Accoglimento
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/03/2025, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02483/2025REG.PROV.COLL.
N. 04935/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4935 del 2024, proposto da MA LO, rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio Di Cesana e Simona Fell, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n.3 e domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Ministero della cultura, Avvocatura generale dello Stato, Commissione interministeriale Ripam e Formez PA, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AV Laurato, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione IV ter ) n. 19780 del 27 dicembre 2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura, dell’Avvocatura generale dello Stato, della Commissione interministeriale Ripam e di Formez PA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dal provvedimento del 24 febbraio 2023, pubblicato sul sito web della Commissione Ripam, con cui sono state rese note la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato ” (G.U. - 4° Serie speciale Concorsi ed esami n. 104 del 31 dicembre 2021);
- dal provvedimento del 19 aprile 2023, pubblicato sul sito web della medesima Amministrazione, con cui la suddetta graduatoria finale è stata rettificata;
- da ogni atto prodromico, consequenziale o comunque connesso della procedura.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per il Lazio dalla sig.ra LO MA, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 comma 3 della lex specialis , violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione, violazione e/o falsa applicazione del decreto ministeriale del 9 luglio (G.U. 7ottobre 2009 n. 233), eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, violazione del principio del legittimo affidamento, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta;
b) violazione e/o falsa applicazione della lex specialis , violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione, violazione dell’art. 6 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, violazione del principio del legittimo affidamento, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta;
c) sull’interesse di parte ricorrente e sulla prova di resistenza.
3. Con la sentenza n. 19780 del 27 dicembre 2023 il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato “effettivo” nel termine di decadenza.
4. L’originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a quattro motivi così rubricati:
I – erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il T.a.r. Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado;
II – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 3 della lex specialis , violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione, violazione e/o falsa applicazione del decreto ministeriale del 9 luglio (G.U. 7 ottobre 2009 n. 233), eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, violazione del principio del legittimo affidamento, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.
III - violazione e/o falsa applicazione della lex specialis , violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione, violazione dell’art. 6 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, violazione del principio del legittimo affidamento, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.
IV – sull’interesse di parte appellante e sulla prova di resistenza.
5. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione interministeriale Ripam, Formez PA, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’interno, il Ministero della cultura e l’Avvocatura generale dello Stato, eccependo il difetto di legittimazione dei singoli Ministeri e dell’Avvocatura dello Stato, l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memorie dell’8 luglio 2024 e del 17 novembre 2024 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni. Con nota del 17 dicembre 2024 le Amministrazioni costituite hanno chiesto che la causa fosse decisa sulla base degli atti depositati, senza previa discussione.
7. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente, accogliendo sul punto l’istanza della difesa delle amministrazioni, va dato atto che legittimata passiva al ricorso è esclusivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto Amministrazione che ha adottato gli atti impugnati, per tramite della Commissione che di essa è organo straordinario. Di conseguenza, vanno estromesse dal giudizio le ulteriori amministrazioni intimate appellate, come del resto disposto dalla Sezione in casi analoghi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 agosto 2024 n. 7286) nonché Formez P.a., che risulta essere un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, in house alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica ed alle amministrazioni associate, ma non è a sua volta soggetto che ha emanato gli atti impugnati.
9. Con il primo motivo l’odierna appellante - che ha conseguito 27 punti nelle prove scritte del concorso e un solo punto per i titoli, per un punteggio totale di 28, e che ha impugnato la graduatoria finale e quella rettificata, lamentando l’ingiusta dequotazione del suo diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, nonché il mancato riconoscimento del titolo di preferenza di cui all’art. 8 comma 1 lett. r) del bando di concorso de quo , in relazione al “ numero di figli a carico” – ha dedotto l’erroneità della declaratoria di inammissibilità del suo ricorso emessa dal T.a.r. per il Lazio con la sentenza impugnata, evidenziando di aver usato l’ordinaria diligenza nella sua proposizione, avendo inoltrato “ben due istanze di accesso agli atti al fine di ottenere le generalità dei controinteressati nelle date del 18 aprile 2023 e del 20 aprile 2023” ed “avendo messo … in campo ogni attività necessaria e possibile” per acquisire tempestivamente i relativi indirizzi ed effettuare così nei termini di legge le conseguenti notifiche.
10. Sempre attraverso il primo motivo, l’appellante ha censurato la sentenza impugnata anche per erronea interpretazione degli artt. 37 e 41 c.p.a., sostenendo che, alla luce della ratio di tali disposizioni, a causa della mancata indicazione dei nominativi dei candidati nel contesto della prima graduatoria, non potesse neppure ritenersi che gli stessi fossero stati realmente “individuati nell’atto impugnato” , con conseguente inapplicabilità del comma 2 dell’art. 41 c.p.a. nella parte in cui prevede, appunto, la notifica ad almeno un controinteressato “individuato nell’atto impugnato”.
11. Sotto un distinto profilo, l’originaria ricorrente ha, altresì, lamentato la contraddittorietà della decisione del T.a.r. che, dopo averla autorizzata all’integrazione del contraddittorio tramite notifica per pubblici proclami ed aver ritenuto nell’ordinanza n. 4564 del 27 luglio 2023 che essa avesse “offerto prova dell’espletamento dell’incombente”, nella sentenza appellata aveva, poi, considerato la predetta notifica “in astratto di per sé inidonea a sanare l’omessa notifica ad almeno un controinteressato al momento della proposizione del ricorso”, finendo così per “vanificare” le funzioni proprie dello strumento della notifica per pubblici proclami e le finalità che il legislatore ha inteso attribuire allo stesso, consistenti nell’assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale di chi agisce in giudizio anche in tutte quelle ipotesi in cui è estremamente difficoltoso evocare nel processo nelle forme ordinarie un elevato numero di soggetti, garantendo al contempo il contraddittorio tra le parti.
12. Sempre in rapporto all’esecuzione dell’incombente cui era stata autorizzata, l’odierna appellante ha anche aggiunto di aver inoltrato via Pec la richiesta della pubblicazione dell’avviso di pubblici proclami in data 21 giugno 2023 e, dunque, entro il termine perentorio assegnatole dal giudice, ottenendo, però, che la pubblicazione stessa fosse eseguita solo successivamente alla scadenza del termine prescritto, a causa di un ritardo imputabile esclusivamente all’Amministrazione.
13. Nel merito l’appellante ha, quindi, riproposto ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a. il motivo del ricorso di primo grado concernente l’errata valutazione del titolo di cui era in possesso, sottolineando di aver conseguito un diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, illegittimamente valutato con il medesimo punteggio attribuito per il possesso della sola laurea triennale. Del pari l’originaria ricorrente anche in sede di appello ha reiterato la censura di mancato riconoscimento in suo favore del titolo di preferenza di cui all’art. 8 comma 1 lettera r del bando di concorso, da lei regolarmente indicato nella domanda di partecipazione alla procedura.
14. Tali censure sono fondate e meritevoli di accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito illustrati.
15. Con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato “effettivo”, ritiene il Collegio che, alla luce delle peculiarità del caso di specie, l’interpretazione accolta dal T.a.r. Lazio sia eccessivamente restrittiva e finisca, in sostanza, per introdurre un’ipotesi di inammissibilità non prevista dalla legge, determinando una non consentita compressione del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale. Risulta, infatti, che, nel caso di specie, l’identificazione dei controinteressati sia stata resa oggettivamente difficile a causa della pubblicazione di una graduatoria priva dei nomi dei candidati, con conseguente necessità di esercitare il diritto di accesso per la loro identificazione. Per tale ragione, la ricorrente e odierna appellante ha formulato già con il ricorso introduttivo la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami che – come si è già rilevato – è stata accolta dal T.a.r.; inoltre, la ricorrente aveva presentato anche ben due istanze di accesso agli atti prima della scadenza del termine di decadenza per la notifica del ricorso.
16. In tale contesto, la tesi prospettata dal T.a.r. secondo cui le suddette istanze di accesso (del 18 aprile 2023 e del 20 aprile 2023) sarebbero risultate tardive finisce per introdurre un’ipotesi di inammissibilità non prevista dalla legge, riducendo arbitrariamente il termine per introdurre il ricorso e comprimendo, pertanto, in modo eccessivo la tutela giurisdizionale della parte ricorrente. In altri termini, in considerazione della circostanza che, nel caso di specie, la graduatoria non indicava i nomi dei candidati e che la ricorrente ha presentato e reiterato l’istanza di accesso agli atti ed è, poi, stata espressamente autorizzata alla notifica per pubblici proclami, ritiene il Collegio che, in accoglimento dell’appello, il capo della sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso debba essere riformato, poiché la ricorrente avrebbe dovuto essere quantomeno rimessa in termini per la notifica, non potendosi nella fattispecie in questione muovere alcun addebito alla sua diligenza, e dovendosi peraltro riconoscere la sussistenza di un errore scusabile.
17. Peraltro, in considerazione della circostanza che nell’ambito del giudizio di primo grado è stato correttamente adempiuto l’incombente concernente la notifica per pubblici proclami – non potendo il ritardo nella pubblicazione dell’avviso sul sito dell’Amministrazione addebitarsi alla ricorrente che l’ha tempestivamente richiesto, ma solo al ritardo dell’Amministrazione stessa (che, avendo acquisito l’istanza il 22 giugno 2023 ha provveduto in concreto a dare ad essa attuazione solo il 27 giugno 2023)- deve ritenersi che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato, con la conseguenza che, pur riconoscendo la rimessione in termini per errore scusabile, non vi è alcuna necessità di disporre il rinvio della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a..
18. Dalla fondatezza del primo motivo di appello e dalla conseguente riforma del capo della sentenza impugnata che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, deriva la necessità di passare all’esame dei motivi del ricorso di primo grado concernenti il punteggio attribuito per il diploma di laurea magistrale e il mancato riconoscimento del titolo di preferenza di cui all’art. 8 comma 1 lettera r del bando, che sono stati assorbiti dal T.a.r. in ragione della definizione in rito e che risultano essere stati ritualmente riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
19. Nel merito, tali censure sono entrambe fondate. Infatti, questa Sezione, con la sentenza 19 marzo 2024, n. 2649, ha già chiarito – dopo un’ampia ricostruzione della normativa relativa alle nozioni di “laurea”, “diploma di laurea”, “laurea specialistica” e “laurea magistrale” – come debba ritenersi che il diploma di laurea magistrale, quale quello posseduto dal ricorrente, come quello conseguito nella vigenza del vecchio ordinamento, abbia maggior valenza rispetto alla sola laurea triennale.
20. Al riguardo, deve evidenziarsi che i titoli di studio indicati nell’art. 7, comma 3, della lex specialis , che menziona la “laurea”, il “ diploma di laurea”, la “ laurea specialistica” e la “laurea magistrale”, rinvengono una specifica corrispondenza, sotto il profilo letterale, nella normativa primaria e secondaria richiamata dal bando. In particolare, dopo aver puntualmente individuato l’anzidetta normativa, la Sezione ha tratto le conseguenze che di seguito si riportano: “Con la riforma dell’ordinamento didattico universitario, dunque, il percorso di studi propedeutico al conseguimento del diploma di laurea del c.d. vecchio ordinamento è stato “sostituito” da un percorso di studi a struttura bifasica (c.d. 3 + 2) o articolato in 5 anni (c.d. laura magistrale a ciclo unico). Tale corrispondenza di valore è del resto confermata dall’art. 1 del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, n 233, che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, equipara i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M..509/99 alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali delle classi di cui ai Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2024 n. 2649; 28 gennaio 2025 n. 639).
21. Dall’esame della riportata normativa emerge, dunque, la maggiore valenza del diploma di laurea magistrale a ciclo unico, quale quello posseduto dal ricorrente, rispetto alla sola laurea triennale. Tale principio trova riscontro, ormai, anche nella giurisprudenza di primo grado, la quale ha anch’essa avuto modo di affermare che: “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV, 9 febbraio 2023, n. 2227).
22. Come riconosciuto, inoltre, dalla Sezione nel citato precedente “L’irragionevolezza della clausola emerge altresì in ragione del differente trattamento riservato dalla medesima previsione della lex specialis ai candidati in possesso della laurea magistrale a ciclo unico (lo stesso ragionamento vale per il diploma di laurea vecchio ordinamento) rispetto a quelli in possesso di una laurea biennale (specialistica o magistrale), ai quali, per il possesso anche della propedeutica laurea triennale, viene riconosciuto un punteggio complessivo pari a due punti (un punto per ogni titolo). In base all’interpretazione letterale della disposizione, invero, non appaiono prospettabili diverse soluzioni ermeneutiche che, ad esempio, riconoscano ai possessori di un titolo superiore, quale la laurea specialistica o magistrale, un unico punto in ragione dell’assorbimento della laurea triennale, che necessariamente lo precede”.
23. In conformità con l’orientamento appena menzionato, al quale il Collegio intende dare continuità, deve essere accolto il relativo motivo del ricorso di primo grado, con conseguente annullamento, limitatamente alla posizione della ricorrente dei provvedimenti impugnati meglio indicati in atti e, in particolare, delle graduatorie finali di merito pubblicate in data 19 aprile 2023. Non sono di ostacolo a tale soluzione né la mancata preventiva impugnazione da parte della originaria ricorrente della relativa clausola del bando non immediatamente escludente e comunque destinata a produrre concreti effetti lesivi solo al momento della pubblicazione della graduatoria, né la apparente “chiarezza” della clausola stessa, come visto suscettibile di essere ricondotta ad una applicazione ragionevole e congrua all’interno della procedura di concorso.
24. Parimenti fondata è l’ulteriore doglianza formulata dall’odierna appellante in relazione al diritto a vedersi riconosciuto anche il titolo di preferenza di cui all’art. 8 comma 1 lett. r) del bando per l’esistenza di “ figli a carico”. Alla luce dei documenti in atti e di tutti gli elementi rappresentati dalle parti non può essere condivisa la giustificazione fornita dall’Amministrazione al riguardo circa la pretesa omessa conferma del titolo stesso da parte della ricorrente, in quanto gli avvisi de quibus , pubblicati dal Dipartimento della funzione pubblica, appaiono escludere da ogni ulteriore onere di successiva comunicazione/conferma proprio la tipologia del titolo di preferenza in questione.
25. Dall’accoglimento dei predetti motivi, deriva, sotto il profilo dell’effetto conformativo della presente sentenza, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a., che la Commissione dovrà rivalutare la posizione dell’appellante sotto il profilo del punteggio spettante in ragione del possesso del diploma di laurea magistrale conseguito e del titolo di preferenza di cui all’art. 8 comma 1 lettera r).
26. Per la particolarità e la novità delle questioni trattate sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così provvede:
-dichiara l’estromissione dal giudizio dei Ministeri dell’interno, dell’economia e delle finanze e della cultura, dell’Avvocatura dello Stato e di Formez PA;
-accoglie l’appello e, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla nei limiti dell’interesse della ricorrente gli atti impugnati.
-compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Luca Lamberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO