo per il parametro C e correttamente conteggiando, in tal guisa, la II quota di pensione dei ricorrenti. E) riconoscere il diritto del ricorrente a percepire anche gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei spettanti in base alla riliquidazione di cui al punto D e quelli percepiti a far data dal 15.06.2020; F) con riconoscimento al ricorrente degli interessi legali sui maggiori ratei dovuti, nonchè della rivalutazione monetaria da calcolarsi anno per anno secondo gli indici istat e come previsto dalla sentenza delle SSRR della Corte dei Conti n. 10 del 2002. Con vittoria di spese e competenze professionali RSG 15%, oltre Iva e cpa».
L’INPS, con memoria depositata il 13 febbraio 2026, si è costituita concludendo come segue: «A. dichiarare inammissibile il ricorso per genericità; B) in subordine: respingere la domanda principale; dichiarare inammissibile la domanda subordinata (escludere gli elementi accessori prima di dividere per 13 la retribuzione media e moltiplicare per 12) per non essere stata preceduta da domanda amministrativa; in subordine respingerla; con vittoria di spese e onorari di causa».
Con nota del 18 febbraio 2026, il difensore dei ricorrenti «insiste per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni».
Nell’odierna udienza del 24 febbraio 2026, il difensore dei ricorrenti non è comparso. Il difensore dell’INPS insiste per l’accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
Esaurita la discussione orale, il Giudice, ai sensi dell’art. 167 c.g.c., previa “esposizione delle ragioni di fatto”, ha dato lettura del dispositivo della sentenza.
DIRITTO
I ricorrenti, con ricorso depositato in data 23 settembre 2025, riferiscono di essere tutti appartenenti al comparto difesa e sicurezza in pensione (rectius in congedo), tutti residenti nella Regione Lombardia, come da Modello 5007 versato in atti (doc. n. 2 ricorso).
I ricorrenti espongono che all’atto del loro “pensionamento (rectius: congedo)” hanno «ricevuto da INPS un prospetto, denominato modello 5007, ove, riassunta la carriera di ciascuno, a pagina 5 o 6 sono stati inseriti i vari calcoli attraverso cui, per ciascuno, è stato conteggiato l’emolumento pensionistico di spettanza».
Il difensore riferisce che, con diffida amministrativa del 12 giugno 2025, trasmessa all’INPS a mezzo pec, ha evidenziato «come, all’ultima pagina di ogni modello 5007, relativo a ciascuno degli odierni ricorrenti fosse presente un errore di calcolo ai numeri 5/7’/7’’/8 e 15».
In buona sostanza i ricorrenti contestano l’operazione, effettuata dall’INPS per quantificare la seconda quota dei loro trattamenti pensionistici, di divisione per tredici e successiva moltiplicazione per dodici, del prodotto risultante dalla moltiplicazione del parametro “C” con la retribuzione media.
L’INPS eccepisce che la base pensionabile della seconda quota dei ricorrenti (determinata con il sistema retributivo, applicando alla media delle retribuzioni degli ultimi anni un coefficiente di rendimento) è calcolata includendo anche la tredicesima mensilità.
Come già affermato da questa Corte «l’operazione operata dall’INPS di divisione per tredici (mensilità) e successiva moltiplicazione per dodici (ancora una volta il riferimento è alle mensilità) del risultato della moltiplicazione della retribuzione media nel periodo di riferimento per l’aliquota di rendimento differenziale» è corretta in quanto evita «che i beneficiari percepiscano di fatto la tredicesima mensilità due volte: una prima, in quanto ripartita pro quota nelle dodici mensilità e una seconda, mediante erogazione da parte dell’INPS secondo le modalità di cui all’art. 94 del d.P.R. n. 1092/1973 per il quale “Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima mensilità da corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di ogni anno. La tredicesima mensilità è commisurata alla rata di pensione o assegno spettante al 1 dicembre […]”» (C. conti, Sez. giur. Piemonte, sent. n. 21 del 5 febbraio 2026 che richiama Sez. giur. Emilia-Romagna n. 155/2025; Sez. giur. Puglia n. 9/2025; Sez. giur. Sicilia n. 229/2024; Sez. giur. Calabria nn. 7/2021 e 482/2019).
La domanda, pertanto, dev’essere rigettata.
Anche la domanda proposta in via subordinata è infondata. In particolare, i ricorrenti hanno chiesto che venga riconosciuta come errata l’operazione di divisione per tredici e successiva moltiplicazione per dodici del prodotto risultante dalla moltiplicazione del parametro “C” con la retribuzione media, nei limiti in cui è eseguita senza previamente scorporare le c.d. “componenti accessorie” del reddito.
Anche su questo punto, si richiama la consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto corretto il mancato scorporo in parola: «in realtà l’effettuazione dell’operazione di cui sopra senza previo scorporo delle “componenti accessorie” è giustificata, poiché tutte le voci accessorie percepite a titolo retributivo concorrono alla formazione della retribuzione media; pertanto, la riconduzione del trattamento pensionistico a dodici mensilità evita duplicazioni» (C. conti, Sez. giur. Piemonte, sent. n. 21 del 5 febbraio 2026 che richiama Sez. giur. Emilia-Romagna n. 155/2025; Sez. giur. Sicilia n. 229/2024).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
La condanna alle spese segue la regola della soccombenza. Spese liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna in solido i ricorrenti alla refusione delle spese del giudizio che si liquidano complessivamente in € 1.000,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali al 12,5%.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico LA De NT
F.to digitalmente
PUBBLICATA IL 24/02/2026
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott. Salvatore Carvelli
Firmato digitalmente