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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/12/2025, n. 4438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4438 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 11158/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 11158/2021 avente ad oggetto “responsabilità in ambito sanitario” e pendente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Giulio D'Abbrunzo e dall'avv. Domenica D'Alterio, presso il cui studio, sito in
Giugliano in Campania, alla via F.lli Maristi n. 48, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Maria Dulvi Corcione, elettivamente Cont domiciliata presso la sede dell' sita in Frattamaggiore, alla via Lupoli n. 27
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 26.6.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 11158/2022
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice deduceva: di Parte_1
essersi recata in data 21.10.2019, a seguito di una caduta accidentale, presso il P.O. San
Giuliano di Giugliano in Campania, dove le era stata diagnosticata una frattura mediale del collo del femore destro;
che in data 23.10.2019 era stata sottoposta ad un intervento chirurgico con cui le era stata inserita una protesi totale dell'anca ed una settimana dopo era stata dimessa dalla struttura;
che in data 28.11.2019 gli esiti una radiografia del femore eseguita presso il medesimo nosocomio aveva evidenziato la presenza di artroprotesi completa coxo-femorale, indicativa di una lussazione della testa femorale supero laterale;
che tale situazione aveva dunque reso necessaria la sua sottoposizione ad un secondo intervento chirurgico che veniva eseguito il 4.12.2019; che, con tale intervento, i sanitari avevano proceduto all'asportazione del cotile perché mobilizzato e le avevano quindi impiantato un cotile in tantalio fissato con due viti;
che dopo tutta una serie di controlli, nell'agosto del 2020, le era stata riscontrata una “dismetria di bacino con minus a sinistra di 1 cm”; che, a seguito di ulteriori esami strumentali, era stata accertata una sua condizione di zoppia;
che dal contenuto delle cartelle cliniche era emersa tutta una serie di comportamenti assunti dai sanitari caratterizzati da particolare negligenza ed imperizia;
che, infatti, la lussazione della protesi dell'anca – che aveva reso necessario il secondo intervento chirurgico – era stata diretta conseguenza dell'inserimento di un impianto cotile di dimensioni non adeguate ad alloggiare il mezzo protesico;
che da tale problematica era scaturito il suo impedimento a deambulare e ad effettuare un trattamento riabilitativo adeguato, rendendo così più difficile il suo recupero;
di avere pertanto diritto al risarcimento del danno non patrimoniale che, in ragione della quantificazione di danno biologico operata nella perizia redatta dal proprio consulente tecnico dott. Per_1
ammontava ad € 36.489,00.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché, previo accertamento della responsabilità civile dell' , questa venisse condannata al risarcimento Controparte_1
del pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale da lei patito, quantificato in €
36.489,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché al ristoro del danno esistenziale subito.
Si costituiva l' che, contestando la fondatezza delle argomentazioni Controparte_1
sostenute dall'attrice, assumeva: la nullità della domanda, nell'ambito della quale non
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erano individuabili i fatti posti a fondamento della pretesa ed il loro nesso causale con il lamentato danno;
che alcuna prova l'attrice aveva dato circa la presunta violazione, da parte dei sanitari, dei doveri di diligenza e perizia e che il peggioramento del proprio stato di salute fosse effettivamente correlato alla condotta dei medici;
che dalla documentazione sanitaria si ricavava chiaramente un corretto posizionamento delle componenti protesiche e che il secondo intervento chirurgico si era reso necessario per la mancata osteointegrazione, in alcun modo prevedibile e prevenibile e certamente non dipendente dalle modalità esecutive della prima operazione;
che, pertanto, alcun addebito poteva essere ascritto ai sanitari del P.O. di Giugliano. Ciò posto, concludeva per l'integrale rigetto della domanda.
La causa veniva istruita mediante espletamento di una C.T.U. medico legale. All'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 30.6.2025.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni che si vanno ad indicare.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del
25/09/2014) consente di comprendere a pieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo la convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
In via ulteriormente preliminare, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità rappresentata dal previo esperimento della mediazione di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, conclusasi con esito negativo per la mancata partecipazione dell' . Controparte_1
Passando all'esame del merito, la vicenda attiene all'accertamento dell'eventuale Cont responsabilità della convenuta per la non corretta esecuzione dell'intervento artoplastica con artroprotesi di anca destra, da cui sarebbero derivati per la sig.ra Pt_1
danni alla salute di carattere temporaneo e permanente.
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Prima di esaminare il merito della questione, occorre chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Come noto, l'ampio dibattito sviluppatosi nel corso degli anni ha portato pacificamente la giurisprudenza prima e il legislatore poi a ritenere che la responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti del paziente sia di tipo contrattuale.
Si sono tuttavia registrati nel corso degli anni diversi orientamenti in merito alla ripartizione dell'onere probatorio.
La Cassazione ha precisato a Sezioni Unite che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (cfr. Cass. civ., SU, n. 577 dell'11.1.2008).
Anche la giurisprudenza successiva, in merito alla ripartizione dell'onere della prova, ha chiarito che “nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore” (Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 20547 del 30/09/2014).
Successivamente è stato tuttavia specificato che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato
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determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”
(Cass. Civ., Sez. 3 -, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).
Tale indirizzo è stato confermato dalla giurisprudenza successiva: “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dai suoi stretti congiunti, in relazione a un ictus cerebrale che aveva colpito la prima a seguito di un esame angiografico, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica della patologia insorta alla condotta dei sanitari, ed anzi la CTU espletata aveva evidenziato l'esistenza di diversi fattori, indipendenti dalla suddetta condotta, che avevano verosimilmente favorito l'evento lesivo;
Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018).
In ogni caso, l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio del “più probabile che non”: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per
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converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 16123 del 08/07/2010).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867;
Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr. Cass. civ. n. 16123/2010).
Ciò posto, quindi, occorre stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni dei sanitari che avevano avuto in cura l'attrice e l'evento lesivo, rappresentato, secondo la prospettazione attorea, nelle conseguenze derivate dal non corretto posizionamento della protesi all'anca nel corso del primo intervento chirurgico;
b) se la condotta del personale medico sia stata conforme alle “leges artis”, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati specificamente indicati e descritti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”.
Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito dei sanitari avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico- razionale.
Chiarito quanto sopra in linea generale, si può procedere ora all'esame del caso di specie.
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Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti e sottoposta ai consulenti tecnici nominati e sulla base delle osservazioni di questi ultimi, la vicenda sanitaria può essere ricostruita nei termini che seguono.
In data 21.10.2019, a seguito di una caduta accidentale in ambiente domestico,
[...]
riportava una frattura mediale al collo del femore a destra. Giungeva quindi Parte_1
presso il P.O. San Giuliano di Giugliano in Campania ove veniva ricoverata in
[...]
e, quindi, sottoposta ad intervento chirurgico di artroplastica Controparte_2
con artroprotesi di anca destra il 23.10.2019. Dimessa il 30.10.2019, in ambiente domestico dava inizio ad un periodo di fisiochinesiterapia, nel corso del quale, a seguito di anomala dolenzia, si rendeva opportuna l'anticipazione dell'esame radiografico di controllo, che veniva eseguito presso l'Ospedale di Giugliano il 28.11.2019 e che faceva rilevare la lussazione della protesi dell'anca. A questo punto diveniva necessario un nuovo ricovero e la sottoposizione della paziente ad un intervento chirurgico di revisione del cotile mobilizzato e di sua sostituzione con uno in tantalio munito di inserto in polietilene a ritenzione e sostituzione della testina femorale in ceramica.
I consulenti tecnici incaricati, dott. e dott. hanno Persona_2 Persona_3
riscontrato taluni profili di responsabilità del personale sanitario dell' Parte_2
.
[...]
In particolare gli ausiliari, in relazione al primo intervento chirurgico del 23.10.2019, hanno ritenuto corretto l'operato dei sanitari per quanto riguarda le indicazioni terapeutiche e la scelta dei materiali utilizzati;
ne hanno però censurato la condotta con riguardo al posizionamento della protesi, rilevando che “il cotile, in presenza di un acetabolo normale, risulta sostanzialmente non ben orientato, in quanto posizionato secondo un'inclinazione di gran lunga superiore ai normali 45 gradi sulla linea basale;
inoltre, non risulta rispettato l'off-set” (cfr. pag. 17 della C.T.U.).
A parere dei consulenti, tale non corretto posizionamento del cotile protesico sarebbe verosimilmente stata la causa della lussazione della protesi insorta a distanza di circa un mese dall'intervento, problematica che aveva quindi reso necessario sottoporre la paziente ad una seconda operazione (“la lussazione della protesi di anca, insorta dopo il primo intervento chirurgico, a distanza di circa un mese, è riconducibile verosimilmente ad un posizionamento non ben corretto sul piano spaziale del cotile protesico ed al mancato rispetto dell'off-set, elementi che insieme ad una possibile insufficiente stabilità primaria
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della componente cotiloidea o, meno possibilmente, a mancata osteointegrazione a livello dell'interfaccia osso ospite – protesi, hanno contribuito alla mobilizzazione del cotile protesico, determino l'evento lussativo;
senza, peraltro, tralasciare un sottodimensionamento del cotile protesico, giustificato dalla sostituzione di quest'ultimo con un cotile di diametro maggiore, nel corso del secondo intervento chirurgico di revisione” - cfr. pagg. 17 e 18 della C.T.U.).
Il Tribunale fa proprie le conclusioni contenute dei CC.TT.UU.. Non vi sono infatti motivi per disattendere le risultanze peritali.
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
Le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale appaiono condivisibili in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e vizi giuridici.
In particolare, il collegio peritale ha compiutamente motivato le proprie conclusioni anche fornendo risposte esaustive e puntuali ai rilievi critici sollevati durante le operazioni Cont peritali dai consulenti incaricati dall'
Con riguardo al posizionamento del cotile, gli ausiliari hanno evidenziato come dall'esame radiografico postoperatorio si poteva chiaramente evincere un angolo di inclinazione del cotile protesico di circa 52,2°, superiore quindi ai 50°, da intendersi come area cd. di sicurezza.
Il collegio ha poi escluso che dalla cartella clinica della paziente potessero ricavarsi elementi univoci che ricollegassero ad un evento traumatico la causa della lussazione.
Infatti, se era vero che il referto del secondo accesso al pronto soccorso faceva riferimento ad un incidente domestico, al tempo stesso si leggeva nella cartella clinica che il medico accertante asseriva di non saper precisare il motivo della lussazione. Pertanto, appare plausibile sostenere che con il richiamo all'incidente domestico fosse stato inserito un
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mero riferimento alla causa che aveva in origine provocato la frattura del femore. Inoltre, il fatto che l'evento lussativo si fosse manifestato a distanza di un solo mese dal primo intervento doveva fare escludere che la sua causa fosse la mancata osteointegrazione atteso che, secondo la letteratura scientifica internazionale, occorrevano due mesi e mezzo o tre per il completamento di tale processo.
Pertanto, il collegio peritale, con argomentazioni logiche e del tutto convincenti, ha ritenuto, secondo una valutazione ancorata al criterio del più probabile che non, che la causa della lussazione dell'anca fosse da individuarsi nel non corretto posizionamento del cotile protesico e del mancato rispetto dell'off-set.
Con riferimento ai danni, oltre a quelli emergenti dalla documentazione sanitaria, il collegio ha avuto modo di rilevare, da un esame obiettivo della paziente, “un deficit di recupero anatomo-funzionale dell'arto con riduzione dei movimenti esplorabili, zoppia ed ipotonomiotrofia”.
Passando a quantificare monetariamente le voci di danno si dà atto che le stesse vanno circoscritte al danno non patrimoniale per la lesione all'integrità fisica quali inabilità temporanea e postumi permanenti da considerare esclusivamente nell'ambito del danno biologico.
Appare opportuno premettere, in diritto, che, com'è noto si definisce danno biologico la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona e che costante e consolidata giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, ha elaborato il concetto di tale lesione specificando che questa è quella in sé e per sé considerata in quanto incidente sulle molteplici manifestazioni della vita umana rilevanti sul piano biologico, sociale, culturale ed estetico.
Nel caso di specie secondo i CC.TT.UU. il danno biologico temporaneo iatrogeno è stimabile in 21 giorni di inabilità temporanea totale, più ulteriori 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% e 40 giorni di invalidità temporanea al 25%, rispetto a quanto sarebbe stato prevedibile per un intervento iniziale ben eseguito e privo di complicazioni;
l'inabilità si è esercitata in pari misura su tutte le attività della vita quotidiana.
Il collegio peritale ha stimato un danno biologico permanente iatrogeno nel 7-8%.
Il danno accertato appartiene alla categoria del danno differenziale, da liquidare sulla base del principio confermato dalla Suprema Corte in una delle sentenze del cosiddetto decalogo del novembre 2019 (la numero 28986) in base al quale, di eventuali malattie
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preesistenti che hanno contribuito alla lesione finale della salute (il c.d. "danno differenziale") si debba tenere conto a fini risarcitori non mediante la detrazione dei punti di invalidità permanente pregressa (o comunque ipotizzabile come evoluta in base alla patologie pregresse) dal grado percentuale di invalidità permanente completa e comprensiva riscontrata in corpo al momento dell'accertamento, bensì operando al momento della liquidazione, monetizzando i punti percentuali di invalidità complessiva finale accertata e quelli dell'invalidità teoricamente preesistente e che si può ipotizzare sarebbe stata presente in caso di assenza dell'illecito e sottraendo l'una dall'altra entità.
In altre parole, in presenza di postumi permanenti anteriori all'errata prestazione sanitaria o che comunque sarebbero oggettivamente residuati in caso di intervento correttamente operato e in assenza di eventi avversi, che si trovano in rapporto di concorrenza coi postumi permanenti causati da quest'ultima, l'importo monetario corrispondente al danno alla salute provocato da colpa medica consiste nello scarto fra le conseguenze complessivamente patite dalla parte lesa e le più lievi conseguenze che la stessa avrebbe comunque dovuto tollerare a causa della sua patologia pregressa se l'errore medico non si fosse verificato.
Per la liquidazione del danno deve farsi ricorso anche nella presente vicenda ai parametri per la liquidazione delle cd. lesioni micropermanenti previsto all'art. 139 del D.Lvo 206 del 2005, applicabile alle vicende di responsabilità medica in seguito all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012 n. 189 (cd. legge Balduzzi) che ha disposto l'applicazione, nelle controversie concernenti la responsabilità contrattuale od extracontrattuale per esercizio della professione sanitaria, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le Tabelle elaborate in base agli artt. 138
e 139 del Codice Assicurazioni;
parametri di liquidazione del danno non patrimoniale peraltro confermati anche dalla successiva legge 8.3.2017 n. 24 (cd. ). Parte_3
Pertanto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento dei fatti (anni 66) e dell'entità dei postumi permanenti, avuto riguardo alle conclusioni della C.T.U., il danno subito dall'attrice può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 21 di ITT al 100% → € 1.179,78
- gg. 20 di ITP al 75% → € 842,70
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- gg. 40 di ITP al 25% → € 561,80
- danno biologico permanente al 7,5% → € 10.439,41
Pertanto, va stimato in € 2.584,28 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in €
10.439,41 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 13.023,69.
Con riferimento al danno morale, la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico- legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022). Nel caso di specie tale voce di danno non ha avuto adeguato riscontro istruttorio e non può pertanto essere risarcita.
Inoltre, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. 'personalizzazione')” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017;
Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Nella specie, in relazione alle lesioni subite dall'attrice, non è stata provata la sussistenza di conseguenze dannose che non siano quelle di cui la relazione medica ha tenuto conto,
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poiché tutti i pregiudizi dinamico-relazionali ordinariamente derivanti dalla compromissione biologica dell'essenza dell'individuo sono da ritenersi debitamente e congruamente inglobati nella valutazione del danno biologico.
Non risultano poi prodotte in giudizio ricevute o fatture per spese mediche, sicché in assenza di idonea documentazione comprovante gli esborsi effettivamente sostenuti, la relativa voce di danno patrimoniale non può essere risarcita.
Pertanto, il Tribunale, in applicazione dei parametri normativi sopra menzionati, ritiene di quantificare il risarcimento dovuto per il danno non patrimoniale nella somma di €
13.023,69.
Tale somma è liquidata all'attualità. Quindi, su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve essere riconosciuto anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile, come precisato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, l'art. 1224 comma
1 c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056 comma 2 c.c. Quindi, non avendo fornito parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056
c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto (ottobre 2019),
e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022 in relazione al valore della controversia determinato in base al decisum - rientrante quindi nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 -, ed all'attività concretamente esercitata dai
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difensori per la parte attrice (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M.).
Le spese di C.T.U., già liquidate come da separato decreto, vanno infine definitivamente Cont poste a carico dell onvenuta.
Va, infine, osservato che, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010, il Giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5 (vale a dire nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, come nella ipotesi in esame), non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Ne consegue che solo la sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla legge, dovendo, peraltro, la relativa circostanza essere adeguatamente provata da chi la invoca. Cont Nel caso di specie l' onvenuta non ha allegato alcuna giustificazione alla sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione (così come attestato dal relativo verbale negativo in atti), conseguendo a ciò la condanna della medesima parte al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, con l'ulteriore specificazione che trattasi non del contributo in concreto versato (che in ipotesi potrebbe anche essere inferiore a quello previsto per legge), ma di quello effettivamente dovuto, cosicché non è possibile in questa sede procedere alla determinazione della sua quantificazione, posto che la liquidazione del dovuto spetta al funzionario di Cancelleria.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Controparte_1
in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, Parte_1
della somma di € 13.023,69, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
• condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Controparte_1
in favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per Parte_1
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esborsi ed € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del
15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione agli avv.ti Giulio D'Abbrunzo e Domenica D'Alterio, dichiaratisi antistatari;
• pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto;
• condanna, ex art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010, la convenuta al Controparte_1
versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Aversa in data 16.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 11158/2021 avente ad oggetto “responsabilità in ambito sanitario” e pendente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Giulio D'Abbrunzo e dall'avv. Domenica D'Alterio, presso il cui studio, sito in
Giugliano in Campania, alla via F.lli Maristi n. 48, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Maria Dulvi Corcione, elettivamente Cont domiciliata presso la sede dell' sita in Frattamaggiore, alla via Lupoli n. 27
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 26.6.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice deduceva: di Parte_1
essersi recata in data 21.10.2019, a seguito di una caduta accidentale, presso il P.O. San
Giuliano di Giugliano in Campania, dove le era stata diagnosticata una frattura mediale del collo del femore destro;
che in data 23.10.2019 era stata sottoposta ad un intervento chirurgico con cui le era stata inserita una protesi totale dell'anca ed una settimana dopo era stata dimessa dalla struttura;
che in data 28.11.2019 gli esiti una radiografia del femore eseguita presso il medesimo nosocomio aveva evidenziato la presenza di artroprotesi completa coxo-femorale, indicativa di una lussazione della testa femorale supero laterale;
che tale situazione aveva dunque reso necessaria la sua sottoposizione ad un secondo intervento chirurgico che veniva eseguito il 4.12.2019; che, con tale intervento, i sanitari avevano proceduto all'asportazione del cotile perché mobilizzato e le avevano quindi impiantato un cotile in tantalio fissato con due viti;
che dopo tutta una serie di controlli, nell'agosto del 2020, le era stata riscontrata una “dismetria di bacino con minus a sinistra di 1 cm”; che, a seguito di ulteriori esami strumentali, era stata accertata una sua condizione di zoppia;
che dal contenuto delle cartelle cliniche era emersa tutta una serie di comportamenti assunti dai sanitari caratterizzati da particolare negligenza ed imperizia;
che, infatti, la lussazione della protesi dell'anca – che aveva reso necessario il secondo intervento chirurgico – era stata diretta conseguenza dell'inserimento di un impianto cotile di dimensioni non adeguate ad alloggiare il mezzo protesico;
che da tale problematica era scaturito il suo impedimento a deambulare e ad effettuare un trattamento riabilitativo adeguato, rendendo così più difficile il suo recupero;
di avere pertanto diritto al risarcimento del danno non patrimoniale che, in ragione della quantificazione di danno biologico operata nella perizia redatta dal proprio consulente tecnico dott. Per_1
ammontava ad € 36.489,00.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché, previo accertamento della responsabilità civile dell' , questa venisse condannata al risarcimento Controparte_1
del pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale da lei patito, quantificato in €
36.489,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché al ristoro del danno esistenziale subito.
Si costituiva l' che, contestando la fondatezza delle argomentazioni Controparte_1
sostenute dall'attrice, assumeva: la nullità della domanda, nell'ambito della quale non
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erano individuabili i fatti posti a fondamento della pretesa ed il loro nesso causale con il lamentato danno;
che alcuna prova l'attrice aveva dato circa la presunta violazione, da parte dei sanitari, dei doveri di diligenza e perizia e che il peggioramento del proprio stato di salute fosse effettivamente correlato alla condotta dei medici;
che dalla documentazione sanitaria si ricavava chiaramente un corretto posizionamento delle componenti protesiche e che il secondo intervento chirurgico si era reso necessario per la mancata osteointegrazione, in alcun modo prevedibile e prevenibile e certamente non dipendente dalle modalità esecutive della prima operazione;
che, pertanto, alcun addebito poteva essere ascritto ai sanitari del P.O. di Giugliano. Ciò posto, concludeva per l'integrale rigetto della domanda.
La causa veniva istruita mediante espletamento di una C.T.U. medico legale. All'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 30.6.2025.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni che si vanno ad indicare.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del
25/09/2014) consente di comprendere a pieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo la convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
In via ulteriormente preliminare, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità rappresentata dal previo esperimento della mediazione di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, conclusasi con esito negativo per la mancata partecipazione dell' . Controparte_1
Passando all'esame del merito, la vicenda attiene all'accertamento dell'eventuale Cont responsabilità della convenuta per la non corretta esecuzione dell'intervento artoplastica con artroprotesi di anca destra, da cui sarebbero derivati per la sig.ra Pt_1
danni alla salute di carattere temporaneo e permanente.
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Prima di esaminare il merito della questione, occorre chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Come noto, l'ampio dibattito sviluppatosi nel corso degli anni ha portato pacificamente la giurisprudenza prima e il legislatore poi a ritenere che la responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti del paziente sia di tipo contrattuale.
Si sono tuttavia registrati nel corso degli anni diversi orientamenti in merito alla ripartizione dell'onere probatorio.
La Cassazione ha precisato a Sezioni Unite che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (cfr. Cass. civ., SU, n. 577 dell'11.1.2008).
Anche la giurisprudenza successiva, in merito alla ripartizione dell'onere della prova, ha chiarito che “nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore” (Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 20547 del 30/09/2014).
Successivamente è stato tuttavia specificato che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato
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determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”
(Cass. Civ., Sez. 3 -, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).
Tale indirizzo è stato confermato dalla giurisprudenza successiva: “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dai suoi stretti congiunti, in relazione a un ictus cerebrale che aveva colpito la prima a seguito di un esame angiografico, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica della patologia insorta alla condotta dei sanitari, ed anzi la CTU espletata aveva evidenziato l'esistenza di diversi fattori, indipendenti dalla suddetta condotta, che avevano verosimilmente favorito l'evento lesivo;
Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018).
In ogni caso, l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio del “più probabile che non”: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per
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converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 16123 del 08/07/2010).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867;
Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr. Cass. civ. n. 16123/2010).
Ciò posto, quindi, occorre stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni dei sanitari che avevano avuto in cura l'attrice e l'evento lesivo, rappresentato, secondo la prospettazione attorea, nelle conseguenze derivate dal non corretto posizionamento della protesi all'anca nel corso del primo intervento chirurgico;
b) se la condotta del personale medico sia stata conforme alle “leges artis”, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati specificamente indicati e descritti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”.
Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito dei sanitari avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico- razionale.
Chiarito quanto sopra in linea generale, si può procedere ora all'esame del caso di specie.
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Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti e sottoposta ai consulenti tecnici nominati e sulla base delle osservazioni di questi ultimi, la vicenda sanitaria può essere ricostruita nei termini che seguono.
In data 21.10.2019, a seguito di una caduta accidentale in ambiente domestico,
[...]
riportava una frattura mediale al collo del femore a destra. Giungeva quindi Parte_1
presso il P.O. San Giuliano di Giugliano in Campania ove veniva ricoverata in
[...]
e, quindi, sottoposta ad intervento chirurgico di artroplastica Controparte_2
con artroprotesi di anca destra il 23.10.2019. Dimessa il 30.10.2019, in ambiente domestico dava inizio ad un periodo di fisiochinesiterapia, nel corso del quale, a seguito di anomala dolenzia, si rendeva opportuna l'anticipazione dell'esame radiografico di controllo, che veniva eseguito presso l'Ospedale di Giugliano il 28.11.2019 e che faceva rilevare la lussazione della protesi dell'anca. A questo punto diveniva necessario un nuovo ricovero e la sottoposizione della paziente ad un intervento chirurgico di revisione del cotile mobilizzato e di sua sostituzione con uno in tantalio munito di inserto in polietilene a ritenzione e sostituzione della testina femorale in ceramica.
I consulenti tecnici incaricati, dott. e dott. hanno Persona_2 Persona_3
riscontrato taluni profili di responsabilità del personale sanitario dell' Parte_2
.
[...]
In particolare gli ausiliari, in relazione al primo intervento chirurgico del 23.10.2019, hanno ritenuto corretto l'operato dei sanitari per quanto riguarda le indicazioni terapeutiche e la scelta dei materiali utilizzati;
ne hanno però censurato la condotta con riguardo al posizionamento della protesi, rilevando che “il cotile, in presenza di un acetabolo normale, risulta sostanzialmente non ben orientato, in quanto posizionato secondo un'inclinazione di gran lunga superiore ai normali 45 gradi sulla linea basale;
inoltre, non risulta rispettato l'off-set” (cfr. pag. 17 della C.T.U.).
A parere dei consulenti, tale non corretto posizionamento del cotile protesico sarebbe verosimilmente stata la causa della lussazione della protesi insorta a distanza di circa un mese dall'intervento, problematica che aveva quindi reso necessario sottoporre la paziente ad una seconda operazione (“la lussazione della protesi di anca, insorta dopo il primo intervento chirurgico, a distanza di circa un mese, è riconducibile verosimilmente ad un posizionamento non ben corretto sul piano spaziale del cotile protesico ed al mancato rispetto dell'off-set, elementi che insieme ad una possibile insufficiente stabilità primaria
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della componente cotiloidea o, meno possibilmente, a mancata osteointegrazione a livello dell'interfaccia osso ospite – protesi, hanno contribuito alla mobilizzazione del cotile protesico, determino l'evento lussativo;
senza, peraltro, tralasciare un sottodimensionamento del cotile protesico, giustificato dalla sostituzione di quest'ultimo con un cotile di diametro maggiore, nel corso del secondo intervento chirurgico di revisione” - cfr. pagg. 17 e 18 della C.T.U.).
Il Tribunale fa proprie le conclusioni contenute dei CC.TT.UU.. Non vi sono infatti motivi per disattendere le risultanze peritali.
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
Le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale appaiono condivisibili in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e vizi giuridici.
In particolare, il collegio peritale ha compiutamente motivato le proprie conclusioni anche fornendo risposte esaustive e puntuali ai rilievi critici sollevati durante le operazioni Cont peritali dai consulenti incaricati dall'
Con riguardo al posizionamento del cotile, gli ausiliari hanno evidenziato come dall'esame radiografico postoperatorio si poteva chiaramente evincere un angolo di inclinazione del cotile protesico di circa 52,2°, superiore quindi ai 50°, da intendersi come area cd. di sicurezza.
Il collegio ha poi escluso che dalla cartella clinica della paziente potessero ricavarsi elementi univoci che ricollegassero ad un evento traumatico la causa della lussazione.
Infatti, se era vero che il referto del secondo accesso al pronto soccorso faceva riferimento ad un incidente domestico, al tempo stesso si leggeva nella cartella clinica che il medico accertante asseriva di non saper precisare il motivo della lussazione. Pertanto, appare plausibile sostenere che con il richiamo all'incidente domestico fosse stato inserito un
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mero riferimento alla causa che aveva in origine provocato la frattura del femore. Inoltre, il fatto che l'evento lussativo si fosse manifestato a distanza di un solo mese dal primo intervento doveva fare escludere che la sua causa fosse la mancata osteointegrazione atteso che, secondo la letteratura scientifica internazionale, occorrevano due mesi e mezzo o tre per il completamento di tale processo.
Pertanto, il collegio peritale, con argomentazioni logiche e del tutto convincenti, ha ritenuto, secondo una valutazione ancorata al criterio del più probabile che non, che la causa della lussazione dell'anca fosse da individuarsi nel non corretto posizionamento del cotile protesico e del mancato rispetto dell'off-set.
Con riferimento ai danni, oltre a quelli emergenti dalla documentazione sanitaria, il collegio ha avuto modo di rilevare, da un esame obiettivo della paziente, “un deficit di recupero anatomo-funzionale dell'arto con riduzione dei movimenti esplorabili, zoppia ed ipotonomiotrofia”.
Passando a quantificare monetariamente le voci di danno si dà atto che le stesse vanno circoscritte al danno non patrimoniale per la lesione all'integrità fisica quali inabilità temporanea e postumi permanenti da considerare esclusivamente nell'ambito del danno biologico.
Appare opportuno premettere, in diritto, che, com'è noto si definisce danno biologico la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona e che costante e consolidata giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, ha elaborato il concetto di tale lesione specificando che questa è quella in sé e per sé considerata in quanto incidente sulle molteplici manifestazioni della vita umana rilevanti sul piano biologico, sociale, culturale ed estetico.
Nel caso di specie secondo i CC.TT.UU. il danno biologico temporaneo iatrogeno è stimabile in 21 giorni di inabilità temporanea totale, più ulteriori 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% e 40 giorni di invalidità temporanea al 25%, rispetto a quanto sarebbe stato prevedibile per un intervento iniziale ben eseguito e privo di complicazioni;
l'inabilità si è esercitata in pari misura su tutte le attività della vita quotidiana.
Il collegio peritale ha stimato un danno biologico permanente iatrogeno nel 7-8%.
Il danno accertato appartiene alla categoria del danno differenziale, da liquidare sulla base del principio confermato dalla Suprema Corte in una delle sentenze del cosiddetto decalogo del novembre 2019 (la numero 28986) in base al quale, di eventuali malattie
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preesistenti che hanno contribuito alla lesione finale della salute (il c.d. "danno differenziale") si debba tenere conto a fini risarcitori non mediante la detrazione dei punti di invalidità permanente pregressa (o comunque ipotizzabile come evoluta in base alla patologie pregresse) dal grado percentuale di invalidità permanente completa e comprensiva riscontrata in corpo al momento dell'accertamento, bensì operando al momento della liquidazione, monetizzando i punti percentuali di invalidità complessiva finale accertata e quelli dell'invalidità teoricamente preesistente e che si può ipotizzare sarebbe stata presente in caso di assenza dell'illecito e sottraendo l'una dall'altra entità.
In altre parole, in presenza di postumi permanenti anteriori all'errata prestazione sanitaria o che comunque sarebbero oggettivamente residuati in caso di intervento correttamente operato e in assenza di eventi avversi, che si trovano in rapporto di concorrenza coi postumi permanenti causati da quest'ultima, l'importo monetario corrispondente al danno alla salute provocato da colpa medica consiste nello scarto fra le conseguenze complessivamente patite dalla parte lesa e le più lievi conseguenze che la stessa avrebbe comunque dovuto tollerare a causa della sua patologia pregressa se l'errore medico non si fosse verificato.
Per la liquidazione del danno deve farsi ricorso anche nella presente vicenda ai parametri per la liquidazione delle cd. lesioni micropermanenti previsto all'art. 139 del D.Lvo 206 del 2005, applicabile alle vicende di responsabilità medica in seguito all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012 n. 189 (cd. legge Balduzzi) che ha disposto l'applicazione, nelle controversie concernenti la responsabilità contrattuale od extracontrattuale per esercizio della professione sanitaria, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le Tabelle elaborate in base agli artt. 138
e 139 del Codice Assicurazioni;
parametri di liquidazione del danno non patrimoniale peraltro confermati anche dalla successiva legge 8.3.2017 n. 24 (cd. ). Parte_3
Pertanto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento dei fatti (anni 66) e dell'entità dei postumi permanenti, avuto riguardo alle conclusioni della C.T.U., il danno subito dall'attrice può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 21 di ITT al 100% → € 1.179,78
- gg. 20 di ITP al 75% → € 842,70
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- gg. 40 di ITP al 25% → € 561,80
- danno biologico permanente al 7,5% → € 10.439,41
Pertanto, va stimato in € 2.584,28 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in €
10.439,41 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 13.023,69.
Con riferimento al danno morale, la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico- legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022). Nel caso di specie tale voce di danno non ha avuto adeguato riscontro istruttorio e non può pertanto essere risarcita.
Inoltre, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. 'personalizzazione')” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017;
Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Nella specie, in relazione alle lesioni subite dall'attrice, non è stata provata la sussistenza di conseguenze dannose che non siano quelle di cui la relazione medica ha tenuto conto,
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poiché tutti i pregiudizi dinamico-relazionali ordinariamente derivanti dalla compromissione biologica dell'essenza dell'individuo sono da ritenersi debitamente e congruamente inglobati nella valutazione del danno biologico.
Non risultano poi prodotte in giudizio ricevute o fatture per spese mediche, sicché in assenza di idonea documentazione comprovante gli esborsi effettivamente sostenuti, la relativa voce di danno patrimoniale non può essere risarcita.
Pertanto, il Tribunale, in applicazione dei parametri normativi sopra menzionati, ritiene di quantificare il risarcimento dovuto per il danno non patrimoniale nella somma di €
13.023,69.
Tale somma è liquidata all'attualità. Quindi, su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve essere riconosciuto anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile, come precisato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, l'art. 1224 comma
1 c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056 comma 2 c.c. Quindi, non avendo fornito parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056
c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto (ottobre 2019),
e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022 in relazione al valore della controversia determinato in base al decisum - rientrante quindi nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 -, ed all'attività concretamente esercitata dai
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difensori per la parte attrice (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M.).
Le spese di C.T.U., già liquidate come da separato decreto, vanno infine definitivamente Cont poste a carico dell onvenuta.
Va, infine, osservato che, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010, il Giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5 (vale a dire nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, come nella ipotesi in esame), non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Ne consegue che solo la sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla legge, dovendo, peraltro, la relativa circostanza essere adeguatamente provata da chi la invoca. Cont Nel caso di specie l' onvenuta non ha allegato alcuna giustificazione alla sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione (così come attestato dal relativo verbale negativo in atti), conseguendo a ciò la condanna della medesima parte al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, con l'ulteriore specificazione che trattasi non del contributo in concreto versato (che in ipotesi potrebbe anche essere inferiore a quello previsto per legge), ma di quello effettivamente dovuto, cosicché non è possibile in questa sede procedere alla determinazione della sua quantificazione, posto che la liquidazione del dovuto spetta al funzionario di Cancelleria.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Controparte_1
in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, Parte_1
della somma di € 13.023,69, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
• condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Controparte_1
in favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per Parte_1
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esborsi ed € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del
15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione agli avv.ti Giulio D'Abbrunzo e Domenica D'Alterio, dichiaratisi antistatari;
• pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto;
• condanna, ex art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010, la convenuta al Controparte_1
versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Aversa in data 16.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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