Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data alle seguenti Convenzioni stipulate in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 20 febbraio 1935: 1° Convenzione per la lotta contro le malattie epidemiche degli animali, con Dichiarazione annessa; 2° Convenzione per il transito degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale; 3° Convenzione i per l'esportazione e l'importazione di prodotti di origine animale diversi dalle carni, dai preparati di carne, dai prodotti animali freschi, dal latte e dai derivati del latte.
Piena ed intera esecuzione e' data alle seguenti Convenzioni stipulate in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 20 febbraio 1935: 1° Convenzione per la lotta contro le malattie epidemiche degli animali, con Dichiarazione annessa; 2° Convenzione per il transito degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale; 3° Convenzione i per l'esportazione e l'importazione di prodotti di origine animale diversi dalle carni, dai preparati di carne, dai prodotti animali freschi, dal latte e dai derivati del latte.