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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 11/12/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 885 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso la p.e.c. dell'Avv. Ida Di Renzo, che Email_1 la rappresenta e difende, come da procura in atti. RICORRENTE E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Miglianico, via Cerreto n. 25, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Bianchi, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti. RESISTENTE E
presso questo Tribunale. Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: divorzio. CONCLUSIONI: concordi per le parti: come da verbale di udienza dell'1.12.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso in data 24.7.2025, la sig.ra ha Parte_1 chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Pescara il 2 agosto 2008, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 89, Parte 1, Ufficio 1, dell'anno 2008, con il sig. CP_1
[...]
Ha esposto che dall'unione sono nati i figli , il 20.10.2008 a Chieti, Persona_1
e , il 10.3.2014 a Pescara. Persona_2
Ha dichiarato che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e della mancanza di comunione materiale e spirituale, che hanno reso la prosecuzione della convivenza intollerabile, addivenivano alla separazione coniugale definita con sentenza n. 579 di questo Tribunale del 5.7.2021. Ha, dunque, chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocazione prevalente del figlio presso di sé e della figlia CP_1
presso il padre, l'obbligo a loro carico di provvedere direttamente Persona_1 al mantenimento dei figli minori, l'assegnazione a sé della casa coniugale, sita in Fara Filiorum Petri, via Colle Anzolino n. 17, la disciplina del diritto di vista nelle modalità indicate nel ricorso introduttivo, nonché disporsi la suddivisione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e la percezione dell'assegno unico universale nella misura del 50% per ciascun genitore Si è costituito il sig. , senza opporsi alla richiesta di Controparte_1 separazione ed associandosi alle richieste formulate da parte ricorrente. All'udienza del 3.11.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine al loro divorzio, alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata telematicamente in data 30.10.2025, ma il giudice istruttore, rilevato che la modalità di collocamento dei minori (uno con un genitore ed uno con l'altro), nonché l'assenza della previsione dell'onere di mantenimento a carico delle parti non risultavano conformi all'interesse dei minori, rimetteva la causa in istruttoria. All'udienza dell'1.12.2025 le parti modificavano l'accordo limitatamente ai punti indicati dall'istruttore. Ciò detto, osserva il Collegio che la richiesta, così modificata, va accolta tale essendo la volontà delle parti e non essendo più contestato che, dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale, la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno 6 mesi. Risulta poi pacifico tra le parti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita. Inoltre, le condizioni concordate possono essere integralmente condivise e fatte proprie, in quanto non contrastanti con norme imperative e di ordine pubblico, e pienamente conformi agli interessi dei figli minori e Persona_1 [...]
. Per_2
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Pescara il 2 agosto 2008, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 89, Parte 1, Ufficio 1, dell'anno 2008 tra i sig.ri (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ) alle condizioni di cui al Controparte_1 C.F._2 verbale di udienza dell'1.12.2025 ed alle condizioni di cui alla scrittura depositata telematicamente in data 30.10.2025 laddove non in contrasto con le condizioni di cui al verbale di udienza dell'1.12.2025; 2. ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del;
Parte_2
3. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 9.12.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 885 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso la p.e.c. dell'Avv. Ida Di Renzo, che Email_1 la rappresenta e difende, come da procura in atti. RICORRENTE E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Miglianico, via Cerreto n. 25, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Bianchi, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti. RESISTENTE E
presso questo Tribunale. Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: divorzio. CONCLUSIONI: concordi per le parti: come da verbale di udienza dell'1.12.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso in data 24.7.2025, la sig.ra ha Parte_1 chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Pescara il 2 agosto 2008, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 89, Parte 1, Ufficio 1, dell'anno 2008, con il sig. CP_1
[...]
Ha esposto che dall'unione sono nati i figli , il 20.10.2008 a Chieti, Persona_1
e , il 10.3.2014 a Pescara. Persona_2
Ha dichiarato che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e della mancanza di comunione materiale e spirituale, che hanno reso la prosecuzione della convivenza intollerabile, addivenivano alla separazione coniugale definita con sentenza n. 579 di questo Tribunale del 5.7.2021. Ha, dunque, chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocazione prevalente del figlio presso di sé e della figlia CP_1
presso il padre, l'obbligo a loro carico di provvedere direttamente Persona_1 al mantenimento dei figli minori, l'assegnazione a sé della casa coniugale, sita in Fara Filiorum Petri, via Colle Anzolino n. 17, la disciplina del diritto di vista nelle modalità indicate nel ricorso introduttivo, nonché disporsi la suddivisione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e la percezione dell'assegno unico universale nella misura del 50% per ciascun genitore Si è costituito il sig. , senza opporsi alla richiesta di Controparte_1 separazione ed associandosi alle richieste formulate da parte ricorrente. All'udienza del 3.11.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine al loro divorzio, alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata telematicamente in data 30.10.2025, ma il giudice istruttore, rilevato che la modalità di collocamento dei minori (uno con un genitore ed uno con l'altro), nonché l'assenza della previsione dell'onere di mantenimento a carico delle parti non risultavano conformi all'interesse dei minori, rimetteva la causa in istruttoria. All'udienza dell'1.12.2025 le parti modificavano l'accordo limitatamente ai punti indicati dall'istruttore. Ciò detto, osserva il Collegio che la richiesta, così modificata, va accolta tale essendo la volontà delle parti e non essendo più contestato che, dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale, la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno 6 mesi. Risulta poi pacifico tra le parti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita. Inoltre, le condizioni concordate possono essere integralmente condivise e fatte proprie, in quanto non contrastanti con norme imperative e di ordine pubblico, e pienamente conformi agli interessi dei figli minori e Persona_1 [...]
. Per_2
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Pescara il 2 agosto 2008, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 89, Parte 1, Ufficio 1, dell'anno 2008 tra i sig.ri (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ) alle condizioni di cui al Controparte_1 C.F._2 verbale di udienza dell'1.12.2025 ed alle condizioni di cui alla scrittura depositata telematicamente in data 30.10.2025 laddove non in contrasto con le condizioni di cui al verbale di udienza dell'1.12.2025; 2. ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del;
Parte_2
3. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 9.12.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI