TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 7124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7124 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 15792/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 15792.24 R.G.,
e vertente
tra
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
Onofrio Fragnito 2, domiciliato in Napoli alla Via Generale Orsini n. 5 presso lo studio degli avv. ti Antonio Petito ( ) e Claudio Antonio C.F._2
Petito ( giusta procura come in atti;
C.F._3
- Opponente
contro
(P. Iva Gruppo Kruk Italia C.f. Controparte_1 P.IVA_1
, società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, P.IVA_2
c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordina- mento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sen- si dell'articolo 4 del provvedimento della del 07/06/2017 con nu- CP_2
mero , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli P.IVA_3
Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._4
con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, C.F._5
giusta procura generale alle liti per atto della Dr.SA , Notaio in Persona_1
Milano, del 15.03.2024, repertorio n. 9775, raccolta n. 2163, che si allega al pre-
1
sente atto, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La
Spezia (SP);
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale del 4.7.25.
È presente, per la parte opposta, l'Avv. Giordano, delegato degli Avv.ti Raf- faele Zurlo e Andrea Ornati, il quale si riporta integralmente agli scritti difensivi, ai verbali di causa, nonché alla documentazione versata in atti, e insiste nelle conclusioni già rassegnate.
In particolare, si chiede di rilevare l'improcedibilità della domanda per manca- to esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio.
Infine, si chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
È presente per il sig. l'avv. Antonio Petito il quale si riporta Parte_1
a tutti i propri atti, memorie e verbali di causa chiedendone l'integrale accogli- mento con vittoria di spese. Chiede in particolare che il decreto ingiuntivo oppo- sto venga revocato e che la causa venga trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 28.05.2024 è stato notificato al decreto ingiuntivo N. Parte_1
2451/2024 - R.G. 8679/2024 emesso dal Tribunale di Napoli in data 8.5.2024 con cui è stato ingiunto il pagamento, a favore della somma di Controparte_1
euro 36.117,91 oltre interessi come richiesti in ricorso e le spese della procedura liquidate in euro 1.370,00 per compenso ed in euro 286,00 per esborsi, oltre
I.V.A. e C.P.A. ed oltre alle successive occorrende.
Con il presente giudizio, proponeva opposizione con i seguenti motivi:
- Prescrizione del credito azionato;
- Assenza di alcun debito nei confronti dell'opposta.
Si costituiva parte opposta che chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione.
In sede di prima udienza il giudice assegnava il termine di legge per la proposi- zione della procedura di mediazione obbligatoria.
2
Le parti non avviavano il procedimento di cui all'art. 5 del DECRETO LEGI-
SLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 costituente condizione di procedibilità dell'opposizione.
Il giudice, intende fare applicazione dell'arresto di cui alla giurisprudenza di le- gittimità di cui alle Sezioni Unite n. 19596/2020 secondo cui in materia di me- diazione obbligatoria e opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di avviare la procedura di mediazione spetta alla parte che ha ottenuto il decreto ingiuntivo (il creditore opposto), e non all'opponente. Se il creditore opposto non avvia la me- diazione, il giudizio di opposizione viene dichiarato improcedibile, e il decreto ingiuntivo è revocato.
Ritenuto pacifica la mancata attivazione della procedura su indicata, consegue la revoca del decreto con conseguente improcedibilità dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente e liquida- te al di sotto dei valori medi attesa la natura documentale della controversia e la soluzione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- Dichiara l'opposizione improcedibile e revoca il decreto ingiuntivo oppo- sto;
- condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida in euro 4500,00 oltre iva e caSA e spese generali ed euro 305,00 per spese;
Napoli, 15.7.25
Il Giudice
Diego Ragozini
3
4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 15792.24 R.G.,
e vertente
tra
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
Onofrio Fragnito 2, domiciliato in Napoli alla Via Generale Orsini n. 5 presso lo studio degli avv. ti Antonio Petito ( ) e Claudio Antonio C.F._2
Petito ( giusta procura come in atti;
C.F._3
- Opponente
contro
(P. Iva Gruppo Kruk Italia C.f. Controparte_1 P.IVA_1
, società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, P.IVA_2
c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordina- mento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sen- si dell'articolo 4 del provvedimento della del 07/06/2017 con nu- CP_2
mero , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli P.IVA_3
Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._4
con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, C.F._5
giusta procura generale alle liti per atto della Dr.SA , Notaio in Persona_1
Milano, del 15.03.2024, repertorio n. 9775, raccolta n. 2163, che si allega al pre-
1
sente atto, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La
Spezia (SP);
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale del 4.7.25.
È presente, per la parte opposta, l'Avv. Giordano, delegato degli Avv.ti Raf- faele Zurlo e Andrea Ornati, il quale si riporta integralmente agli scritti difensivi, ai verbali di causa, nonché alla documentazione versata in atti, e insiste nelle conclusioni già rassegnate.
In particolare, si chiede di rilevare l'improcedibilità della domanda per manca- to esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio.
Infine, si chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
È presente per il sig. l'avv. Antonio Petito il quale si riporta Parte_1
a tutti i propri atti, memorie e verbali di causa chiedendone l'integrale accogli- mento con vittoria di spese. Chiede in particolare che il decreto ingiuntivo oppo- sto venga revocato e che la causa venga trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 28.05.2024 è stato notificato al decreto ingiuntivo N. Parte_1
2451/2024 - R.G. 8679/2024 emesso dal Tribunale di Napoli in data 8.5.2024 con cui è stato ingiunto il pagamento, a favore della somma di Controparte_1
euro 36.117,91 oltre interessi come richiesti in ricorso e le spese della procedura liquidate in euro 1.370,00 per compenso ed in euro 286,00 per esborsi, oltre
I.V.A. e C.P.A. ed oltre alle successive occorrende.
Con il presente giudizio, proponeva opposizione con i seguenti motivi:
- Prescrizione del credito azionato;
- Assenza di alcun debito nei confronti dell'opposta.
Si costituiva parte opposta che chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione.
In sede di prima udienza il giudice assegnava il termine di legge per la proposi- zione della procedura di mediazione obbligatoria.
2
Le parti non avviavano il procedimento di cui all'art. 5 del DECRETO LEGI-
SLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 costituente condizione di procedibilità dell'opposizione.
Il giudice, intende fare applicazione dell'arresto di cui alla giurisprudenza di le- gittimità di cui alle Sezioni Unite n. 19596/2020 secondo cui in materia di me- diazione obbligatoria e opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di avviare la procedura di mediazione spetta alla parte che ha ottenuto il decreto ingiuntivo (il creditore opposto), e non all'opponente. Se il creditore opposto non avvia la me- diazione, il giudizio di opposizione viene dichiarato improcedibile, e il decreto ingiuntivo è revocato.
Ritenuto pacifica la mancata attivazione della procedura su indicata, consegue la revoca del decreto con conseguente improcedibilità dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente e liquida- te al di sotto dei valori medi attesa la natura documentale della controversia e la soluzione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- Dichiara l'opposizione improcedibile e revoca il decreto ingiuntivo oppo- sto;
- condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida in euro 4500,00 oltre iva e caSA e spese generali ed euro 305,00 per spese;
Napoli, 15.7.25
Il Giudice
Diego Ragozini
3
4