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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/03/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N. 11814/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 11814/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, per procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo, dall'Avv. Francesca PUCCI, presso il cui studio - in Firenze, Via Villani n. 12
- è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in nome e per conto Controparte_1 P.IVA_1 della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Tommaso NIDIACI, presso il cui studio - in Firenze, Corso Italia n. 8 - è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, nel merito: - accertare e dichiarare la inesistenza, nullità, illegittimità e/o inefficacia della notificazione del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e/o dell'atto di pignoramento immobiliare nella procedura esecutiva R.G.E. n. 104/2021 T. Firenze per tutti i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare la inesistenza, nullità, illegittimità e/o inefficacia della notificazione del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e/o dell'atto di pignoramento immobiliare nella procedura esecutiva R.G.E. n. 342/2021 T. Firenze per tutti i motivi di cui in narrativa. In via preliminare: sospendere la procedura esecutiva R.G.E. n. 104/2021 T. Firenze e la procedura esecutiva R.G.E. n. 342/2021 T. Firenze. In ogni caso con vittoria delle spese di lite e/o liquidazione del patrocinio a spese dello Stato»
Per parte convenuta Controparte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze adito, ogni contraria istanza, deduzione e eccezione respinta, rigettare tutte le domande avanzate dalla signora in quanto infondata in Parte_1 fatto e in diritto. Con vittoria di spese e onorari di causa».
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 in nome e per conto della Controparte_1 [...] introducendo il giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione Controparte_2 ex art. 617, co. 2, cod. proc. civ. già proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione nell'ambito del procedimento esecutivo n. 104/2021 R.G.E., pendente innanzi al Tribunale di Firenze, al quale è stato riunito il procedimento esecutivo n. 342/2021 R.G.E.; ha dedotto la mancata notifica del titolo esecutivo e l'inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto di precetto e del pignoramento, notificati presso il domicilio eletto nel contratto di mutuo fondiario ovvero presso la Segreteria del Comune di Dicomano.
Ha inoltre rappresentato l'attrice che il G.E. del Tribunale di Firenze, con provvedimento del
27.8.2022, aveva rigettato l'istanza di sospensione, assegnando alle parti termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito (doc. 4 fascicolo opponente).
Nel presente giudizio di merito, ha quindi domandato, in via preliminare, la sospensione delle due procedure esecutive immobiliari, deducendo la mancata notifica del titolo esecutivo alla stessa e agli altri comproprietari/debitori e l'inesistenza/nullità della notifica dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento in entrambe le procedure riunite.
Si è costituita la in nome e per conto della Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e, nello specifico, Controparte_2 deducendo che: a) con atto a rogito del Notaio el 2.5.2002, la Per_1 Controparte_1
aveva concesso alla parte opponente un mutuo fondiario di € 170.000,00; b)
[...] all'articolo 8 del contratto di mutuo le parti avevano pattuito quanto segue: «Agli effetti dell' art 39 comma 1 del citato D.Lgs 01.09.1993 n. 385 la banca mutuante elegge domicilio nella propria sede in e la parte mutuataria a tutti gli effetti anche giudiziari ed esecutivi, lo elegge presso il CP_1 Co domicilio dichiarato nel presente atto ed in difetto presso la segretaria del Comune Dicomano»;
c) la banca aveva tentato la notifica degli atti esecutivi presso la residenza dichiarata da
[...] nel contratto di mutuo, in Firenze, Via Montalve n. 2, che aveva avuto esito negativo, Pt_1 stante il suo trasferimento e, pertanto, aveva proceduto con la notifica dell'atto di precetto e del pignoramento immobiliare presso il domicilio eletto nel contratto di mutuo sottoscritto.
Il Giudice, con provvedimento del 5.6.2023, ha rigettato l'istanza di sospensione e, con successivo provvedimento in data 8.4.2024, rilevato che nessuna delle parti aveva formulato istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni al 2.12.2024 con le forme dell'art. 127 ter cod. proc. civ..
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 3.12.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
******
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i seguenti motivi.
La doglianza di parte opponente in merito alla mancata notifica del titolo esecutivo è priva di pregio in quanto - ai sensi dell'articolo 41, co. 1, T.U.B. - «Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo». Pertanto, il creditore fondiario non è tenuto a notificare il mutuo (titolo esecutivo) unitamente al precetto, in quanto la legge esenta tale creditore dal suddetto adempimento.
Parimenti infondata l'eccezione di nullità della notifica degli atti esecutivi presso il domicilio eletto dall'opponente nel contratto di mutuo a rogito del Notaio del 2.5.2002, in quanto è Per_1 valida e regolare la notificazione degli atti esecutivi eseguita, ai sensi dell'art. 141 cod. proc. civ., presso il domicilio eletto, ai sensi dell'art. 47 cod. civ., nel contratto di mutuo fondiario sottoscritto dal debitore, con dichiarazione riferita espressamente anche agli effetti giudiziali ed esecutivi (cfr.
Cass. n. 18513/2006, n. 12702/2010, n. 27851/2013).
Parte opposta ha poi dedotto di aver tentato la notifica nella residenza dichiarata dall'opponente nel contratto di mutuo con esito negativo per avvenuto trasferimento della stessa, circostanza non contestata da parte opponente, la quale ha lamentato di non aver avuto conoscenza di alcun atto dell'esecuzione ma non ha allegato agli atti prova di aver comunicato alla banca il cambio di residenza/domicilio per le comunicazioni relative al contratto di mutuo dalla stessa sottoscritto, pur essendo consapevole di essere onerata del pagamento delle rate di mutuo e di aver eletto il domicilio presso la Segreteria del Comune di Dicomano.
Ne deriva, pertanto, che le notifiche del precetto e dell'atto di pignoramento hanno avuto luogo regolarmente presso il domicilio eletto nel contrato di mutuo e, tra l'altro, da tale momento decorreva il termine ex art. 617 cod. proc. civ. per proporre l'opposizione agli atti esecutivi concernente la regolarità formale della stessa notificazione (Cass. n. 27851/2021).
Infondata risulta anche la doglianza di parte opponente in merito alla dedotta vessatorietà della clausola di cui all'art. 8 del contratto di muto, che prevedeva l'elezione di domicilio della parte mutuataria presso la segreteria del Comune di Dicomano, ed alla relativa nullità in mancanza della doppia sottoscrizione.
Al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza è costante nel ritenere che le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché siano predisposte unilateralmente da una parte e pur se vessatorie, non necessitino di specifica approvazione da parte dell'altro contraente («Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorche si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione»; Cass.
n. 15237/2017).
Per quanto sopra, nella fattispecie, alcuna lesione del diritto di difesa dell'opponente né alcuna violazione del contraddittorio può dirsi realizzata.
Sono, infine, inammissibili le eccezioni sollevate dalla parte opponente con riferimento alla regolarità della notifica del precetto all'altro debitore, , avendo la giurisprudenza Controparte_3
- di legittimità e di merito - chiarito che la violazione delle norme sulla notificazione della citazione, con conseguente nullità della stessa, e l'inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto costituiscono eccezioni «de iure tertii», che non possono essere sollevate da altro convenuto, in quanto deducibili soltanto dalla parte direttamente interessata (Cass. n. 20637/2006; Cass. n. 28464/2013; Cass. n. 27607/2019).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, in base allo scaglione di riferimento del valore in contestazione, ex D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, nei valori minimi, in considerazione delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 11814/2022 R.G. così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione - in favore della Parte_1 Controparte_1 in nome e per conto della - delle spese di lite del
[...] Controparte_2 presente giudizio, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Firenze 9 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 11814/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, per procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo, dall'Avv. Francesca PUCCI, presso il cui studio - in Firenze, Via Villani n. 12
- è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in nome e per conto Controparte_1 P.IVA_1 della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Tommaso NIDIACI, presso il cui studio - in Firenze, Corso Italia n. 8 - è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, nel merito: - accertare e dichiarare la inesistenza, nullità, illegittimità e/o inefficacia della notificazione del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e/o dell'atto di pignoramento immobiliare nella procedura esecutiva R.G.E. n. 104/2021 T. Firenze per tutti i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare la inesistenza, nullità, illegittimità e/o inefficacia della notificazione del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e/o dell'atto di pignoramento immobiliare nella procedura esecutiva R.G.E. n. 342/2021 T. Firenze per tutti i motivi di cui in narrativa. In via preliminare: sospendere la procedura esecutiva R.G.E. n. 104/2021 T. Firenze e la procedura esecutiva R.G.E. n. 342/2021 T. Firenze. In ogni caso con vittoria delle spese di lite e/o liquidazione del patrocinio a spese dello Stato»
Per parte convenuta Controparte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze adito, ogni contraria istanza, deduzione e eccezione respinta, rigettare tutte le domande avanzate dalla signora in quanto infondata in Parte_1 fatto e in diritto. Con vittoria di spese e onorari di causa».
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 in nome e per conto della Controparte_1 [...] introducendo il giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione Controparte_2 ex art. 617, co. 2, cod. proc. civ. già proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione nell'ambito del procedimento esecutivo n. 104/2021 R.G.E., pendente innanzi al Tribunale di Firenze, al quale è stato riunito il procedimento esecutivo n. 342/2021 R.G.E.; ha dedotto la mancata notifica del titolo esecutivo e l'inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto di precetto e del pignoramento, notificati presso il domicilio eletto nel contratto di mutuo fondiario ovvero presso la Segreteria del Comune di Dicomano.
Ha inoltre rappresentato l'attrice che il G.E. del Tribunale di Firenze, con provvedimento del
27.8.2022, aveva rigettato l'istanza di sospensione, assegnando alle parti termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito (doc. 4 fascicolo opponente).
Nel presente giudizio di merito, ha quindi domandato, in via preliminare, la sospensione delle due procedure esecutive immobiliari, deducendo la mancata notifica del titolo esecutivo alla stessa e agli altri comproprietari/debitori e l'inesistenza/nullità della notifica dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento in entrambe le procedure riunite.
Si è costituita la in nome e per conto della Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e, nello specifico, Controparte_2 deducendo che: a) con atto a rogito del Notaio el 2.5.2002, la Per_1 Controparte_1
aveva concesso alla parte opponente un mutuo fondiario di € 170.000,00; b)
[...] all'articolo 8 del contratto di mutuo le parti avevano pattuito quanto segue: «Agli effetti dell' art 39 comma 1 del citato D.Lgs 01.09.1993 n. 385 la banca mutuante elegge domicilio nella propria sede in e la parte mutuataria a tutti gli effetti anche giudiziari ed esecutivi, lo elegge presso il CP_1 Co domicilio dichiarato nel presente atto ed in difetto presso la segretaria del Comune Dicomano»;
c) la banca aveva tentato la notifica degli atti esecutivi presso la residenza dichiarata da
[...] nel contratto di mutuo, in Firenze, Via Montalve n. 2, che aveva avuto esito negativo, Pt_1 stante il suo trasferimento e, pertanto, aveva proceduto con la notifica dell'atto di precetto e del pignoramento immobiliare presso il domicilio eletto nel contratto di mutuo sottoscritto.
Il Giudice, con provvedimento del 5.6.2023, ha rigettato l'istanza di sospensione e, con successivo provvedimento in data 8.4.2024, rilevato che nessuna delle parti aveva formulato istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni al 2.12.2024 con le forme dell'art. 127 ter cod. proc. civ..
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 3.12.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
******
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i seguenti motivi.
La doglianza di parte opponente in merito alla mancata notifica del titolo esecutivo è priva di pregio in quanto - ai sensi dell'articolo 41, co. 1, T.U.B. - «Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo». Pertanto, il creditore fondiario non è tenuto a notificare il mutuo (titolo esecutivo) unitamente al precetto, in quanto la legge esenta tale creditore dal suddetto adempimento.
Parimenti infondata l'eccezione di nullità della notifica degli atti esecutivi presso il domicilio eletto dall'opponente nel contratto di mutuo a rogito del Notaio del 2.5.2002, in quanto è Per_1 valida e regolare la notificazione degli atti esecutivi eseguita, ai sensi dell'art. 141 cod. proc. civ., presso il domicilio eletto, ai sensi dell'art. 47 cod. civ., nel contratto di mutuo fondiario sottoscritto dal debitore, con dichiarazione riferita espressamente anche agli effetti giudiziali ed esecutivi (cfr.
Cass. n. 18513/2006, n. 12702/2010, n. 27851/2013).
Parte opposta ha poi dedotto di aver tentato la notifica nella residenza dichiarata dall'opponente nel contratto di mutuo con esito negativo per avvenuto trasferimento della stessa, circostanza non contestata da parte opponente, la quale ha lamentato di non aver avuto conoscenza di alcun atto dell'esecuzione ma non ha allegato agli atti prova di aver comunicato alla banca il cambio di residenza/domicilio per le comunicazioni relative al contratto di mutuo dalla stessa sottoscritto, pur essendo consapevole di essere onerata del pagamento delle rate di mutuo e di aver eletto il domicilio presso la Segreteria del Comune di Dicomano.
Ne deriva, pertanto, che le notifiche del precetto e dell'atto di pignoramento hanno avuto luogo regolarmente presso il domicilio eletto nel contrato di mutuo e, tra l'altro, da tale momento decorreva il termine ex art. 617 cod. proc. civ. per proporre l'opposizione agli atti esecutivi concernente la regolarità formale della stessa notificazione (Cass. n. 27851/2021).
Infondata risulta anche la doglianza di parte opponente in merito alla dedotta vessatorietà della clausola di cui all'art. 8 del contratto di muto, che prevedeva l'elezione di domicilio della parte mutuataria presso la segreteria del Comune di Dicomano, ed alla relativa nullità in mancanza della doppia sottoscrizione.
Al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza è costante nel ritenere che le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché siano predisposte unilateralmente da una parte e pur se vessatorie, non necessitino di specifica approvazione da parte dell'altro contraente («Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorche si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione»; Cass.
n. 15237/2017).
Per quanto sopra, nella fattispecie, alcuna lesione del diritto di difesa dell'opponente né alcuna violazione del contraddittorio può dirsi realizzata.
Sono, infine, inammissibili le eccezioni sollevate dalla parte opponente con riferimento alla regolarità della notifica del precetto all'altro debitore, , avendo la giurisprudenza Controparte_3
- di legittimità e di merito - chiarito che la violazione delle norme sulla notificazione della citazione, con conseguente nullità della stessa, e l'inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto costituiscono eccezioni «de iure tertii», che non possono essere sollevate da altro convenuto, in quanto deducibili soltanto dalla parte direttamente interessata (Cass. n. 20637/2006; Cass. n. 28464/2013; Cass. n. 27607/2019).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, in base allo scaglione di riferimento del valore in contestazione, ex D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, nei valori minimi, in considerazione delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 11814/2022 R.G. così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione - in favore della Parte_1 Controparte_1 in nome e per conto della - delle spese di lite del
[...] Controparte_2 presente giudizio, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Firenze 9 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.