Trib. Ragusa, sentenza 12/12/2025, n. 1745
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Sentenza 12 dicembre 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Ragusa dalla dott.ssa Emanuela Antonia Favara, riguarda una controversia relativa a una servitù di elettrodotto. La parte ricorrente ha richiesto la rimozione o la diversa collocazione delle condutture elettriche e degli appoggi, sostenendo che tali opere fossero necessarie per eseguire lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile di sua proprietà. Ha invocato l'art. 122, comma 4, del R.D. n. 1775/1993, che impone al gestore della rete l'obbligo di spostare le condutture senza oneri per il proprietario del fondo servente.

La parte resistente ha contestato l'applicabilità della normativa, sostenendo che i lavori non costituissero innovazione e che avesse acquisito la servitù per usucapione, pertanto le spese per lo spostamento sarebbero a carico del proprietario. Il giudice ha accolto la domanda del ricorrente, disattendendo le eccezioni della controparte. Ha argomentato che non esisteva un valido titolo autorizzativo per il passaggio delle condutture e che, in assenza di tale titolo, il proprietario era legittimato a richiedere la rimozione. Inoltre, ha confermato l'applicabilità dell'art. 122, stabilendo che le spese per lo spostamento delle condutture gravano sul gestore della rete, indipendentemente dalla questione dell'usucapione. La decisione si fonda su un'interpretazione consolidata della giurisprudenza, che considera la servitù coattiva come soggetta alla normativa speciale, a tutela del diritto di proprietà.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ragusa, sentenza 12/12/2025, n. 1745
    Giurisdizione : Trib. Ragusa
    Numero : 1745
    Data del deposito : 12 dicembre 2025

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