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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/02/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 12 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 50/2024 R.A.C.L., promossa da elettivamente Parte_1
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Guendalina Garau, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Giovanni Benevole, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Su ricorso depositato da il Tribunale di Cagliari, con decreto n. Controparte_1
786/2023, in data 23 novembre 2023, ha ingiunto alla
[...]
(in seguito anche solo , in solido Parte_1 Parte_1
con Medical , il pagamento della somma lorda euro Controparte_2
21.063,25, a titolo di retribuzioni arretrate per i mesi correnti da gennaio ad aprile 2023 e di trattamento di fine rapporto, oltre accessori.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la
[...]
. Parte_1
si è regolarmente costituita in giudizio, dando atto di aver raggiunto Controparte_1
un accordo transattivo con il quale è stato previsto a carico della il pagamento Parte_1
di una quota del debito complessivo oggetto di ingiunzione.
2. All'odierna udienza i difensori delle parti hanno dato atto dell'effettivo pagamento delle somme di cui al menzionato accordo ed hanno quindi richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo nei soli rapporti pagina 1 di 2 tra e la e compensazione delle spese processuali. Controparte_1 Parte_1
Non resta al Tribunale che provvedere conformemente alla richiesta delle parti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nei soli rapporti tra Controparte_1
e la e compensazione delle spese di lite. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e, per l'effetto, revoca, nei rapporti tra e la opponente, il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 Parte_1
786/2023 del 23 novembre 2023;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 12 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 12 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 50/2024 R.A.C.L., promossa da elettivamente Parte_1
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Guendalina Garau, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Giovanni Benevole, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Su ricorso depositato da il Tribunale di Cagliari, con decreto n. Controparte_1
786/2023, in data 23 novembre 2023, ha ingiunto alla
[...]
(in seguito anche solo , in solido Parte_1 Parte_1
con Medical , il pagamento della somma lorda euro Controparte_2
21.063,25, a titolo di retribuzioni arretrate per i mesi correnti da gennaio ad aprile 2023 e di trattamento di fine rapporto, oltre accessori.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la
[...]
. Parte_1
si è regolarmente costituita in giudizio, dando atto di aver raggiunto Controparte_1
un accordo transattivo con il quale è stato previsto a carico della il pagamento Parte_1
di una quota del debito complessivo oggetto di ingiunzione.
2. All'odierna udienza i difensori delle parti hanno dato atto dell'effettivo pagamento delle somme di cui al menzionato accordo ed hanno quindi richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo nei soli rapporti pagina 1 di 2 tra e la e compensazione delle spese processuali. Controparte_1 Parte_1
Non resta al Tribunale che provvedere conformemente alla richiesta delle parti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nei soli rapporti tra Controparte_1
e la e compensazione delle spese di lite. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e, per l'effetto, revoca, nei rapporti tra e la opponente, il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 Parte_1
786/2023 del 23 novembre 2023;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 12 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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