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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/12/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa UE NI RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2174/2024 promossa da:
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
Dentice n. 22, con il patrocinio dell'Avv. ROSARIO MARANGIO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
RICORRENT E contro
(P.I. ), in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Roma, via Domenico Cimarosa n 4, con il patrocinio dell'avv. MARIA NINFA BADALAMENTI, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
RESISTENTE
OGGETTO
Servitù
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Ritenere e dichiarare che, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del R.D. n. 1775/1993, l' in persona del legale rappr. pro tempore, è tenuta alla Controparte_1 rimozione o alla diversa collocazione delle condutture e degli appoggi nonché allo spostamento degli impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione e di tutti i cavi elettrici addossati sull'immobile sito in Vittoria, via Palestro n. n. 267-269 (angolo via Fanti), di proprietà
pagina 1 di 8 dell'odierno ricorrente, e, per l'effetto, condannarla all'esecuzione a proprie spese sia della posa di tubazione interrata o sotto traccia sia allo spostamento degli impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione. Spese e compensi di causa”
Parte resistente: “ritenere e dichiarare per le ragioni di cui in parte motiva che, nel caso di specie, non è applicabile il disposto normativo d i cui all'art. 122 RD 1775 \33 e che, per ciò stesso, l'odierna resistente non è tenuta a rifondere la somma di € 122,00 oltre interessi;
ritenere e dichiarare infondate in fatto e diritto le domande ex adverso formulate e con qualsivoglia statuizione rigettarle Con il favore delle spese, compensi ed onorari di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.08.2024 e ritualmente notificato nei termini fissati dal
Giudice, , quale proprietario dell'immobile sito in Vittoria (RG), via Parte_1
Palestro n. 267- 269, ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'obbligo della resistente Controparte_1 di provvedere, a proprie cure e spese, alla rimozione o alla diversa collocazione delle
[...]
condutture elettriche e degli appoggi nonché allo spostamento degli impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione e di tutti i cavi elettrici allocati sulla facciata dell'immobile sopra descritto, trattandosi di attività indispensabile per procedere all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dello stesso, tra cui il rifacimento degli intonaci della facciata esterna.
Il ricorrente ha in particolare dedotto e documentato di aver all'uopo presentato apposita
SCIA presso il competente ufficio del Comune di Vittoria ricevendo il parere positivo da parte della ma subordinatamente alla rimozione di detrattori Controparte_2 visivi (cavi, tubi, unità esterne di climatizzatori, ecc.). Ha rappresentato, quindi, di aver inoltrato specifica richiesta a (proprietaria degli impianti e delle linee Controparte_1
elettriche) di interramento/rimozione/spostamento degli impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione allocati presso il proprio immobile, a seguito della quale l'odierna resistente, per il tramite di proprio referente tecnico recatosi sui luoghi, ha individuato le opere da compiere e trasmesso un preventivo di spesa pari ad €5.923,17, subordinando l'esecuzione dei lavori all'accettazione del preventivo e ponendo l'attività di “posa di tubazione interrata o sotto traccia, come indicato in allegato B” a carico del richiedente. Ritenendo violati i propri diritti, sanciti dall'art. 122, comma 4, del R.D. n. 1775/1993 (T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici), che pone a carico del gestore delle rete l'obbligo di spostamento delle condutture e degli appoggi, senza alcun diritto ad indennizzo o rimborso a carico del pagina 2 di 8 proprietario che esegue sul fondo lavori di innovazione, manutenzione, e fallito il tentativo di conciliazione ex art. 2, comma 24, lettera b) L. n. 481/1995, il ricorrente ha adito l'autorità giudiziaria.
Sì è costituita in giudizio la resistente, avversando le pretese della controparte, e contestando: l'applicabilità al caso di specie della normativa sopra citata, dal momento che i lavori di ristrutturazione per i quali è stata presentata la non costituiscono innovazione;
la CP_3 sussistenza di alcuna incompatibilità tra i lavori di ristrutturazione da eseguire e la permanenza dell'elettrodotto nel medesimo sito;
l'assenza di indicazioni, da parte del proprietario, di sito alternativo ove allocare la conduttura. Vieppiù ha dedotto di aver acquistato la servitù di acquedotto per usucapione (essendo stato l'impianto realizzato contestualmente all'attivazione della fornitura che risale al 2003, come da scheda anagrafica estratta dai sistemi informatici in uso al fornitore) e che, pertanto, sulla scorta del mutato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. 28271/2019), nel caso di specie non troverebbe applicazione la normativa speciale di cui al citato T.U. ma le comuni norme codicistiche (artt. 1068 e 1069 c.c.) per cui le spese per lo spostamento/interramento della linea elettrica sarebbero comunque da porre a carico del proprietario del fondo servente. Ha altresì rilevato che il ricorrente ha provveduto a versare un acconto sulle somme dovute, pari ad €122,00, senza riserva alcuna. Ne ha denegato, pertanto, il diritto alla restituzione. Si è tuttavia resa disponibile a valutare, previo ulteriore sopralluogo, la possibilità, quale soluzione alternativa, di realizzare un ancoraggio provvisorio al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, per poi procedere con la rimessione in pristino, una volta completati gli stessi. Articolava, infine, prova orale.
La controparte, a sua volta, si è opposta all'ipotesi di un ancoraggio provvisorio che avrebbe violato le prescrizioni della Soprintendenza, e contestato le deduzioni avversarie, anche con riferimento al dedotto acquisto di servitù di elettrodotto per usucapione, avendo acquistato l'immobile solo nel 2021 ed essendo subentrato nell'intestazione del contratto di fornitura solo nel settembre 2023, contestandone in ogni caso la rilevanza rispetto all'applicabilità della disciplina speciale, in ragione di quanto affermato dalle più recenti sentenze della Corte di legittimità. Chiedeva accertarsi la temerarietà della lite, essendo la resistenza in giudizio fondata su giurisprudenza ormai superata, con condanna della controparte pagina 3 di 8 al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 1, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Con provvedimento dell'11.02.2025, il G.I. ha rigettato le richieste istruttorie e ritenuto la causa, già istruita con prove documentali, matura per la decisione.
All'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni e la causa viene decisa come di seguito.
***
La domanda attorea è fondata e, come tale, va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione, introdotta dal resistente, di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria per essere la stessa tardiva, oltre che infondata nel merito.
Il resistente, invero, ha sollevato detta eccezione solo con le note di trattazione scritta dell'udienza di discussione, laddove è pacifico insegnamento della corte di legittimità (oggi recepito anche nel testo di legge) che “il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1bis dell'art. 5 D. Lgs. N. 28/2010, deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” (cfr. ex multis
Cass. civ. n. 22736/2021; n. 25155/2020). Vieppiù, in disparte la circostanza che l'eccezione di usucapione è stata introdotta dal resistente e non con l'atto introduttivo del giudizio, di talché non sussiste condizione di procedibilità (Cass. civ. SS.UU. n. 3452/2024), in ogni caso la stessa risulta assolta, essendo documentale e pacifico l'avvenuto esperimento, sebbene con esito negativo, del tentativo di conciliazione ex art. ex art. 2, comma 24, lettera b) L. n. 481/1995 che, per espressa previsione dell'art. 5, comma 3, lett. d) del D. Lgs. n. 28/10, ai fini de quibus,
è ritenuto equipollente al procedimento di mediazione.
Quanto al merito, dalle allegazioni delle parti e dalle risultanze della documentazione in atti, emerge non sussistere alcuno specifico titolo autorizzativo, in favore della resistente, al passaggio di cavi elettrici nella proprietà del ricorrente, sebbene necessario al pari di ogni altra attività di interferenza con il diritto del proprietario di godere in maniera piena ed esclusiva del bene. In mancanza di produzione del contratto di fornitura, non vi è parimenti prova di autorizzazione negoziale. Vieppiù, l'appoggio ed il passaggio dei cavi risulterebbe essere funzionale (non è dedotto il contrario) a fornire un servizio nell'interesse esclusivo del pagina 4 di 8 proprietario del fondo e non anche alla collettività, ciò che escluderebbe la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di provvedimenti ricollegabili all'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione e/o alla costituzione coattiva di servitù.
Si ha, infatti, servitù coattiva di elettrodotto, ex art. 1056 c.c., in tutti i casi in cui la proprietà di un privato sia chiamata a soddisfare una “(...) pubblica utilità (...)”, ovvero nel caso in cui il peso imposto dalla servitù in questione abbia la funzione di soddisfare delle pubbliche necessità.
In mancanza di valido titolo autorizzativo, di fonte negoziale o conseguenza di atti amministrativi ablatori, e/o di costituzione di servitù, volontaria o coattiva, l'ente gestore del servizio elettrico non è legittimato a collocare e/o mantenere in appoggio le proprie apparecchiature sulle facciate dell'abitazione di proprietà del proprietario laddove manchi e/o venga a mancare il suo consenso;
in tal caso, il proprietario, subendo una indebita compressione del proprio diritto dominicale, è legittimato ad adire l'autorità giudiziaria per la rimozione delle opere abusive o, come nel caso di specie, per la diversa allocazione delle stesse a carico dell'ente senza che lo stesso possa pretendere alcuna contromisura economica che, ove imposta e corrisposta dal privato, sarebbe indebita e, quindi, ripetibile.
In ogni caso, quand'anche si dovesse ritenere sussistente la servitù coattiva in favore dell'ente, nondimeno troverebbe accoglimento la domanda del ricorrente, dovendo trovare applicazione la normativa speciale di cui all'art. 122 del R.D. n. 1755/1933 e, in particolare, il comma quarto della norma in questione, in base al quale, nel caso di spostamento della linea elettrica, le spese relative allo spostamento della stessa sono poste a carico dell'esercente e non del proprietario del fondo servente, in deroga all'art. 1068 c.c., senza che, contrariamente a quanto dedotto dal resistente, possa considerarsi ostativa la costituzione della servitù per intervenuta usucapione.
Infatti, in disparte la circostanza che sono rimasti indimostrati i presupposti dell'usucapione (il solo dato temporale circa la pretesa esistenza dell'impianto - in assenza di un dato documentale opponibile - non è di certo idonea a comprovare la situazione di diritto) e che per vero alcuna domanda di accertamento della stessa sia stata introdotta dalla resistente, in ogni caso, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice non ha alcun motivo per discostarsi, “(...) la servitù si qualifica come coattiva non in forza del titolo
pagina 5 di 8 di costituzione bensì in relazione alla funzione svolta, potendo essa essere costituita sia volontariamente che per usucapione, con la conseguente applicazione dell'art. 122 del r.d n.
1755 del 1933, che pone a carico dell' le spese relative allo spostamento, anziché dell'art. Pt_2
1068 c.c.(...)" (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza del 26.04.2023, n. 10929; in tal senso, altresì, Cass. n.29617/2022, Cass. Sez. Unite, n. 1822/1971).
In particolare, la Corte di Cassazione, nella parte motiva della medesima pronuncia, ha evidenziato che "(...) il Testo Unico n. 1775 del 1933, articolo 122 è applicabile anche alle servitù di elettrodotto acquistate per usucapione. Infatti, una servitù si qualifica come coattiva in virtu' dei presupposti cui la legge subordina l'obbligo di costituire la servitù (avente un determinato contenuto: acquedotto, scarico, appoggio, passaggio, elettrodotto, ecc.); e ancora
“ (...) in presenza dei presupposti cui la legge subordina l'obbligo di costituire una servitù di elettrodotto, se quest'ultima si è costituita per usucapione, essa non cessa di dover essere assoggettata alla disciplina della corrispondente servitù coattiva, nel caso di specie al Testo
Unico n. 1775 del 1933, articolo 122 (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza del 26.04.2023, n. 10929).
Si rileva, invero, come evidenziato dalla resistente, un minoritario orientamento difforme in giurisprudenza (v. Cass. n- 28271/2019), superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. Tuttavia, in ogni caso, è dirimente osservare che la convenuta società elettrica non ha dato prova della sussistenza della richiamata fattispecie acquisitiva in ragione della quale la disciplina di riferimento sarebbe l'art. 1068 c.c. e non già il citato art. 122 del RD n.1775/1933.
Parimenti, non risulta ostativa all'applicabilità della norma richiamata la circostanza dedotta dal resistente, secondo cui le opere da realizzare non costituirebbero innovazioni integrando piuttosto lavori di straordinaria manutenzione. Anche sul punto, la già richiamata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sembra potersi concludere che la titolarità della servitù pubblica in capo all'ente gestore della rete elettrica o telefonica comporti altresì la sopportazione delle spese necessarie per lo spostamento, la rimozione o l'interramento dei cavi ove addossati alla facciata dell'immobile servente, in tutti i casi in cui dette attività siano necessarie per l'esercizio più agevole delle prerogative della proprietà privata, per la conservazione, l'innovazione e la manutenzione del bene gravato” (Cass. civ. 29617/2022), non escludendo pertanto le opere di manutenzione.
pagina 6 di 8 La rimozione dei detrattori visivi, tra cui i cavi elettrici, oltretutto, è condizione essenziale ed imprescindibile per l'efficacia del parere positivo da parte della Soprintendenza, pertanto, non appare percorribile alcuna soluzione alternativa e provvisoria, quantunque proposta dal resistente.
Non rileva, infine, la mancata indicazione di un sito alternativo, da parte della ricorrente, essendo previsto dalla norma solo se ed in quanto ciò sia possibile.
In accoglimento della domanda attorea, pertanto, deve essere ordinato alla società e- distribuzione s.p.a. di provvedere alla rimozione o alla diversa collocazione delle condutture e degli appoggi nonché allo spostamento degli impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione e di tutti i cavi elettrici addossati sull'immobile sito in Vittoria, via Palestro n. n. 267-
269 (angolo via Fanti), di proprietà del ricorrente, condannandola, per l'effetto, all'esecuzione a proprie spese sia della posa di tubazione interrata o sotto traccia sia allo spostamento degli impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione.
In mancanza di specifica domanda, di contro, non è ripetibile la somma di €122,00 versata dal ricorrente a titolo di anticipo per dare corso alle operazioni di sopralluogo da parte di . Controparte_1
Le spese di lite (liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, misura minima per tutte le fasi in relazione al valore della causa essendo la stessa documentale e di facile soluzione) vanno poste a carico del resistente in virtù del principio della soccombenza. Non possono, invece, trovare accoglimento le domande di condanna ex art. 96, comma 1, e comma
3 c.p.c. in assenza dei relativi presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa UE A. RA, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2174/2024 R.G., ritenuta assorbita ogni altra questione:
- condanna , in persona del rappresentante legale pro tempore, a provvedere Controparte_1
alla rimozione o alla diversa collocazione delle condutture e degli appoggi nonché allo spostamento degli impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione e di tutti i cavi elettrici addossati sull'immobile sito in Vittoria, via Palestro n. 267-269 (angolo via Fanti) di proprietà di pagina 7 di 8 , nonché all'esecuzione a proprie spese sia della posa di tubazione interrata o Parte_1
sotto traccia sia allo spostamento degli impianti o presa non attiva in bassa tensione;
- condanna in persona del rappresentante legale pro tempore al pagamento Controparte_1
delle spese di lite in favore di , che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre Parte_1
i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario pari al 15%.
Ragusa, 11.12.2025
Il Giudice
UE NI RA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa UE NI RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2174/2024 promossa da:
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
Dentice n. 22, con il patrocinio dell'Avv. ROSARIO MARANGIO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
RICORRENT E contro
(P.I. ), in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Roma, via Domenico Cimarosa n 4, con il patrocinio dell'avv. MARIA NINFA BADALAMENTI, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
RESISTENTE
OGGETTO
Servitù
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Ritenere e dichiarare che, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del R.D. n. 1775/1993, l' in persona del legale rappr. pro tempore, è tenuta alla Controparte_1 rimozione o alla diversa collocazione delle condutture e degli appoggi nonché allo spostamento degli impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione e di tutti i cavi elettrici addossati sull'immobile sito in Vittoria, via Palestro n. n. 267-269 (angolo via Fanti), di proprietà
pagina 1 di 8 dell'odierno ricorrente, e, per l'effetto, condannarla all'esecuzione a proprie spese sia della posa di tubazione interrata o sotto traccia sia allo spostamento degli impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione. Spese e compensi di causa”
Parte resistente: “ritenere e dichiarare per le ragioni di cui in parte motiva che, nel caso di specie, non è applicabile il disposto normativo d i cui all'art. 122 RD 1775 \33 e che, per ciò stesso, l'odierna resistente non è tenuta a rifondere la somma di € 122,00 oltre interessi;
ritenere e dichiarare infondate in fatto e diritto le domande ex adverso formulate e con qualsivoglia statuizione rigettarle Con il favore delle spese, compensi ed onorari di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.08.2024 e ritualmente notificato nei termini fissati dal
Giudice, , quale proprietario dell'immobile sito in Vittoria (RG), via Parte_1
Palestro n. 267- 269, ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'obbligo della resistente Controparte_1 di provvedere, a proprie cure e spese, alla rimozione o alla diversa collocazione delle
[...]
condutture elettriche e degli appoggi nonché allo spostamento degli impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione e di tutti i cavi elettrici allocati sulla facciata dell'immobile sopra descritto, trattandosi di attività indispensabile per procedere all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dello stesso, tra cui il rifacimento degli intonaci della facciata esterna.
Il ricorrente ha in particolare dedotto e documentato di aver all'uopo presentato apposita
SCIA presso il competente ufficio del Comune di Vittoria ricevendo il parere positivo da parte della ma subordinatamente alla rimozione di detrattori Controparte_2 visivi (cavi, tubi, unità esterne di climatizzatori, ecc.). Ha rappresentato, quindi, di aver inoltrato specifica richiesta a (proprietaria degli impianti e delle linee Controparte_1
elettriche) di interramento/rimozione/spostamento degli impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione allocati presso il proprio immobile, a seguito della quale l'odierna resistente, per il tramite di proprio referente tecnico recatosi sui luoghi, ha individuato le opere da compiere e trasmesso un preventivo di spesa pari ad €5.923,17, subordinando l'esecuzione dei lavori all'accettazione del preventivo e ponendo l'attività di “posa di tubazione interrata o sotto traccia, come indicato in allegato B” a carico del richiedente. Ritenendo violati i propri diritti, sanciti dall'art. 122, comma 4, del R.D. n. 1775/1993 (T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici), che pone a carico del gestore delle rete l'obbligo di spostamento delle condutture e degli appoggi, senza alcun diritto ad indennizzo o rimborso a carico del pagina 2 di 8 proprietario che esegue sul fondo lavori di innovazione, manutenzione, e fallito il tentativo di conciliazione ex art. 2, comma 24, lettera b) L. n. 481/1995, il ricorrente ha adito l'autorità giudiziaria.
Sì è costituita in giudizio la resistente, avversando le pretese della controparte, e contestando: l'applicabilità al caso di specie della normativa sopra citata, dal momento che i lavori di ristrutturazione per i quali è stata presentata la non costituiscono innovazione;
la CP_3 sussistenza di alcuna incompatibilità tra i lavori di ristrutturazione da eseguire e la permanenza dell'elettrodotto nel medesimo sito;
l'assenza di indicazioni, da parte del proprietario, di sito alternativo ove allocare la conduttura. Vieppiù ha dedotto di aver acquistato la servitù di acquedotto per usucapione (essendo stato l'impianto realizzato contestualmente all'attivazione della fornitura che risale al 2003, come da scheda anagrafica estratta dai sistemi informatici in uso al fornitore) e che, pertanto, sulla scorta del mutato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. 28271/2019), nel caso di specie non troverebbe applicazione la normativa speciale di cui al citato T.U. ma le comuni norme codicistiche (artt. 1068 e 1069 c.c.) per cui le spese per lo spostamento/interramento della linea elettrica sarebbero comunque da porre a carico del proprietario del fondo servente. Ha altresì rilevato che il ricorrente ha provveduto a versare un acconto sulle somme dovute, pari ad €122,00, senza riserva alcuna. Ne ha denegato, pertanto, il diritto alla restituzione. Si è tuttavia resa disponibile a valutare, previo ulteriore sopralluogo, la possibilità, quale soluzione alternativa, di realizzare un ancoraggio provvisorio al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, per poi procedere con la rimessione in pristino, una volta completati gli stessi. Articolava, infine, prova orale.
La controparte, a sua volta, si è opposta all'ipotesi di un ancoraggio provvisorio che avrebbe violato le prescrizioni della Soprintendenza, e contestato le deduzioni avversarie, anche con riferimento al dedotto acquisto di servitù di elettrodotto per usucapione, avendo acquistato l'immobile solo nel 2021 ed essendo subentrato nell'intestazione del contratto di fornitura solo nel settembre 2023, contestandone in ogni caso la rilevanza rispetto all'applicabilità della disciplina speciale, in ragione di quanto affermato dalle più recenti sentenze della Corte di legittimità. Chiedeva accertarsi la temerarietà della lite, essendo la resistenza in giudizio fondata su giurisprudenza ormai superata, con condanna della controparte pagina 3 di 8 al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 1, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Con provvedimento dell'11.02.2025, il G.I. ha rigettato le richieste istruttorie e ritenuto la causa, già istruita con prove documentali, matura per la decisione.
All'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni e la causa viene decisa come di seguito.
***
La domanda attorea è fondata e, come tale, va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione, introdotta dal resistente, di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria per essere la stessa tardiva, oltre che infondata nel merito.
Il resistente, invero, ha sollevato detta eccezione solo con le note di trattazione scritta dell'udienza di discussione, laddove è pacifico insegnamento della corte di legittimità (oggi recepito anche nel testo di legge) che “il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1bis dell'art. 5 D. Lgs. N. 28/2010, deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” (cfr. ex multis
Cass. civ. n. 22736/2021; n. 25155/2020). Vieppiù, in disparte la circostanza che l'eccezione di usucapione è stata introdotta dal resistente e non con l'atto introduttivo del giudizio, di talché non sussiste condizione di procedibilità (Cass. civ. SS.UU. n. 3452/2024), in ogni caso la stessa risulta assolta, essendo documentale e pacifico l'avvenuto esperimento, sebbene con esito negativo, del tentativo di conciliazione ex art. ex art. 2, comma 24, lettera b) L. n. 481/1995 che, per espressa previsione dell'art. 5, comma 3, lett. d) del D. Lgs. n. 28/10, ai fini de quibus,
è ritenuto equipollente al procedimento di mediazione.
Quanto al merito, dalle allegazioni delle parti e dalle risultanze della documentazione in atti, emerge non sussistere alcuno specifico titolo autorizzativo, in favore della resistente, al passaggio di cavi elettrici nella proprietà del ricorrente, sebbene necessario al pari di ogni altra attività di interferenza con il diritto del proprietario di godere in maniera piena ed esclusiva del bene. In mancanza di produzione del contratto di fornitura, non vi è parimenti prova di autorizzazione negoziale. Vieppiù, l'appoggio ed il passaggio dei cavi risulterebbe essere funzionale (non è dedotto il contrario) a fornire un servizio nell'interesse esclusivo del pagina 4 di 8 proprietario del fondo e non anche alla collettività, ciò che escluderebbe la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di provvedimenti ricollegabili all'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione e/o alla costituzione coattiva di servitù.
Si ha, infatti, servitù coattiva di elettrodotto, ex art. 1056 c.c., in tutti i casi in cui la proprietà di un privato sia chiamata a soddisfare una “(...) pubblica utilità (...)”, ovvero nel caso in cui il peso imposto dalla servitù in questione abbia la funzione di soddisfare delle pubbliche necessità.
In mancanza di valido titolo autorizzativo, di fonte negoziale o conseguenza di atti amministrativi ablatori, e/o di costituzione di servitù, volontaria o coattiva, l'ente gestore del servizio elettrico non è legittimato a collocare e/o mantenere in appoggio le proprie apparecchiature sulle facciate dell'abitazione di proprietà del proprietario laddove manchi e/o venga a mancare il suo consenso;
in tal caso, il proprietario, subendo una indebita compressione del proprio diritto dominicale, è legittimato ad adire l'autorità giudiziaria per la rimozione delle opere abusive o, come nel caso di specie, per la diversa allocazione delle stesse a carico dell'ente senza che lo stesso possa pretendere alcuna contromisura economica che, ove imposta e corrisposta dal privato, sarebbe indebita e, quindi, ripetibile.
In ogni caso, quand'anche si dovesse ritenere sussistente la servitù coattiva in favore dell'ente, nondimeno troverebbe accoglimento la domanda del ricorrente, dovendo trovare applicazione la normativa speciale di cui all'art. 122 del R.D. n. 1755/1933 e, in particolare, il comma quarto della norma in questione, in base al quale, nel caso di spostamento della linea elettrica, le spese relative allo spostamento della stessa sono poste a carico dell'esercente e non del proprietario del fondo servente, in deroga all'art. 1068 c.c., senza che, contrariamente a quanto dedotto dal resistente, possa considerarsi ostativa la costituzione della servitù per intervenuta usucapione.
Infatti, in disparte la circostanza che sono rimasti indimostrati i presupposti dell'usucapione (il solo dato temporale circa la pretesa esistenza dell'impianto - in assenza di un dato documentale opponibile - non è di certo idonea a comprovare la situazione di diritto) e che per vero alcuna domanda di accertamento della stessa sia stata introdotta dalla resistente, in ogni caso, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice non ha alcun motivo per discostarsi, “(...) la servitù si qualifica come coattiva non in forza del titolo
pagina 5 di 8 di costituzione bensì in relazione alla funzione svolta, potendo essa essere costituita sia volontariamente che per usucapione, con la conseguente applicazione dell'art. 122 del r.d n.
1755 del 1933, che pone a carico dell' le spese relative allo spostamento, anziché dell'art. Pt_2
1068 c.c.(...)" (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza del 26.04.2023, n. 10929; in tal senso, altresì, Cass. n.29617/2022, Cass. Sez. Unite, n. 1822/1971).
In particolare, la Corte di Cassazione, nella parte motiva della medesima pronuncia, ha evidenziato che "(...) il Testo Unico n. 1775 del 1933, articolo 122 è applicabile anche alle servitù di elettrodotto acquistate per usucapione. Infatti, una servitù si qualifica come coattiva in virtu' dei presupposti cui la legge subordina l'obbligo di costituire la servitù (avente un determinato contenuto: acquedotto, scarico, appoggio, passaggio, elettrodotto, ecc.); e ancora
“ (...) in presenza dei presupposti cui la legge subordina l'obbligo di costituire una servitù di elettrodotto, se quest'ultima si è costituita per usucapione, essa non cessa di dover essere assoggettata alla disciplina della corrispondente servitù coattiva, nel caso di specie al Testo
Unico n. 1775 del 1933, articolo 122 (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza del 26.04.2023, n. 10929).
Si rileva, invero, come evidenziato dalla resistente, un minoritario orientamento difforme in giurisprudenza (v. Cass. n- 28271/2019), superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. Tuttavia, in ogni caso, è dirimente osservare che la convenuta società elettrica non ha dato prova della sussistenza della richiamata fattispecie acquisitiva in ragione della quale la disciplina di riferimento sarebbe l'art. 1068 c.c. e non già il citato art. 122 del RD n.1775/1933.
Parimenti, non risulta ostativa all'applicabilità della norma richiamata la circostanza dedotta dal resistente, secondo cui le opere da realizzare non costituirebbero innovazioni integrando piuttosto lavori di straordinaria manutenzione. Anche sul punto, la già richiamata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sembra potersi concludere che la titolarità della servitù pubblica in capo all'ente gestore della rete elettrica o telefonica comporti altresì la sopportazione delle spese necessarie per lo spostamento, la rimozione o l'interramento dei cavi ove addossati alla facciata dell'immobile servente, in tutti i casi in cui dette attività siano necessarie per l'esercizio più agevole delle prerogative della proprietà privata, per la conservazione, l'innovazione e la manutenzione del bene gravato” (Cass. civ. 29617/2022), non escludendo pertanto le opere di manutenzione.
pagina 6 di 8 La rimozione dei detrattori visivi, tra cui i cavi elettrici, oltretutto, è condizione essenziale ed imprescindibile per l'efficacia del parere positivo da parte della Soprintendenza, pertanto, non appare percorribile alcuna soluzione alternativa e provvisoria, quantunque proposta dal resistente.
Non rileva, infine, la mancata indicazione di un sito alternativo, da parte della ricorrente, essendo previsto dalla norma solo se ed in quanto ciò sia possibile.
In accoglimento della domanda attorea, pertanto, deve essere ordinato alla società e- distribuzione s.p.a. di provvedere alla rimozione o alla diversa collocazione delle condutture e degli appoggi nonché allo spostamento degli impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione e di tutti i cavi elettrici addossati sull'immobile sito in Vittoria, via Palestro n. n. 267-
269 (angolo via Fanti), di proprietà del ricorrente, condannandola, per l'effetto, all'esecuzione a proprie spese sia della posa di tubazione interrata o sotto traccia sia allo spostamento degli impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione.
In mancanza di specifica domanda, di contro, non è ripetibile la somma di €122,00 versata dal ricorrente a titolo di anticipo per dare corso alle operazioni di sopralluogo da parte di . Controparte_1
Le spese di lite (liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, misura minima per tutte le fasi in relazione al valore della causa essendo la stessa documentale e di facile soluzione) vanno poste a carico del resistente in virtù del principio della soccombenza. Non possono, invece, trovare accoglimento le domande di condanna ex art. 96, comma 1, e comma
3 c.p.c. in assenza dei relativi presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa UE A. RA, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2174/2024 R.G., ritenuta assorbita ogni altra questione:
- condanna , in persona del rappresentante legale pro tempore, a provvedere Controparte_1
alla rimozione o alla diversa collocazione delle condutture e degli appoggi nonché allo spostamento degli impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione e di tutti i cavi elettrici addossati sull'immobile sito in Vittoria, via Palestro n. 267-269 (angolo via Fanti) di proprietà di pagina 7 di 8 , nonché all'esecuzione a proprie spese sia della posa di tubazione interrata o Parte_1
sotto traccia sia allo spostamento degli impianti o presa non attiva in bassa tensione;
- condanna in persona del rappresentante legale pro tempore al pagamento Controparte_1
delle spese di lite in favore di , che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre Parte_1
i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario pari al 15%.
Ragusa, 11.12.2025
Il Giudice
UE NI RA
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