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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2571 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23839/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.23839/2023 R.G.A.C. TRA Avv. nato a [...] il [...], C.F. , ivi Parte_1 C.F._1 resid atilde Serao n. 19, elettivamente do Via Privata Fiorentine a Chiaia 8/A, presso lo studio dell'Avv. Davide De Luca, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo ATTORE
Controparte_1
[...] P.IVA_1
CONVENUTO CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO nte depositato e notificato alla parte resistente, l'avvocato chiedeva ordinarsi il pagamento in suo favore, a titolo di Parte_1
e, della somma di €.8.250,00 oltre accessori per aver assistito il in epigrafe in taluni procedimenti giudiziari. CP_1
P roposito, che, dopo un primo tentativo di instaurare un procedimento di negoziazione assistit o a buon fine, con e-mail del 25 maggio 2023 l'amministratore del convenuto riconosceva il debito condominiale e CP_1 proponeva di pagare i euro 14.250,00 in quattro rate di euro 3.562,50 cadauna, delle quali, tuttavia, veniva versata esclusivamente un primo importo, in data 16 giugno 2023 di € 3.500,00, ed una ulteriore somma, in data 13 luglio 2023, di
€ 2.500,00. L'importo richiesto rappresentava quindi il differenziale tra quanto concordemente liquidato a titolo di corrispettivo per l'opera professionale svolta e quanto effettivamente dovuto. Nella contumacia del resistente, non costituitosi ancorchè ritualmente citato, all'odierna udienza, fissata per la decisione e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. ____________________________________________________________________
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, ritualmente CP_1 citato e non comparso. L'esistenza del credito dell'avv. er l'attività professionale di cui in ricorso, Pt_1
è attestata dalla documentazio rno giudizio, da cui si evince il riconoscimento effettuato dal l.r.p.t. del convenuto. CP_1
A fronte della produzione documentale, valenza in quanto proveniente dal debitore, parte resistente (rimasta contumace) non ha ritenuto di dover sollevare eccezioni di sorta, né risulta che l'obbligazione di pagamento del compenso sia stata
– se non in parte, nei limiti in cui vi è documentato riconoscimento da parte del creditore ricorrente - in alcun modo assolta Il ricorso deve quindi essere accolto, ed il convenuto deve quindi essere CP_1 condannato al pagamento della somma 0, oltre interessi legali dalla notifica del ricorso fino all'effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 147/22, come da dispositivo, con attribuzione al costituito avv.DE LUCA DAVIDE che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo.
P.Q.M.
il resistente a pagare, in favore del ricorrente avv CP_1 Pt_1
p di cui in ricorso, la somma di € 8.250,00 oltre int
[...] ic fino all'effettivo soddisfo;
condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese CP_1 di lite che si € 264,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compensi, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv.DE LUCA DAVIDE, per dichiarato anticipo. Si comunichi. Così deciso in Napoli il 13/03/2025 Il G.U. dr.Vincenzo Pappalardo
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.23839/2023 R.G.A.C. TRA Avv. nato a [...] il [...], C.F. , ivi Parte_1 C.F._1 resid atilde Serao n. 19, elettivamente do Via Privata Fiorentine a Chiaia 8/A, presso lo studio dell'Avv. Davide De Luca, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo ATTORE
Controparte_1
[...] P.IVA_1
CONVENUTO CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO nte depositato e notificato alla parte resistente, l'avvocato chiedeva ordinarsi il pagamento in suo favore, a titolo di Parte_1
e, della somma di €.8.250,00 oltre accessori per aver assistito il in epigrafe in taluni procedimenti giudiziari. CP_1
P roposito, che, dopo un primo tentativo di instaurare un procedimento di negoziazione assistit o a buon fine, con e-mail del 25 maggio 2023 l'amministratore del convenuto riconosceva il debito condominiale e CP_1 proponeva di pagare i euro 14.250,00 in quattro rate di euro 3.562,50 cadauna, delle quali, tuttavia, veniva versata esclusivamente un primo importo, in data 16 giugno 2023 di € 3.500,00, ed una ulteriore somma, in data 13 luglio 2023, di
€ 2.500,00. L'importo richiesto rappresentava quindi il differenziale tra quanto concordemente liquidato a titolo di corrispettivo per l'opera professionale svolta e quanto effettivamente dovuto. Nella contumacia del resistente, non costituitosi ancorchè ritualmente citato, all'odierna udienza, fissata per la decisione e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. ____________________________________________________________________
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, ritualmente CP_1 citato e non comparso. L'esistenza del credito dell'avv. er l'attività professionale di cui in ricorso, Pt_1
è attestata dalla documentazio rno giudizio, da cui si evince il riconoscimento effettuato dal l.r.p.t. del convenuto. CP_1
A fronte della produzione documentale, valenza in quanto proveniente dal debitore, parte resistente (rimasta contumace) non ha ritenuto di dover sollevare eccezioni di sorta, né risulta che l'obbligazione di pagamento del compenso sia stata
– se non in parte, nei limiti in cui vi è documentato riconoscimento da parte del creditore ricorrente - in alcun modo assolta Il ricorso deve quindi essere accolto, ed il convenuto deve quindi essere CP_1 condannato al pagamento della somma 0, oltre interessi legali dalla notifica del ricorso fino all'effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 147/22, come da dispositivo, con attribuzione al costituito avv.DE LUCA DAVIDE che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo.
P.Q.M.
il resistente a pagare, in favore del ricorrente avv CP_1 Pt_1
p di cui in ricorso, la somma di € 8.250,00 oltre int
[...] ic fino all'effettivo soddisfo;
condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese CP_1 di lite che si € 264,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compensi, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv.DE LUCA DAVIDE, per dichiarato anticipo. Si comunichi. Così deciso in Napoli il 13/03/2025 Il G.U. dr.Vincenzo Pappalardo