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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/12/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di RO, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 139/2025, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvano Cavarretta;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 06.12.2014 ha contratto in RO matrimonio Parte_1 concordatario con (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Controparte_1
Comune al n. 195, parte II, Serie A, anno 2014), dalla cui unione è nato il figlio il Per_1
30.06.2011; che i coniugi si sono separati come da decreto di omologa del Tribunale di
RO n. 6598/2017 del 20.07.2017 e che dal momento della separazione non si sono più riconciliati – ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio (da intendersi come
1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattandosi di matrimonio contratto con rito concordatario), alle condizioni di cui al ricorso.
Il convenuto dapprima non si è costituito.
All'udienza del 15.05.2025, rilevata la nullità della notificazione ne è stata ordinata la rinnovazione.
In data 19.05.2025 il convenuto si è costituito con il patrocinio del medesimo difensore di parte ricorrente.
Con atto depositato in data 19.05.2025 le parti, congiuntamente, hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio, alle condizioni concordate.
Tanto premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da decreto di omologa del
Tribunale di RO n. 6598/2017 del 20.07.2017.
È inoltre pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per un periodo superiore a quello previsto dalla legge. Il considerevole periodo di tempo decorso dalla separazione e la volontà delle parti di addivenire al divorzio, consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Le condizioni accessorie concordate dalle parti – tenuto anche conto dei chiarimenti forniti dalle medesime con le note d'udienza depositate in data 03.12.2025 – risultano rispondenti agli interessi della prole e possono, pertanto, essere integralmente recepite.
Spese compensate, stante l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di RO, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione e domanda disattesa:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 06.12.2014 in RO (trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio di tale Comune al n. 195, parte II, Serie A, anno 2014), alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 19.05.2025;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune suindicato per quanto di competenza;
- compensa integralmente le spese processuali.
2 Così deciso in RO, nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di RO, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 139/2025, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvano Cavarretta;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 06.12.2014 ha contratto in RO matrimonio Parte_1 concordatario con (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Controparte_1
Comune al n. 195, parte II, Serie A, anno 2014), dalla cui unione è nato il figlio il Per_1
30.06.2011; che i coniugi si sono separati come da decreto di omologa del Tribunale di
RO n. 6598/2017 del 20.07.2017 e che dal momento della separazione non si sono più riconciliati – ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio (da intendersi come
1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattandosi di matrimonio contratto con rito concordatario), alle condizioni di cui al ricorso.
Il convenuto dapprima non si è costituito.
All'udienza del 15.05.2025, rilevata la nullità della notificazione ne è stata ordinata la rinnovazione.
In data 19.05.2025 il convenuto si è costituito con il patrocinio del medesimo difensore di parte ricorrente.
Con atto depositato in data 19.05.2025 le parti, congiuntamente, hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio, alle condizioni concordate.
Tanto premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da decreto di omologa del
Tribunale di RO n. 6598/2017 del 20.07.2017.
È inoltre pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per un periodo superiore a quello previsto dalla legge. Il considerevole periodo di tempo decorso dalla separazione e la volontà delle parti di addivenire al divorzio, consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Le condizioni accessorie concordate dalle parti – tenuto anche conto dei chiarimenti forniti dalle medesime con le note d'udienza depositate in data 03.12.2025 – risultano rispondenti agli interessi della prole e possono, pertanto, essere integralmente recepite.
Spese compensate, stante l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di RO, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione e domanda disattesa:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 06.12.2014 in RO (trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio di tale Comune al n. 195, parte II, Serie A, anno 2014), alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 19.05.2025;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune suindicato per quanto di competenza;
- compensa integralmente le spese processuali.
2 Così deciso in RO, nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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