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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 17 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 743.25 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
, (C.F.: ), Parte_3 C.F._3
, (C.F.: ), Parte_4 C.F._4
, (C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
, (C.F.: ), Parte_7 C.F._7
(C.F.: ), Parte_8 C.F._8
(C.F. ), Controparte_1 C.F._9
IT AR , (C.F.: ), Pt_9 C.F._10
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Antonietta Pelella, unitamente alla quale elettivamente domiciliano presso il suo studio in Pagani al Corso Padovano
n.80
Ricorrenti
E
, Controparte_2
in persona del Direttore Generale, assistita e difesa dall'Avv. Annarita Colantuono giusta mandato allegato alla memoria difensiva
Resistente
Avente ad oggetto: corresponsione del compenso per l'attività lavorativa prestata nei giorni festivi infrasettimanali con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL
20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999 e ex art. 29 del CCNL del 21.5.2018
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: il procuratore delle parti ricorrenti dà atto che i compensi richiesti sono stati liquidati con la mensilità di aprile 2025 e pertanto conclude chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite .
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 3 febbraio 2025, i ricorrenti in epigrafe esponevano di essere dipendente a tempo indeterminato dell' RR. Controparte_3 [...]
e precisavano che nell'espletamento della propria attività, era Controparte_2 Controparte_2
sempre stata assoggettato ad un orario settimanale di 36 ore ed a turni rotativi nelle 24 ore, con prestazioni lavorative cadenti anche nei giorni festivi, civili e religiosi, infrasettimanali, come da prospetti riepilogativi delle presenze in servizio che allegavano;
che per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali, la normativa applicabile espressamente prevedeva il diritto dei lavoratori a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
che la resistente, per le prestazioni lavorative in esame, nei periodi indicati analiticamente nel ricorso, nulla riconosceva agli istanti: né il riposo compensativo, né il compenso per lavoro straordinario, come si desume dalla documentazione che producevano;
i ricorrenti sottolineavano che le loro richieste erano legittimate dall'art. 9 CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999, nonché da ultimo dalla sentenza del
25 gennaio 2021, n..1505/2021 della Corte di Cassazione;
tanto premesso concludevano chiedendo al giudice adito di ” accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, per l'attività prestata nei giorni festivi infrasettimanali, per le ragioni indicate in premessa, alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL
20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999 e ex art. 29 del CCNL del 21.5.2018 — comparto
Sanità, per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali nel periodo dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2022; per l'effetto, condannare l . Controparte_3 [...]
, Cod. Fiscale , in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_10 P.IVA_1
pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme lorde, come da tabella, a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo per il suesposto periodo, oltre accessori di legge maturati e maturandi, così come analiticamente riportato nei conteggi ai quali ci si riporta e che sono parte integrante del presente atto, o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
c) in subordine, liquidarsi, eventualmente, il compenso richiesto - per i motivi suesposti - in via equitativa, tenuto conto della deducibilità dal calendario annuale delle festività infrasettimanali. d) Con vittoria di spese e onorari da attribuirsi.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio , si costituiva tardivamente in giudizio l'
[...] di , dando atto Controparte_2 CP_2
che i ricorrenti sarebbero stati pagati con i ruoli stipendiali di aprile e chiedendo che la causa venisse decisa per le spese legali.
Il giudice all'odierna udienza ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale .
********
Aderendo alla richiesta formulata dal procuratori dei ricorrenti , va dichiarata cessata la materia del contendere .
Con le note di trattazione scritta , infatti , il procuratore costituito dichiara che le competenze richieste sarebbero state già liquidate in favore dei ricorrenti , sicché , pur insistendo per la liquidazione delle spese di lite in quanto il pagamento sarebbe intervenuto dopo la notifica del ricorso giudiziario , dichiara comunque di non essere più interessato alla pronuncia sul merito della domanda .
La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Venuta meno la materia del contendere , ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali , il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale
, previ gli accertamenti necessari ( Cass. n. 4884/1996 ; Cass. n. 2937/1999).
Ebbene , nella specie , ritiene il giudicante che sussistano giusti motivi per una integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio .
Questo giudicante , infatti , è consapevole che la decisione dell' di aderire alle Controparte_2
richieste formulate dai ricorrenti è la conseguenza di un orientamento ormai unanime della locale
Corte d'Appello che , recependo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1505/2021 e con le ordinanze n. 2006/2022, n. 23380/2022, n. 20743/2023, ha la accolto analoghe richieste formulate da dipendenti del settore sanitario .
Ciò non di meno, questo giudice non può esimersi dal rilevare che fino ad epoca recepente si era espresso in termini diversi ritenendo che , nel caso di specie , non trovasse applicazione l'art. 9 del ccnl integrativo comparto che così statuisce : “ ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del
CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999 , l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo , a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni ,a equivalente riposto compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo . L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo , a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni , dà titolo , a richiesta del dipendente
, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo”.
In dette pronunce la scrivente affermava :” l'art. 9 concede chiaramente al dipendente del comparto sanità che ha prestato la propria attività in giorno infrasettimanale festivo la possibilità , a richiesta del lavoratore da effettuarsi entro trenta giorni , di fruire di un riposo compensativo o , in alternativa
, di percepire il compenso per lavoro straordinario , con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo . La suddetta norma , tuttavia , detta , come abbiamo visto , una disciplina integrativa di quanto previsto dall'art. 20 del ccnl 1995 e dall'art. 34 del ccnl 1999 in tema di riposo settimanale . Le sopra richiamate norme, infatti , stabiliscono che il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale e che ove non possa essere fruito nella giornata domenicale , il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva . L'art. 9 del contratto integrativo , dunque , interviene per disciplinare un ipotesi ulteriore rispetto a quella del mancato riposo settimanale nella giornata domenicale , vale a dire quella del lavoro prestato in un giorno festivo infrasettimanale , stabilendo espressamente che tale giornata di lavoro dà diritto ad un equivalente riposo compensativo o alla maggiorazione per lavoro straordinario festivo .
Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo nella festività infrasettimanale compete il riposo compensativo o , su sua richiesta , il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo .
Detta norma , tuttavia , non può trovare applicazione nel caso di specie.
Costituisce circostanza pacifica tra le parti che gli odierni ricorrenti rientrino nella categoria dei lavoratori turnisti, giacché la loro prestazione lavorativa non viene resa in giornate ed orari sempre uguali ma risente della “rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere”, potendo dunque il turno loro assegnato cadere in orario notturno ovvero in giorno festivo.
Ebbene , l'art. 9 sopra citato non trova applicazione nei confronti del personale turnista che si trova
, nell'arco della distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni , a dover lavorare nel giorno festivo infrasettimanale , atteso che tale personale ha diritto ad una specifica indennità disciplinata dall'art. 44 , comma 12 , del CCNL comparto sanità del 1.9.95, come rideterminata dall'art. 25 , comma 2 , del ccnl del 19.4.2004 , stesso comparto.
L'art. 44 del CCNL cit. disciplina analiticamente, ed esaustivamente, le maggiorazioni stipendiali previste a fronte della gravosità della prestazione dei lavoratori turnisti, differenziando la percentuale di maggiorazione a seconda delle varie ipotesi (tra cui rientra il turno festivo).
L'art. 44 citato , infatti , stabilisce , al comma 12, “ per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete una indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno , ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto , con un minimo di 2 ore . Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di una indennità festiva “.
In tale contesto , pertanto , il sacrificio dello svolgimento della prestazione lavorativa in giorno infrasettimanale festivo è compensato mediante la corresponsione della speciale indennità , considerata la peculiarità dell'organizzazione per turni . Nel caso di articolazione del lavoro per turni , dunque , il CCNL non ha previsto l'alternativa tra riposo compensativo e trattamento economico aggiuntivo .
L'indennità di turno viene corrisposta solo in relazione alle ore di lavoro ordinario prestato nell'ambito del turno e vale a compensare integralmente il disagio connesso alla particolare articolazione dell'orario . Per il medesimo personale le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate esclusivamente in base alla disciplina dell'art. 34 del ccnl 1.9.95 e secondo le misure ivi espressamente previste , diversamente da quelle previste per le prestazioni effettuate in turno . Nel caso di effettuazione di prestazione lavorativa in turno in occasione di festività infrasettimanale , pertanto , al lavoratore deve essere corrisposta solo l'indennità per turno festivo prevista dall'art. 44 , comma 12 , mentre l'art. 9 del contratto integrativo concerne la diversa fattispecie del lavoratore che eccezionalmente ed occasionalmente viene chiamato a prestare la propria attività nel giorno del riposo settimanale o in altro giorno festivo o comunque non lavorativo e quindi non può trovare applicazione anche nell'ipotesi del lavoro organizzato in turni .
Il lavoratore turnista , infatti , avrà diritto alle maggiorazioni per lavoro straordinario soltanto ove effettui prestazioni lavorative anche nel giorno assegnato per il riposo settimanale , e quindi al di là dell'orario d'obbligo delle 36 ore settimanali , in relazione al numero delle ore lavorative rese . Nel caso in cui , invece , il lavoratore sia inserito in un turno che , nell'ambito delle 36 ore settimanali di lavoro dovute, abbracci anche un festivo , lo stesso percepirà unicamente la indennità per turno festivo di cui all'art. 44 , comma 12 ccnl 1.9.95 .
Resta perciò escluso che nell'ipotesi considerata possa farsi riferimento al diverso istituto dello straordinario che presuppone necessariamente il superamento dell'orario contrattuale di lavoro .
L'art. 9 , in definitiva , prende in considerazione l'attività lavorativa prestata , in via eccezionale , ovvero occasionale , in giorni non lavorativi , attività che comporta il superamento del limite di orario settimanale , cosicché , proprio perché individua situazioni non ordinarie , non riguarda i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro che possono essere , conseguentemente , chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi , sia nelle giornate festive , nel rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei turni di lavoro . Tale disciplina - non a caso distinta da quella dei turnisti – ha infatti ad oggetto la diversa ipotesi in cui, per particolari esigenze di servizio, un lavoratore si veda privato della giornata di riposo settimanale.
Nel caso qui in esame, invece, non è contestato che i ricorrenti abbiano fruito della giornata di riposo settimanale, cosicché la prestazione di attività lavorativa in giornata festiva, quale conseguenza della particolare articolazione dell'orario di lavoro, viene compensata unicamente attraverso la maggiorazione oraria prevista per il turno festivo.
Non è a discutere , nella specie , di incompatibilità tra la maggiorazione prevista per i turnisti dall'art. 44 del CCNL con l'indennità di cui all'art. 9 del CCNL integrativo del 20.9.2001 e al successivo art. 29 , comma 6 , del CCNL del 21 maggio 2018 ,ma tale ultima indennità spetta soltanto nel caso in cui la prestazione resa nel giorno festivo infrasettimanale sia stata svolta in un giorno destinato al riposo e quindi oltre l'ordinario orario di lavoro .
Solo in tale ipotesi si può parlare del diritto allo “ straordinario “ cui fa espresso riferimento la norma .
Giova preliminarmente richiamare la normativa che rileva nel caso che ci occupa . L'art. 20 ccnl 1 settembre 1995 –“ Riposo settimanale “ ( inserito nel capo III “ struttura del rapporto “ ) così recita testualmente : “ 1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale . Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di
52 all'anno , indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro . In tale numero non sono conteggiate le Domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie . Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale , il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva , il giorno concordato tra il dipendente e il dirigente responsabile della struttura , avuto riguardo alle esigenze di servizio . Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato . La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione . Nei confronti dei soli dipendenti che , per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica , si applica la disposizione del comma 2 “.
La norma parla di riposo compensativo o di corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo E sempre di riposo compensativo o di corresponsione di compenso per lavoro straordinario ( questa volta non festivo ) parla il successivo comma nel disciplinare l'ipotesi di attività prestata in giorno feriale non lavorativo , a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni e , dunque , una ipotesi sempre di attività prestata non in via ordinaria , ma oltre l'ordinario orario di lavoro .
L'art- 34 del CCNL 7 aprile 1999 , nel dettare la disciplina del lavoro straordinario , ha previsto , al comma 6 , che “ le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi costitutivi da fruire , compatibilmente con le esigenze del servizio , nel mese successivo “ , al comma 7 che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento , dalla indennità integrativa speciale , nonché dal rateo di tredicesima mensilità , ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “ pari al 15% per lavoro straordinario diurno , al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo “.
D'altra parte , che l'art. 9 del CCNL non intenda remunerare il lavoro prestato nell'ambito del normale orario lavorativo settimanale , ma unicamente l'ipotesi del mancato godimento del riposo in un giorno coincidente con un festivo , appare evidente sol che si pensi alla eventualità che un dipendente , che abbia già svolto il normale orario lavorativo settimanale , sia chiamato a svolgere lavoro straordinario in un giorno festivo infrasettimanale . Ebbene , in tale eventualità il lavoratore non percepirebbe null'altro che lo straordinario festivo per le ore di lavoro prestate oltre il normale orario lavorativo e ciò al pari di chi , senza superare il normale orario di lavoro settimanale , abbia svolto la propria attività in un giorno festivo .
In definitiva , accogliere la testi attorea secondo cui lo svolgimento di attività lavorativa nel giorno festivo infrasettimanale darebbe diritto sic et sempliciter al compenso di cui all'art. 29 , comma 6 , del CCNL 2018 per il personale turnista significherebbe consentire al turnista di godere , per il solo fatto di rendere una prestazione “ ordinaria “ in un giorno festivo infrasettimanale , di un riposo compensativo al pari di chi tale attività ha svolto oltre il normale orario di lavoro .
In conclusione , per i lavoratori in turno , deve trovare applicazione la sola speciale disciplina dettata dall'art. 44 , comma 12 , mentre l'art. 9 del contratto integrativo ha ad oggetto fattispecie lavorative ed ipotesi diverse dal turno . L'art. 9 , pertanto , potrà trovare applicazione soltanto nei confronti del lavoratore un turno chiamato a prestare , in via eccezionale , ovvero occasionale , la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario. Ed aveva quindi concluso rigettando le domande proposte dai sanitari .
Sennonché tali pronunce non hanno trovato conferma in sede di gravame , atteso che la locale Corte
d'Appello si è ripetutamente pronunciata in materia riconoscendo fondate le ragioni dei lavoratori .
Sussistono pertanto giusti motivi , in considerazione del diverso orientamento giurisprudenziale espresso per il passato da questo giudicante , per compensare tra le parti le spese di lite .
P.Q.M.
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio .
Salerno 17 aprile 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio