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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/04/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 706/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. dott. Guido Federico Presidente est
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di appello iscritta al n.706/2023 R.G.
tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli AVV.TI LUDOVICA CASTALDI e GIANLUCA
FONTANA
APPELLANTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._2 dagli AVV.TI MARANGELA SIEPI e ALFREDO BOCCI SIEPI
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n.462/2023, resa nel giudizio R.G. n.1918/2018, pubblicata in data 3 luglio 2023
1
Di parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto … accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia
l'Illustrissima Corte di Appello, come già richiesto al Tribunale di Pesaro …:
1.Nel merito: respingere le domande formulate … ed, in pari tempo, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, accertare e dichiarare che risultano dovuti crediti per un ammontare pari ad
€ 363.606,56 in favore del SI. da parte del Parte_1
SI. e, per l'effetto soddisfare il credito del convenuto Parte_1 attraverso l'assegnazione del credito sulla quota da dividere con il coerede e a questo ultimo da sottrarre sino alla effettiva concorrenza della somma che risulterà di giustizia in corso di causa;
2. in subordine: accertare e dichiarare che il credito del SI. ammonta Parte_1 ad almeno € 363.606,56 e effettuare la divisione dei beni immobili, ove possibile, con assegnazione in proprietà dei lotti ricavati a ciascun erede nel rispetto della quota di un mezzo ad ognuno spettante, valutato in tale assegnazione a favore del convenuto il credito da questi maturato nei confronti del coerede pari alla citata somma di € 363.606,56, quantificato in narrativa e/o per quell'importo che risulterà di giustizia, con maggiorazione in entrambi i casi degli interessi di legge maturati e maturandi;
provvedere alla divisione ed assegnazione agli eredi in ragione di un mezzo ciascuno dei beni mobili, valutato in tale assegnazione a favore dell'attore il credito da questi maturato nei confronti del coerede di €
363.606,56, quantificato in narrativa e/o per quell'importo che risulterà di giustizia, maggiorato in entrambi i casi degli interessi di legge, maturati e
2 maturandi, ove non sia stato possibile tenerne conto nella assegnazione immobiliare;
porre provvisoriamente le spese di CTU 3. in ulteriore subordine: accertare e dichiarare quali e quanti siano stati i denari donati al SI. e che destinazione abbiano avuto quelli della di lui Parte_1 madre al fine di dichiarare A) se sussiste credito in favore dell'attore e se vi
è stata lesa legittima in danno al convenuto e per l'effetto dichiarare che la divisione da operarsi dovrà tenere conto della somma scaturita dall'accertamento in giudizio e porla in favore di chi ne risulterà avvantaggiato;
4. in estremo subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di prosecuzione della causa, secondo le richieste dell'avversario, si chiede che venga introdotto l'accertamento della massa ereditaria complessivamente considerata, ampliando l'oggetto dell'accertamento e le successive considerazioni in punto di conclusioni, al pari di quanto si sarebbe fatto in sede di esperenda causa per impugnazione per lesa legittima e contestuale richiesta di collazione, sulla massa quantificata dal
CTU, inoltre, venga accertata e dichiarata la quota spettante a ciascun germano, disponendo in tale senso la distribuzione degli attuali beni residuati dal compendio dei genitori defunti, con accesso alla reale consistenza di detta massa e liquidazione della eventuale somma dovuta a titolo di contributo unificato per differenza e per domanda riconvenzionale che in sede di subordine viene richiesta. In ogni caso con vittoria di onorari, competenze, spese, C.P.A. ed I.V.A. come per Legge. In via istruttoria si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze ed i fatti per cui causa, oltre alla concessione dei termini ai sensi dell'art. 183, comma VI,
c.p.c., Si chiede inoltre prova diretta e contraria a quella articolata da
Controparte, salva l'ammissibilità della stessa e non rinunciando alle eccezioni formulate e senza inversione dell'onere della prova. Si insta per ammissione di Consulenza tecnica di Ufficio con riserva di nomina del consulente di parte. Si offrono in comunicazione oltre l'originale della presente comparsa di costituzione e risposta, i seguenti documenti: 1.
Originale dell'atto notificato 2. Perizia dott. – conteggi – missive – Per_1 allegati alla perizia (fascicolo unico introdotto con istanza di deposito
3 integrativa per limitata capacità del PCT) 3. Estratti conto bancari – movimenti (fascicolo unico introdotto con istanza di deposito integrativa per limitata capacità del PCT) 4. Mediazione e verbale negativo – missive della difesa del SI. (fascicolo unico introdotto con istanza di Parte_1 deposito integrativa per limitata capacità del PCT)” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze ed i fatti per cui causa, secondo i capi indicati nella seconda memoria che qui si riportano. Si chiede inoltre prova diretta e contraria a quella articolata da Controparte, salva l'ammissibilità della stessa e non rinunciando alle eccezioni formulate e senza inversione dell'onere della prova. Si insta per ammissione di Consulenza tecnica di Ufficio con riserva di nomina del consulente di parte. Si indicano i seguenti testimoni: Tes_1
funzionari Ufficio Anagrafe
[...] Testimone_2 Testimone_3
Comune di Pesaro, , , Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 [...]
, , Testimone_7 Tes_8 Testimone_9 Tes_10 Tes_11
, , personale Casa di riposo Damiani,
[...] Testimone_12 Tes_13
, , Parte_2 Testimone_14 Testimone_15 Tes_16
,
[...] Tes_17 Testimone_18 Testimone_19
e . e si formulano i conseguenti capitoli Testimone_20 Tes_21 di prova:
1. Vero è che in data 31/12/2008, veniva richiesto dalla stessa
SI.ra e dal SI. al Dott. Parte_3 Parte_1 [...]
, una ricognizione dei debiti e dei crediti tra i fratelli Per_2 Parte_1
e ? 2. Vero è che il Dott. insisteva
[...] Parte_1 Persona_2 con il SI. (vds doc. 18 fascicolo di primo grado), dal quale Parte_1 aveva ricevuto mandato affinché provvedesse a redigere detto conteggio, la documentazione necessaria ad assolvere il proprio compito? 3. Vero è che
4 il SI. rigettava le richieste di produzione documentale Parte_1 avanzate con insistenza dal SI. , dottore commercialista Persona_2 incaricato da di redigere accurata relazione sui Parte_3 debiti crediti tra i fratelli rispetto all'asse ereditario? 4. Vero che Parte_1 il SI. in possesso dei documenti forniti dalla SI.ra dal Per_1 Pt_3
SI. accertava un credito in favore di questo ultimo pari Parte_1 ad almeno € 363.606,56? 5. Vero è che le intenzioni del SI.
[...] erano quelle di distribuire equamente le proprie sostanze tra il CP_1 figlio che viveva accanto ai genitori e quello che si era da anni trasferito in
Marocco? 6. Vero è che il SI. provvedeva a finanziare con Controparte_1 prestiti sistematici e periodici le società del figlio Vero è che Parte_1 in data 14/01/2016, giungeva la notizia del decesso della SI.ra Pt_3 avvenuto in circostanze mai chiarite nello stato del Marocco? 8. Vero è che solo in data 31/10/2016, il Comune di Pesaro e di Milano ricevevano notizia del decesso della SI.ra 9. Vero è che la casa di riposo Padre Pt_3
Damiani, veniva lasciata dalla SI.ra Parte_3 accompagnata dal figlio 10. Vero è che la Casa di riposo Parte_1
Padre Damiani riceveva solo la richiesta di uscita della degente e la stessa non avrebbe più dovuto fare ritorno al ricovero? 11. Vero è che la salma della SI.ra eniva tumulata in Marocco? 12. Vero che INPS versava Pt_3 somme a titolo di ratei pensionistici sul conto intestato a e detti Pt_3 denari venivano prelevati dal delegato per mesi quattro dopo Parte_1 il decesso della titolare del conto e della pensione? 13. Vero è che il SI. fu intimato da INPS a restituire le somme versate a seguito Parte_1 del decesso della SI.ra comunicato all'istituto dall'erede Pt_3 [...]
14. Vero è che a tutt'oggi risultano diverse le comunicazioni e Parte_1 versioni fornite ai parenti riguardo la causa relativa al decesso della SI.ra
15. Vero che a tutt'oggi risulta richiesta e non pervenuta la Pt_3 domanda di resoconto sui conti correnti nr. 904 e 96021 Parte_4
(intestato ai tre eredi del SI. , fatta al SI. Controparte_1 Parte_1 delegato del conto e assiduo operante? 16. Vero che a tutt'oggi risulta che sia stato omesso il resoconto richiesto con formale messa in mora dell'Avv.
5 , al SI. 17. Vero è che il SI. Tes_13 Parte_1 Parte_1 era solito contattare la famiglia di origine affermando di trovarsi in pericolo di vita per debiti contratti nel paese straniero del Marocco e di dovere provvedere a saldare detti importi onde garantirsi l'incolumità? 18. Vero è che la SI.ra era contraria a trasferirsi a Pesaro? 19. Vero è che la Pt_3
SI.ra ra contraria alle nozze del SI. con l'attuale Pt_3 Parte_1 compagna? 20. Vero è che la SI.ra aveva sempre rifiutato ogni Pt_3 tipo di trasferimento, seppure momentaneo o per vacanza, nello stato del
Marocco? 21. Vero è che la SI.ra era molto affezionata alla Parte_5 propria cerchia di amicizie milanesi, alle proprie abitudini e alla propria abitazione? 22. Vero è che la SI.ra dava personalmente incarico Pt_3 alla domestica , di provvedere a mantenere in ordine la Tes_21 propria abitazione e spesso veniva aiutata dalla nuora SI.ra ? Tes_1
23. Vero che la SI.ra , deteneva, le chiavi dell'appartamento Tes_21 di Via Plana a Milano sino al 2018, anno in cui le restitutiva al SI.
[...]
24. Vero è che la SI.ra aveva ricevuto indicazioni Parte_1 Tes_21 dalla SI.ra di provvedere alla pulizia della casa Parte_3 sino ai primi giorni di gennaio 2016? 25. Vero è che il rapporto tra i due nipoti, e , nati da stefano e Pt_6 Per_3 Parte_1 Tes_1
era per i due nonni e di vitale
[...] Controparte_1 Parte_3 importanza? 26. Vero è che la SI.ra avrebbe Parte_3 accettato di trasferirsi altrove, rispetto alla città di Milano ma solo per avvicinarsi ai nipoti e ? 27. Vero è che il rapporto tra i nonni Pt_6 Per_3 paterni e nipoti residenti in [...], era molto profondo? 28. Vero
è che il punto di riferimento per le cure, gli spostamenti e la gestione degli incombenti quotidiani della SI.ra erano il figlio e la nuora Pt_3 Pt_1
? Si insta per l'accoglimento della domanda relativa alla Tes_1 ricostituzione dell'asse ereditario, comprensivo dell'eredità di
[...]
e quindi della relativa quantificazione della quota di legittima del CP_1
SI. Si chiede l'autorizzazione a produrre il Parte_1 documento di cui al nr. 19, nonché la chiavetta con la registrazione della eloquente lite tra il SI. e il SI. sul Parte_1 Parte_1
6 trasferimento in Marocco della SI.ra sui denari asportati dal SI. Pt_3
Altresì si insta per l'assunzione degli allegati come indicati Parte_1 in narrativa sino al documento nr. 19. Disponga il Giudice perizia grafologica sulle memorie del SI. Richiamata qui la verifica sulla Controparte_1 anagrafe contabile dei genitori defunti e sul SI. anche Parte_1 presso le autorità diplomatiche del Marocco. Venga altresì disposta CTU contabile con spese a carico dell'appellato o della massae, anche ai fini della completa produzione documentale sottaciuta o non in possesso del germano convenuto, disponga il Giudice che produca tutte le scritture Parte_1 contabili dei conti correnti, polizze vita, asset di investimento di
[...]
, ove egli aveva la firma per delega ad operare sul conto. Parte_3
Proposta di quesito al CTU contabile: “Valuti il C.T.U., ricostruendo l'intero asse ereditario dato dai beni paterni, SI. secondo la Controparte_1 documentazione recata dalle banche e dal catasto, nonché quella data dai beni materni, SI.ra la consistenza ed il valore delle Parte_3 quote dovute agli eredi in considerazione del fatto che non vi è testamento e quindi non vi è destinazione di una eventuale quota di legittima. Valuti altresì il CTU le anticipazioni percepite dagli aventi diritto sull'asse ereditario recato dal SI. e, successivamente, quelle percepite dopo Controparte_1 la morte della SI.ra determinando esattamente quali Persona_4 siano le somme destinate ai due eredi superstiti, Persona_5
e Infine, alla luce delle scritture contabili di
[...] Parte_1 provenienza certa quali i bonifici, determini il CTU l'esatto ammontare dei debiti di ciascuno degli eredi. Si avvalga, nel caso il CTU lo ritenesse opportuno, di un consulente grafologo che accerti la provenienza delle scritture contabili tenute di proprio pugno dal SI. . Agisca Controparte_1 il CTU consapevole che, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tale proposito si produce agli atti la pretesa del
Consulente successiva all'introduzione della causa, nominato in Per_1 fase stragiudiziale da e la cui Controparte_2 Parte_1 perizia non veniva disconosciuta dall'attore in quanto basata su estratti
7 conto bancari intestati ai due coniugi e Controparte_1 Controparte_2
ma che però non veniva utilizzata dall'attore che in fretta e furia
[...] notificava atto di citazione per divisione, temendo che il fratello potesse anticiparlo con la causa per impugnazione della successione, avviata con mediazione a Milano Le fatture erano intestate a in quanto Parte_1 egli era colui che aveva nominato in occasione della redazione di una relazione sui conti di madre, padre e propri, il proprio commercialista,
[...]
consulente della famiglia. Detta relazione era risultata a lui Tes_3 sfavorevole e infatti solo noi abbiamo ritenuto utile produrla in sede di costituzione avverso la frettolosa e iniqua divisione. Ebbene, anche in questo caso, poiché il convenuto è anche erede dei debiti della madre, ha in maniera onesta pagato la parcella intestata a e allegata Parte_1 al decreto ingiuntivo che si allega quale quinto e ultimo documento di cui si correda il presente atto di appello”
Di parte appellata:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, in via preliminare a) dichiarare inammissibili i documenti prodotti con l'atto d'appello perché, pur avendo il convenuto potuti produrli in I grado, non li ha prodotti;
b) dichiarare rinunciate in questo grado le domande formulate dal convenuto con le p.c. in I grado e non riproposte nelle conclusioni dell'atto di appello;
a) dichiarare totalmente inammissibile e palesemente infondato l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro Parte_1
N. 462/2023 con ogni consequenziale effetto;
nel merito, rigettata la domanda di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, rigettate altresì tutte le domande di merito ed istruttorie formulate dall'appellante, respingere l'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Pesaro N. 462/2023 confermando in toto la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
8
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 26/07/2018, conveniva in Parte_1 giudizio il fratello, per sentir dichiarare, Parte_1 previo esperimento di consulenza tecnica d'ufficio, lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dal decesso della madre, Parte_3
ed effettuare la divisione dei beni ereditari, previo riconoscimento
[...] del credito maturato nei confronti del fratello, determinato in € 22.968,94,
o nel diverso importo risultante all'esito del giudizio, con maggiorazione degli interessi di legge.
costituitosi, si opponeva alla divisione, deducendo che Parte_1 con diverse donazioni dei genitori in favore dell'attore era stata lesa la sua quota di legittima;
chiedeva pertanto la sospensione del presente procedimento fino alla definizione del giudizio di lesione della legittima, e chiedeva, in ogni caso, che fosse disposta la collazione dei beni ricevuti dal fratello in donazione;
che fosse accertato il proprio credito di € 363.606,56, da valutarsi in sede di assegnazione dei beni ereditari.
In subordine, chiedeva che fosse accertata la consistenza della massa ereditaria “in ragione dell'impugnazione per lesione di legittima e contestuale richiesta di collazione”.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pesaro:
- dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria tra e Parte_1
. Parte_1
- accertato che i diversi beni immobili non erano divisibili, assegnava in proprietà esclusiva a gli immobili di cui al lotto A) ed a Parte_1
gli immobili di cui al lotto B) del progetto Parte_1 divisionale, disponendo che lo stesso versasse al fratello a Parte_1 titolo di conguaglio l'importo di €.87.213,50.
- assegnava a ciascuna parte la somma di 604,51 €, pari alla metà del saldo del conto corrente acceso presso , nonché €.4.793,33 pari alla Parte_4 quota di 1\6 dei valori in deposito presso la indicata;
Pt_4
9 - dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali riguardanti la successione di , padre delle parti del presente giudizio, e Controparte_1 respingeva le restanti domande;
- compensava le spese di lite e poneva le spese di consulenza tecnica, definitivamente a carico delle parti in quote uguali;
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Parte_7
riproponendo le domande disattese in primo grado.
[...]
costituitosi, resisteva, chiedendo il rigetto del gravame e Parte_1
l'integrale conferma della sentenza impugnata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia “la nullità della sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed errata valutazione delle prove”.
Il motivo che presenta profili di inammissibilità per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 cpc, è nel merito infondato.
Non viene indicato il capo della decisione di primo grado impugnato.
Non viene indicato quale sia il “fatto decisivo” la cui valutazione sarebbe stata omessa dal giudice di prime cure, né vengono specificate le censure proposte alla ricostruzione dei fatti da parte del primo giudice, limitandosi l'appellante alla riproposizione delle circostanze riferite in primo grado.
Non vene censurata la ratio posta dal tribunale di Pesaro a fondamento della pronuncia di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'appellante, concernente la successione del padre, deceduto in Milano nel 2007, fondata dal primo giudice sulla mancanza delle condizioni di cui all'art.36 cpc;
non viene in particolare specificamente contestata la statuizione del primo giudice, secondo cui alla procedura di mediazione non era seguita l'introduzione di alcuna causa in Milano per lesione della legittima derivante dall'eredità paterna.
10 Ciò premesso, nel merito la statuizione che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dall'appellante in relazione all'eredità di appare conforme a diritto. Controparte_1
Ed invero, posto che nel caso di specie non è ravvisabile la comunanza di titolo, trattandosi di distinte successioni ereditarie, non appare neppure ravvisabile un collegamento oggettivo tra la riconvenzionale e la domanda principale, che renda consigliabile ed opportuno il simultaneus processus
(Cass. 5484 del 2024): la domanda di riduzione e di collazione proposte in via riconvenzionale dall'odierno appellante hanno ad oggetto un diverso asse ereditario e non risultano direttamente incidenti sull'oggetto della causa principale - domanda di divisione dell'eredità di Parte_3
- onde la trattazione unitaria non solo non appare idonea a
[...] recare alcuna apprezzabile utilità, ma deve ritenersi in contrasto con il principio di economicità e di ragionevole durata del processo.
Deve dunque ribadirsi che le domande riconvenzionali relative all'eredità di
, deceduto nell'anno 2007, sono estranee alla presente Controparte_1 controversia, mentre non risulta specificamente censurata la ratio posta a fondamento della pronuncia di inammissibilità, che discende dall'applicazione dell'art. 36 cpc.
Anche con riferimento al rigetto delle istanze istruttorie, si osserva che nell'atto di impugnazione non vengono specificamente confutate le ragioni che hanno indotto il giudice di prime cure a ritenere inammissibili le istanze suddette per difetto di rilevanza.
Pure tale statuizione del primo giudice va peraltro confermata.
Le circostanze dedotte risultano estranee ai fatti di causa ed i capitoli della prova testimoniale articolati dall'appellante del tutto valutativi e generici, oltre che irrilevanti, in quanto essenzialmente afferenti all'eredità di
, che, per quanto sopra evidenziato, è estranea alla Controparte_1 presente controversia.
Con le doglianze indicate ai nn.1.2,1.3.,1.4.,1.5., diretta a censurare il rigetto della domanda di riduzione dell'eredità della madre, l'appellante svolge un' ampia e generale dissertazione sulla legittimità della
11 proposizione, in seno all'azione di divisione, della domanda riconvenzionale di accertamento della lesione della quota di legittima e della collazione.
I motivi contengono ampi richiami alla giurisprudenza di legittimità e di merito circa le modalità di ricostruzione del valore delle singole quote ereditarie, il principio di universalità della divisione ereditaria, le modalità di calcolo dell'asse ereditario ai fini della reintegrazione della quota di legittima, ma senza una specifica censura della ratio decidendi della sentenza impugnata secondo cui, l'appellante non aveva specificamente indicato gli atti di donazione o di disposizione compiuti dalla de cuius in favore del germano lesivi della quota di legittima. Pt_1
Anche in tal caso le censure avverso detto capo della sentenza impugnata non hanno pregio.
E' principio consolidato che in caso di domanda di riduzione per lesione di legittima, grava in capo al legittimario che propone la predetta azione l'onere di quantificare la lesione della propria quota di legittima, determinando in modo sufficientemente preciso, da un lato, il valore della massa ereditaria e, dall'altro, il valore della quota di legittima violata, indicando specificamente quali siano stati gli atti lesivi della legittima.
Il legittimario ha dunque l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione. In particolare, in relazione al principio sancito dagli artt. 555 e 559 c.c. egli ha l'onere di indicare, oltre al valore,
l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è' stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori ( Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 20830/2016).
L'appellante avrebbe dovuto anzitutto procedere quanto meno alla specifica indicazione degli atti lesivi, nonché alla ricostruzione del relictum, determinare la quota di patrimonio ereditario di cui la de cuius poteva liberamente disporre e dimostrare che gli atti dispositivi posti in essere dalla
12 medesima eccedevano il valore della quota disponibile, quantificando la misura della lesione subita( ex multis, Cassazione Civile 22 agosto 2018 n.
20971).
Tale principio è stato altresì affermato dalla pronuncia della S.C. n.
1357/2017, in forza della quale, ancorché il legittimario che agisca in riduzione abbia l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.
In assenza di tali allegazioni, la domanda di riduzione non può che essere disattesa per carenza dei suoi elementi costitutivi.
Per quanto riguarda, invece, la domanda di accertamento che le operazioni in uscita del conto corrente acceso a Lugano ed intestato a Controparte_2 integrerebbero donazioni indirette, da conferire in collazione, va
[...] confermata la statuizione di inammissibilità di detta domanda per tardività, posto che essa non è stata proposta con la comparsa di costituzione di primo grado, ma solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Deve al riguardo precisarsi quanto segue.
Se è vero che l' obbligo di collazione sorge in modo automatico senza necessità di proporre esplicita domanda da parte del condividente, è però pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento della donazione indiretta (Cass. Sez.II, ordinanza 18823 del
4 luglio 2023) domanda quest'ultima che va invece ritualmente e tempestivamente proposta.
L'appellante censura infine il progetto di divisione per avere il giudice di prime cure provveduto alla assegnazione dei beni omettendo di procedere a sorteggio, unicamente in forza della dichiarazione dell'appellato dell'impossibilità di gestire gli immobili siti in Bretonico.
Il motivo va rigettato.
13 In tema di scioglimento della comunione ereditaria, la Cassazione chiarisce che il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale ed è pertanto derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non
è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione (Cass. 11857 del 2021).
Nel caso di specie, la deroga al criterio del sorteggio appare giustificata dalle ragioni avanzate dall'appellato e dalla evidenziata impossibilità per il medesimo di gestire i beni immobili siti in Bretonico, in assenza di alcuna controindicazione prospettata dall'odierno appellante, il quale, nel corso del giudizio di primo grado, non ha formulato alcuna preferenza, né ha contestato la domanda di attribuzione del lotto A) e le motivazioni addotte dalla controparte a sostegno della domanda di assegnazione.
In conclusione, l'appello di va rigettato, con Parte_1 conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell' ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 462/2023 così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere a le spese del presente Parte_1 grado di giudizio, che liquida in euro 6.200,00, di cui 200,00 € per esborsi,
14 oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge;
- Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
15