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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10893 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, GE EN, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13581/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: “Altri istituti e leggi speciali”,
e vertente
TRA
(C.F. , elett.te dom.to in Napoli, alla via Parte_1 C.F._1
Chiaia n. 142, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Polisi (C.F.
; p.e.c.: , dal C.F._2 Email_1
quale è rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
Napoli, presso cui ope legis domicilia in Napoli, alla Via Diaz n. 11 (p.e.c.: ads vvocaturastato) Email_2
e
[...]
Controparte_3
codice fiscale , con sede in Roma,
[...] P.IVA_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 Via dei Normanni n. 5, difesa dai Dottori Angelo Natale ( ), C.F._3
GI LI ( ), ) RI LU ME UE C.F._4
( e VI NO ), come da C.F._5 C.F._6
delega allegata del Direttore del , Dott. Controparte_3
EN SI, che si difende in proprio ex art. 15, comma 3, D.L. 150/2011, che elegge domicilio presso il e che Controparte_1
dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni processuali al seguente indirizzo di P.E.C.: t;
Email_3
- RESISTENTI -
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2025 per parte attrice il procuratore costituito ha concluso chiedendo l'accoglimento di tutte le proprie domande e richieste già formulate nei propri atti difensivi e nei precedenti verbali di udienza e note difensive..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 17.06.2024 e proposto ex art. 702 bis c.p.c., il ricorrente in epigrafe generalizzato, nella qualità di difensore di Controparte_4
ammesso al gratuito patrocinio con decreto n.10/2023 per il giudizio incardinato innanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, sezione I, numero di
RGR. 12518/2023, proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione degli onorari professionali, emesso dal Collegio in data 3 giugno 2024, e notificato a mezzo pec in data 6 giugno 2024, con il quale veniva riconosciuto all'odierno opponente un importo pari ad euro 6.080,00, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e cpa, come per legge, così motivando: “-visto l'art. 82 del dpr n. 115/02 … ; -visto il
DM 55/2014; -rilevato che l'attività di cui si chiede il compenso risulta essere stata svolta;
-tenuto conto ai fini della liquidazione del valore del decisum e dell'applicabilità dei valori minimi in ragione della natura della controversia;
visto
l'art. 130 del succitato dpr n. 115/2002 a norma del quale “Gli importi spettanti al
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 difensore … sono ridotti della metà.”
A fondamento del ricorso, l'istante deduceva che il Collegio, in fase di liquidazione dei compensi ex art 116 DPR 115/2002, avesse utilizzato i parametri minimi fissati dal DM 55/2014, e non già quelli medi, così come richiesto con istanza depositata in data 16.05.2024, per poi procedere ad una decurtazione del 50% a norma dell'art. 130
DPR 115/2002, giungendo, così, con l'effettuare una doppia riduzione, ad avviso del ricorrente, espressamente preclusa per legge e, dunque, chiedeva la riforma del decreto di liquidazione emesso in data 03.06.2024.
Fissata l'udienza di comparazione delle parti, il Controparte_1
si costituiva tempestivamente in giudizio, il quale deduceva che l'ammontare
[...]
del compenso per l'attività svolta dall'avvocato ricorrente fosse stato liquidato in puntuale applicazione dell'art.6 del D.M. n.55/2014 e art. 82 del DPR n. 115/2022 e, pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
Orbene, in via preliminare, va rilevata l'ammissibilità del ricorso, alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, per il quale “spetta al giudice ordinario la cognizione dell'opposizione proposta, ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del
2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per
l'attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ancorché la liquidazione debba essere effettuata dal giudice tributario”
(Cass. 3027/2023).
Sempre in via preliminare va affermata la tempestività dell'opposizione perché proposta nel termine ex lege individuato, individuato dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 106/2016) e quella di legittimità (sent. n. 4423/2017), in gg.
30, ai sensi degli artt. 170 del DPR n. 115 del 2002 (come modificato dall'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011) e 702- quater c.p.c.
Pertanto, essendo il ricorso depositato in data 17.06.2024 avverso il provvedimento emesso il 3.06.2024, e notificato a mezzo pec in data 06.06.2024, il ricorso in esame risulta correttamente proposto nel termine prescritto.
Quanto al merito della questione, essendo incentrata sulla possibilità per il giudice, in caso di liquidazione del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 Stato, di derogare, sia pure in maniera motivata, ai minimi dettati dai parametri dettati in base alla previsione di cui all'art. 13 della legge n. 247/2012, per effetto della novella del DM n. 55 del 2014, operata dal DM n. 37 del 2018, e confermata dalle previsioni di cui al DM n. 147 del 2022, occorre richiamare la disciplina vigente in materia.
Ebbene, il Testo Unico in materia di spese di giustizia (DPR 115/2002) all'art. 82, rubricato “Onorario e spese del difensore”, dispone che “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati …osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità … tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”, mentre all'art. 130, prevede che “Gli importi spettanti al difensore… sono ridotti della metà”.
Tali norme vanno raccordate con la disciplina fissata dal DM. 55/2014, emanato in attuazione dell'art. 13 della legge n. 247/2012, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
Ed invero, stando alla formulazione originaria dell'art. 4, comma 1, DM 55/2014, rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale”,
“Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”.
Valorizzando l'inciso “di regola”, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 l'entità dell'aumento o della diminuzione dei compensi, così come individuata dal
Decreto Ministeriale, non fosse vincolante per il giudice, al quale, dunque, era riconosciuto il potere anche discostarsi dalle stesse nella misura che ritenga adeguata al caso specifico, con adeguata motivazione.
Più segnatamente, la Corte di Cassazione è pervenuta reiteratamente ad affermare che, nella vigenza delle previsioni di cui al DM n. 55/2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198 del 05/05/2022; Cass. n. 19989 del 13/07/2021; Cass.
n. 89 del 07/01/2021, Cass. n. 2386 del 31/01/2017; Cass. n. 11601 del 14/05/2018).
Va però rilevato che, il DM 37/2018, intervenuto a parziale modifica del DM
55/2014, ha integrato i parametri per la determinazione dei compensi, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale, rispettivamente, agli artt. 4 e 19, precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione, non può essere superiore alla misura del 50% (per la sola fase istruttoria fino al 70 %) mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80 %, eliminando per il potere di riduzione l'espressione "di regola" che aveva, appunto, giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari.
L'abbandono dell'inciso “di regola” con riferimento al potere di riduzione dei compensi, come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del decreto del 2018, trova la sua ratio in uno degli obiettivi perseguiti dal con CP_1
il DM 37/2018 e, cioè, quello di "superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale, limitando quindi .... il perimetro di discrezionalità riconosciuto al
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5 giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”
(Consiglio di Stato, parere n. 02703/2017 del 27/12/2017).
Ebbene, proprio sulla scorta delle modifiche della lettera della norma in esame, la
Corte di Cassazione ha operato un revirement giurisprudenziale con la sentenza
10438/2023.
Con la pronuncia in esame, emanata all'esito di un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di un decreto di liquidazione in cui il Tribunale, pur avendo individuato il compenso sulla base del valore minimo “già quindi interessato da una riduzione del 50% del valore medio” aveva provveduto ad un'ulteriore decurtazione del compenso, il Supremo Consesso ha chiarito che “la previsione di una soglia minima per i compensi al di sotto della quale non è dato scendere assicura una garanzia di tipo economico che si traduce nella tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, e che, oltre ad assicurare la qualità ed il livello della prestazione offerta, si riflette anche nella adeguata assicurazione del diritto di difesa, impedendo che possano essere superati gli standard minimi di diligenza e cura degli interessi del cliente, che viceversa tariffe eccessivamente mortificanti potrebbero compromettere”, ed è giunto ad affermare il seguente principio di diritto:
“ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato … in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, comma 1, e 12, comma 1, del
d.m. n. 55 del 2014, come modificati dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”.
Ebbene, applicando al caso in esame siffatto principio di diritto, deve ritenersi che la
Commissione di Giustizia Tributaria di Napoli, sezione I, avendo utilizzato in fase di liquidazione, non già i parametri medi così come prescritto dall'art. 4 comma 1 DM
55/2014, bensì i parametri minimi, corrispondenti di per sé ad una riduzione pari al
50%, nel procedere all'ulteriore decurtazione a norma dell'art. 130 DPR 115/2002 è poi scesa al di sotto dei minimi.
Pertanto, il ricorso va accolto e, per l'effetto, deve procedersi alla riforma del decreto
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 di liquidazione e, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.L. 37/2018, per le quattro fasi, ivi compresa quella istruttoria posta la natura strettamente documentale della prova nei giudizi tributari (fase di studio della controversia, valore medio:€ 6.230,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 2.635,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€ 3.470,00; fase decisionale, valore medio: € 7.302,00; fase cautelare, valore medio:€ 4.668,00) e sulla somma complessiva risultante di euro 24.305,00 va applicata la decurtazione del
50% per il gratuito patrocinio ex art. 130 dpr 115/2002.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto opposto va riformato per quanto di ragione e, per l'effetto, va liquidata in favore dell'istante la complessiva somma di euro 12.152,50,oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sui compensi ed IVA e CPA come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 in relazione ai valori della controversia e delle fasi nell'importo minimo per la semplicità della controversia con attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
GE EN, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il decreto opposto e liquida all'avv. , per la sua attività di difensore di Parte_1 Controparte_4
ammesso al Patrocinio a spese dello Stato per il procedimento tributario innanzi alla Commissione Giustizia Tibutaria di Napoli, sezione I, recante n.r.g.r. 12518/2023, la somma di euro 12.152,50
(dodicimilacentocinquantadue/50) per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sul compenso ed oltre IVA e CPA come per legge;
2. pone il pagamento di tale importo a carico dello Stato;
3. condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 di costituzione e di rappresentanza in favore dell' Avv. Vincenzo Polisi, liquidate in euro € 1.700,00oltre ad euro 98,00 per spese vive ed oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sul compenso ed oltre IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Napoli Il 24.11.25
Il Giudice
Dott.ssa GE EN
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, GE EN, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13581/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: “Altri istituti e leggi speciali”,
e vertente
TRA
(C.F. , elett.te dom.to in Napoli, alla via Parte_1 C.F._1
Chiaia n. 142, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Polisi (C.F.
; p.e.c.: , dal C.F._2 Email_1
quale è rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
Napoli, presso cui ope legis domicilia in Napoli, alla Via Diaz n. 11 (p.e.c.: ads vvocaturastato) Email_2
e
[...]
Controparte_3
codice fiscale , con sede in Roma,
[...] P.IVA_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 Via dei Normanni n. 5, difesa dai Dottori Angelo Natale ( ), C.F._3
GI LI ( ), ) RI LU ME UE C.F._4
( e VI NO ), come da C.F._5 C.F._6
delega allegata del Direttore del , Dott. Controparte_3
EN SI, che si difende in proprio ex art. 15, comma 3, D.L. 150/2011, che elegge domicilio presso il e che Controparte_1
dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni processuali al seguente indirizzo di P.E.C.: t;
Email_3
- RESISTENTI -
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2025 per parte attrice il procuratore costituito ha concluso chiedendo l'accoglimento di tutte le proprie domande e richieste già formulate nei propri atti difensivi e nei precedenti verbali di udienza e note difensive..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 17.06.2024 e proposto ex art. 702 bis c.p.c., il ricorrente in epigrafe generalizzato, nella qualità di difensore di Controparte_4
ammesso al gratuito patrocinio con decreto n.10/2023 per il giudizio incardinato innanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, sezione I, numero di
RGR. 12518/2023, proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione degli onorari professionali, emesso dal Collegio in data 3 giugno 2024, e notificato a mezzo pec in data 6 giugno 2024, con il quale veniva riconosciuto all'odierno opponente un importo pari ad euro 6.080,00, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e cpa, come per legge, così motivando: “-visto l'art. 82 del dpr n. 115/02 … ; -visto il
DM 55/2014; -rilevato che l'attività di cui si chiede il compenso risulta essere stata svolta;
-tenuto conto ai fini della liquidazione del valore del decisum e dell'applicabilità dei valori minimi in ragione della natura della controversia;
visto
l'art. 130 del succitato dpr n. 115/2002 a norma del quale “Gli importi spettanti al
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 difensore … sono ridotti della metà.”
A fondamento del ricorso, l'istante deduceva che il Collegio, in fase di liquidazione dei compensi ex art 116 DPR 115/2002, avesse utilizzato i parametri minimi fissati dal DM 55/2014, e non già quelli medi, così come richiesto con istanza depositata in data 16.05.2024, per poi procedere ad una decurtazione del 50% a norma dell'art. 130
DPR 115/2002, giungendo, così, con l'effettuare una doppia riduzione, ad avviso del ricorrente, espressamente preclusa per legge e, dunque, chiedeva la riforma del decreto di liquidazione emesso in data 03.06.2024.
Fissata l'udienza di comparazione delle parti, il Controparte_1
si costituiva tempestivamente in giudizio, il quale deduceva che l'ammontare
[...]
del compenso per l'attività svolta dall'avvocato ricorrente fosse stato liquidato in puntuale applicazione dell'art.6 del D.M. n.55/2014 e art. 82 del DPR n. 115/2022 e, pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
Orbene, in via preliminare, va rilevata l'ammissibilità del ricorso, alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, per il quale “spetta al giudice ordinario la cognizione dell'opposizione proposta, ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del
2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per
l'attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ancorché la liquidazione debba essere effettuata dal giudice tributario”
(Cass. 3027/2023).
Sempre in via preliminare va affermata la tempestività dell'opposizione perché proposta nel termine ex lege individuato, individuato dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 106/2016) e quella di legittimità (sent. n. 4423/2017), in gg.
30, ai sensi degli artt. 170 del DPR n. 115 del 2002 (come modificato dall'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011) e 702- quater c.p.c.
Pertanto, essendo il ricorso depositato in data 17.06.2024 avverso il provvedimento emesso il 3.06.2024, e notificato a mezzo pec in data 06.06.2024, il ricorso in esame risulta correttamente proposto nel termine prescritto.
Quanto al merito della questione, essendo incentrata sulla possibilità per il giudice, in caso di liquidazione del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 Stato, di derogare, sia pure in maniera motivata, ai minimi dettati dai parametri dettati in base alla previsione di cui all'art. 13 della legge n. 247/2012, per effetto della novella del DM n. 55 del 2014, operata dal DM n. 37 del 2018, e confermata dalle previsioni di cui al DM n. 147 del 2022, occorre richiamare la disciplina vigente in materia.
Ebbene, il Testo Unico in materia di spese di giustizia (DPR 115/2002) all'art. 82, rubricato “Onorario e spese del difensore”, dispone che “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati …osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità … tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”, mentre all'art. 130, prevede che “Gli importi spettanti al difensore… sono ridotti della metà”.
Tali norme vanno raccordate con la disciplina fissata dal DM. 55/2014, emanato in attuazione dell'art. 13 della legge n. 247/2012, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
Ed invero, stando alla formulazione originaria dell'art. 4, comma 1, DM 55/2014, rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale”,
“Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”.
Valorizzando l'inciso “di regola”, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 l'entità dell'aumento o della diminuzione dei compensi, così come individuata dal
Decreto Ministeriale, non fosse vincolante per il giudice, al quale, dunque, era riconosciuto il potere anche discostarsi dalle stesse nella misura che ritenga adeguata al caso specifico, con adeguata motivazione.
Più segnatamente, la Corte di Cassazione è pervenuta reiteratamente ad affermare che, nella vigenza delle previsioni di cui al DM n. 55/2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198 del 05/05/2022; Cass. n. 19989 del 13/07/2021; Cass.
n. 89 del 07/01/2021, Cass. n. 2386 del 31/01/2017; Cass. n. 11601 del 14/05/2018).
Va però rilevato che, il DM 37/2018, intervenuto a parziale modifica del DM
55/2014, ha integrato i parametri per la determinazione dei compensi, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale, rispettivamente, agli artt. 4 e 19, precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione, non può essere superiore alla misura del 50% (per la sola fase istruttoria fino al 70 %) mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80 %, eliminando per il potere di riduzione l'espressione "di regola" che aveva, appunto, giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari.
L'abbandono dell'inciso “di regola” con riferimento al potere di riduzione dei compensi, come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del decreto del 2018, trova la sua ratio in uno degli obiettivi perseguiti dal con CP_1
il DM 37/2018 e, cioè, quello di "superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale, limitando quindi .... il perimetro di discrezionalità riconosciuto al
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5 giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”
(Consiglio di Stato, parere n. 02703/2017 del 27/12/2017).
Ebbene, proprio sulla scorta delle modifiche della lettera della norma in esame, la
Corte di Cassazione ha operato un revirement giurisprudenziale con la sentenza
10438/2023.
Con la pronuncia in esame, emanata all'esito di un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di un decreto di liquidazione in cui il Tribunale, pur avendo individuato il compenso sulla base del valore minimo “già quindi interessato da una riduzione del 50% del valore medio” aveva provveduto ad un'ulteriore decurtazione del compenso, il Supremo Consesso ha chiarito che “la previsione di una soglia minima per i compensi al di sotto della quale non è dato scendere assicura una garanzia di tipo economico che si traduce nella tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, e che, oltre ad assicurare la qualità ed il livello della prestazione offerta, si riflette anche nella adeguata assicurazione del diritto di difesa, impedendo che possano essere superati gli standard minimi di diligenza e cura degli interessi del cliente, che viceversa tariffe eccessivamente mortificanti potrebbero compromettere”, ed è giunto ad affermare il seguente principio di diritto:
“ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato … in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, comma 1, e 12, comma 1, del
d.m. n. 55 del 2014, come modificati dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”.
Ebbene, applicando al caso in esame siffatto principio di diritto, deve ritenersi che la
Commissione di Giustizia Tributaria di Napoli, sezione I, avendo utilizzato in fase di liquidazione, non già i parametri medi così come prescritto dall'art. 4 comma 1 DM
55/2014, bensì i parametri minimi, corrispondenti di per sé ad una riduzione pari al
50%, nel procedere all'ulteriore decurtazione a norma dell'art. 130 DPR 115/2002 è poi scesa al di sotto dei minimi.
Pertanto, il ricorso va accolto e, per l'effetto, deve procedersi alla riforma del decreto
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 di liquidazione e, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.L. 37/2018, per le quattro fasi, ivi compresa quella istruttoria posta la natura strettamente documentale della prova nei giudizi tributari (fase di studio della controversia, valore medio:€ 6.230,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 2.635,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€ 3.470,00; fase decisionale, valore medio: € 7.302,00; fase cautelare, valore medio:€ 4.668,00) e sulla somma complessiva risultante di euro 24.305,00 va applicata la decurtazione del
50% per il gratuito patrocinio ex art. 130 dpr 115/2002.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto opposto va riformato per quanto di ragione e, per l'effetto, va liquidata in favore dell'istante la complessiva somma di euro 12.152,50,oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sui compensi ed IVA e CPA come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 in relazione ai valori della controversia e delle fasi nell'importo minimo per la semplicità della controversia con attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
GE EN, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il decreto opposto e liquida all'avv. , per la sua attività di difensore di Parte_1 Controparte_4
ammesso al Patrocinio a spese dello Stato per il procedimento tributario innanzi alla Commissione Giustizia Tibutaria di Napoli, sezione I, recante n.r.g.r. 12518/2023, la somma di euro 12.152,50
(dodicimilacentocinquantadue/50) per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sul compenso ed oltre IVA e CPA come per legge;
2. pone il pagamento di tale importo a carico dello Stato;
3. condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 di costituzione e di rappresentanza in favore dell' Avv. Vincenzo Polisi, liquidate in euro € 1.700,00oltre ad euro 98,00 per spese vive ed oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sul compenso ed oltre IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Napoli Il 24.11.25
Il Giudice
Dott.ssa GE EN
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8